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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 3616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3616 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3556/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3556 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, dall'Avv. Ulderico Di Bello (C.F.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in San Cipriano d'Aversa C.F._2 alla Via F. Parri n. 14;
OPPONENTE
E già P. IVA Controparte_1 CP_2
), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa depositata, dall'avv. P.IVA_1
AF RU (C.F. ) e dall'avv. Simona Chiolo (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RU in Napoli al C.F._4
Centro Direzionale is. G/7;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la esponeva Controparte_1 di essere creditrice nei confronti di per il mancato pagamento di un contratto di Parte_1 R.G. 3556/2023
credito al consumo con contestuale rilascio di carta volto all'erogazione di € 3.673,70, da restituire in 24 rate mensili di € 153,07 cadauna, già stipulato con Controparte_3
In premessa, aggiungeva che il credito era stato trasferito per effetto di molteplici operazioni di cartolarizzazione, dapprima alla società BA IF s.p.a., poi a e infine a Controparte_4 [...]
CP_5
Chiedeva quindi in via monitoria la condanna del debitore al pagamento del complessivo importo di
€ 5.376,78, oltre interessi di mora al tasso convenzionale e spese di lite.
L'intestato Tribunale accoglieva la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 5400/2022 del
29/12/2022 e, per l'effetto, ingiungeva al debitore il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Il decreto ingiuntivo veniva consegnato per la notifica dall'ufficiale giudiziario in data 27/1/2023, quindi l'ingiunto si determinava a proporre formale opposizione, con atto di citazione tempestivamente notificato in data 8/3/2023, nel quale contestava essenzialmente la carenza di legittimazione attiva, per effetto delle operazioni di cessione e, più in generale, l'infondatezza nel merito, anche per superamento dei tassi soglia usurari.
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva con comparsa di risposta nella Controparte_1 quale respingeva le opposte difese nel merito, riportandosi a tutta la documentazione depositata a supporto del credito e della propria legittimazione. Concludeva quindi per il rigetto della opposizione, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria delle spese di lite.
2. Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e visto il verbale di mediazione con esito negativo, fallito il successivo tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni.
All'esito della udienza, il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di replica. R.G. 3556/2023
3. In via preliminare va affermata la procedibilità della domanda per effetto del preliminare esperimento del tentativo di mediazione, imposto dall'art. 5 d.lgs. 28/2010 a pena di improcedibilità della domanda.
L'incontro di mediazione è stato regolarmente promosso dalla parte opposta, realizzando in questo modo la condizione di procedibilità della domanda, tuttavia questo non ha avuto successo per l'assenza della parte invitata.
Naturalmente l'esito negativo della mediazione per assenza della parte invitata non pregiudica la procedibilità della domanda, ma comporta l'applicabilità delle diverse conseguenze sanzionatorie di natura pecuniaria stabilite dall'art. 12 bis d.lgs. 28/2010, nella formulazione ratione temporis vigente, che ha sostanzialmente riprodotto il vecchio art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010.
È diffusa nella giurisprudenza di merito l'affermazione che “la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28/2010; questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità” (cfr.
Tribunale Torino, 27/02/2019 n. 940; cfr. anche Tribunale Vasto 06/12/2016).
Il mediatore ha attestato nel verbale che la parte opponente è stato regolarmente invitata all'incontro, tuttavia questa ha omesso di parteciparvi, senza addurre alcuna oggettiva giustificazione. L'assenza della parte invitata non appare sorretta da alcuna valida ragione, che non
è stata fornita né al mediatore, né in giudizio nelle successive udienze. Di conseguenza, la stessa va condannata al pagamento in favore dello Stato di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio: la norma non rimette alcun margine di discrezionalità al giudicante, che è tenuto ad applicarla in presenza dei relativi presupposti ed in assenza di valide ragioni giustificative. R.G. 3556/2023
4. Nel merito, nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata anche da parte opponente, in quanto potenzialmente assorbente di tutte le altre (sulla motivazione basata sulla ragione più liquida cfr. Cassazione civile, 29/09/2020, n.20555; da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, 21/05/2020, n.2895; Tribunale Roma, 02/11/2020, n.7091).
La titolarità del diritto attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare e qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “la titolarità della posizione soggettiva
è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare
e di provare”. Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione della altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (così Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr. recentemente anche Cassazione civile, 20/05/2020, n. 9253). Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso (cfr. capi 64-65 della sentenza Cass. Sez. Un. 16/2/2016 cit.).
