Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 7 gennaio 2025 trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7947/2024
promossa da rappr. e dif. dall'avv.to DANILE ROSARIA Parte_1
ROSSELLA giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to GAEZZA LIVIA , in forza di procura generale alle liti a rogito del notaio CP_1 di Fiumicino (RM) come in atti;
Persona_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – indennità di accompagnamento
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 12 agosto 2024 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua inammissibilità. CP_2
All'esito della udienza del 7 gennaio 2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U.; viste le note sostitutive d'udienza depositate da parte ricorrente, è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
1
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal
C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
Va subito premesso – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – che con riguardo alla eccezione formulata dall' in merito alla ricorrenza dei requisiti diversi da quello CP_1 sanitario, che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU nominato in fase di ATP ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente
(indennità di accompagnamento) pur riconoscendo ricorrere i presupposti di cui all'art. 3 c. 3 della legge 104/92.
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, pur riconoscendo la correttezza delle valutazioni svolte in sede di
ATP, ha tuttavia ora concluso, in forza delle valutazioni cliniche effettuate e della documentazione versata in atti, per la sussistenza del requisito sanitario funzionale al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'agosto 2024.
2 In particolare è stato ritenuto che è affetta da IRC V° stadio in Parte_1 emodialisi, cardiopatia ipertensiva II^ classe NYHA, polioartopatia in soggetto con osteoporosi a significativa incidenza funzionale, gammapatia monoclonale.
Le suddette infermità la pongono in condizioni tali da non potere attendere agli atti quotidiani della vita e quindi meritevole del riconoscimento della indennità di accompagnamento, oltre che portatrice di handicap in situazione di gravità a decorrere dall'agosto 2024, e cioè circa due mesi prima della nuova valutazione medico legale.
Per quanto concerne la decorrenza, confrontando gli esiti della visita effettuata dalla Commissione medica con quelli riscontrati nel corso dell'indagine di consulenza espletata in sede di opposizione ad
ATP, è stato ritenuto che la suddetta condizione possa essere collocata all'agosto 2024, epoca in cui si
è verosimilmente realizzato un peggioramento del quadro clinico.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, non convincendo le note critiche elaborate in fase di conclusioni dalla difesa di parte ricorrente, non negandosi le patologie dalle quali la ricorrente era già affetta dal momento della presentazione della domanda amministrativa, quanto piuttosto valutandosi l'incidenza sulla capacità di attendere agli atti quotidiani della vita.
Il riconoscimento dei presupposti sanitari funzionali alla prestazione richiesta, sia pure per la maturazione del requisito successivamente alla presentazione della domanda amministrativa e nel corso del procedimento giudiziario, appare ammissibile anche in sede di opposizione ex art. 445 bis c.p.c., tenuto conto di quanto prescrive l'art. 149 dis. att. c.p.c.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
L'opinabilità delle questioni di natura medica e la maturazione del requisito sanitario solo in corso di causa, giustificano la compensazione delle spese.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 7947/2024 R.G.L., così statuisce:
3 accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che parte ricorrente, portatrice di handicap in situazione di gravità, presenta le condizioni medico legali funzionali al riconoscimento della indennità di accompagnamento a decorrere dall'agosto 2024;
compensa le spese processuali tra le parti;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania il 07/01/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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