TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/11/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3259/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Valeria Marchese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3259/2024 promossa da:
- (C.F.: ; DNI n° Parte_1 C.F._1
13.017.264), nata in [...] il [...] ed ivi residente;
- (C.F.: DNI n° 28.861.757), Parte_2 C.F._2 nato in [...] il [...] ed ivi residente;
- , (C.F.: ; DNI n° 36.903.923), nato in Parte_3 C.F._3
Argentina il 10 maggio 1992 ed ivi residente;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito in Via Antonio Gramsci n° 7, Roma, giusta procura notarile autenticata e tradotta, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1 e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del Plebiscito n° 15 è elettivamente domiciliato.
1 -Resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana
, nata il giorno 2 dicembre 1921, a San Pietro di Caridà, Persona_1 in Provincia di Reggio Calabria, figlio di e di (Cfr. Persona_2 Persona_3 certificato di nascita, rilasciato dal Comune di San Pietro di Caridà - doc. in atti n° 01).
Il 12 luglio 1951, , dopo essere emigrata in Argentina, aveva Persona_1 sposato, a Buenos Aires, (Cfr. certificato di matrimonio Persona_4 argentino – doc. in atti n° 02) ed era deceduta senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(Cfr. certificato negativo di naturalizzazione brasiliano – doc. in atti n° 04).
Dall'unione matrimoniale tra e , Persona_1 Persona_4 era nata, a Villa Ballester, Distretto di General San Martin, Provincia di Buenos Aires
(Argentina), in data 20.8.1958 , odierna Parte_1 ricorrente (Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. in atti n° 03), la quale, il 18 ottobre 1979, aveva sposato, a JL Suarez, Distretto San Martin, Provincia di Buenos
Aires (Argentina), (Cfr. Certificato di matrimonio argentino – Persona_5 doc. in atti n° 05).
Dall'unione matrimoniale tra e Parte_1 Persona_5
, erano nati, sempre a Buenos Aires, due figli, odierni ricorrenti:
[...] [...]
, nato il 7 maggio1981 (Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. Parte_2 in atti n° 06), e , nato il [...] (Cfr. Certificato di Parte_3 nascita argentino – doc. in atti n° 07).
In particolare, sull'interesse ad agire dei ricorrenti, la Difesa ha lamentato che nonostante i ricorrenti avessero più volte tentato di presentare richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia a Buenos Aires, sia a mezzo raccomandata A/R, che attraverso il portale telematico “Prenot@mi” (Cfr. docc. in atti nn° dall'08 all'11), al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non avevano ricevuto alcun riscontro, atteso che “pur essendo in linea teorica possibile avviare l'iter
2 consolare per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso il consolato competente, tale iter non è concretamente percorribile a causa dell'ormai nota impossibilità di ottenere un appuntamento in tempi utili e ragionevoli presso il competente consolato” e che “È di pubblico dominio la circostanza che i Consolati
Italiani sul territorio argentino sono in palese ritardo e non saranno mai in grado di poter evadere tutte le richieste di riconoscimento della cittadinanza nei termini previsti dalla legge”.
Pertanto, secondo la difesa degli istanti “In definitiva, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando, quindi, l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.”.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_1 interesse ad agire dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di non avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia in Argentina, evidenziando, ad ogni modo, che “Non muta i termini della questione
l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato sarebbero molto lunghi. Si osserva, infatti, da un canto che la circostanza in questione è stata allegata in modo molto generico senza alcuno specifico riferimento al periodo attuale e, dall'altro, che non risulta sufficientemente provata.”.
Ancora, l'Amministrazione resistente ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'ava in Argentina, la quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolta nei vari processi di
3 stabilizzazione di massa argentini (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che CP_1
l'avo italiano, emigrato in Argentina prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
In ultimo il ha rilevato “che gli odierni attori assumono di aver ereditato la CP_1 cittadinanza italiana per linea materna”, facendo dipendere “la decisione sulla domanda attorea dipende comunque e pur sempre dalla possibilità di far retroagire a data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione gli effetti della sentenza della
Corte costituzionale n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (in merito a quest'ultima eccezione occorre però sin da subito evidenziare l'irrilevanza della stessa, avendo i ricorrenti sì dedotto la discendenza in linea femminile, ma rilevato, altresì, che la figlia dell'antenata italiana è nata in [...] post costituzionale)
All'udienza del 15 ottobre 2025, la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed il Giudice ha trattenuto la causa in riserva per la decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni
4 tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea materna del ricorrente da ava italiana, attraverso una serie di passaggi in linea maschile e femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via materna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in Controparte_1 via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della
5 Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, deducono di avere inoltrato le domande di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato d'Italia a
Buenos Aires nel mese di giugno 2023 attraverso il servizio postale, allegando, oltre alla domanda, la ricevuta di ritorno delle tre raccomandate, tutte recanti la data di accettazione del 15 giugno 2023.
A tal proposito, occorre rilevare che già nel 2023, le domande di riconoscimento potevano essere inoltrate al Consolato in Buenos Aires esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma “PRENOT@MI” e che, dunque, il metodo di inoltro a mezzo raccomandata A/R utilizzato dai ricorrenti non era più ammesso.
Giova precisare che, nonostante l'amministrazione abbia correttamente ricevuto i plichi spediti tramite raccomandate, firmando per accettazione l'avvenuta consegna, una volta venuta a conoscenza dell'oggetto della domanda (ottenimento della cittadinanza italiana) ha ritenuto - correttamente – di non prenderla in considerazione, avendo i ricorrenti seguito una procedura d'inoltro non più contemplata.
Altresì, va rilevato che dal giugno 2023 e sino alla proposizione dell'odierno ricorso
(27 dicembre 2024), i ricorrenti non risulta che abbiano effettuato ulteriori tentativi di prenotazione attraverso il sito consolare, né, tantomeno, che abbiano mai sollecitato l'amministrazione sull'esito delle loro domandate presentate illo tempore a mezzo raccomandata.
È pur vero che, successivamente al deposito della domanda giudiziale, è stata versata in atti la prova che i ricorrenti hanno tentato, invano, l'accesso al sito consolare attraverso la piattaforma PRENOT@MI, ma ciò non dimostra i ritardi amministrativi, avendo loro effettuato, in data 8 gennaio 2025, un unico tentativo (come da certificazione notarile – Cfr. documentazione in atti).
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta genericamente dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato argentino sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente
6 apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent.
n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice,
e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non
7 avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
In definitiva, considerata l'omessa prova del previo esperimento della domanda amministrativa, unitamente all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e CP_1 rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase CP_1 decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in €
1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 13.11.25 La Giudice
Dott.ssa Valeria Marchese.
8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Valeria Marchese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3259/2024 promossa da:
- (C.F.: ; DNI n° Parte_1 C.F._1
13.017.264), nata in [...] il [...] ed ivi residente;
- (C.F.: DNI n° 28.861.757), Parte_2 C.F._2 nato in [...] il [...] ed ivi residente;
- , (C.F.: ; DNI n° 36.903.923), nato in Parte_3 C.F._3
Argentina il 10 maggio 1992 ed ivi residente;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito in Via Antonio Gramsci n° 7, Roma, giusta procura notarile autenticata e tradotta, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1 e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del Plebiscito n° 15 è elettivamente domiciliato.
1 -Resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana
, nata il giorno 2 dicembre 1921, a San Pietro di Caridà, Persona_1 in Provincia di Reggio Calabria, figlio di e di (Cfr. Persona_2 Persona_3 certificato di nascita, rilasciato dal Comune di San Pietro di Caridà - doc. in atti n° 01).
Il 12 luglio 1951, , dopo essere emigrata in Argentina, aveva Persona_1 sposato, a Buenos Aires, (Cfr. certificato di matrimonio Persona_4 argentino – doc. in atti n° 02) ed era deceduta senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(Cfr. certificato negativo di naturalizzazione brasiliano – doc. in atti n° 04).
Dall'unione matrimoniale tra e , Persona_1 Persona_4 era nata, a Villa Ballester, Distretto di General San Martin, Provincia di Buenos Aires
(Argentina), in data 20.8.1958 , odierna Parte_1 ricorrente (Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. in atti n° 03), la quale, il 18 ottobre 1979, aveva sposato, a JL Suarez, Distretto San Martin, Provincia di Buenos
Aires (Argentina), (Cfr. Certificato di matrimonio argentino – Persona_5 doc. in atti n° 05).
Dall'unione matrimoniale tra e Parte_1 Persona_5
, erano nati, sempre a Buenos Aires, due figli, odierni ricorrenti:
[...] [...]
, nato il 7 maggio1981 (Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. Parte_2 in atti n° 06), e , nato il [...] (Cfr. Certificato di Parte_3 nascita argentino – doc. in atti n° 07).
In particolare, sull'interesse ad agire dei ricorrenti, la Difesa ha lamentato che nonostante i ricorrenti avessero più volte tentato di presentare richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia a Buenos Aires, sia a mezzo raccomandata A/R, che attraverso il portale telematico “Prenot@mi” (Cfr. docc. in atti nn° dall'08 all'11), al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non avevano ricevuto alcun riscontro, atteso che “pur essendo in linea teorica possibile avviare l'iter
2 consolare per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso il consolato competente, tale iter non è concretamente percorribile a causa dell'ormai nota impossibilità di ottenere un appuntamento in tempi utili e ragionevoli presso il competente consolato” e che “È di pubblico dominio la circostanza che i Consolati
Italiani sul territorio argentino sono in palese ritardo e non saranno mai in grado di poter evadere tutte le richieste di riconoscimento della cittadinanza nei termini previsti dalla legge”.
Pertanto, secondo la difesa degli istanti “In definitiva, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando, quindi, l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.”.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_1 interesse ad agire dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di non avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia in Argentina, evidenziando, ad ogni modo, che “Non muta i termini della questione
l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato sarebbero molto lunghi. Si osserva, infatti, da un canto che la circostanza in questione è stata allegata in modo molto generico senza alcuno specifico riferimento al periodo attuale e, dall'altro, che non risulta sufficientemente provata.”.
Ancora, l'Amministrazione resistente ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'ava in Argentina, la quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolta nei vari processi di
3 stabilizzazione di massa argentini (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che CP_1
l'avo italiano, emigrato in Argentina prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
In ultimo il ha rilevato “che gli odierni attori assumono di aver ereditato la CP_1 cittadinanza italiana per linea materna”, facendo dipendere “la decisione sulla domanda attorea dipende comunque e pur sempre dalla possibilità di far retroagire a data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione gli effetti della sentenza della
Corte costituzionale n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (in merito a quest'ultima eccezione occorre però sin da subito evidenziare l'irrilevanza della stessa, avendo i ricorrenti sì dedotto la discendenza in linea femminile, ma rilevato, altresì, che la figlia dell'antenata italiana è nata in [...] post costituzionale)
All'udienza del 15 ottobre 2025, la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed il Giudice ha trattenuto la causa in riserva per la decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni
4 tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea materna del ricorrente da ava italiana, attraverso una serie di passaggi in linea maschile e femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via materna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in Controparte_1 via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della
5 Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, deducono di avere inoltrato le domande di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato d'Italia a
Buenos Aires nel mese di giugno 2023 attraverso il servizio postale, allegando, oltre alla domanda, la ricevuta di ritorno delle tre raccomandate, tutte recanti la data di accettazione del 15 giugno 2023.
A tal proposito, occorre rilevare che già nel 2023, le domande di riconoscimento potevano essere inoltrate al Consolato in Buenos Aires esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma “PRENOT@MI” e che, dunque, il metodo di inoltro a mezzo raccomandata A/R utilizzato dai ricorrenti non era più ammesso.
Giova precisare che, nonostante l'amministrazione abbia correttamente ricevuto i plichi spediti tramite raccomandate, firmando per accettazione l'avvenuta consegna, una volta venuta a conoscenza dell'oggetto della domanda (ottenimento della cittadinanza italiana) ha ritenuto - correttamente – di non prenderla in considerazione, avendo i ricorrenti seguito una procedura d'inoltro non più contemplata.
Altresì, va rilevato che dal giugno 2023 e sino alla proposizione dell'odierno ricorso
(27 dicembre 2024), i ricorrenti non risulta che abbiano effettuato ulteriori tentativi di prenotazione attraverso il sito consolare, né, tantomeno, che abbiano mai sollecitato l'amministrazione sull'esito delle loro domandate presentate illo tempore a mezzo raccomandata.
È pur vero che, successivamente al deposito della domanda giudiziale, è stata versata in atti la prova che i ricorrenti hanno tentato, invano, l'accesso al sito consolare attraverso la piattaforma PRENOT@MI, ma ciò non dimostra i ritardi amministrativi, avendo loro effettuato, in data 8 gennaio 2025, un unico tentativo (come da certificazione notarile – Cfr. documentazione in atti).
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta genericamente dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato argentino sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente
6 apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent.
n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice,
e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non
7 avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
In definitiva, considerata l'omessa prova del previo esperimento della domanda amministrativa, unitamente all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e CP_1 rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase CP_1 decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in €
1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 13.11.25 La Giudice
Dott.ssa Valeria Marchese.
8