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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/07/2025, n. 8634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8634 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3 luglio 2025, ha pronunciato il seguente DECRETO DECISORIO nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 5953 del RGAC dell'anno 2025, vertente tra:
rappr.to e difeso dall'Avv. Jacopo Baldi - ricorrente Parte_1
E
convenuto, contumace Controparte_1
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara inammissibile il capo di domanda avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento;
b) dichiara nel resto cessata la materia del contendere;
c) nega il diritto attoreo alla rifusione delle spese.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. pervenuto il 19/2/2025 adìva Parte_1 questo Ufficio per sentir accertare di versare: d) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento;
e) in condizione di handicap grave (oggi disabilità con necessità di sostegno elevato: art. 4 d.lgs n.62/2024); fatti che assumeva l' avesse omesso di accertare, a seguito di domanda CP_1 amministrativa proposta il 18/9/2024. L' , ritualmente citato, restava contumace. CP_1
Conferito incarico peritale con giuramento scritto con assegnazione di note scritte sostitutive dell'udienza del 29/5/2025, non presentate note scritte, il giudice convocava le parti per l'udienza del 12/6/2025 nella quale la difesa attorea deduceva che la pretesa era stata soddisfatta, e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese. Invitata la difesa attorea a documentare l'intervenuta soddisfazione, questa il 12/6/2025 produceva verbale di accertamento amministrativo sanitario del 4/2/2025 ricognitivo della condizione sub a) dalla domanda amministrativa del 18/9/2024. 2
Con ordinanza resa il 16/6/2025 il giudice significava da un lato che la pretesa sull'handicap non risultava soddisfatta;
e dall'altro che il riconoscimento della condizione sanitaria sub a) risultava anteriore alla presentazione del ricorso. All'udienza del 3 luglio 2025 la difesa attorea insisteva nell'assumere che anche l'handicap grave era stato riconosciuto, seppure fuori termine. Il giudice faceva constare che ciò non era documentato, ad assegnava termine di due giorni per documentare diversamente. Largamente decorso il termine assegnato, nulla era prodotto. La causa, istruita per documenti, è stata decisa come da dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Il capo di domanda avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento risulta inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., essendo stato documentato dalla stessa difesa attorea che la sussistenza di tale requisito è stata accertata, dalla domanda amministrativa del 18/9/2024, con verbale del 4/2/2025, largamente anteriore alla presentazione del ricorso giudiziale del 19/2/2025. Né rileva che il verbale sia stato emesso tardivamente, ex art. 7 della legge n.533/73, rispetto alla domanda amministrativa, posto che comunque il riconoscimento, da quanto intervenuto, aveva fatto venir meno l'interesse dell'attore all'accertamento giudiziale sul punto.
2. Quanto all'handicap grave non risulta intervenuto alcun riconoscimento amministrativo. Tuttavia la richiesta di cessazione della materia del contendere implica rinuncia alla tutela di merito originariamente richiesta.
3. L'attore non ha diritto alla rifusione delle spese, risultando soccombente per ragioni di rito sull'indennità di accompagnamento, e soccombente virtuale nel merito sulla disabilità grave, in favore dell'esistenza della quale non è data alcuna evidenza. Tali i motivi della decisione in epigrafe. SI COMUNICHI. Così deciso in Roma il 31 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3 luglio 2025, ha pronunciato il seguente DECRETO DECISORIO nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 5953 del RGAC dell'anno 2025, vertente tra:
rappr.to e difeso dall'Avv. Jacopo Baldi - ricorrente Parte_1
E
convenuto, contumace Controparte_1
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara inammissibile il capo di domanda avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento;
b) dichiara nel resto cessata la materia del contendere;
c) nega il diritto attoreo alla rifusione delle spese.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. pervenuto il 19/2/2025 adìva Parte_1 questo Ufficio per sentir accertare di versare: d) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento;
e) in condizione di handicap grave (oggi disabilità con necessità di sostegno elevato: art. 4 d.lgs n.62/2024); fatti che assumeva l' avesse omesso di accertare, a seguito di domanda CP_1 amministrativa proposta il 18/9/2024. L' , ritualmente citato, restava contumace. CP_1
Conferito incarico peritale con giuramento scritto con assegnazione di note scritte sostitutive dell'udienza del 29/5/2025, non presentate note scritte, il giudice convocava le parti per l'udienza del 12/6/2025 nella quale la difesa attorea deduceva che la pretesa era stata soddisfatta, e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese. Invitata la difesa attorea a documentare l'intervenuta soddisfazione, questa il 12/6/2025 produceva verbale di accertamento amministrativo sanitario del 4/2/2025 ricognitivo della condizione sub a) dalla domanda amministrativa del 18/9/2024. 2
Con ordinanza resa il 16/6/2025 il giudice significava da un lato che la pretesa sull'handicap non risultava soddisfatta;
e dall'altro che il riconoscimento della condizione sanitaria sub a) risultava anteriore alla presentazione del ricorso. All'udienza del 3 luglio 2025 la difesa attorea insisteva nell'assumere che anche l'handicap grave era stato riconosciuto, seppure fuori termine. Il giudice faceva constare che ciò non era documentato, ad assegnava termine di due giorni per documentare diversamente. Largamente decorso il termine assegnato, nulla era prodotto. La causa, istruita per documenti, è stata decisa come da dispositivo.
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1. Il capo di domanda avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento risulta inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., essendo stato documentato dalla stessa difesa attorea che la sussistenza di tale requisito è stata accertata, dalla domanda amministrativa del 18/9/2024, con verbale del 4/2/2025, largamente anteriore alla presentazione del ricorso giudiziale del 19/2/2025. Né rileva che il verbale sia stato emesso tardivamente, ex art. 7 della legge n.533/73, rispetto alla domanda amministrativa, posto che comunque il riconoscimento, da quanto intervenuto, aveva fatto venir meno l'interesse dell'attore all'accertamento giudiziale sul punto.
2. Quanto all'handicap grave non risulta intervenuto alcun riconoscimento amministrativo. Tuttavia la richiesta di cessazione della materia del contendere implica rinuncia alla tutela di merito originariamente richiesta.
3. L'attore non ha diritto alla rifusione delle spese, risultando soccombente per ragioni di rito sull'indennità di accompagnamento, e soccombente virtuale nel merito sulla disabilità grave, in favore dell'esistenza della quale non è data alcuna evidenza. Tali i motivi della decisione in epigrafe. SI COMUNICHI. Così deciso in Roma il 31 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)