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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/02/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6572 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024 vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. SPREAFICO SARA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. nato a [...] il [...] elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. TOGNONI PATRIZIO RENATO che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni congiunte
1) Il figlio minore viene affidamento congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la madre.
2) Restano salvi i diritti di visita padre-figlio attuali.
3) Il resistente verserà alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al Per_ mantenimento per entrambi i figli (essendo non economicamente autosufficiente) l'importo di €
300,00 mensili – tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. Il resistente corrisponderà inoltre anche il 50% delle spese straordinarie sostenute per entrambi i figli come da Protocollo del Tribunale di Monza.
4) Il resistente si impegna a sostenere con regolarità il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli.
5) Per quanto riguarda il pregresso, il resistente si impegna a restituire la cifra dovuta non appena verrà meno una delle trattenute sullo stipendio mediante rate concordate tra le parti.
Motivi della decisione In data 11 ottobre 2024 adiva il Tribunale per ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con . Parte_2
Quanto ai provvedimenti accessori, la ricorrente chiedeva, rispetto alle statuizioni assunte in sede di separazione, un aumento ad € 800,00 mensili dell'assegno di mantenimento previsto a carico del padre per i Per_ figli: ancora minorenne e maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_2
Il resistente con comparsa di costituzione del 17 gennaio 2025 chiedeva di poter provvedere al mantenimento diretto dei figli nei tempi di propria spettanza dando atto di un collocamento quasi paritario (chiedendo che quest'ultimo venisse formalizzato).
Il resistente dava altresì atto di un cambiamento in peius delle proprie condizioni economiche rispetto ai tempi della separazione, evidenziando di aver subito un pignoramento per omesso pagamento di contributi.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 19 febbraio 2025.
In punto diritti di visita padre-figlio il resistente ha dichiarato che: “in generale i ragazzi sono da lui il mercoledì fino al we. “Quando i ragazzi sono a casa mia mi occupo io della gestione così mi sono occupato della gestione anche quando non mi spettava. La stessa cosa ha fatto la ricorrente. Io ho notato che di fatto i tempi di permanenza sono simili (quasi la metà del tempo in un mese)”.
La ricorrente ha però fatto presente che in verità, anche nei tempi di spettanza paterna, spesso il figlio minore cena a casa della madre per poi uscire a Cesano Maderno con gli amici.
La ricorrente ha preso atto delle difficoltà economiche del resistente, che fra pignoramento e cessione del quinto sostiene un esborso di circa € 1200 mensili.
Le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- mantenimento dell'attuale assetto in punto affidamento e collocamento del figlio minore che pertanto resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato, anche a fini anagrafici, presso l'abitazione materna.
- I diritti di visita padre-figli restano disciplinati come allo stato, ma con una certa flessibilità per tenere conto dell'età del figlio, ormai sedicenne.
Anche in punto economico le parti hanno raggiunto un accordo secondo il quale il resistente verserà alla Per_ ricorrente a titolo di contributo al mantenimento per entrambi i figli (essendo non economicamente autosufficiente) l'importo di € 300,00 mensili.
Il resistente si è impegnato a sostenere con regolarità anche il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli.
Per quanto riguarda il pregresso, il resistente si è impegnato a restituire la cifra dovuta non appena verrà meno una delle trattenute sullo stipendio mediante rate concordate tra le parti.
Ciò premesso, va accolta la domanda di divorzio.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Monza con decreto del 27 giugno 2013.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , minorenne, e Per_2 Per_
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in Cesano Maderno, in data 22 maggio 2004 e trascritto all'atto n. 20 parte II serie A del
[...] registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cesano Maderno, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 20 febbraio 2025.
Il Presidente Estensore
dott.ssa Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024 vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. SPREAFICO SARA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. nato a [...] il [...] elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. TOGNONI PATRIZIO RENATO che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni congiunte
1) Il figlio minore viene affidamento congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la madre.
2) Restano salvi i diritti di visita padre-figlio attuali.
3) Il resistente verserà alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al Per_ mantenimento per entrambi i figli (essendo non economicamente autosufficiente) l'importo di €
300,00 mensili – tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. Il resistente corrisponderà inoltre anche il 50% delle spese straordinarie sostenute per entrambi i figli come da Protocollo del Tribunale di Monza.
4) Il resistente si impegna a sostenere con regolarità il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli.
5) Per quanto riguarda il pregresso, il resistente si impegna a restituire la cifra dovuta non appena verrà meno una delle trattenute sullo stipendio mediante rate concordate tra le parti.
Motivi della decisione In data 11 ottobre 2024 adiva il Tribunale per ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con . Parte_2
Quanto ai provvedimenti accessori, la ricorrente chiedeva, rispetto alle statuizioni assunte in sede di separazione, un aumento ad € 800,00 mensili dell'assegno di mantenimento previsto a carico del padre per i Per_ figli: ancora minorenne e maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_2
Il resistente con comparsa di costituzione del 17 gennaio 2025 chiedeva di poter provvedere al mantenimento diretto dei figli nei tempi di propria spettanza dando atto di un collocamento quasi paritario (chiedendo che quest'ultimo venisse formalizzato).
Il resistente dava altresì atto di un cambiamento in peius delle proprie condizioni economiche rispetto ai tempi della separazione, evidenziando di aver subito un pignoramento per omesso pagamento di contributi.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 19 febbraio 2025.
In punto diritti di visita padre-figlio il resistente ha dichiarato che: “in generale i ragazzi sono da lui il mercoledì fino al we. “Quando i ragazzi sono a casa mia mi occupo io della gestione così mi sono occupato della gestione anche quando non mi spettava. La stessa cosa ha fatto la ricorrente. Io ho notato che di fatto i tempi di permanenza sono simili (quasi la metà del tempo in un mese)”.
La ricorrente ha però fatto presente che in verità, anche nei tempi di spettanza paterna, spesso il figlio minore cena a casa della madre per poi uscire a Cesano Maderno con gli amici.
La ricorrente ha preso atto delle difficoltà economiche del resistente, che fra pignoramento e cessione del quinto sostiene un esborso di circa € 1200 mensili.
Le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- mantenimento dell'attuale assetto in punto affidamento e collocamento del figlio minore che pertanto resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato, anche a fini anagrafici, presso l'abitazione materna.
- I diritti di visita padre-figli restano disciplinati come allo stato, ma con una certa flessibilità per tenere conto dell'età del figlio, ormai sedicenne.
Anche in punto economico le parti hanno raggiunto un accordo secondo il quale il resistente verserà alla Per_ ricorrente a titolo di contributo al mantenimento per entrambi i figli (essendo non economicamente autosufficiente) l'importo di € 300,00 mensili.
Il resistente si è impegnato a sostenere con regolarità anche il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli.
Per quanto riguarda il pregresso, il resistente si è impegnato a restituire la cifra dovuta non appena verrà meno una delle trattenute sullo stipendio mediante rate concordate tra le parti.
Ciò premesso, va accolta la domanda di divorzio.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Monza con decreto del 27 giugno 2013.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , minorenne, e Per_2 Per_
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in Cesano Maderno, in data 22 maggio 2004 e trascritto all'atto n. 20 parte II serie A del
[...] registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cesano Maderno, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 20 febbraio 2025.
Il Presidente Estensore
dott.ssa Laura Gaggiotti