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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/12/2024, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 871 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] Parte_1 C.F._1
TERME (CZ) in data 06/06/1973, residente in [...], 10 88040 PIANOPOLI (CZ) e sig.
- CF – nato a [...] ed in data 06/06/1957, residente in Parte_2 C.F._2
CORSO UMBERTO I 89844 NICOTERA (VV), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAZZUCA ANGELA - CF
- elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._3 al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 15 novembre 2024.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 08/11/2024 - che i ricorrenti, in data 23/03/2018, contraevano matrimonio secondo il rito civile in Pianopoli (CZ), con atto trascritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 1 dell'anno
2018, parte I (vedi estratto dell'atto di matrimonio;
in atti);
- che il regime patrimoniale scelto dalla famiglia era stato quello della separazione dei beni e che dal matrimonio erano nati a Catanzaro - il 26 agosto 2017 - due figli gemelli: e Persona_1 ER
(vedi certificato in atti); -che la dimora coniugale era stata fissata in Pianopoli (CZ), alla via Monsignor
[...]
Romero n° 10, di proprietà esclusiva della IG.ra , come da atto notarile di acquisto in Parte_1 allegato;
2
-che il marito era attualmente occupato a tempo indeterminato come dirigente medico veterinario, dipendente
ASP ed aveva un reddito imponibile annuo pari nel 2024 ad € 77.642,00, come risultava dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi allegate in atti;
– che la moglie era attualmente occupata come dirigente medico veterinario dipendente ASP ed aveva un reddito imponibile annuo 2024 pari ad € 64.499,00, come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi allegate in atti;
– che, per incompatibilità caratteriali e per effetto di incomprensioni maturate negli anni (che si erano via via sempre più acuite nel tempo), era del tutto venuta meno l'affectio coniugalis e la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica dei figli;
- che, a tale scopo, i coniugi avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti l'affido e la gestione della prole, nonché sui rapporti economici e patrimoniali: pertanto - in merito al richiamato art. 473-bis. 5 ultimo comma c.p.c. - non ritenevano necessario l'ascolto dei due figli minori;
– che i ricorrenti, con la sottoscrizione del ricorso, dichiaravano altresì – in rito - di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
Tutto ciò premesso e considerato, gli stessi coniugi - come in epigrafe meglio generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati - ricorrevano al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme affinché, dopo aver preso atto del sopra esteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, volesse egli fissare l'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., ovvero - autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso altresì atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere – volesse di seguito rimettere gli atti al
Collegio per omologare la separazione consensuale alle seguenti e concordate condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto e privacy, liberi di fissare, ove credano, la propria residenza;
qualora cambino indirizzi, domicili o residenze attuali si impegnano a darne immediata comunicazione all'altro coniuge, pure durante i periodi di vacanze con i figli, andranno comunicati i domicili.
2) I due figli di anni 7, entrambi minori, saranno affidati in modo condiviso ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Pianopoli (CZ), via Monsignor Romero n° 10;
3) Entrambi i genitori - nel prevalente interesse della prole e seguendo il principio di bigenitorialità - ne cureranno l'educazione e l'istruzione, in un rapporto equilibrato e continuativo, al fine di perseguire l'armonico sviluppo psico-fisico degli stessi minori, curando altresì di far conservare ai figli rapporti significativi anche con i parenti dei due gruppi familiari;
tutte le decisioni di maggiore rilevanza per le scelte future della prole verranno prese, sempre, di comune accordo tra i genitori;
4) Il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita e frequentazione dei figli liberamente, sempre previo accordo con la madre dei minori, comunque ed ogni qualvolta i figli lo desidereranno, curando di non separare i fratelli. Anche le feste Natalizie, Pasquali e tutte le altre Festività e ricorrenze principali, saranno trascorse dai figli sempre in alternanza tra i genitori concordate tra le parti ed invertite negli anni. Gli onomastici ed i compleanni dei ragazzi, le ricorrenze dei figli - sull'accordo delle parti - potranno essere festeggiati anche in compresenza. Durante le vacanze estive, i figli staranno, a partire dall' estate 2025, per 15 giorni anche non 3
consecutivi, nei mesi di luglio e/o agosto con il padre e con la madre, alternando i periodi negli anni successivi e sempre con l'accordo delle parti le vacanze potranno essere trascorse anche in compresenza.
Di comune accordo tra i genitori è stato pure redatto e sottoscritto il Piano Genitoriale, depositato unitamente al ricorso in atti.
5) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
6) Il IG. contribuirà al mantenimento ordinario della prole, versando alla IG.ra Parte_2 Parte_1
, ogni primo del mese, a mezzo vaglia postale o bonifico, € 1.000,00 mensili, ovvero € 500,00 per
[...] ciascun figlio, importo che sarà rivalutato annualmente, secondo gli indici ISTAT, come per legge.
7) Entrambi i genitori contribuiranno - al 50% ciascuno - alle spese straordinarie utili e necessarie che saranno affrontate per la prole, ovvero alle spese mediche non fornite dal S.S.N., alle spese scolastiche, formative e sportive, che sono già in corso, in particolare la polizza assicurativa per i due minori e le spese scolastiche: mensa.
Pure le ulteriori spese straordinarie future che dovessero rendersi necessarie, saranno suddivise al 50% e dovranno essere sempre previamente concordate per iscritto tra i genitori, documentate e asseverate con quietanze e/o fatture, scaricabili al 50% tra i genitori e rimborsate nel mese successivo di spesa all'anticipatario
(Si precisa che per tutte le spese da affrontare per la prole i genitori faranno sempre riferimento alle Linee Guida Nazionali).
8) L'assegno unico liquidato dall'INPS per i figli sarà riscosso al 100% dalla sig.ra , mentre Parte_1 le detrazioni fiscali andranno ripartite al 50% tra i coniugi.
9) Essendo entrambi i coniugi indipendenti economicamente, non si dispone nessun assegno di mantenimento per gli stessi.
10) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Pianopoli (CZ) alla via Monsignor Romero n° 10 - di proprietà esclusiva della IG.ra - resterà assegnata, con arredi e pertinenze, in onere e disponibilità Parte_1 esclusiva alla medesima, che vi continuerà ad abitare con i figli, mantenendo lo stesso habitat, a garanzia e tutela della serenità e tranquillità della prole.
11) Il IG. ritirerà dalla casa coniugale entro 30 giorni dalla omologa della separazione i Parte_2 propri effetti personali ed oggetti di sua appartenenza e riconsegnerà le chiavi dell'immobile.
12) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 871 del 2024 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF - e sig. - CF - entrambi rappresentati e C.F._1 Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. MAZZUCA ANGELA - CF giusta procura in atti e di cui al citato ricorso C.F._3 congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 11 novembre 2024, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi
“note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con 4
termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 26/11/2024 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria - in data 15 novembre 2024 - le dette note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre antecedenti l'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con, parere favorevole reso in data 14 novembre 2024.
I coniugi - a loro volta - già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come da queste espressamente convenuto con il deposito del ricorso introduttivo (condizioni di cui al punto 12).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 871 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a LAMEZIA TERME (CZ) in [...] Parte_1 C.F._1
06/06/1973, residente in [...], 10, 88040 PIANOPOLI (CZ) e sig. - Parte_2
CF – nato a [...] ed in data 06/06/1957, residente in [...]I C.F._2 5
89844 NICOTERA (VV), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAZZUCA ANGELA - CF C.F._3
- elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra - CF Parte_1
- nata a [...], in data [...], residente a [...]C.F._1
ROMERO, n. 10 88040 PIANOPOLI (CZ) e sig. - CF - nato a [...] Parte_2 C.F._2
(CS), in data 06/06/1957, residente in CORSO UMBERTO I 89844 NICOTERA (VV) - entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAZZUCA ANGELA - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso C.F._3 congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto e privacy, liberi di fissare, ove credano, la propria residenza;
qualora cambino indirizzi, domicili o residenze attuali si impegnano a darne immediata comunicazione all'altro coniuge, pure durante i periodi di vacanze con i figli, andranno comunicati i domicili.
2) I due figli di anni 7, entrambi minori, saranno affidati in modo condiviso ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Pianopoli (CZ), via Monsignor Romero n° 10;
3) Entrambi i genitori nel prevalente interesse della prole e seguendo il principio di bigenitorialità, ne cureranno l'educazione e l'istruzione, in un rapporto equilibrato e continuativo, al fine di perseguire l'armonico sviluppo psico-fisico degli stessi minori, curando altresì di far conservare ai figli, rapporti significativi, anche con i parenti dei due gruppi familiari;
tutte le decisioni di maggiore rilevanza per le scelte future della prole verranno prese
– sempre - di comune accordo tra i genitori;
4) Il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita e frequentazione dei figli liberamente, sempre previo accordo con la madre dei minori, comunque ed ogni qualvolta i figli lo desidereranno, curando di non separare i fratelli. Anche le feste Natalizie, Pasquali e tutte le altre festività e ricorrenze principali, saranno trascorse dai figli sempre in alternanza tra i genitori concordate tra le parti ed invertite negli anni. Gli onomastici e i compleanni dei ragazzi, le ricorrenze dei figli, sull'accordo delle parti potranno essere festeggiati anche in compresenza. Durante le vacanze estive, i figli staranno, a partire dall' estate 2025, per 15 giorni anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o agosto con il padre e con la madre, alternando i periodi negli anni successivi e sempre con l'accordo delle parti le vacanze potranno essere trascorse anche in compresenza.
Di comune accordo tra i genitori è stato pure redatto e sottoscritto il Piano Genitoriale, depositato unitamente al presente ricorso.
5) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. 6
6) Il IG. contribuirà al mantenimento ordinario della prole, versando alla IG.ra Parte_2 Parte_1
, ogni primo del mese, a mezzo vaglia postale o bonifico, € 1.000,00 mensili, ovvero € 500,00 per
[...] ciascun figlio, importo che sarà rivalutato annualmente, secondo gli indici ISTAT, come per legge.
7) Entrambi i genitori contribuiranno, al 50% ciascuno, alle spese straordinarie utili e necessarie che saranno affrontate per la prole, ovvero alle spese mediche non fornite dal S.S.N., alle spese scolastiche, formative e sportive, che sono già in corso in particolare la polizza assicurativa per i due minori e le spese scolastiche: mensa.
Pure le ulteriori spese straordinarie future che dovessero rendersi necessarie, saranno suddivise al 50% e dovranno essere sempre previamente con-cordate per iscritto tra i genitori, documentate e asseverate con quietanze e/o fatture, scaricabili al 50% tra i genitori e rimborsate nel mese successivo di spesa all'anticipatario
(Si precisa che per tutte le spese da affrontare per la prole i genitori faranno sempre riferimento alle Linee Guida Nazionali).
8) L'assegno unico liquidato dall'INPS per i figli sarà riscosso al 100% dalla sig.ra , mentre Parte_1 le detrazioni fiscali andranno ripartite al 50% tra i coniugi.
9) Essendo entrambi i coniugi indipendenti economicamente, non si dispone nessun assegno di mantenimento per gli stessi.
10) La dimora coniugale - ubicata nel Comune di Pianopoli (CZ) alla via Monsignor Romero n° 10, di proprietà esclusiva della IG.ra - resterà assegnata con arredi e pertinenze, in onere e disponibilità Parte_1 esclusiva alla medesima, che vi continuerà ad abitare con i figli, mantenendo lo stesso habitat a garanzia e tutela della serenità e tranquillità della prole.
11) Il IG. ritirerà dalla casa coniugale entro 30 giorni dalla omologa della separazione i Parte_2 propri effetti personali ed oggetti di sua appartenenza e riconsegnerà le chiavi dell'immobile.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pianopoli (CZ) – atto n. 1, parte I, anno 2018 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 871 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] Parte_1 C.F._1
TERME (CZ) in data 06/06/1973, residente in [...], 10 88040 PIANOPOLI (CZ) e sig.
- CF – nato a [...] ed in data 06/06/1957, residente in Parte_2 C.F._2
CORSO UMBERTO I 89844 NICOTERA (VV), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAZZUCA ANGELA - CF
- elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._3 al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 15 novembre 2024.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 08/11/2024 - che i ricorrenti, in data 23/03/2018, contraevano matrimonio secondo il rito civile in Pianopoli (CZ), con atto trascritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 1 dell'anno
2018, parte I (vedi estratto dell'atto di matrimonio;
in atti);
- che il regime patrimoniale scelto dalla famiglia era stato quello della separazione dei beni e che dal matrimonio erano nati a Catanzaro - il 26 agosto 2017 - due figli gemelli: e Persona_1 ER
(vedi certificato in atti); -che la dimora coniugale era stata fissata in Pianopoli (CZ), alla via Monsignor
[...]
Romero n° 10, di proprietà esclusiva della IG.ra , come da atto notarile di acquisto in Parte_1 allegato;
2
-che il marito era attualmente occupato a tempo indeterminato come dirigente medico veterinario, dipendente
ASP ed aveva un reddito imponibile annuo pari nel 2024 ad € 77.642,00, come risultava dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi allegate in atti;
– che la moglie era attualmente occupata come dirigente medico veterinario dipendente ASP ed aveva un reddito imponibile annuo 2024 pari ad € 64.499,00, come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi allegate in atti;
– che, per incompatibilità caratteriali e per effetto di incomprensioni maturate negli anni (che si erano via via sempre più acuite nel tempo), era del tutto venuta meno l'affectio coniugalis e la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica dei figli;
- che, a tale scopo, i coniugi avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti l'affido e la gestione della prole, nonché sui rapporti economici e patrimoniali: pertanto - in merito al richiamato art. 473-bis. 5 ultimo comma c.p.c. - non ritenevano necessario l'ascolto dei due figli minori;
– che i ricorrenti, con la sottoscrizione del ricorso, dichiaravano altresì – in rito - di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
Tutto ciò premesso e considerato, gli stessi coniugi - come in epigrafe meglio generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati - ricorrevano al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme affinché, dopo aver preso atto del sopra esteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, volesse egli fissare l'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., ovvero - autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso altresì atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere – volesse di seguito rimettere gli atti al
Collegio per omologare la separazione consensuale alle seguenti e concordate condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto e privacy, liberi di fissare, ove credano, la propria residenza;
qualora cambino indirizzi, domicili o residenze attuali si impegnano a darne immediata comunicazione all'altro coniuge, pure durante i periodi di vacanze con i figli, andranno comunicati i domicili.
2) I due figli di anni 7, entrambi minori, saranno affidati in modo condiviso ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Pianopoli (CZ), via Monsignor Romero n° 10;
3) Entrambi i genitori - nel prevalente interesse della prole e seguendo il principio di bigenitorialità - ne cureranno l'educazione e l'istruzione, in un rapporto equilibrato e continuativo, al fine di perseguire l'armonico sviluppo psico-fisico degli stessi minori, curando altresì di far conservare ai figli rapporti significativi anche con i parenti dei due gruppi familiari;
tutte le decisioni di maggiore rilevanza per le scelte future della prole verranno prese, sempre, di comune accordo tra i genitori;
4) Il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita e frequentazione dei figli liberamente, sempre previo accordo con la madre dei minori, comunque ed ogni qualvolta i figli lo desidereranno, curando di non separare i fratelli. Anche le feste Natalizie, Pasquali e tutte le altre Festività e ricorrenze principali, saranno trascorse dai figli sempre in alternanza tra i genitori concordate tra le parti ed invertite negli anni. Gli onomastici ed i compleanni dei ragazzi, le ricorrenze dei figli - sull'accordo delle parti - potranno essere festeggiati anche in compresenza. Durante le vacanze estive, i figli staranno, a partire dall' estate 2025, per 15 giorni anche non 3
consecutivi, nei mesi di luglio e/o agosto con il padre e con la madre, alternando i periodi negli anni successivi e sempre con l'accordo delle parti le vacanze potranno essere trascorse anche in compresenza.
Di comune accordo tra i genitori è stato pure redatto e sottoscritto il Piano Genitoriale, depositato unitamente al ricorso in atti.
5) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
6) Il IG. contribuirà al mantenimento ordinario della prole, versando alla IG.ra Parte_2 Parte_1
, ogni primo del mese, a mezzo vaglia postale o bonifico, € 1.000,00 mensili, ovvero € 500,00 per
[...] ciascun figlio, importo che sarà rivalutato annualmente, secondo gli indici ISTAT, come per legge.
7) Entrambi i genitori contribuiranno - al 50% ciascuno - alle spese straordinarie utili e necessarie che saranno affrontate per la prole, ovvero alle spese mediche non fornite dal S.S.N., alle spese scolastiche, formative e sportive, che sono già in corso, in particolare la polizza assicurativa per i due minori e le spese scolastiche: mensa.
Pure le ulteriori spese straordinarie future che dovessero rendersi necessarie, saranno suddivise al 50% e dovranno essere sempre previamente concordate per iscritto tra i genitori, documentate e asseverate con quietanze e/o fatture, scaricabili al 50% tra i genitori e rimborsate nel mese successivo di spesa all'anticipatario
(Si precisa che per tutte le spese da affrontare per la prole i genitori faranno sempre riferimento alle Linee Guida Nazionali).
8) L'assegno unico liquidato dall'INPS per i figli sarà riscosso al 100% dalla sig.ra , mentre Parte_1 le detrazioni fiscali andranno ripartite al 50% tra i coniugi.
9) Essendo entrambi i coniugi indipendenti economicamente, non si dispone nessun assegno di mantenimento per gli stessi.
10) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Pianopoli (CZ) alla via Monsignor Romero n° 10 - di proprietà esclusiva della IG.ra - resterà assegnata, con arredi e pertinenze, in onere e disponibilità Parte_1 esclusiva alla medesima, che vi continuerà ad abitare con i figli, mantenendo lo stesso habitat, a garanzia e tutela della serenità e tranquillità della prole.
11) Il IG. ritirerà dalla casa coniugale entro 30 giorni dalla omologa della separazione i Parte_2 propri effetti personali ed oggetti di sua appartenenza e riconsegnerà le chiavi dell'immobile.
12) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 871 del 2024 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF - e sig. - CF - entrambi rappresentati e C.F._1 Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. MAZZUCA ANGELA - CF giusta procura in atti e di cui al citato ricorso C.F._3 congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 11 novembre 2024, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi
“note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con 4
termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 26/11/2024 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria - in data 15 novembre 2024 - le dette note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre antecedenti l'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con, parere favorevole reso in data 14 novembre 2024.
I coniugi - a loro volta - già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come da queste espressamente convenuto con il deposito del ricorso introduttivo (condizioni di cui al punto 12).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 871 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a LAMEZIA TERME (CZ) in [...] Parte_1 C.F._1
06/06/1973, residente in [...], 10, 88040 PIANOPOLI (CZ) e sig. - Parte_2
CF – nato a [...] ed in data 06/06/1957, residente in [...]I C.F._2 5
89844 NICOTERA (VV), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAZZUCA ANGELA - CF C.F._3
- elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra - CF Parte_1
- nata a [...], in data [...], residente a [...]C.F._1
ROMERO, n. 10 88040 PIANOPOLI (CZ) e sig. - CF - nato a [...] Parte_2 C.F._2
(CS), in data 06/06/1957, residente in CORSO UMBERTO I 89844 NICOTERA (VV) - entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAZZUCA ANGELA - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso C.F._3 congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto e privacy, liberi di fissare, ove credano, la propria residenza;
qualora cambino indirizzi, domicili o residenze attuali si impegnano a darne immediata comunicazione all'altro coniuge, pure durante i periodi di vacanze con i figli, andranno comunicati i domicili.
2) I due figli di anni 7, entrambi minori, saranno affidati in modo condiviso ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Pianopoli (CZ), via Monsignor Romero n° 10;
3) Entrambi i genitori nel prevalente interesse della prole e seguendo il principio di bigenitorialità, ne cureranno l'educazione e l'istruzione, in un rapporto equilibrato e continuativo, al fine di perseguire l'armonico sviluppo psico-fisico degli stessi minori, curando altresì di far conservare ai figli, rapporti significativi, anche con i parenti dei due gruppi familiari;
tutte le decisioni di maggiore rilevanza per le scelte future della prole verranno prese
– sempre - di comune accordo tra i genitori;
4) Il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita e frequentazione dei figli liberamente, sempre previo accordo con la madre dei minori, comunque ed ogni qualvolta i figli lo desidereranno, curando di non separare i fratelli. Anche le feste Natalizie, Pasquali e tutte le altre festività e ricorrenze principali, saranno trascorse dai figli sempre in alternanza tra i genitori concordate tra le parti ed invertite negli anni. Gli onomastici e i compleanni dei ragazzi, le ricorrenze dei figli, sull'accordo delle parti potranno essere festeggiati anche in compresenza. Durante le vacanze estive, i figli staranno, a partire dall' estate 2025, per 15 giorni anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o agosto con il padre e con la madre, alternando i periodi negli anni successivi e sempre con l'accordo delle parti le vacanze potranno essere trascorse anche in compresenza.
Di comune accordo tra i genitori è stato pure redatto e sottoscritto il Piano Genitoriale, depositato unitamente al presente ricorso.
5) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. 6
6) Il IG. contribuirà al mantenimento ordinario della prole, versando alla IG.ra Parte_2 Parte_1
, ogni primo del mese, a mezzo vaglia postale o bonifico, € 1.000,00 mensili, ovvero € 500,00 per
[...] ciascun figlio, importo che sarà rivalutato annualmente, secondo gli indici ISTAT, come per legge.
7) Entrambi i genitori contribuiranno, al 50% ciascuno, alle spese straordinarie utili e necessarie che saranno affrontate per la prole, ovvero alle spese mediche non fornite dal S.S.N., alle spese scolastiche, formative e sportive, che sono già in corso in particolare la polizza assicurativa per i due minori e le spese scolastiche: mensa.
Pure le ulteriori spese straordinarie future che dovessero rendersi necessarie, saranno suddivise al 50% e dovranno essere sempre previamente con-cordate per iscritto tra i genitori, documentate e asseverate con quietanze e/o fatture, scaricabili al 50% tra i genitori e rimborsate nel mese successivo di spesa all'anticipatario
(Si precisa che per tutte le spese da affrontare per la prole i genitori faranno sempre riferimento alle Linee Guida Nazionali).
8) L'assegno unico liquidato dall'INPS per i figli sarà riscosso al 100% dalla sig.ra , mentre Parte_1 le detrazioni fiscali andranno ripartite al 50% tra i coniugi.
9) Essendo entrambi i coniugi indipendenti economicamente, non si dispone nessun assegno di mantenimento per gli stessi.
10) La dimora coniugale - ubicata nel Comune di Pianopoli (CZ) alla via Monsignor Romero n° 10, di proprietà esclusiva della IG.ra - resterà assegnata con arredi e pertinenze, in onere e disponibilità Parte_1 esclusiva alla medesima, che vi continuerà ad abitare con i figli, mantenendo lo stesso habitat a garanzia e tutela della serenità e tranquillità della prole.
11) Il IG. ritirerà dalla casa coniugale entro 30 giorni dalla omologa della separazione i Parte_2 propri effetti personali ed oggetti di sua appartenenza e riconsegnerà le chiavi dell'immobile.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pianopoli (CZ) – atto n. 1, parte I, anno 2018 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)