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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/02/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2034/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di cose mobili
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Emiddio Peluso, come da Parte_1 procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Golia, come Controparte_1 da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23/3/2016 la Parte_1 faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 31/2016 per euro 648.000,24 oltre accessori ad essa notificato in data 12.02.2016 dalla Controparte_2 per forniture di carburante alla stazione di servizio
[...] carburanti sita in Pagani (SA), alla Via Alcide De Gasperi nr. 340 ad essa opponente concessa in comodato con scrittura privata del 17 giugno 2009, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Perugia il 18 giugno 2009 al nr.
7491. Deduceva a motivi: 1) l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio, atteso che l'opposta si era limitata a produrre l'estratto autentico delle scritture contabili omettendo di produrre le fatture e le note di credito ivi indicate, riferite alla nonché i documenti di trasporto Parte_1 comprovanti l'effettiva consegna del carburante fatturato;
2) l'eccessività ed incertezza nel quantum del credito azionato, atteso che gli importi delle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 fatture e delle note di credito riportate nell'estratto autentico delle scritture contabili, riferibili alla non assommavano all'importo ingiunto di Parte_1 euro 684.000,24 ma al diverso importo di euro 787.026,37, come da prospetto prodotto in giudizio;
3) l'impossibilità di essa opponente di verificare l'epoca dell'avvenuta consegna del carburante, il relativo quantitativo, il costo unitario eventualmente concordato e, infine, la corretta trasposizione di tali elementi in ogni singola fattura, in quanto le proprie scritture contabili riferite all'anno 2014 erano andate smarrite a seguito all'opera di dipendenti della
, che avevano spossessato essa opponente dei locali del CP_1 distributore di benzina, con contestuale sostituzione della serratura, locali ove erano, fra l'altro, custodite tutte le scritture contabili e fiscali della medesima essendo detti locali adibiti a sede legale di quest'ultima, Per tali Parte_1 motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che Parte_2
l'opponente non solo non aveva fornito alcuna prova di fatti estintivi e/o modificativi del diritto azionato, ma addirittura si era limitata a dedurre che l'importo ingiunto era inferiore a quello che emerge dalle scritture contabili.
Allegava di aver adempiuto già in sede monitoria all'onere probatorio incombente su essa creditrice, anche in ragione della non specifica contestazione di parte opponente rispetto alle allegazioni di essa creditrice.
Aggiungeva che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, la – Pt_1 all'epoca nella piena disponibilità della documentazione contabile e fiscale - nel riscontrare i reiterati inviti al pagamento, alcuna contestazione aveva sollevato, ripetutamente ed incondizionatamente riconoscendo di essere debitrice dell'esponente, testualmente affermando che “l'omesso versamento degli incassi derivanti dalla vendita di carburanti è dovuto all'impossibilità di utilizzare i conti correnti bancari della società in conseguenza di un atto di pignoramento presso terzi notificato agli istituti di credito ad istanza di
Equitalia Sud S.p.A1….”, specificando “non abbiamo alcuna intenzione di trattenere le somme a Voi dovute oltre il periodo strettamente necessario per
l'apertura di un nuovo conto corrente…”. Precisava, inoltre, che l'opponente aveva avuto la facoltà di “verificare” la fondatezza della pretesa creditoria e se del caso di contestarla anche in altra sede giudiziaria, atteso che ea rimasta contumace nel procedimento cautelare avviato da essa opposta con ricorso ex art. 700 cpc del 14.11.14, con il quale aveva richiesto la riconsegna del ramo di azienda avente ad oggetto l'impianto di distribuzione carburanti concesso in comodato alla con scrittura privata del 17.6.09, rappresentando, Pt_1 anche in detta sede, la sussistenza dell'esposizione debitoria de qua, tanto che
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 nel provvedimento di accoglimento della richiesta cautelare, il G.U. aveva espressamente affermato che “la morosità risulta sommariamente dimostrata dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta dalla ricorrente, da cui si evince l'ammissione del mancato pagamento da parte della debitrice”.
Inoltre, in forza del summenzionato provvedimento del giudice dott.
Amodeo, in data 15.04.2015, la era legittimamente Controparte_3 rientrata nel possesso legale e materiale del ramo d'azienda ormai in totale stato di abbandono, come già attestato dall'ufficiale giudiziario, che nel corso degli accessi aveva inventariato e opportunamente raccolti e sigillati tutti i documenti amministrativi della rinvenuti nel box cassa Parte_1 dell'impianto carburanti e gli stessi, stante l'assoluta irreperibilità della detta società, che, peraltro, giammai aveva poi reclamato la loro consegna, tanto da rimanere custoditi ancora oggi nel “Caveau” del centro commerciale Pegaso, a totale disposizione dell'opponente. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fatte precisare le conclusioni sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, , la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione non è fondata e vanno pertanto rigettata.
L'opposta ha provato documentalmente, con tutta la documentazione citata in monitorio e in comparsa di costituzione, la propria pretesa creditoria, laddove l'opponente ha genericamente contestato - per la prima volta nel giudizio di opposizione – l'entità del credito, addirittura allegando che dalla contabilità dell'opposta il credito risulterebbe maggiore rispetto alla somma ingiunta. Trattasi di contestazione generica e tardiva, che peraltro si scontra con la prova del contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti, in cui l'opponente mai ha rilevato l'incongruità dei documenti di trasporto e delle relative fatture, mai contestate da essa dopo la trasmissione delle stesse.
Deve dunque ritenersi che a fronte del credito ingiunto, fondato sugli estratti autentici delle scritture contabili e fiscali dell'opposta, nonché sull'espresso riconoscimento del ritardo e mancato pagamento del dovuto per la sopravvenuta inoperatività del conto corrente bancario (cfr. missive del 3 e 6 ottobre 2014 prodotte in atti), il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00 tariffe medie ridotte del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 50% perla semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.596,50 per compensi di difesa oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 2.02.2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2034/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di cose mobili
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Emiddio Peluso, come da Parte_1 procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Golia, come Controparte_1 da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23/3/2016 la Parte_1 faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 31/2016 per euro 648.000,24 oltre accessori ad essa notificato in data 12.02.2016 dalla Controparte_2 per forniture di carburante alla stazione di servizio
[...] carburanti sita in Pagani (SA), alla Via Alcide De Gasperi nr. 340 ad essa opponente concessa in comodato con scrittura privata del 17 giugno 2009, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Perugia il 18 giugno 2009 al nr.
7491. Deduceva a motivi: 1) l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio, atteso che l'opposta si era limitata a produrre l'estratto autentico delle scritture contabili omettendo di produrre le fatture e le note di credito ivi indicate, riferite alla nonché i documenti di trasporto Parte_1 comprovanti l'effettiva consegna del carburante fatturato;
2) l'eccessività ed incertezza nel quantum del credito azionato, atteso che gli importi delle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 fatture e delle note di credito riportate nell'estratto autentico delle scritture contabili, riferibili alla non assommavano all'importo ingiunto di Parte_1 euro 684.000,24 ma al diverso importo di euro 787.026,37, come da prospetto prodotto in giudizio;
3) l'impossibilità di essa opponente di verificare l'epoca dell'avvenuta consegna del carburante, il relativo quantitativo, il costo unitario eventualmente concordato e, infine, la corretta trasposizione di tali elementi in ogni singola fattura, in quanto le proprie scritture contabili riferite all'anno 2014 erano andate smarrite a seguito all'opera di dipendenti della
, che avevano spossessato essa opponente dei locali del CP_1 distributore di benzina, con contestuale sostituzione della serratura, locali ove erano, fra l'altro, custodite tutte le scritture contabili e fiscali della medesima essendo detti locali adibiti a sede legale di quest'ultima, Per tali Parte_1 motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che Parte_2
l'opponente non solo non aveva fornito alcuna prova di fatti estintivi e/o modificativi del diritto azionato, ma addirittura si era limitata a dedurre che l'importo ingiunto era inferiore a quello che emerge dalle scritture contabili.
Allegava di aver adempiuto già in sede monitoria all'onere probatorio incombente su essa creditrice, anche in ragione della non specifica contestazione di parte opponente rispetto alle allegazioni di essa creditrice.
Aggiungeva che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, la – Pt_1 all'epoca nella piena disponibilità della documentazione contabile e fiscale - nel riscontrare i reiterati inviti al pagamento, alcuna contestazione aveva sollevato, ripetutamente ed incondizionatamente riconoscendo di essere debitrice dell'esponente, testualmente affermando che “l'omesso versamento degli incassi derivanti dalla vendita di carburanti è dovuto all'impossibilità di utilizzare i conti correnti bancari della società in conseguenza di un atto di pignoramento presso terzi notificato agli istituti di credito ad istanza di
Equitalia Sud S.p.A1….”, specificando “non abbiamo alcuna intenzione di trattenere le somme a Voi dovute oltre il periodo strettamente necessario per
l'apertura di un nuovo conto corrente…”. Precisava, inoltre, che l'opponente aveva avuto la facoltà di “verificare” la fondatezza della pretesa creditoria e se del caso di contestarla anche in altra sede giudiziaria, atteso che ea rimasta contumace nel procedimento cautelare avviato da essa opposta con ricorso ex art. 700 cpc del 14.11.14, con il quale aveva richiesto la riconsegna del ramo di azienda avente ad oggetto l'impianto di distribuzione carburanti concesso in comodato alla con scrittura privata del 17.6.09, rappresentando, Pt_1 anche in detta sede, la sussistenza dell'esposizione debitoria de qua, tanto che
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 nel provvedimento di accoglimento della richiesta cautelare, il G.U. aveva espressamente affermato che “la morosità risulta sommariamente dimostrata dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta dalla ricorrente, da cui si evince l'ammissione del mancato pagamento da parte della debitrice”.
Inoltre, in forza del summenzionato provvedimento del giudice dott.
Amodeo, in data 15.04.2015, la era legittimamente Controparte_3 rientrata nel possesso legale e materiale del ramo d'azienda ormai in totale stato di abbandono, come già attestato dall'ufficiale giudiziario, che nel corso degli accessi aveva inventariato e opportunamente raccolti e sigillati tutti i documenti amministrativi della rinvenuti nel box cassa Parte_1 dell'impianto carburanti e gli stessi, stante l'assoluta irreperibilità della detta società, che, peraltro, giammai aveva poi reclamato la loro consegna, tanto da rimanere custoditi ancora oggi nel “Caveau” del centro commerciale Pegaso, a totale disposizione dell'opponente. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fatte precisare le conclusioni sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, , la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione non è fondata e vanno pertanto rigettata.
L'opposta ha provato documentalmente, con tutta la documentazione citata in monitorio e in comparsa di costituzione, la propria pretesa creditoria, laddove l'opponente ha genericamente contestato - per la prima volta nel giudizio di opposizione – l'entità del credito, addirittura allegando che dalla contabilità dell'opposta il credito risulterebbe maggiore rispetto alla somma ingiunta. Trattasi di contestazione generica e tardiva, che peraltro si scontra con la prova del contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti, in cui l'opponente mai ha rilevato l'incongruità dei documenti di trasporto e delle relative fatture, mai contestate da essa dopo la trasmissione delle stesse.
Deve dunque ritenersi che a fronte del credito ingiunto, fondato sugli estratti autentici delle scritture contabili e fiscali dell'opposta, nonché sull'espresso riconoscimento del ritardo e mancato pagamento del dovuto per la sopravvenuta inoperatività del conto corrente bancario (cfr. missive del 3 e 6 ottobre 2014 prodotte in atti), il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00 tariffe medie ridotte del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 50% perla semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.596,50 per compensi di difesa oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 2.02.2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4