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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4284 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
2709/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel. Dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 2709/2020 R.G., riservato per la decisione in data 03.07.2025, alla scadenza del termine fissato per il deposito delle note di trattazione scritta, vertente TRA Avv. Di GI RI (C.F. , rappresentato e difeso in proprio C.F._1 nonché dall'Avv. G. Colasanti a (C.F.: ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Formello (RM) Via degli Olmetti 46 Appellante
E
Appellata Controparte_1
NONCHE'
Appellata Controparte_2
Oggetto: Mandato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE L'avv. RI Di GI, con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 6766/2020 resa dal Tribunale di Roma con la quale ha così stabilito: “accerta e dichiara l'inammissibilità dell'intervento proposto dalla e respinge Controparte_3 le ulteriori istanze ed eccezioni pregiudiziali proposte.
- Accerta e dichiara la violazione, da parte di RI Di GI, della clausola prevista dall'art. 7 dell'accordo sottoscritto tra le parti in causa e per l'effetto lo condanna, come da parte motiva, al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di euro 50.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
- Rigetta la domanda di lite temeraria proposta da Controparte_4
1
[...] - Condanna RI Di GI alla refusione, in favore di delle Controparte_1 spese processuali che si quantificano in euro 7.254,00 per compensi ed € 545,00 esborsi, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge”. L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - In via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa;
- In via principale in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 6766/2020 R.G. 37741/2017 pubblicata il 30.04.2020 rigettare le domande tutte proposte dalla nei confronti dell' avv. RI Di Controparte_1
GI perché infondate e non provate;
- Condannare Controparte_1 alla restituzione in favore dell'avv. Di GI di tutte le somme versate a qualsiasi titolo in esecuzione della sentenza impugnata”. Tanto premesso, con la presente sentenza deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo. Al riguardo va osservato che l'art. 127-ter, quarto comma, c.p.c., introdotto dall'art. 3, decimo comma, lett. b), D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Appello, dispone che, fissato dal giudice termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, «Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo». Ebbene, nella presente causa nessuna delle parti ha depositato note scritte né in vista dell'udienza del 04.06.2025, né nell'ulteriore termine assegnato con l'ordinanza depositata il 12.06.2025, ritualmente comunicata per via telematica alle parti costituite. Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 127-ter, quarto comma, c.p.c.. È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte di Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il seguente principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità: «a seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza,
2 trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. Sent. n. 12537/2003; v. anche Cass. Ord. n. 11434/2007). Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale principio, dovendo precisarsi che nella fattispecie non è applicabile il nuovo disposto dell'art. 350, primo comma, c.p.c., che ha reintrodotto la figura del consigliere istruttore;
infatti, tale disciplina trova applicazione ai soli procedimenti instaurati dopo il 30.6.2023. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti (art. 310, terzo comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, sull'appello proposto da Avv. Di GI RI avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6766/2020, pubblicata in data 30.04.2020, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- nulla sulle spese del presente giudizio
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel. Dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 2709/2020 R.G., riservato per la decisione in data 03.07.2025, alla scadenza del termine fissato per il deposito delle note di trattazione scritta, vertente TRA Avv. Di GI RI (C.F. , rappresentato e difeso in proprio C.F._1 nonché dall'Avv. G. Colasanti a (C.F.: ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Formello (RM) Via degli Olmetti 46 Appellante
E
Appellata Controparte_1
NONCHE'
Appellata Controparte_2
Oggetto: Mandato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE L'avv. RI Di GI, con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 6766/2020 resa dal Tribunale di Roma con la quale ha così stabilito: “accerta e dichiara l'inammissibilità dell'intervento proposto dalla e respinge Controparte_3 le ulteriori istanze ed eccezioni pregiudiziali proposte.
- Accerta e dichiara la violazione, da parte di RI Di GI, della clausola prevista dall'art. 7 dell'accordo sottoscritto tra le parti in causa e per l'effetto lo condanna, come da parte motiva, al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di euro 50.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
- Rigetta la domanda di lite temeraria proposta da Controparte_4
1
[...] - Condanna RI Di GI alla refusione, in favore di delle Controparte_1 spese processuali che si quantificano in euro 7.254,00 per compensi ed € 545,00 esborsi, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge”. L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - In via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa;
- In via principale in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 6766/2020 R.G. 37741/2017 pubblicata il 30.04.2020 rigettare le domande tutte proposte dalla nei confronti dell' avv. RI Di Controparte_1
GI perché infondate e non provate;
- Condannare Controparte_1 alla restituzione in favore dell'avv. Di GI di tutte le somme versate a qualsiasi titolo in esecuzione della sentenza impugnata”. Tanto premesso, con la presente sentenza deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo. Al riguardo va osservato che l'art. 127-ter, quarto comma, c.p.c., introdotto dall'art. 3, decimo comma, lett. b), D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Appello, dispone che, fissato dal giudice termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, «Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo». Ebbene, nella presente causa nessuna delle parti ha depositato note scritte né in vista dell'udienza del 04.06.2025, né nell'ulteriore termine assegnato con l'ordinanza depositata il 12.06.2025, ritualmente comunicata per via telematica alle parti costituite. Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 127-ter, quarto comma, c.p.c.. È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte di Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il seguente principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità: «a seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza,
2 trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. Sent. n. 12537/2003; v. anche Cass. Ord. n. 11434/2007). Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale principio, dovendo precisarsi che nella fattispecie non è applicabile il nuovo disposto dell'art. 350, primo comma, c.p.c., che ha reintrodotto la figura del consigliere istruttore;
infatti, tale disciplina trova applicazione ai soli procedimenti instaurati dopo il 30.6.2023. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti (art. 310, terzo comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, sull'appello proposto da Avv. Di GI RI avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6766/2020, pubblicata in data 30.04.2020, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- nulla sulle spese del presente giudizio
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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