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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 12/06/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 972 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. POLIZZI DOMENICO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Rispettando quanto indicato Parte_1 nell'ordinanza emessa dell'odierno giudicante del 10/02/2025, ritenuto affermativamente tutto quanto già chiesto, dedotto, eccepito e richiesto nel ricorso introduttivo e nelle note conclusive depositate, qui, da intendersi richiamate integralmente e ritenuto impugnativamente tutto quanto controparte ha sinora formulato nei rispettivi atti poiché infondati in fatto ed in diritto, con le presenti note si insiste nell'accoglimento della domanda formulata nel ricorso introduttivo, così come accertato dal CTU Dott. e ribadito nella comp.conclusionale. Per_1
Si insiste, altresì, nella condanna dell' , (C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della P.IVA_1
Sig.ra Giudice Maria alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici della legge 104/92 art. 3 comma 3 a decorrere dalla data dello 01/05/2024, così come accertato dal
C.T.U. Dott. , ovvero in quell'altra data ritenuta valida dal Giudice. Persona_2
Con condanna alle spese di lite di entrambi i giudizi, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara antistario. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte». Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_3
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
23/07/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e lo status di portatore di handicap art.3 comma 3 della Legge 140/1992, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “da cardiopatia ipertensiva, vasculopatia ateroclerotica cerebrale con deterioramento cognitivo, ateromasia carotidea, poliartrosi a notevole incidenza funzionale, esiti di frattura femore dx, insufficienza renale cronica al 4 stadio, incontinenza urinaria.
Le suddette affezioni erano presenti sin dalla data dell'istanza ammnistrativa e allo stato attuale mostrano notevoli segni di aggravamento.
La ricorrente è invalida nella misura del 100%, non è in grado deambulare e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
La ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento dal 01/05/2024.
La ricorrente è portatrice di uno stato di handicap grave dal 01/05/2024.
Dalla documentazione prodotta e dalle notizie ottenute non risulta che la perizianda sia ricoverata presso istituti di lungodegenza con retta a carico dello Stato.“ (v. conclusioni della relazione tecnica). Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ed allo status di handicap grave dal 01/05/2024, e poiché il riconoscimento è successivo alla domanda amministrativa ma non alla perizia svolta in sede di ATP, le spese del giudizio vanno liquidate nella misura del 50%.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie parzialmente la domanda e dichiara che presenta i requisiti per il Parte_1
riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ed allo status di handicap grave dal
01/05/2024;
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 12/06/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. POLIZZI DOMENICO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Rispettando quanto indicato Parte_1 nell'ordinanza emessa dell'odierno giudicante del 10/02/2025, ritenuto affermativamente tutto quanto già chiesto, dedotto, eccepito e richiesto nel ricorso introduttivo e nelle note conclusive depositate, qui, da intendersi richiamate integralmente e ritenuto impugnativamente tutto quanto controparte ha sinora formulato nei rispettivi atti poiché infondati in fatto ed in diritto, con le presenti note si insiste nell'accoglimento della domanda formulata nel ricorso introduttivo, così come accertato dal CTU Dott. e ribadito nella comp.conclusionale. Per_1
Si insiste, altresì, nella condanna dell' , (C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della P.IVA_1
Sig.ra Giudice Maria alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici della legge 104/92 art. 3 comma 3 a decorrere dalla data dello 01/05/2024, così come accertato dal
C.T.U. Dott. , ovvero in quell'altra data ritenuta valida dal Giudice. Persona_2
Con condanna alle spese di lite di entrambi i giudizi, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara antistario. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte». Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_3
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
23/07/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e lo status di portatore di handicap art.3 comma 3 della Legge 140/1992, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “da cardiopatia ipertensiva, vasculopatia ateroclerotica cerebrale con deterioramento cognitivo, ateromasia carotidea, poliartrosi a notevole incidenza funzionale, esiti di frattura femore dx, insufficienza renale cronica al 4 stadio, incontinenza urinaria.
Le suddette affezioni erano presenti sin dalla data dell'istanza ammnistrativa e allo stato attuale mostrano notevoli segni di aggravamento.
La ricorrente è invalida nella misura del 100%, non è in grado deambulare e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
La ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento dal 01/05/2024.
La ricorrente è portatrice di uno stato di handicap grave dal 01/05/2024.
Dalla documentazione prodotta e dalle notizie ottenute non risulta che la perizianda sia ricoverata presso istituti di lungodegenza con retta a carico dello Stato.“ (v. conclusioni della relazione tecnica). Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ed allo status di handicap grave dal 01/05/2024, e poiché il riconoscimento è successivo alla domanda amministrativa ma non alla perizia svolta in sede di ATP, le spese del giudizio vanno liquidate nella misura del 50%.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie parzialmente la domanda e dichiara che presenta i requisiti per il Parte_1
riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ed allo status di handicap grave dal
01/05/2024;
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 12/06/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini