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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1296/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Francesco Ambrosio, letto il ricorso depositato da (C.F.: ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Caponago (MB), viale dell'Industria n. 15, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata, dagli avv. Monica Iacoviello, Gianpaolo Ciervo, Stefano Rossi,
Federica Tullii e Antonio Papaleo, sentite le parti e i creditori presenti all'udienza del 18.3.2025, letto il parere dell'esperto dott. , Persona_1
lette le memorie di costituzione depositate dal creditore COroparte_1
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso che:
• in data 7.2.2025 la ricorrente ha depositato presso la Parte_1
Piattaforma Telematica istituita presso la Camera di Commercio di Milano,
Monza – Brianza e Lodi istanza per l'accesso alla composizione negoziata, con contestuale domanda di applicazione delle misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori;
• in seguito al deposito dell'istanza:
➢ in data 13.2.2025 la Camera di Commercio ha nominato come Esperto indipendente il dott. , il quale ha accettato la nomina il Persona_1
17.2.2025;
➢ in data 18.2.2025 è stata pubblicata nel Registro delle Imprese l'istanza concernente le misure protettive;
➢ in data 19.2.2025 a depositato presso il Tribunale Parte_1
di Milano il ricorso per la conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori;
➢ in data 25.2.2025 a rinunciato al ricorso depositato Parte_1
dinanzi al Tribunale di Milano ed il relativo procedimento è stato dichiarato estinto;
• in data 25.2.2025 la ricorrente ha altresì depositato presso la Piattaforma
Telematica istituita presso la Camera di Commercio di Milano, Monza – Brianza
e Lodi una nuova istanza per l'accesso alla composizione negoziata, con contestuale domanda di applicazione delle misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori;
• in seguito al deposito della nuova istanza:
➢ in data 25.2.2025 è stata pubblicata nel Registro delle Imprese l'istanza concernente le misure protettive;
➢ nella medesima data a depositato presso il Tribunale di Parte_1
Monza il ricorso per la conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori;
• la ricorrente ha depositato, unitamente al ricorso, la documentazione prescritta dall'art. 19, comma 2, CCII, ed in particolare:
➢ i bilanci approvati relativi agli ultimi esercizi 2022 e 2023 (doc. 20 e 21);
➢ una situazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata al
31.12.2024, ossia a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso (doc. 22);
➢ l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con l'indicazione dei relativi indirizzi PEC (doc. 18);
➢ un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art. 13, comma 2, corredato da un piano finanziario per i successivi sei mesi e da un prospetto delle iniziative che la ricorrente intende adottare (doc. 13);
➢ una dichiarazione avente valore di autocertificazione, attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata (doc. 23);
➢ la prova dell'accettazione dell'Esperto nominato, dott. , Persona_1
ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata (doc. 2);
• la ricorrente ha esposto:
➢ che il suo oggetto sociale concerne la “produzione e il commercio di articoli di materia plastica e di prodotti affini”;
➢ di trovarsi in una condizione di squilibrio economico-finanziario che ne rende probabile la crisi o l'insolvenza riconducibile alla riduzione della domanda in relazione ai prodotti di imballaggio “tradizionali”, a un incremento dei costi di produzione ed a una controversia con il precedente socio COroparte_1
➢ in particolare, in data 13.5.2022 la società ricorrente e COroparte_1
avevano sottoscritto un accordo transattivo che prevedeva la
[...]
corresponsione in favore di quest'ultima dell'importo di € 2.340.306,99 in forma rateale. In adempimento dell'accordo transattivo, la società ricorrente ha corrisposto all'ex socio l'importo di € 1.125.306,99, mentre non ha provveduto a corrispondere il residuo importo di € 1.1205.000 in quanto ritiene di vantare un controcredito pari a € 875.275.
In data 17.1.2025 ha ottenuto dal Tribunale di COroparte_1
Milano un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'importo di € 1.125.000 ed in data 18.2.2025 ha notificato alla società un atto di pignoramento presso terzi (doc. 12);
➢ al fine di far fronte a tale situazione di squilibrio economico-finanziario la società ha elaborato un progetto di piano di risanamento, il quale prevede:
(i) l'implementazione delle azioni di carattere industriale, finalizzate a rafforzare il core business della Società, incrementando l'efficienza del processo produttivo e, conseguentemente, la produzione;
(ii) la dilazione dei pagamenti verso alcune categorie di fornitori non strategici, il fornitore di energia elettrica e CONAI - CP_2
Consorzio Nazionale Imballaggi (“Conai”);
(iii) la moratoria sui rimborsi in linea capitale dei mutui a CP_3
termine attualmente in essere con i creditori finanziari;
(iv) l'incremento del fido commerciale con il fornitore strategico RS
S.p.A.;
(v) l'immissione di nuove risorse a sostegno del piano di risanamento da parte di terzi investitori o, in alternativa, da parte socio indiretto
BlueSentinel;
• con decreto del 3.3.2025 il Giudice, nel rispetto del termine di dieci giorni dal deposito del ricorso di cui all'art. 19, comma 3, CCII, ha fissato l'udienza del
18.3.2025 per la conferma, revoca o modifica delle misure protettive, invitando l'Esperto a depositare il proprio parere;
• in data 13.3.2025, l'esperto, dott. , ha depositato il proprio Persona_1
parere in senso favorevole per la conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori dalla società ed in particolare ha esposto:
➢ che, in seguito ad alcuni rilievi da lui svolti, la società ha rielaborato il piano finanziario per i successivi sei mesi;
➢ che, ai fini del risanamento, risulta indispensabile che venga immessa liquidità e che a tal fine è stata rilasciata una “financial support letter” sottoscritta dal socio e dal socio di quest'ultima Legatus I COroparte_4
SCSp (doc. 2 allegato al parere dell'Esperto);
➢ che, in particolare, la financial support letter prevede l'impegno “a Parte supportare il risanamento della Società nel contesto della nei termini e alle condizioni di seguito descritte:
(i) supporto finanziario alla Società nella forma di finanziamento fruttifero fino a un importo massimo complessivo di Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00), secondo termini da definirsi, da utilizzarsi da parte della Società per far fronte alle esigenze di liquidità che emergono dal Piano di Risanamento, non soddisfatte altrimenti (il "Supporto Finanziario "); nonché
(ii) supporto patrimoniale alla Società nella forma di rinuncia a, o conversione in equity di, tutti o parte dei crediti vantati da nei confronti CP_4
della Società pari, alla data odierna, a euro 8.515.007,00 (ottomilioni cinquecentoquindicimila sette/00), anche al fine di permettere alla Società di far fronte alle perdite di esercizio”;
➢ che, in seguito alla notifica del pignoramento presso terzi da parte di
[...]
la situazione con il ceto bancario risulta la seguente: CP_1
e hanno completamente bloccato l'operatività dei COroparte_5 CP_6
conti e accantonato le somme oggetto di pignoramento dichiarando che, nonostante la vigenza delle misure protettive, rilasceranno gli importi solo a seguito di un provvedimento del giudice dell'esecuzione;
CO
ha comunicato che, stante le misure protettive, non bloccherà il conto corrente”;
➢ di avere eseguito il test pratico e che il risultato è pari a 1,7. L'Esperto al riguardo ha affermato che “sembra al sottoscritto di poter affermare che ci siano i presupposti per eseguire in un lasso temporale accettabile il risanamento della Società sulla base delle scelte individuate (dilazioni e moratorie di pagamento oltre al supporto finanziario da parte del socio), scelte la cui realizzazione, allo stato, appare fattibile”;
➢ che la situazione contabile risulta regolare;
➢ che sussistono concrete prospettive di risanamento;
➢ che le misure protettive risultano funzionali al buon esito delle trattative in quanto:
(i) “Considerando il divieto per i creditori di iniziare procedure esecutive dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di cui al primo comma dell'art. 18 CCII, pubblicazione avvenuta in data 25 febbraio
2025, non sembrerebbero fondate le decisioni prese dalle terze pignorate
e di volere considerare “congelate” le somme COroparte_5 CP_6
depositate presso di loro fino a quando non ci sarà un provvedimento di svincolo da parte del Giudice dell'esecuzione, come avviene solitamente quando la misura protettiva viene accordata con la procedura esecutiva già in corso”;
(ii) “Gli altri creditori maggiormente rappresentativi, con i quali ci sono già
Parte interlocuzioni, e che potrebbero ostacolare la sono proprio quelli con cui la Società intende raggiungere degli accordi/moratorie (ad es. RS PA e , di modo che l'esistenza di misure COroparte_8 protettive sarebbe senz'altro funzionale per agevolare tali accordi.
Considerato poi che nelle more delle trattative altri creditori potrebbero acquisire diritti di prelazione e/o avviare azioni di recupero coattivo del credito, rendendo così difficoltoso il prosieguo dell'operazione finalizzata al risanamento, considerato al momento fattibile, è strumentale per il piano di risanamento stesso che le misure protettive siano confermate nei confronti di tutti i creditori, come richiesto dalla Società”;
(iii) “Visto poi l'atteggiamento già assunto da alcune AN (
[...]
e a proposito del pignoramento ad esse notificato in data CP_5 CP_6
25 febbraio 2025 in qualità di terze pignorate, ad avviso dell'esponente, sarebbe anche utile al fine di agevolare le trattative, nei limiti possibili in questa sede, una decisione sull'efficacia del pignoramento notificato in data
25 febbraio 2025, immaginando che ciò possa agevolare i rapporti con le AN e rendere rapidamente operativi i conti bloccati alla Società.
(iv) “Non si ritiene sussistano poi particolari ostacoli a che la misura del blocco generalizzato delle esecuzioni sia fissato nel termine di 120 giorni, come richiesto dalla Società, poiché, qualora emergessero delle circostanze per le quali le misure protettive adottate non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti, l'Esponente si attiverà immediatamente per la segnalazione al Giudice ai sensi dell'art. 19, sesto comma, CCII”.
• si è costituito in giudizio unicamente il creditore il quale COroparte_1
ha domandato la revoca delle misure protettive per le seguenti ragioni:
➢ il pignoramento presso terzi – nell'ambito del quale è stata resa una sola dichiarazione positiva per € 83.122,14 – si sarebbe perfezionato il
13.2.2025 (data in cui è stato portato alla notifica) ed è pertanto anteriore rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'istanza di conferma delle misure protettive, ossia il 25.2.2025. Non può assumere alcun rilievo, invece, la precedente iscrizione nel Registro delle Imprese del 18.2.2025, dato che in seguito all'estinzione del procedimento dinanzi al Tribunale di Milano le misure protettive sono venute meno con efficacia ex tunc;
➢ la società ricorrente avrebbe abusato dello strumento delle misure protettive, in quanto ha proceduto all'iscrizione nel Registro delle
Imprese solo al fine di paralizzare l'azione esecutiva instaurata da
[...]
