TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23460
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025
>
CS
Ordinanza cautelare 17 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento (Direttiva 96/67/CE, d.lgs. n. 18/1999, d.lgs. n. 25/1997, d.l. n. 5/2012)

    Il Tribunale ritiene fondate le censure relative alla violazione del d.lgs. n. 18/1999, poiché il regolamento impugnato introduce un meccanismo per stravolgere coattivamente gli assetti gestori e proprietari dei depositi carburante al fine di applicare la disciplina sulla gestione esclusiva delle infrastrutture centralizzate, senza che siano stati accertati i presupposti normativi richiesti. Inoltre, la normativa non è applicabile agli aeroporti sottosoglia come quello di Genova. Il Tribunale ritiene altresì che il regolamento non rientri nella competenza di regolazione tecnica dell'EN.

  • Accolto
    Violazione dei principi di concorrenza e libera prestazione dei servizi (art. 41 Cost., artt. 49 e 56 TFUE)

    Il Tribunale ritiene che il regolamento comprima illegittimamente la libertà di iniziativa economica privata del gestore aeroportuale, precludendo di fatto il ricorso al modulo subconcessorio per la gestione dei depositi carburante senza un'adeguata giustificazione e valutazione delle specificità dello scalo.

  • Accolto
    Violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e proporzionalità

    Il Tribunale ritiene che il regolamento incida negativamente sul legittimo affidamento dei gestori e sulla stabilità dei rapporti contrattuali, richiedendo un provvedimento specifico con approfondita istruttoria e motivazione, soprattutto per gli aeroporti sottosoglia.

  • Accolto
    Violazione delle norme procedurali (difetto di istruttoria, motivazione e contraddittorio)

    Il Tribunale ritiene fondate le censure relative alla violazione delle norme procedurali, evidenziando la mancanza di un'adeguata istruttoria, la mancata consultazione del comitato degli utenti e l'inadeguatezza della motivazione, soprattutto in relazione alle specificità dei singoli aeroporti.

  • Altro
    Responsabilità oggettiva e violazione del principio di proporzionalità in materia sanzionatoria

    Il Tribunale assorbe tale motivo in quanto conseguente all'attuazione del regolamento, ritenuto illegittimo nel suo complesso.

  • Altro
    Incompetenza e violazione della qualificazione dei beni demaniali

    Il Tribunale assorbe tale motivo in quanto conseguente all'attuazione del regolamento, ritenuto illegittimo nel suo complesso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23460
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23460
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo