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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 346/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 780/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249013029170000 TASSA AUTO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210038956928 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220014726565 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso di ruolo generale 780/2025, depositato il 30.04.2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato sia l'intimazione di pagamento 298.2024.901302917 notificata il 08.02.2025, sia i ruoli e le relative cartelle di pagamento nn. 298.2021.003895692 (tassa auto anno 2018) e 298.2022.001.0014726565 (tassa auto anno 2019), deducendo i seguenti vizi:
1) Annullamento di diritto ex art. 1, commi 537/543 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013);
2) Mancanza dei presupposti di legge per intervenuta decadenza e prescrizione;
3) Nullità per omessa notifica di comunicazioni, inviti di pagamento, avvisi bonari, precedenti all'iscrizione a ruolo in violazione degli artt. 5 e 6 della legge 212/2000.
Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- Nessuna delle due parti resistenti si è costituita in giudizio.
2.1.- All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Questa Corte di Giustizia in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, ovvero in conseguenza dell'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione e tale da non richiedere alcuna ulteriore valutazione sulle altre questioni dedotte in giudizio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.:
Cass. civ., SS.UU., n. 26242 e 26243 del 12.12.2014), ritiene di sollevare d'ufficio la questione della ammissibilità del ricorso introduttivo di cui si sia fornita la (astratta) prova di notifica del ricorso introduttivo per mezzo delle semplici stampe analogiche (poi scannerizzate e depositate) dei rapporti di accettazione e consegna di posta elettronica certificata.
3.1.- L'ormai stabile orientamento della Cassazione è univoco nell'affermare che in tema di notifiche telematiche, la ricevuta di avvenuta consegna (r.a.c.) costituisce in ogni caso un documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, pur senza assurgere alla "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso;
cosicché pur sempre la destinataria è onerata della prova contraria, e la prova non può in questi casi essere costituita da contestazioni in ordine alla non attivazione di strumenti telematici idonei a prendere contezza dell'invio di atti a mezzo posta elettronica certificata (v. per tutte: Cass. civ., sez. VI, 26/10/2021,
n. 30159; sez. lav., 21.02.2020, n. 4624; sez. II, 22.10.2019, n. 26951; sez. III, 31.10.2017, n. 25819; sez. lav. 07.10.2015, n. 20072).
Nel caso in questione, era onere della ricorrente depositare la prova di accettazione e di avvenuta consegna della p.e.c. che si assumeva essere stata inviata in data 07.04.2025; onere che non può dirsi assolto attraverso la produzione di mere stampe astrattamente rappresentative delle ricevute di accettazione e consegna della p.e.c. , poi scansionate e depositate a corredo del ricorso introduttivo.
Infatti, l'art. 6 d.P.R. 11.02.2005, n. 68 (“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”), adottato in conformità all'art. 18 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 (“Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24”), recita:
«1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17».
Importante porre attenzione al successivo comma 7, che stabilisce:
«7. Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all'articolo 11, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.» L'art. 11, infine, recita: «1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto.
2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi.
3. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l'integrità e l'inalterabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute.
4. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, l'esistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute.»
3.2.- Quindi, anche nel caso di smarrimento delle ricevute di accettazione e consegna di un messaggio inviato a mezzo p.e.c. è sempre possibile per l'istante richiederle – entro 2 anni e mezzo – al proprio gestore, che ha l'obbligo di fornirle, e tali “informazioni” – cioè la data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi – tratte dal registro di
“log” sono opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
3.3.- In conclusione, in applicazione dell'ordito normativo superiormente tratteggiato era preciso onere della ricorrente dimostrare a questa Corte la effettiva e concreta notifica del ricorso introduttivo attraverso il deposito dei duplicati digitali dei rapporti di accettazione e consegna (files con estensione “EML” rilasciati dal gestore all'interno dell'applicazione utilizzata per l'invio della posta certificata), che essendo digitalmente inalterabili forniscono al Giudice la certezza non solo del giorno e dell'ora in cui la trasmissione digitale è avvenuta, ma anche quali “files” (rappresentativi di documenti) la busta di trasporto conteneva, così consentendo al Giudice
- attraverso l'esame dei detti “files” con estensione “EML” depositati nel fascicolo di causa - la verifica sia del momento e dell'esito della notifica del ricorso introduttivo, sia della conformità del ricorso notificato con quello successivamente depositato sulla piattaforma della Giustizia tributaria (v. ex multis: C.G.T. II° grado
Sicilia, sez. 7: (1) 11.09.2025, n. 6176; (2) 14.02.2025, n. 1257; (3) 17.02.2025, n. 1303; (4) 17.06.2024, n.
4613; (5) 21.05.2024, n. 3978; (6) 09.05.2024, nn. 3644 e 3645; (7) 18.04.2024, n. 3086; (8) 07.08.2023,
n. 6688).
3.4.- A tale specifico e puntuale onere probatorio si è sottratta la ricorrente, la quale, in concreto, non ha permesso a questa Corte la necessaria verifica della correttezza della notificazione del ricorso introduttivo e della ritualità dell'instaurazione del contraddittorio con le controparti, cioè l'esecuzione dei necessari riscontri in ordine alla effettiva data della trasmissione, alla presenza della sottoscrizione digitale nell'atto notificato, all'esito della trasmissione via p.e.c., ai "files" contenuti nella busta di trasporto;
e poiché nessuna delle parti resistenti si è costituita in giudizio, non è nemmeno stato possibile a questa Corte trarre argomenti, anche di natura indiziaria, del buon esito della notifica dalla regolare e tempestiva costituzione in giudizio delle parti destinatarie della medesima notifica.
3.5.- In altri termini, la ricorrente non ha dato prova della effettiva notifica del ricorso introduttivo con esito positivo, come era suo onere ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 546/1992 che richiama l'art. 20 d.lgs. 546/1992; per l'effetto, tenuto conto che l'art. 22, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si è costituita a norma dell'art. 23 d.lgs. 546/1992, il ricorso in disamina non può sfuggire alla declaratoria d'inammissibilità (art. 22 d.lgs.
546/1992).
4.- La Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessità di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui “se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il Giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, che la Corte condivide, “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c. p.c. (…), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (cfr. ex multis: Cass. civ., sez. VI, 04.03.2019, n. 6218; vedi anche Id., sez. II, 27.11.2018 n. 30716, per la precisazione che l'obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito “alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto”).
5.- Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il Giudice monocratico: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 780/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249013029170000 TASSA AUTO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210038956928 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220014726565 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso di ruolo generale 780/2025, depositato il 30.04.2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato sia l'intimazione di pagamento 298.2024.901302917 notificata il 08.02.2025, sia i ruoli e le relative cartelle di pagamento nn. 298.2021.003895692 (tassa auto anno 2018) e 298.2022.001.0014726565 (tassa auto anno 2019), deducendo i seguenti vizi:
1) Annullamento di diritto ex art. 1, commi 537/543 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013);
2) Mancanza dei presupposti di legge per intervenuta decadenza e prescrizione;
3) Nullità per omessa notifica di comunicazioni, inviti di pagamento, avvisi bonari, precedenti all'iscrizione a ruolo in violazione degli artt. 5 e 6 della legge 212/2000.
Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- Nessuna delle due parti resistenti si è costituita in giudizio.
2.1.- All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Questa Corte di Giustizia in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, ovvero in conseguenza dell'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione e tale da non richiedere alcuna ulteriore valutazione sulle altre questioni dedotte in giudizio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.:
Cass. civ., SS.UU., n. 26242 e 26243 del 12.12.2014), ritiene di sollevare d'ufficio la questione della ammissibilità del ricorso introduttivo di cui si sia fornita la (astratta) prova di notifica del ricorso introduttivo per mezzo delle semplici stampe analogiche (poi scannerizzate e depositate) dei rapporti di accettazione e consegna di posta elettronica certificata.
3.1.- L'ormai stabile orientamento della Cassazione è univoco nell'affermare che in tema di notifiche telematiche, la ricevuta di avvenuta consegna (r.a.c.) costituisce in ogni caso un documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, pur senza assurgere alla "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso;
cosicché pur sempre la destinataria è onerata della prova contraria, e la prova non può in questi casi essere costituita da contestazioni in ordine alla non attivazione di strumenti telematici idonei a prendere contezza dell'invio di atti a mezzo posta elettronica certificata (v. per tutte: Cass. civ., sez. VI, 26/10/2021,
n. 30159; sez. lav., 21.02.2020, n. 4624; sez. II, 22.10.2019, n. 26951; sez. III, 31.10.2017, n. 25819; sez. lav. 07.10.2015, n. 20072).
Nel caso in questione, era onere della ricorrente depositare la prova di accettazione e di avvenuta consegna della p.e.c. che si assumeva essere stata inviata in data 07.04.2025; onere che non può dirsi assolto attraverso la produzione di mere stampe astrattamente rappresentative delle ricevute di accettazione e consegna della p.e.c. , poi scansionate e depositate a corredo del ricorso introduttivo.
Infatti, l'art. 6 d.P.R. 11.02.2005, n. 68 (“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”), adottato in conformità all'art. 18 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 (“Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24”), recita:
«1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17».
Importante porre attenzione al successivo comma 7, che stabilisce:
«7. Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all'articolo 11, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.» L'art. 11, infine, recita: «1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto.
2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi.
3. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l'integrità e l'inalterabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute.
4. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, l'esistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute.»
3.2.- Quindi, anche nel caso di smarrimento delle ricevute di accettazione e consegna di un messaggio inviato a mezzo p.e.c. è sempre possibile per l'istante richiederle – entro 2 anni e mezzo – al proprio gestore, che ha l'obbligo di fornirle, e tali “informazioni” – cioè la data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi – tratte dal registro di
“log” sono opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
3.3.- In conclusione, in applicazione dell'ordito normativo superiormente tratteggiato era preciso onere della ricorrente dimostrare a questa Corte la effettiva e concreta notifica del ricorso introduttivo attraverso il deposito dei duplicati digitali dei rapporti di accettazione e consegna (files con estensione “EML” rilasciati dal gestore all'interno dell'applicazione utilizzata per l'invio della posta certificata), che essendo digitalmente inalterabili forniscono al Giudice la certezza non solo del giorno e dell'ora in cui la trasmissione digitale è avvenuta, ma anche quali “files” (rappresentativi di documenti) la busta di trasporto conteneva, così consentendo al Giudice
- attraverso l'esame dei detti “files” con estensione “EML” depositati nel fascicolo di causa - la verifica sia del momento e dell'esito della notifica del ricorso introduttivo, sia della conformità del ricorso notificato con quello successivamente depositato sulla piattaforma della Giustizia tributaria (v. ex multis: C.G.T. II° grado
Sicilia, sez. 7: (1) 11.09.2025, n. 6176; (2) 14.02.2025, n. 1257; (3) 17.02.2025, n. 1303; (4) 17.06.2024, n.
4613; (5) 21.05.2024, n. 3978; (6) 09.05.2024, nn. 3644 e 3645; (7) 18.04.2024, n. 3086; (8) 07.08.2023,
n. 6688).
3.4.- A tale specifico e puntuale onere probatorio si è sottratta la ricorrente, la quale, in concreto, non ha permesso a questa Corte la necessaria verifica della correttezza della notificazione del ricorso introduttivo e della ritualità dell'instaurazione del contraddittorio con le controparti, cioè l'esecuzione dei necessari riscontri in ordine alla effettiva data della trasmissione, alla presenza della sottoscrizione digitale nell'atto notificato, all'esito della trasmissione via p.e.c., ai "files" contenuti nella busta di trasporto;
e poiché nessuna delle parti resistenti si è costituita in giudizio, non è nemmeno stato possibile a questa Corte trarre argomenti, anche di natura indiziaria, del buon esito della notifica dalla regolare e tempestiva costituzione in giudizio delle parti destinatarie della medesima notifica.
3.5.- In altri termini, la ricorrente non ha dato prova della effettiva notifica del ricorso introduttivo con esito positivo, come era suo onere ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 546/1992 che richiama l'art. 20 d.lgs. 546/1992; per l'effetto, tenuto conto che l'art. 22, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si è costituita a norma dell'art. 23 d.lgs. 546/1992, il ricorso in disamina non può sfuggire alla declaratoria d'inammissibilità (art. 22 d.lgs.
546/1992).
4.- La Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessità di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui “se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il Giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, che la Corte condivide, “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c. p.c. (…), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (cfr. ex multis: Cass. civ., sez. VI, 04.03.2019, n. 6218; vedi anche Id., sez. II, 27.11.2018 n. 30716, per la precisazione che l'obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito “alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto”).
5.- Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il Giudice monocratico: dott. Salvatore Virzì