CP_1
➢ tale azione esecutiva è del tutto legittima, in quanto – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – non sussistono i presupposti per la compensazione con il controcredito di € 875.275;
➢ il progetto di piano di risanamento appare generico e non contiene un piano economico finanziario per i successivi sei mesi, né alcuna proiezione economico-finanziaria futura;
➢ la conferma delle misure protettive cagionerebbe un pregiudizio sproporzionato al creditore, dato che “l'esecuzione forzata ha attinto risorse della debitrice enormemente inferiori all'importo oggetto del pignoramento e, anzi, di importo assolutamente modesto (circa Euro 83mila a fronte di un credito ben superiore al milione) e comunque inidoneo a compromettere in alcun modo la debitrice, mentre, nel denegato e non creduto caso di concessione e conferma delle misure ex adverso richieste, evidente sarebbe la ingiustificatamente eccessiva compressione dei diritti di AH, che verrebbe privata anche di questa
(magra) tutela (che le consentirebbe quantomeno di recuperare le spese necessarie per far fronte ai molteplici giudizi strumentalmente avviati da
e minima parte del suo credito), vedendo i propri diritti ancora Pt_1
una volta procrastinati in balia delle avverse iniziative dilatorie e nonostante la rituale instaurazione del pignoramento”;
• in data 17.3.2025 la società ricorrente ha depositato note scritte di replica a quanto dedotto dal creditore ed in particolare ha esposto: COroparte_1
➢ che in realtà l'atto di pignoramento si è perfezionato il 25.2.2025, data in cui lo stesso è stato notificato alla società;
➢ conseguentemente, alla data in cui è stato notificato il pignoramento presso terzi, le misure protettive erano già efficaci;
➢ che, in seguito alla notifica dell'atto di pignoramento, “alcuni creditori finanziari della Società (in particolare, Intesa San LO S.p.A. e
[...]
) (le “AN”) hanno: (i) apposto un vincolo di CP_9
indisponibilità sulle somme depositate in conto corrente a nome di
e (ii) sospeso l'operatività delle linee circolanti a breve Pt_1 termine in essere alla data di notifica dell'Atto di Pignoramento, nonostante sino alla data di sospensione non si erano verificati insoluti in relazione a tali linee e l'operatività era del tutto regolare (le “Linee
Operative”)”e che “sebbene la Società si sia prontamente attivata chiedendo alle AN, anche in ragione della sussistenza delle misure protettive, lo svincolo delle somme depositate in conto corrente e il mantenimento delle Linee Operative (si acclude la comunicazione inoltrata ai creditori finanziari sub doc. 24), le AN hanno comunicato di poter dar seguito alla richiesta di solo a fronte della Pt_1
ricezione di:
(i) un “Provvedimento con il quale il Giudice dell'Esecuzione dichiari la nullità o l'improcedibilità della procedura esecutiva e, conseguentemente, l'estinzione del pignoramento”; ovvero (ii) una “dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art 164. Ter dip. Att. cpc e art. 543 cpc”;
• all'udienza del 18.3.2025 la società ricorrente ha insistito per la conferma delle misure protettive.
Considerato in diritto che:
• per quanto concerne la competenza all'adozione del provvedimento di conferma delle misure protettive:
➢ l'art. 19 CCII afferma che la richiesta di adozione dei provvedimenti cautelari e di conferma delle misure protettive deve essere effettuata “con ricorso presentato al Tribunale competente ai sensi dell'art. 27”;
➢ tale disposizione prevede la competenza del “tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali” che ai sensi del comma terzo si presume coincidente, per le persone giuridiche e gli enti, anche non esercenti attività di impresa, “con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante”;
• per quanto concerne la sussistenza dei presupposti per la conferma delle misure protettive:
➢ gli artt. 18 e 19 CCII non indicano quali siano i presupposti soggettivi e oggettivi la cui sussistenza giustifica la conferma delle misure protettive.
Tali presupposti possono tuttavia essere ricavati in via interpretativa dall'esame complessivo della disciplina in materia di composizione negoziata della crisi;
➢ in particolare, quanto ai presupposti soggettivi, deve ritenersi che le misure protettive possano essere confermate a condizione che l'istanza provenga da un soggetto legittimato ad accedere alla composizione negoziata della crisi, ossia – come si evince dal disposto dell'art. 12, comma 1, CCII – da un imprenditore commerciale (anche “minore”) o agricolo che si trovi in condizioni di insolvenza, crisi, squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza;
➢ per quanto concerne invece i presupposti oggettivi, deve ritenersi che le misure protettive debbano essere confermate ogniqualvolta sussistano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
➢ in particolare, sussiste il requisito del fumus boni iuris qualora le misure siano funzionali al buon esito delle trattative con i creditori ed al conseguente risanamento dell'impresa, purché le stesse non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori;
➢ ciò si evince dall'art. 19, comma 4, CCII, il quale prevede che l'esperto debba esprimere il proprio parere “sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative”, nonché dal comma sesto del medesimo articolo, il quale prevede che le misure già confermate debbano essere revocate qualora appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, dal che si trae in via interpretativa che qualora tale sproporzione appaia già nella fase di conferma delle misure il Giudice dovrà disporre direttamente la revoca;
➢ così argomentando, si perviene alla conclusione che, perché possa il
Tribunale assumere una decisione di conferma delle misure protettive, esse devono essere strumentalmente idonee a salvaguardare trattative che siano effettivamente in corso, calate nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che non risulti, ad un esame obiettivo, "manifestamente implausibile", in considerazione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento approntato dall'impresa;
➢ ciò implica, quindi, ai fini della conferma, che il Tribunale si convinca in ordine all'esistenza di una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento e che reputi che le misure siano funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento.
➢ nell'ambito di tale giudizio deve aversi riguardo alla sussistenza di elementi sintomatici della funzionalità delle misure al risanamento dell'impresa, tra cui possono menzionarsi, a titolo esemplificativo:
(i) la dichiarata manifestazione di disponibilità alle trattative pervenuta da una considerevole parte di creditori, ampiamente rappresentativa dell'intero ceto;
(ii) la chiarezza del piano di risanamento, nonché la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni alla sua base;
(iii) la prospettazione che la continuità, durante la fase della composizione, non eroda la cassa sottraendo le risorse, così da assicurare ai creditori che l'invocato “stay” non vada a compromettere le loro aspettative di soddisfazione;
➢ assume inoltre un rilievo centrale il parere reso dall'Esperto ai sensi dell'art. 19, comma 4, CCII. Deve ritenersi infatti che l'Esperto – soggetto terzo e indipendente rispetto alla società ricorrente (cfr. art. 2, lett. o-bis,
CCII) – sia in possesso di elementi conoscitivi tali da rendere il suo parere, purché sorretto da un'adeguata, completa e logica motivazione, particolarmente indicativo in ordine alla effettiva funzionalità delle misure protettive;
➢ il requisito del periculum in mora sussiste invece quando la mancata conferma delle misure protettive risulta idonea a pregiudicare il buon esito delle trattative e con esso il risanamento dell'impresa.
Ritenuto che, nel caso di specie:
• sussiste la competenza del Tribunale di Monza, in quanto la società ricorrente ha sede in Caponago, Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
• sussistono i presupposti soggettivi per la conferma delle misure protettive, in quanto la società ricorrente:
➢ è un'imprenditrice commerciale;
➢ si trova in una situazione di squilibrio economico-finanziario che ne rende probabile la crisi o l'insolvenza;
• sussiste il requisito oggettivo del fumus boni iuris, in quanto:
➢ la strategia per il risanamento predisposta dalla società risulta credibile e le strategie di intervento appaiono appropriate per il superamento della crisi;
➢ ciò trova conferma nel parere reso dall'Esperto, dal quale si evince in particolare che:
(i) il risultato del test pratico è pari a 1,7, di talché il risanamento può essere perseguito in un lasso temporale ristretto;
(ii) la società è dotata di adeguati assetti organizzativi;
(iii) è prevista l'immissione di risorse da parte del socio ed COroparte_10
all'udienza del 18.3.2025 l'Esperto ha dato atto del già avvenuto versamento dell'importo di € 200.000, il che costituisce ulteriore sintomo della serietà dell'impegno assunto;
(iv) il piano di risanamento, ancorché non ancora definitivo, risulta coerente con la lista di controllo (cfr. doc. 4 allegato alla relazione dell'Esperto); ➢ la conferma delle misure protettive non appare, inoltre, sproporzionata rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, considerato che, se da un lato la conferma delle misure protettive preclude la possibilità di agire in via esecutiva e comporta la produzione degli effetti indicati dall'art. 18, commi
3,4 e 5, CCII, d'altro lato l'esecuzione del piano di risanamento aumenta le probabilità di soddisfacimento per l'intero ceto creditorio;
➢ con specifico riferimento ai crediti oggetto di pignoramento da parte di si osserva quanto segue. COroparte_1
Come stabilito dall'art. 18, comma 3, CCII, dal giorno della pubblicazione dell'istanza di conferma delle misure protettive nel Registro delle Imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell'impresa o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività
d'impresa.
La decisione del Giudice adito ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, pertanto, ha il solo effetto di “confermare”, e quindi stabilizzare, un effetto già prodottosi in conseguenza dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Nessun altro provvedimento di natura “protettiva” può essere adottato dal
Giudice adito ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, dato che – in virtù del principio di equiordinazione tra il Giudice dell'Esecuzione ed il Giudice che conferma le misure protettive (cfr.
Cass. Civ. 22715/2023) – spetta al Giudice dell'Esecuzione adottare i provvedimenti relativi alla procedura esecutiva pendente dinanzi a sé, dopo aver preso atto dello stay conseguente alla vigenza delle misure protettive.
Conseguentemente, l'istanza di svincolo delle somme pignorate – essendo afferente a una procedura esecutiva individuale già instaurata – non può essere oggetto di cognizione da parte di questo Giudice, bensì dovrà eventualmente fatta valere dalla società ricorrente dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, il quale ne esaminerà la fondatezza;
➢ con specifico riferimento all'operatività delle linee di credito si osserva invece che – ad eccezione di quanto riguarda gli importi oggetto di pignoramento, su cui dovrà eventualmente determinarsi il Giudice dell'Esecuzione – secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 5-bis, CCII,
“dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale”;
• sussiste il requisito del periculum in mora, atteso che appare probabile che – in assenza della conferma delle misure protettive – la società risulterebbe esposta alle azioni esecutive individuali e non potrebbe pertanto essere perseguito il progetto di risanamento;
• per quanto concerne la durata delle misure protettive, deve essere concesso il termine massimo di centoventi giorni, tenuto conto della complessità delle trattative e del rilevante numero di creditori.
• sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra la società ricorrente ed il creditore costituito, tenuto conto della novità e della particolare complessità delle questioni trattate. Nulla sulle spese nei confronti dei soggetti non costituiti.
P.Q.M.
CONFERMA le misure protettive richieste, in forza delle quali i creditori della non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari Parte_1
sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa.
FISSA per tali misure protettive concesse il termine massimo di durata di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza nel Registro delle Imprese (25.2.2025).
AVVERTE che ai sensi dell'art. 18 CCII:
• sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori;
• dalla data della pubblicazione della istanza nel Registro delle imprese le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;
• non sono inibiti i pagamenti;
• dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell'art. 54, comma
1, CCII;
• i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla predetta istanza. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale;
• dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.
Si comunichi alla parte ricorrente, alle parti costituite tutte e all'Esperto nominato dott. , a cura della Cancelleria. Persona_1
Monza, 11/04/2025
Il Giudice
Francesco Ambrosio
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Francesco Ambrosio, letto il ricorso depositato da (C.F.: ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Caponago (MB), viale dell'Industria n. 15, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata, dagli avv. Monica Iacoviello, Gianpaolo Ciervo, Stefano Rossi,
Federica Tullii e Antonio Papaleo, sentite le parti e i creditori presenti all'udienza del 18.3.2025, letto il parere dell'esperto dott. , Persona_1
lette le memorie di costituzione depositate dal creditore COroparte_1
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso che:
• in data 7.2.2025 la ricorrente ha depositato presso la Parte_1
Piattaforma Telematica istituita presso la Camera di Commercio di Milano,
Monza – Brianza e Lodi istanza per l'accesso alla composizione negoziata, con contestuale domanda di applicazione delle misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori;
• in seguito al deposito dell'istanza:
➢ in data 13.2.2025 la Camera di Commercio ha nominato come Esperto indipendente il dott. , il quale ha accettato la nomina il Persona_1
17.2.2025;
➢ in data 18.2.2025 è stata pubblicata nel Registro delle Imprese l'istanza concernente le misure protettive;
➢ in data 19.2.2025 a depositato presso il Tribunale Parte_1
di Milano il ricorso per la conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori;
➢ in data 25.2.2025 a rinunciato al ricorso depositato Parte_1
dinanzi al Tribunale di Milano ed il relativo procedimento è stato dichiarato estinto;
• in data 25.2.2025 la ricorrente ha altresì depositato presso la Piattaforma
Telematica istituita presso la Camera di Commercio di Milano, Monza – Brianza
e Lodi una nuova istanza per l'accesso alla composizione negoziata, con contestuale domanda di applicazione delle misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori;
• in seguito al deposito della nuova istanza:
➢ in data 25.2.2025 è stata pubblicata nel Registro delle Imprese l'istanza concernente le misure protettive;
➢ nella medesima data a depositato presso il Tribunale di Parte_1
Monza il ricorso per la conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori;
• la ricorrente ha depositato, unitamente al ricorso, la documentazione prescritta dall'art. 19, comma 2, CCII, ed in particolare:
➢ i bilanci approvati relativi agli ultimi esercizi 2022 e 2023 (doc. 20 e 21);
➢ una situazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata al
31.12.2024, ossia a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso (doc. 22);
➢ l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con l'indicazione dei relativi indirizzi PEC (doc. 18);
➢ un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art. 13, comma 2, corredato da un piano finanziario per i successivi sei mesi e da un prospetto delle iniziative che la ricorrente intende adottare (doc. 13);
➢ una dichiarazione avente valore di autocertificazione, attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata (doc. 23);
➢ la prova dell'accettazione dell'Esperto nominato, dott. , Persona_1
ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata (doc. 2);
• la ricorrente ha esposto:
➢ che il suo oggetto sociale concerne la “produzione e il commercio di articoli di materia plastica e di prodotti affini”;
➢ di trovarsi in una condizione di squilibrio economico-finanziario che ne rende probabile la crisi o l'insolvenza riconducibile alla riduzione della domanda in relazione ai prodotti di imballaggio “tradizionali”, a un incremento dei costi di produzione ed a una controversia con il precedente socio COroparte_1
➢ in particolare, in data 13.5.2022 la società ricorrente e COroparte_1
avevano sottoscritto un accordo transattivo che prevedeva la
[...]
corresponsione in favore di quest'ultima dell'importo di € 2.340.306,99 in forma rateale. In adempimento dell'accordo transattivo, la società ricorrente ha corrisposto all'ex socio l'importo di € 1.125.306,99, mentre non ha provveduto a corrispondere il residuo importo di € 1.1205.000 in quanto ritiene di vantare un controcredito pari a € 875.275.
In data 17.1.2025 ha ottenuto dal Tribunale di COroparte_1
Milano un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'importo di € 1.125.000 ed in data 18.2.2025 ha notificato alla società un atto di pignoramento presso terzi (doc. 12);
➢ al fine di far fronte a tale situazione di squilibrio economico-finanziario la società ha elaborato un progetto di piano di risanamento, il quale prevede:
(i) l'implementazione delle azioni di carattere industriale, finalizzate a rafforzare il core business della Società, incrementando l'efficienza del processo produttivo e, conseguentemente, la produzione;
(ii) la dilazione dei pagamenti verso alcune categorie di fornitori non strategici, il fornitore di energia elettrica e CONAI - CP_2
Consorzio Nazionale Imballaggi (“Conai”);
(iii) la moratoria sui rimborsi in linea capitale dei mutui a CP_3
termine attualmente in essere con i creditori finanziari;
(iv) l'incremento del fido commerciale con il fornitore strategico RS
S.p.A.;
(v) l'immissione di nuove risorse a sostegno del piano di risanamento da parte di terzi investitori o, in alternativa, da parte socio indiretto
BlueSentinel;
• con decreto del 3.3.2025 il Giudice, nel rispetto del termine di dieci giorni dal deposito del ricorso di cui all'art. 19, comma 3, CCII, ha fissato l'udienza del
18.3.2025 per la conferma, revoca o modifica delle misure protettive, invitando l'Esperto a depositare il proprio parere;
• in data 13.3.2025, l'esperto, dott. , ha depositato il proprio Persona_1
parere in senso favorevole per la conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori dalla società ed in particolare ha esposto:
➢ che, in seguito ad alcuni rilievi da lui svolti, la società ha rielaborato il piano finanziario per i successivi sei mesi;
➢ che, ai fini del risanamento, risulta indispensabile che venga immessa liquidità e che a tal fine è stata rilasciata una “financial support letter” sottoscritta dal socio e dal socio di quest'ultima Legatus I COroparte_4
SCSp (doc. 2 allegato al parere dell'Esperto);
➢ che, in particolare, la financial support letter prevede l'impegno “a Parte supportare il risanamento della Società nel contesto della nei termini e alle condizioni di seguito descritte:
(i) supporto finanziario alla Società nella forma di finanziamento fruttifero fino a un importo massimo complessivo di Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00), secondo termini da definirsi, da utilizzarsi da parte della Società per far fronte alle esigenze di liquidità che emergono dal Piano di Risanamento, non soddisfatte altrimenti (il "Supporto Finanziario "); nonché
(ii) supporto patrimoniale alla Società nella forma di rinuncia a, o conversione in equity di, tutti o parte dei crediti vantati da nei confronti CP_4
della Società pari, alla data odierna, a euro 8.515.007,00 (ottomilioni cinquecentoquindicimila sette/00), anche al fine di permettere alla Società di far fronte alle perdite di esercizio”;
➢ che, in seguito alla notifica del pignoramento presso terzi da parte di
[...]
la situazione con il ceto bancario risulta la seguente: CP_1
e hanno completamente bloccato l'operatività dei COroparte_5 CP_6
conti e accantonato le somme oggetto di pignoramento dichiarando che, nonostante la vigenza delle misure protettive, rilasceranno gli importi solo a seguito di un provvedimento del giudice dell'esecuzione;
CO
ha comunicato che, stante le misure protettive, non bloccherà il conto corrente”;
➢ di avere eseguito il test pratico e che il risultato è pari a 1,7. L'Esperto al riguardo ha affermato che “sembra al sottoscritto di poter affermare che ci siano i presupposti per eseguire in un lasso temporale accettabile il risanamento della Società sulla base delle scelte individuate (dilazioni e moratorie di pagamento oltre al supporto finanziario da parte del socio), scelte la cui realizzazione, allo stato, appare fattibile”;
➢ che la situazione contabile risulta regolare;
➢ che sussistono concrete prospettive di risanamento;
➢ che le misure protettive risultano funzionali al buon esito delle trattative in quanto:
(i) “Considerando il divieto per i creditori di iniziare procedure esecutive dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di cui al primo comma dell'art. 18 CCII, pubblicazione avvenuta in data 25 febbraio
2025, non sembrerebbero fondate le decisioni prese dalle terze pignorate
e di volere considerare “congelate” le somme COroparte_5 CP_6
depositate presso di loro fino a quando non ci sarà un provvedimento di svincolo da parte del Giudice dell'esecuzione, come avviene solitamente quando la misura protettiva viene accordata con la procedura esecutiva già in corso”;
(ii) “Gli altri creditori maggiormente rappresentativi, con i quali ci sono già
Parte interlocuzioni, e che potrebbero ostacolare la sono proprio quelli con cui la Società intende raggiungere degli accordi/moratorie (ad es. RS PA e , di modo che l'esistenza di misure COroparte_8 protettive sarebbe senz'altro funzionale per agevolare tali accordi.
Considerato poi che nelle more delle trattative altri creditori potrebbero acquisire diritti di prelazione e/o avviare azioni di recupero coattivo del credito, rendendo così difficoltoso il prosieguo dell'operazione finalizzata al risanamento, considerato al momento fattibile, è strumentale per il piano di risanamento stesso che le misure protettive siano confermate nei confronti di tutti i creditori, come richiesto dalla Società”;
(iii) “Visto poi l'atteggiamento già assunto da alcune AN (
[...]
e a proposito del pignoramento ad esse notificato in data CP_5 CP_6
25 febbraio 2025 in qualità di terze pignorate, ad avviso dell'esponente, sarebbe anche utile al fine di agevolare le trattative, nei limiti possibili in questa sede, una decisione sull'efficacia del pignoramento notificato in data
25 febbraio 2025, immaginando che ciò possa agevolare i rapporti con le AN e rendere rapidamente operativi i conti bloccati alla Società.
(iv) “Non si ritiene sussistano poi particolari ostacoli a che la misura del blocco generalizzato delle esecuzioni sia fissato nel termine di 120 giorni, come richiesto dalla Società, poiché, qualora emergessero delle circostanze per le quali le misure protettive adottate non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti, l'Esponente si attiverà immediatamente per la segnalazione al Giudice ai sensi dell'art. 19, sesto comma, CCII”.
• si è costituito in giudizio unicamente il creditore il quale COroparte_1
ha domandato la revoca delle misure protettive per le seguenti ragioni:
➢ il pignoramento presso terzi – nell'ambito del quale è stata resa una sola dichiarazione positiva per € 83.122,14 – si sarebbe perfezionato il
13.2.2025 (data in cui è stato portato alla notifica) ed è pertanto anteriore rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'istanza di conferma delle misure protettive, ossia il 25.2.2025. Non può assumere alcun rilievo, invece, la precedente iscrizione nel Registro delle Imprese del 18.2.2025, dato che in seguito all'estinzione del procedimento dinanzi al Tribunale di Milano le misure protettive sono venute meno con efficacia ex tunc;
➢ la società ricorrente avrebbe abusato dello strumento delle misure protettive, in quanto ha proceduto all'iscrizione nel Registro delle
Imprese solo al fine di paralizzare l'azione esecutiva instaurata da
[...]
CP_1
➢ tale azione esecutiva è del tutto legittima, in quanto – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – non sussistono i presupposti per la compensazione con il controcredito di € 875.275;
➢ il progetto di piano di risanamento appare generico e non contiene un piano economico finanziario per i successivi sei mesi, né alcuna proiezione economico-finanziaria futura;
➢ la conferma delle misure protettive cagionerebbe un pregiudizio sproporzionato al creditore, dato che “l'esecuzione forzata ha attinto risorse della debitrice enormemente inferiori all'importo oggetto del pignoramento e, anzi, di importo assolutamente modesto (circa Euro 83mila a fronte di un credito ben superiore al milione) e comunque inidoneo a compromettere in alcun modo la debitrice, mentre, nel denegato e non creduto caso di concessione e conferma delle misure ex adverso richieste, evidente sarebbe la ingiustificatamente eccessiva compressione dei diritti di AH, che verrebbe privata anche di questa
(magra) tutela (che le consentirebbe quantomeno di recuperare le spese necessarie per far fronte ai molteplici giudizi strumentalmente avviati da
e minima parte del suo credito), vedendo i propri diritti ancora Pt_1
una volta procrastinati in balia delle avverse iniziative dilatorie e nonostante la rituale instaurazione del pignoramento”;
• in data 17.3.2025 la società ricorrente ha depositato note scritte di replica a quanto dedotto dal creditore ed in particolare ha esposto: COroparte_1
➢ che in realtà l'atto di pignoramento si è perfezionato il 25.2.2025, data in cui lo stesso è stato notificato alla società;
➢ conseguentemente, alla data in cui è stato notificato il pignoramento presso terzi, le misure protettive erano già efficaci;
➢ che, in seguito alla notifica dell'atto di pignoramento, “alcuni creditori finanziari della Società (in particolare, Intesa San LO S.p.A. e
[...]
) (le “AN”) hanno: (i) apposto un vincolo di CP_9
indisponibilità sulle somme depositate in conto corrente a nome di
e (ii) sospeso l'operatività delle linee circolanti a breve Pt_1 termine in essere alla data di notifica dell'Atto di Pignoramento, nonostante sino alla data di sospensione non si erano verificati insoluti in relazione a tali linee e l'operatività era del tutto regolare (le “Linee
Operative”)”e che “sebbene la Società si sia prontamente attivata chiedendo alle AN, anche in ragione della sussistenza delle misure protettive, lo svincolo delle somme depositate in conto corrente e il mantenimento delle Linee Operative (si acclude la comunicazione inoltrata ai creditori finanziari sub doc. 24), le AN hanno comunicato di poter dar seguito alla richiesta di solo a fronte della Pt_1
ricezione di:
(i) un “Provvedimento con il quale il Giudice dell'Esecuzione dichiari la nullità o l'improcedibilità della procedura esecutiva e, conseguentemente, l'estinzione del pignoramento”; ovvero (ii) una “dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art 164. Ter dip. Att. cpc e art. 543 cpc”;
• all'udienza del 18.3.2025 la società ricorrente ha insistito per la conferma delle misure protettive.
Considerato in diritto che:
• per quanto concerne la competenza all'adozione del provvedimento di conferma delle misure protettive:
➢ l'art. 19 CCII afferma che la richiesta di adozione dei provvedimenti cautelari e di conferma delle misure protettive deve essere effettuata “con ricorso presentato al Tribunale competente ai sensi dell'art. 27”;
➢ tale disposizione prevede la competenza del “tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali” che ai sensi del comma terzo si presume coincidente, per le persone giuridiche e gli enti, anche non esercenti attività di impresa, “con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante”;
• per quanto concerne la sussistenza dei presupposti per la conferma delle misure protettive:
➢ gli artt. 18 e 19 CCII non indicano quali siano i presupposti soggettivi e oggettivi la cui sussistenza giustifica la conferma delle misure protettive.
Tali presupposti possono tuttavia essere ricavati in via interpretativa dall'esame complessivo della disciplina in materia di composizione negoziata della crisi;
➢ in particolare, quanto ai presupposti soggettivi, deve ritenersi che le misure protettive possano essere confermate a condizione che l'istanza provenga da un soggetto legittimato ad accedere alla composizione negoziata della crisi, ossia – come si evince dal disposto dell'art. 12, comma 1, CCII – da un imprenditore commerciale (anche “minore”) o agricolo che si trovi in condizioni di insolvenza, crisi, squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza;
➢ per quanto concerne invece i presupposti oggettivi, deve ritenersi che le misure protettive debbano essere confermate ogniqualvolta sussistano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
➢ in particolare, sussiste il requisito del fumus boni iuris qualora le misure siano funzionali al buon esito delle trattative con i creditori ed al conseguente risanamento dell'impresa, purché le stesse non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori;
➢ ciò si evince dall'art. 19, comma 4, CCII, il quale prevede che l'esperto debba esprimere il proprio parere “sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative”, nonché dal comma sesto del medesimo articolo, il quale prevede che le misure già confermate debbano essere revocate qualora appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, dal che si trae in via interpretativa che qualora tale sproporzione appaia già nella fase di conferma delle misure il Giudice dovrà disporre direttamente la revoca;
➢ così argomentando, si perviene alla conclusione che, perché possa il
Tribunale assumere una decisione di conferma delle misure protettive, esse devono essere strumentalmente idonee a salvaguardare trattative che siano effettivamente in corso, calate nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che non risulti, ad un esame obiettivo, "manifestamente implausibile", in considerazione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento approntato dall'impresa;
➢ ciò implica, quindi, ai fini della conferma, che il Tribunale si convinca in ordine all'esistenza di una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento e che reputi che le misure siano funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento.
➢ nell'ambito di tale giudizio deve aversi riguardo alla sussistenza di elementi sintomatici della funzionalità delle misure al risanamento dell'impresa, tra cui possono menzionarsi, a titolo esemplificativo:
(i) la dichiarata manifestazione di disponibilità alle trattative pervenuta da una considerevole parte di creditori, ampiamente rappresentativa dell'intero ceto;
(ii) la chiarezza del piano di risanamento, nonché la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni alla sua base;
(iii) la prospettazione che la continuità, durante la fase della composizione, non eroda la cassa sottraendo le risorse, così da assicurare ai creditori che l'invocato “stay” non vada a compromettere le loro aspettative di soddisfazione;
➢ assume inoltre un rilievo centrale il parere reso dall'Esperto ai sensi dell'art. 19, comma 4, CCII. Deve ritenersi infatti che l'Esperto – soggetto terzo e indipendente rispetto alla società ricorrente (cfr. art. 2, lett. o-bis,
CCII) – sia in possesso di elementi conoscitivi tali da rendere il suo parere, purché sorretto da un'adeguata, completa e logica motivazione, particolarmente indicativo in ordine alla effettiva funzionalità delle misure protettive;
➢ il requisito del periculum in mora sussiste invece quando la mancata conferma delle misure protettive risulta idonea a pregiudicare il buon esito delle trattative e con esso il risanamento dell'impresa.
Ritenuto che, nel caso di specie:
• sussiste la competenza del Tribunale di Monza, in quanto la società ricorrente ha sede in Caponago, Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
• sussistono i presupposti soggettivi per la conferma delle misure protettive, in quanto la società ricorrente:
➢ è un'imprenditrice commerciale;
➢ si trova in una situazione di squilibrio economico-finanziario che ne rende probabile la crisi o l'insolvenza;
• sussiste il requisito oggettivo del fumus boni iuris, in quanto:
➢ la strategia per il risanamento predisposta dalla società risulta credibile e le strategie di intervento appaiono appropriate per il superamento della crisi;
➢ ciò trova conferma nel parere reso dall'Esperto, dal quale si evince in particolare che:
(i) il risultato del test pratico è pari a 1,7, di talché il risanamento può essere perseguito in un lasso temporale ristretto;
(ii) la società è dotata di adeguati assetti organizzativi;
(iii) è prevista l'immissione di risorse da parte del socio ed COroparte_10
all'udienza del 18.3.2025 l'Esperto ha dato atto del già avvenuto versamento dell'importo di € 200.000, il che costituisce ulteriore sintomo della serietà dell'impegno assunto;
(iv) il piano di risanamento, ancorché non ancora definitivo, risulta coerente con la lista di controllo (cfr. doc. 4 allegato alla relazione dell'Esperto); ➢ la conferma delle misure protettive non appare, inoltre, sproporzionata rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, considerato che, se da un lato la conferma delle misure protettive preclude la possibilità di agire in via esecutiva e comporta la produzione degli effetti indicati dall'art. 18, commi
3,4 e 5, CCII, d'altro lato l'esecuzione del piano di risanamento aumenta le probabilità di soddisfacimento per l'intero ceto creditorio;
➢ con specifico riferimento ai crediti oggetto di pignoramento da parte di si osserva quanto segue. COroparte_1
Come stabilito dall'art. 18, comma 3, CCII, dal giorno della pubblicazione dell'istanza di conferma delle misure protettive nel Registro delle Imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell'impresa o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività
d'impresa.
La decisione del Giudice adito ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, pertanto, ha il solo effetto di “confermare”, e quindi stabilizzare, un effetto già prodottosi in conseguenza dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Nessun altro provvedimento di natura “protettiva” può essere adottato dal
Giudice adito ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, dato che – in virtù del principio di equiordinazione tra il Giudice dell'Esecuzione ed il Giudice che conferma le misure protettive (cfr.
Cass. Civ. 22715/2023) – spetta al Giudice dell'Esecuzione adottare i provvedimenti relativi alla procedura esecutiva pendente dinanzi a sé, dopo aver preso atto dello stay conseguente alla vigenza delle misure protettive.
Conseguentemente, l'istanza di svincolo delle somme pignorate – essendo afferente a una procedura esecutiva individuale già instaurata – non può essere oggetto di cognizione da parte di questo Giudice, bensì dovrà eventualmente fatta valere dalla società ricorrente dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, il quale ne esaminerà la fondatezza;
➢ con specifico riferimento all'operatività delle linee di credito si osserva invece che – ad eccezione di quanto riguarda gli importi oggetto di pignoramento, su cui dovrà eventualmente determinarsi il Giudice dell'Esecuzione – secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 5-bis, CCII,
“dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale”;
• sussiste il requisito del periculum in mora, atteso che appare probabile che – in assenza della conferma delle misure protettive – la società risulterebbe esposta alle azioni esecutive individuali e non potrebbe pertanto essere perseguito il progetto di risanamento;
• per quanto concerne la durata delle misure protettive, deve essere concesso il termine massimo di centoventi giorni, tenuto conto della complessità delle trattative e del rilevante numero di creditori.
• sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra la società ricorrente ed il creditore costituito, tenuto conto della novità e della particolare complessità delle questioni trattate. Nulla sulle spese nei confronti dei soggetti non costituiti.
P.Q.M.
CONFERMA le misure protettive richieste, in forza delle quali i creditori della non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari Parte_1
sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa.
FISSA per tali misure protettive concesse il termine massimo di durata di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza nel Registro delle Imprese (25.2.2025).
AVVERTE che ai sensi dell'art. 18 CCII:
• sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori;
• dalla data della pubblicazione della istanza nel Registro delle imprese le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;
• non sono inibiti i pagamenti;
• dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell'art. 54, comma
1, CCII;
• i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla predetta istanza. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale;
• dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.
Si comunichi alla parte ricorrente, alle parti costituite tutte e all'Esperto nominato dott. , a cura della Cancelleria. Persona_1
Monza, 11/04/2025
Il Giudice
Francesco Ambrosio