Nel caso di specie, l'opponente non ha adottato difese incompatibili con la contestazione della titolarità del diritto altrui, ma anzi ha sottoposto ad espressa critica la prova del trasferimento del credito sin dall'atto introduttivo. Questo contegno processuale, teso ad evidenziare l'assenza di prova della cessione del credito azionato, è incompatibile con il riconoscimento dell'altrui titolarità del diritto e ben consente di scrutinare la questione nel merito.
La prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione della cui prova è onerato il cessionario.
La questione, tra l'altro, è amplificata in tema di cartolarizzazioni del settore bancario, per le dimensioni e per la diffusione del fenomeno. Invalse sono nella pratica degli istituti di credito le R.G. 3556/2023
operazioni di cartolarizzazione con cessione in blocco di crediti, regolate dall'art. 58 t.u.b., che prescrive speciali forme di pubblicità, onerando espressamente la banca cessionaria di dare avviso della cessione in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle Imprese.
La conclusione del contratto è in ogni caso una circostanza eterogenea rispetto alla sua successiva comunicazione ed alla sua pubblicità. È chiaro allora come, in applicazione dei principi generali, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisca adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto
(cfr. Tribunale Lecce, 19/2/2021). La pubblicazione ai sensi dell'art. 58 t.u.b svolge così la più limitata funzione di notiziare il pubblico della già avvenuta cessione e, al tempo stesso, di agevolarne la comunicazione nei confronti della molteplicità di debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c., in considerazione delle dimensioni della operazione economica (art. 58 comma 4 t.u.b.). Come osservato in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, “la previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste” (Cassazione civile, 28/02/2020, n. 5617).
Emerge allora con ogni evidenza la necessità di produrre il contratto di cessione al fine di fornire la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria e, dunque, della legittimazione della stessa ad esercitare il diritto di credito in giudizio.
Sul punto, un condivisibile orientamento della giurisprudenza recente ha evidenziato l'inattitudine dell'avviso in Gazzetta Ufficiale a fornire la prova negoziale del credito e l'inclusione dello stesso all'interno della cessione, gravando in ogni caso sul creditore che agisce l'onere di dimostrare l'attuale titolarità del credito per cui è causa. A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che “la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione 'in blocco' dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cass. civ., 29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. civ. 28/2/2020; Cass.
Civ. 16/06/2006 n.13954). R.G. 3556/2023
Analogamente è stato affermato che “la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima” e ciò perché “una cosa è
l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” pertanto la questione si pone su un piano squisitamente probatorio, che è riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, sulla base di un ragionamento indiziario da sottoporre ad adeguata motivazione (così Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780; Cass. Civ. 13/9/2018, n. 22268; più di recente Cassazione civile,
22/06/2023 n. 17944).
Tra l'altro, anche a voler accedere alla ricostruzione che l'avviso in Gazzetta Ufficiale sia sostanzialmente riproduttivo del contenuto del contratto, l'individuazione dell'oggetto della cessione sarebbe esposta ad un inevitabile deficit di determinatezza, per l'indicazione di criteri dal contenuto vago e generico, che sfuggono al concetto di determinabilità di cui all'art. 1346 c.c.
(recentemente, sul punto, Cassazione civile, 22/06/2023 n. 17944: “va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b.”).
Grava, comunque, sul creditore che intende farne proprio il contenuto l'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui si agisce nelle categorie individuate dall'avviso di cessione (cfr.
Cass. civ. 23/02/2018, n. 4453).
Grava, infatti, sulla società che intenda affermandosi successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre tutti i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco
(così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n. 24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente
Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384).
Occorre naturalmente che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non sia assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (così recentemente R.G. 3556/2023
Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di
Benevento 7/8/2018 n. 1384).
Questa prova è particolarmente attesa quando le difese del debitore siano volte a negare l'inclusione del credito azionato all'interno della cessione perché, come osservato dalla Suprema Corte, “va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cassazione civile, 22/06/2023, n. 17944).
5. Tanto premesso in diritto, l'eccezione va accolta.
L'opponente lamenta la carenza di prova della fattispecie traslativa che avrebbe conferito alla opposta l'attuale titolarità del credito. L'opponente ha negato anche che il credito azionato sarebbe stato ricompreso nelle descritte cessioni, con un contegno inequivoco manifestato nel corso di tutto il processo (si vedano in particolare i punti 6 e 7 dell'atto di citazione, sviluppati anche nella comparsa conclusionale).
L'acquisto del credito sarebbe fondato su multiple cessioni che avrebbero avvicendato le seguenti società: Neos Finance s.p.a., BA IF s.p.a., e infine l'odierna Controparte_3 Controparte_4 opposta Controparte_5
Premesso che la mutuante era stata fusa per incorporazione in Neos Finance Controparte_3
s.p.a., come attestato dalla visura camerale prodotta, i successivi trasferimenti sono stati documentati da meri contratti di cessione.
Ciascuno di questi contratti è idoneo a dimostrare che tra le società sia effettivamente intervenuta una operazione di cessione di crediti in blocco, dissipando ogni dubbio sul fondamento negoziale del trasferimento. Gli stessi contratti, tuttavia, non recano sufficienti elementi per dimostrare anche che lo specifico credito azionato fosse incluso nei pacchetti di crediti ceduti - in sintesi, una cessione c'è stata, ma non è noto di cosa.
Ciascun contratto infatti è redatto in modo da richiamare, per la definizione del proprio oggetto, un allegato esterno, che viene definito parte integrante del contratto e che dovrebbe contenere la lista dei crediti ceduti. Questi allegati tuttavia non sono stati acquisiti al processo. R.G. 3556/2023
Si guardi a titolo esemplificativo il contratto concluso tra la prima cedente e BA IF s.p.a., dove alla lettera D) delle premesse si illustrava che “Il Cedente è titolare di un Portafoglio di Crediti relativi a nr. ___ posizioni quali risultanti alla data del 30/9/2012 meglio specificati nell'apposito
___ (Prospetto dei Crediti) del presente contratto…”. Il contratto rinviava per relationem ad un
“Prospetto dei Crediti” che si presenta necessario alla descrizione del compendio ceduto, tuttavia questo allegato non è presente agli atti, nemmeno in forma parziale o schermata per esigenze di riservatezza.
Maggiore indeterminatezza si registra nel successivo contratto di cessione concluso tra BA IF
s.p.a. e laddove le parti - dando seguito a un precedente contratto di cessione di Controparte_4 crediti non-performing del 14 dicembre 2015, allegato al contratto ma non al fascicolo – avevano pattuito “delle modalità di Cessione Ulteriore” di un “portafoglio di crediti di cui all'allegato sub
'D'”. L'opposta tuttavia non ha corredato il documento dei suoi allegati.
È chiaro che gli allegati sono essenziali per ricostruire l'oggetto della cessione e per acquisire certezza della inclusione del credito azionato all'interno del pacchetto di crediti ceduti: in mancanza, l'oggetto del contratto di cessione si presenta del tutto indeterminato e inidoneo a fondare la pretesa della cessionaria.
Non è idoneo a colmare questo deficit probatorio l'elenco dei crediti relativo all'ultima cessione
(allegato n. 10).
La prova della legittimazione, infatti, deve necessariamente investire tutta la catena di cessioni intercorse. La titolarità attuale del credito è condizionata inevitabilmente dalla validità delle singole cessioni intercorse nel tempo e non può prescindere dalla prova di ogni anello della catena di trasferimenti, a partire da quello disposto dal contraente originario, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, né la complessità della vicenda traslativa può esonerare l'attore dal fornire la relativa prova.
In ogni caso, anche a volere superare queste assorbenti considerazioni, vale la pena aggiungere che l'allegato “elenco crediti ceduti” non è distintamente riferibile a nessuno dei contratti di cessione, in assenza di una chiara intestazione o di altri riferimenti grafici che possano univocamente ricondurlo ad una specifica operazione di cessione. R.G. 3556/2023
Non spostano queste conclusioni le comunicazioni di avvenuta cessione documentate dalla opposta
(allegati nn. 5 e 7).
La comunicazione della cessione proveniente dal cessionario, a differenza di quella che promana dal cedente, non assume alcun valore probatorio nella dimostrazione del trasferimento.
Il contratto di cessione di credito infatti ha natura consensuale, per il cui perfezionamento è sufficiente il solo scambio di consensi tra cedente e cessionario, mentre gli adempimenti pubblicitari verso il debitore ceduto non concorrono al perfezionamento della fattispecie traslativa
(Tribunale Napoli Nord, 06/04/2023, n. 1461).
La comunicazione al debitore ceduto non dimostra l'acquisto del diritto da parte del cessionario, perché coglie soltanto una frazione della vicenda, limitata alla sola prospettiva del cessionario, ma non rappresenta la volontà del cedente di dismettere il credito.
La comunicazione prescritta dall'art. 1264 c.c. assolve ad una funzione, assai più limitata, di provocare la conoscenza del debitore ceduto, al fine di consentirgli di adempiere nei confronti dell'esatto creditore, evitando così il rischio che insorga tra le parti un indebito soggettivo, nonché al fine di consentirgli di opporre al cessionario tutte le eccezioni già opponibili al cedente attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, nonché ai fatti modificativi ed estintivi, individuando il legittimo contraddittore del rapporto.
La notifica della cessione è, dunque, del tutto irrilevante, ai fini della cessione del credito.
6. Tali rilievi conducono ad escludere che sia stata raggiunta la prova dell'acquisto del credito che si pretende ceduto e dunque della legittimazione in capo alla odierna opposta: l'opposizione pertanto va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va revocato.
Gli ulteriori motivi di opposizione, che per ragioni di economia processuale non si ritiene utile esaminare, vanno dichiarati assorbiti.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore dichiarato della lite, sulla scorta dei parametri minimi previsti nel D.M. 147/2022, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e in considerazione della prossimità del valore della causa al margine inferiore dello scaglione di riferimento, con esclusione R.G. 3556/2023
della fase istruttoria che non ha avuto luogo. Vanno inoltre rimborsate le spese sostenute per il versamento del contributo unificato.
Le spese sono dovute in favore del difensore che nella comparsa costituzionale ne ha chiesto la distrazione (sulla ammissibilità della istanza di distrazione formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale, si veda Cassazione civile, 1/10/2009, n.21070).
La parte opponente deve comunque essere condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria per essersi sottratta alla partecipazione al procedimento di mediazione, a prescindere dalla soccombenza, ai sensi dell'art. 12 bis co. 2 d.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5400/2022 emesso dal Tribunale di Napoli nord il 29/12/2022;
2. Condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 145,50 per esborsi e € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Ulderico Di Bello;
3. Condanna al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al doppio Parte_1 del contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 12 bis co. 2 d.lgs. 28/2010.
Aversa, 20/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3556 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, dall'Avv. Ulderico Di Bello (C.F.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in San Cipriano d'Aversa C.F._2 alla Via F. Parri n. 14;
OPPONENTE
E già P. IVA Controparte_1 CP_2
), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa depositata, dall'avv. P.IVA_1
AF RU (C.F. ) e dall'avv. Simona Chiolo (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RU in Napoli al C.F._4
Centro Direzionale is. G/7;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la esponeva Controparte_1 di essere creditrice nei confronti di per il mancato pagamento di un contratto di Parte_1 R.G. 3556/2023
credito al consumo con contestuale rilascio di carta volto all'erogazione di € 3.673,70, da restituire in 24 rate mensili di € 153,07 cadauna, già stipulato con Controparte_3
In premessa, aggiungeva che il credito era stato trasferito per effetto di molteplici operazioni di cartolarizzazione, dapprima alla società BA IF s.p.a., poi a e infine a Controparte_4 [...]
CP_5
Chiedeva quindi in via monitoria la condanna del debitore al pagamento del complessivo importo di
€ 5.376,78, oltre interessi di mora al tasso convenzionale e spese di lite.
L'intestato Tribunale accoglieva la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 5400/2022 del
29/12/2022 e, per l'effetto, ingiungeva al debitore il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Il decreto ingiuntivo veniva consegnato per la notifica dall'ufficiale giudiziario in data 27/1/2023, quindi l'ingiunto si determinava a proporre formale opposizione, con atto di citazione tempestivamente notificato in data 8/3/2023, nel quale contestava essenzialmente la carenza di legittimazione attiva, per effetto delle operazioni di cessione e, più in generale, l'infondatezza nel merito, anche per superamento dei tassi soglia usurari.
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva con comparsa di risposta nella Controparte_1 quale respingeva le opposte difese nel merito, riportandosi a tutta la documentazione depositata a supporto del credito e della propria legittimazione. Concludeva quindi per il rigetto della opposizione, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria delle spese di lite.
2. Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e visto il verbale di mediazione con esito negativo, fallito il successivo tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni.
All'esito della udienza, il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di replica. R.G. 3556/2023
3. In via preliminare va affermata la procedibilità della domanda per effetto del preliminare esperimento del tentativo di mediazione, imposto dall'art. 5 d.lgs. 28/2010 a pena di improcedibilità della domanda.
L'incontro di mediazione è stato regolarmente promosso dalla parte opposta, realizzando in questo modo la condizione di procedibilità della domanda, tuttavia questo non ha avuto successo per l'assenza della parte invitata.
Naturalmente l'esito negativo della mediazione per assenza della parte invitata non pregiudica la procedibilità della domanda, ma comporta l'applicabilità delle diverse conseguenze sanzionatorie di natura pecuniaria stabilite dall'art. 12 bis d.lgs. 28/2010, nella formulazione ratione temporis vigente, che ha sostanzialmente riprodotto il vecchio art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010.
È diffusa nella giurisprudenza di merito l'affermazione che “la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28/2010; questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità” (cfr.
Tribunale Torino, 27/02/2019 n. 940; cfr. anche Tribunale Vasto 06/12/2016).
Il mediatore ha attestato nel verbale che la parte opponente è stato regolarmente invitata all'incontro, tuttavia questa ha omesso di parteciparvi, senza addurre alcuna oggettiva giustificazione. L'assenza della parte invitata non appare sorretta da alcuna valida ragione, che non
è stata fornita né al mediatore, né in giudizio nelle successive udienze. Di conseguenza, la stessa va condannata al pagamento in favore dello Stato di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio: la norma non rimette alcun margine di discrezionalità al giudicante, che è tenuto ad applicarla in presenza dei relativi presupposti ed in assenza di valide ragioni giustificative. R.G. 3556/2023
4. Nel merito, nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata anche da parte opponente, in quanto potenzialmente assorbente di tutte le altre (sulla motivazione basata sulla ragione più liquida cfr. Cassazione civile, 29/09/2020, n.20555; da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, 21/05/2020, n.2895; Tribunale Roma, 02/11/2020, n.7091).
La titolarità del diritto attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare e qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “la titolarità della posizione soggettiva
è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare
e di provare”. Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione della altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (così Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr. recentemente anche Cassazione civile, 20/05/2020, n. 9253). Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso (cfr. capi 64-65 della sentenza Cass. Sez. Un. 16/2/2016 cit.).
Nel caso di specie, l'opponente non ha adottato difese incompatibili con la contestazione della titolarità del diritto altrui, ma anzi ha sottoposto ad espressa critica la prova del trasferimento del credito sin dall'atto introduttivo. Questo contegno processuale, teso ad evidenziare l'assenza di prova della cessione del credito azionato, è incompatibile con il riconoscimento dell'altrui titolarità del diritto e ben consente di scrutinare la questione nel merito.
La prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione della cui prova è onerato il cessionario.
La questione, tra l'altro, è amplificata in tema di cartolarizzazioni del settore bancario, per le dimensioni e per la diffusione del fenomeno. Invalse sono nella pratica degli istituti di credito le R.G. 3556/2023
operazioni di cartolarizzazione con cessione in blocco di crediti, regolate dall'art. 58 t.u.b., che prescrive speciali forme di pubblicità, onerando espressamente la banca cessionaria di dare avviso della cessione in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle Imprese.
La conclusione del contratto è in ogni caso una circostanza eterogenea rispetto alla sua successiva comunicazione ed alla sua pubblicità. È chiaro allora come, in applicazione dei principi generali, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisca adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto
(cfr. Tribunale Lecce, 19/2/2021). La pubblicazione ai sensi dell'art. 58 t.u.b svolge così la più limitata funzione di notiziare il pubblico della già avvenuta cessione e, al tempo stesso, di agevolarne la comunicazione nei confronti della molteplicità di debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c., in considerazione delle dimensioni della operazione economica (art. 58 comma 4 t.u.b.). Come osservato in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, “la previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste” (Cassazione civile, 28/02/2020, n. 5617).
Emerge allora con ogni evidenza la necessità di produrre il contratto di cessione al fine di fornire la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria e, dunque, della legittimazione della stessa ad esercitare il diritto di credito in giudizio.
Sul punto, un condivisibile orientamento della giurisprudenza recente ha evidenziato l'inattitudine dell'avviso in Gazzetta Ufficiale a fornire la prova negoziale del credito e l'inclusione dello stesso all'interno della cessione, gravando in ogni caso sul creditore che agisce l'onere di dimostrare l'attuale titolarità del credito per cui è causa. A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che “la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione 'in blocco' dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cass. civ., 29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. civ. 28/2/2020; Cass.
Civ. 16/06/2006 n.13954). R.G. 3556/2023
Analogamente è stato affermato che “la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima” e ciò perché “una cosa è
l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” pertanto la questione si pone su un piano squisitamente probatorio, che è riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, sulla base di un ragionamento indiziario da sottoporre ad adeguata motivazione (così Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780; Cass. Civ. 13/9/2018, n. 22268; più di recente Cassazione civile,
22/06/2023 n. 17944).
Tra l'altro, anche a voler accedere alla ricostruzione che l'avviso in Gazzetta Ufficiale sia sostanzialmente riproduttivo del contenuto del contratto, l'individuazione dell'oggetto della cessione sarebbe esposta ad un inevitabile deficit di determinatezza, per l'indicazione di criteri dal contenuto vago e generico, che sfuggono al concetto di determinabilità di cui all'art. 1346 c.c.
(recentemente, sul punto, Cassazione civile, 22/06/2023 n. 17944: “va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b.”).
Grava, comunque, sul creditore che intende farne proprio il contenuto l'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui si agisce nelle categorie individuate dall'avviso di cessione (cfr.
Cass. civ. 23/02/2018, n. 4453).
Grava, infatti, sulla società che intenda affermandosi successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre tutti i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco
(così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n. 24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente
Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384).
Occorre naturalmente che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non sia assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (così recentemente R.G. 3556/2023
Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di
Benevento 7/8/2018 n. 1384).
Questa prova è particolarmente attesa quando le difese del debitore siano volte a negare l'inclusione del credito azionato all'interno della cessione perché, come osservato dalla Suprema Corte, “va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cassazione civile, 22/06/2023, n. 17944).
5. Tanto premesso in diritto, l'eccezione va accolta.
L'opponente lamenta la carenza di prova della fattispecie traslativa che avrebbe conferito alla opposta l'attuale titolarità del credito. L'opponente ha negato anche che il credito azionato sarebbe stato ricompreso nelle descritte cessioni, con un contegno inequivoco manifestato nel corso di tutto il processo (si vedano in particolare i punti 6 e 7 dell'atto di citazione, sviluppati anche nella comparsa conclusionale).
L'acquisto del credito sarebbe fondato su multiple cessioni che avrebbero avvicendato le seguenti società: Neos Finance s.p.a., BA IF s.p.a., e infine l'odierna Controparte_3 Controparte_4 opposta Controparte_5
Premesso che la mutuante era stata fusa per incorporazione in Neos Finance Controparte_3
s.p.a., come attestato dalla visura camerale prodotta, i successivi trasferimenti sono stati documentati da meri contratti di cessione.
Ciascuno di questi contratti è idoneo a dimostrare che tra le società sia effettivamente intervenuta una operazione di cessione di crediti in blocco, dissipando ogni dubbio sul fondamento negoziale del trasferimento. Gli stessi contratti, tuttavia, non recano sufficienti elementi per dimostrare anche che lo specifico credito azionato fosse incluso nei pacchetti di crediti ceduti - in sintesi, una cessione c'è stata, ma non è noto di cosa.
Ciascun contratto infatti è redatto in modo da richiamare, per la definizione del proprio oggetto, un allegato esterno, che viene definito parte integrante del contratto e che dovrebbe contenere la lista dei crediti ceduti. Questi allegati tuttavia non sono stati acquisiti al processo. R.G. 3556/2023
Si guardi a titolo esemplificativo il contratto concluso tra la prima cedente e BA IF s.p.a., dove alla lettera D) delle premesse si illustrava che “Il Cedente è titolare di un Portafoglio di Crediti relativi a nr. ___ posizioni quali risultanti alla data del 30/9/2012 meglio specificati nell'apposito
___ (Prospetto dei Crediti) del presente contratto…”. Il contratto rinviava per relationem ad un
“Prospetto dei Crediti” che si presenta necessario alla descrizione del compendio ceduto, tuttavia questo allegato non è presente agli atti, nemmeno in forma parziale o schermata per esigenze di riservatezza.
Maggiore indeterminatezza si registra nel successivo contratto di cessione concluso tra BA IF
s.p.a. e laddove le parti - dando seguito a un precedente contratto di cessione di Controparte_4 crediti non-performing del 14 dicembre 2015, allegato al contratto ma non al fascicolo – avevano pattuito “delle modalità di Cessione Ulteriore” di un “portafoglio di crediti di cui all'allegato sub
'D'”. L'opposta tuttavia non ha corredato il documento dei suoi allegati.
È chiaro che gli allegati sono essenziali per ricostruire l'oggetto della cessione e per acquisire certezza della inclusione del credito azionato all'interno del pacchetto di crediti ceduti: in mancanza, l'oggetto del contratto di cessione si presenta del tutto indeterminato e inidoneo a fondare la pretesa della cessionaria.
Non è idoneo a colmare questo deficit probatorio l'elenco dei crediti relativo all'ultima cessione
(allegato n. 10).
La prova della legittimazione, infatti, deve necessariamente investire tutta la catena di cessioni intercorse. La titolarità attuale del credito è condizionata inevitabilmente dalla validità delle singole cessioni intercorse nel tempo e non può prescindere dalla prova di ogni anello della catena di trasferimenti, a partire da quello disposto dal contraente originario, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, né la complessità della vicenda traslativa può esonerare l'attore dal fornire la relativa prova.
In ogni caso, anche a volere superare queste assorbenti considerazioni, vale la pena aggiungere che l'allegato “elenco crediti ceduti” non è distintamente riferibile a nessuno dei contratti di cessione, in assenza di una chiara intestazione o di altri riferimenti grafici che possano univocamente ricondurlo ad una specifica operazione di cessione. R.G. 3556/2023
Non spostano queste conclusioni le comunicazioni di avvenuta cessione documentate dalla opposta
(allegati nn. 5 e 7).
La comunicazione della cessione proveniente dal cessionario, a differenza di quella che promana dal cedente, non assume alcun valore probatorio nella dimostrazione del trasferimento.
Il contratto di cessione di credito infatti ha natura consensuale, per il cui perfezionamento è sufficiente il solo scambio di consensi tra cedente e cessionario, mentre gli adempimenti pubblicitari verso il debitore ceduto non concorrono al perfezionamento della fattispecie traslativa
(Tribunale Napoli Nord, 06/04/2023, n. 1461).
La comunicazione al debitore ceduto non dimostra l'acquisto del diritto da parte del cessionario, perché coglie soltanto una frazione della vicenda, limitata alla sola prospettiva del cessionario, ma non rappresenta la volontà del cedente di dismettere il credito.
La comunicazione prescritta dall'art. 1264 c.c. assolve ad una funzione, assai più limitata, di provocare la conoscenza del debitore ceduto, al fine di consentirgli di adempiere nei confronti dell'esatto creditore, evitando così il rischio che insorga tra le parti un indebito soggettivo, nonché al fine di consentirgli di opporre al cessionario tutte le eccezioni già opponibili al cedente attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, nonché ai fatti modificativi ed estintivi, individuando il legittimo contraddittore del rapporto.
La notifica della cessione è, dunque, del tutto irrilevante, ai fini della cessione del credito.
6. Tali rilievi conducono ad escludere che sia stata raggiunta la prova dell'acquisto del credito che si pretende ceduto e dunque della legittimazione in capo alla odierna opposta: l'opposizione pertanto va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va revocato.
Gli ulteriori motivi di opposizione, che per ragioni di economia processuale non si ritiene utile esaminare, vanno dichiarati assorbiti.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore dichiarato della lite, sulla scorta dei parametri minimi previsti nel D.M. 147/2022, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e in considerazione della prossimità del valore della causa al margine inferiore dello scaglione di riferimento, con esclusione R.G. 3556/2023
della fase istruttoria che non ha avuto luogo. Vanno inoltre rimborsate le spese sostenute per il versamento del contributo unificato.
Le spese sono dovute in favore del difensore che nella comparsa costituzionale ne ha chiesto la distrazione (sulla ammissibilità della istanza di distrazione formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale, si veda Cassazione civile, 1/10/2009, n.21070).
La parte opponente deve comunque essere condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria per essersi sottratta alla partecipazione al procedimento di mediazione, a prescindere dalla soccombenza, ai sensi dell'art. 12 bis co. 2 d.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5400/2022 emesso dal Tribunale di Napoli nord il 29/12/2022;
2. Condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 145,50 per esborsi e € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Ulderico Di Bello;
3. Condanna al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al doppio Parte_1 del contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 12 bis co. 2 d.lgs. 28/2010.
Aversa, 20/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo