Ordinanza cautelare 22 marzo 2018
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/05/2023, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2023
N. 01061/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00542/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Bianca Maria 18;
contro
Questura di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- del Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri di -OMISSIS-, di applicazione della Misura di Prevenzione del Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 aprile 2023 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- adottato dal Questore di -OMISSIS- notificato il 13 dicembre 2017, è stato disposto il rimpatrio del sig. -OMISSIS-, con foglio di via obbligatorio, al Comune di residenza, inibendo allo stesso di fare ritorno nel Comune di -OMISSIS- senza la preventiva autorizzazione per un periodo di anni 3.
La pericolosità sociale del -OMISSIS- è stata desunta, richiamando sul punto documentate risultanze istruttorie, da plurimi precedenti penali e di polizia del ricorrente “per porto abusivo di armi (10.12.2017), falsità ideologica commessa dal privato (24.11.2017), falsità ideologica in atto pubblico (19.5.2017), furto (23.1.2017), danneggiamento seguito da incendio (30.7.2012), condannato per violazione norme sulla prostituzione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti (anni 2006, 2007 e 2008)” nonché dal fatto che lo stesso frequentasse “assiduamente soggetti con numerosi precedenti penali e di polizia”.
Con il ricorso proposto il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento de quo, previa sospensione dell'efficacia
La difesa erariale si è costituita in giudizio, solo formalmente depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
All’esito dell’udienza di smaltimento, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza in data 27 aprile 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso proposto è affidato ad un unico motivo di gravame con cui sono dedotti la violazione dell’art. 3 della L. 241/90 per difetto di motivazione e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Nello specifico, si lamenta che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la pericolosità in concreto del ricorrente, omettendo di effettuare accertamenti in ordine alla reale integrazione sul territorio dello stesso e alle sue condizioni attuali di vita nonché alle conseguenze negative che si ripercuoterebbero sui suoi familiari successivamente al previsto allontanamento.
Il ricorso è infondato.
Come da consolidata giurisprudenza, la misura del foglio di via obbligatorio è finalizzata a prevenire reati, piuttosto che reprimerli e presuppone unicamente un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali del soggetto destinatario che, secondo il prudente apprezzamento dell'Autorità di Polizia, rivelino un'oggettiva ed apprezzabile probabilità di commissione di reati. Tale misura costituisce esercizio di ampia discrezionalità che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non sotto i profili dell'abnormità dell'iter logico, della macroscopica illogicità, del travisamento della realtà fattuale, con la precisazione che l'applicazione della misura di prevenzione, quale è il foglio di via obbligatorio, prescinde dall'accertata commissione di un reato, perché è finalizzata all'individuazione di soggetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica, onde prevenire e non già reprimere eventuali attività illecite" (così T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, sentenza n. 2202/2022; nello stesso senso, ex plurimis , T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, sentenza n. 562/2021, T.A.R. Lombardia- Milano, Sez. I, sentenza n. 44/2022).
Nel caso in esame, il potere discrezionale sotteso al provvedimento impugnato risulta esercitato in maniera ragionevole ed è coerente con le risultanze istruttorie. Invero, i plurimi deferimenti all'Autorità giudiziaria, le svariate condanne intervenute nonché la gravità dei reati contestati (circostanze non smentite in ricorso) costituiscono indici ragionevoli di pericolosità sociale e la misura adottata si presenta tutt'altro che illogica al fine di interrompere il legame con un il territorio che rappresenta una spinta criminogena per il ricorrente.
La legittimità del provvedimento impugnato non può essere scalfita dalle allegazioni del ricorrente in ordine al proprio inserimento sociale comprovato dallo svolgimento di una attività lavorativa e dalla disponibilità di un alloggio ove risiede con la famiglia. Infatti, la pretesa esistenza di elementi a sostegno dell'allegato radicamento sociale (durata della permanenza sul territorio, svolgimento di attività lavorativa e famiglia) non può che confermare il giudizio espresso dall'Amministrazione circa la pericolosità del ricorrente, atteso che il medesimo pur in presenza di favorevoli condizioni si è dedicato alla commissione di gravi reati creando una situazione di pregiudizio per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza. A ciò si aggiunga che la produzione della visura camerale relativa all’impresa individuale intestata al ricorrente - incompleta (sono stati prodotti due fogli su quattro) e priva della data di rilascio - non consente di ritenere provato che egli effettivamente svolga attività lavorative.
Quanto alle prospettate esigenze familiari, il provvedimento impugnato vieta al ricorrente di tornare nel Comune di -OMISSIS- e gli ordina di fare rientro nel Comune di -OMISSIS-. La famiglia del -OMISSIS- dai documenti allegati (cfr. doc. 3 del ricorso) risulta residente nel Comune di -OMISSIS-. Pertanto, non si vede in che modo la misura di prevenzione disposta dal Questore possa ledere il diritto all’unità e stabilità famigliare dei figli del ricorrente, considerato che tale misura non impedisce a quest’ultimo di risiedere con la prole e la moglie.
In definitiva deve concludersi che le considerazioni cui è pervenuta l’Amministrazione in seguito a completa istruttoria siano coerenti e non presentino vizi logici, né la motivazione risulta in alcun modo carente essendo in essa esplicitate le ragioni fattuali e giuridiche della revoca del titolo di polizia, in coerenza con l’art. 3 della legge 1990 n. 241.
Per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Sussistono motivi di compensazione delle spese processuali, tenuto conto dell’assenza di sostanziale attività difensiva dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Rocco Vampa, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.