Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3990/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa TANIA VETTORE Giudice dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. MAURO VESPANI ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Mirano in data 02/09/2017, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Mirano (VE) – Atto n. 29, P. 1, Anno 2017 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 02/04/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
26/03/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dei figli minori e Per_1 Per_2
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto dispone: “1. I coniugi si danno sin d'ora il reciproco consenso a
2. In particolare la casa familiare sita in Mirano (VE), Via Varotara n. 15 viene assegnata alla signora , presso la Parte_1 quale le figlie manterranno la propria residenza;
il signor con il consenso della moglie, Parte_2 si è trasferito da poco in un appartamento che ha trovato in locazione nelle vicinanze, precisamente in Mirano (VE), Via dei Pensieri 34, in modo da poter condividere in modo paritario con la moglie la gestione delle figlie e dei loro impegni, come di seguito specificato (Doc. 9);
3. Le figlie Per_1
e entrambe ancora minorenni, vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori ai Per_2 sensi dell'art. 337 ter c.c. In particolare saranno collocate dal lunedì pomeriggio dal momento dell'uscita della scuola fino al venerdì mattina successivo quando saranno ricondotte a scuola, presso un genitore;
dal venerdì dal momento dell'uscita della scuola fino al lunedì mattino successivo quando saranno ricondotte a scuola, presso l'altro genitore;
così a settimane alternate. Durante il periodo estivo, inoltre, ciascun genitore terrà con sé le figlie per un periodo di almeno due settimane continuative, che i genitori dovranno concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Durante il periodo natalizio, inoltre, le figlie trascorreranno i giorni della vigilia di Natale e di Natale alternativamente con uno dei due genitori, con inversione nell'anno successivo. Parimenti trascorreranno i giorni di Pasqua e Pasquetta alternativamente con uno dei due genitori, con inversione nell'anno successivo, così come le vacanze scolastiche di carnevale. Ciascun genitore avrà diritto inoltre di trascorrere il giorno del proprio compleanno con le figlie, se lo vorrà, a prescindere dal fatto che la ricorrenza coincida con il giorno di frequentazione degli stessi. I genitori avranno inoltre il diritto di trascorrere insieme il giorno del compleanno delle figlie e gli stessi concederanno pari diritto ai nonni. E' comunque in facoltà dei coniugi concordare di volta eventuali variazioni rispetto alle modalità di collocazione e frequentazione delle figlie su indicate, all'occorrenza e in base alle rispettive necessità, a condizione che ciò avvenga con congruo preavviso, fatte salve motivate ragioni d'urgenza.
4. I genitori concorderanno insieme le decisioni di maggiore interesse per le figlie, garantendo continuità nello stile di vita e nelle relazioni con entrambi loro e con le rispettive famiglie d'origine ai sensi dell'art. 337 ter c.c.; 5. In ragione della collocazione paritaria delle figlie presso ciascun genitore, i coniugi provvederanno ciascuno per conto proprio ed in modo autonomo alle spese per il mantenimento ordinario delle predette. I genitori concorreranno invece nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per le figlie, da documentarsi preventivamente, secondo quanto previsto dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Venezia e dell'Ordine degli Avvocati di Venezia del 20.09.2019 costituente parte integrante ed inscindibile del presente atto. L'importo spettante a titolo di Assegno Unico e le detrazioni fiscali, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti godendo ciascuno di propri autonomi redditi e di nulla avere perciò a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento;
7. I coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione di carattere economico - patrimoniale relativo al loro rapporto coniugale e di nulla più aver quindi a pretendere l'uno dall'altro, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia pretesa ed azione a tale titolo ed accettando le rispettive rinunce;
8. I coniugi prestano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del documento d'identità dei minori o di altro documento idoneo all'espatrio limitatamente ai Paesi UE, nonché Regno Unito, in quanto Paese d'origine della signora
[...]
”; Parte_1 nulla per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Mirano.
Così deciso il 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison