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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7496 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta:
1) Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
2) Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere rel.
3) Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n.ro 1590/2020 R.G. posto in decisione all'udienza del 22.5.2024 TRA
(C.f. ) Parte_1 C.F._1 elett.te dom.ta in VIA G. MAZZINI N.88 ROMA presso lo studio dell'avv.to SALVATORI GINO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti. APPELLANTE E
C.f. ) Controparte_1 C.F._2 elett.te dom.ta in PIAZZA SANTA MARIA AUSILIATRICE N. 44 ROMA presso lo studio dell'avv.to ESPOSITO ANDREA e OLIVA MI che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti. APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 222/2020 del Tribunale di Velletri, depositata in data 30/01/2020 in materia di vendita di cose immobili . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Questi in sintesi i fatti di causa. RP ,con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., aveva convenuto innanzi al Pt_2
Tribunale di Velletri al fine di ottenere la restituzione Parte_1 dell'importo di € 44.955,00, versato alla resistente quale acconto del prezzo di acquisto di immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 31.10.2012, poi dichiarato risolto per inadempimento di essa promissaria acquirente con sentenza n. 1218/17 del Tribunale di Tivoli, non impugnata e passata in giudicato.
1 A fondamento dell'azione la ricorrente aveva rappresentato che con detta sentenza il Tribunale, decidendo sulla domanda ex art. 2932 c.c. promossa da essa , e sulla domande riconvenzionali della resistente - di risoluzione CP_1 per inadempimento della promissaria acquirente e di risarcimento danni- aveva respinto la domanda principale;
accertato che il contratto si era risolto per inadempimento della , e stabilito che la promittente venditrice aveva CP_1 diritto a trattenere l'importo di € 2.500,00, versato dalla promissaria acquirente a titolo di caparra confirmatoria;
nulla aveva invece statuito in ordine alla restituzione , in favore della ricorrente, dell'importo di € 44.955,00, versato, a titolo di acconto del prezzo, con assegno del 9.3.2013, sul rilievo che siffatta domanda non era stata proposta. Aveva quindi assunto che, stante la risoluzione del contratto preliminare, la somma versata in acconto del prezzo era indebitamente trattenuta dalla obbligata alla restituzione ex art. 2033 c.c.. Pt_1
La resistente, costituitasi in giudizio, nell'insistere sulla imputabilità della risoluzione del contratto alla , aveva eccepito che detta somma non era CP_1 dovuta, trattandosi di acconto del maggior importo di € 145.000,00 che la madre della ricorrente, LE OS, si era obbligata a versare a titolo di risarcimento dei danni arrecati ad essa promissaria acquirente a seguito dell'illecito taglio, nel gennaio del 2013, di alberi secolari esistenti sull'appezzamento di terreno oggetto di compromesso. Aveva quindi concluso per il rigetto della domanda. Il giudice di primo grado, disposto il mutamento del rito, all'esito della concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., disattendeva le istanze istruttorie e con la sentenza gravata così definiva il giudizio:
“-condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_3 della somma di € 44.955 ( oltre interessi e maggior danno come in motivazione);
-condanna alla rifusione, in favore di , Parte_1 Parte_3 delle spese di lite che liquida in € 259 per spese ed € 5.534,00 per compensi professionali…da distrarre in favore dei difensori.” ha interposto appello chiedendo la riforma della sentenza e Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“ Preliminarmente voglia ammettere ed espletare le prove così come richieste dalla Sig. con note ex art. 183 c.p.c. nel giudizio di primo Parte_1 grado che ci occupa. Conseguentemente voglia rigettare la domanda di controparte proposta ex art.702 bis c.p.c., nei limiti dedotti in narrativa, giacchè infondata in fatto ed in diritto alla luce delle motivazioni esposte in atti. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.”
2 L'appellata, nel costituirsi in giudizio, ha resistito all'impugnativa eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e concludendo, in via subordinata per il suo rigetto. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni tenuta in modalità cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellata ha sollevato preliminarmente eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Si osserva che - nella configurazione assunta nel codice di rito dopo la riforma del 1990, ed ancor più dopo quella del 2012 - l'appello non è un mezzo con cui sottoporre ad un altro giudice l'esame della causa, secondo il modello del novum iudicium, ma consiste in una revisio prioris instantiae fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o di nullità della sentenza impugnata;
sicché l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole statuizioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato. Per questo, sulla scorta del consolidato orientamento del S.C. (cristallizzato nella fondamentale sentenza ( Cass.SS.UU.n.16/2000) i motivi di appello devono rispettare il principio di specificità stabilito dall'art. 342 c.p.c., traducendosi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico - giuridico. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito che l'onere della specificazione dei motivi di appello non può ritenersi assolto mediante la mera riproposizione della domanda (o dell'eccezione decisa in senso sfavorevole dal giudice di primo grado) poiché i motivi di gravame, per essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono accompagnare la parte volitiva, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, con una parte argomentativa che contrasti e confuti le ragioni addotte dal primo giudice (per tutte: Cass., sez. un., n. 16/2000 cit.; Cass. n. 7849/2001; Cass. n. 10401/2001; Cass. n. 15558/2005; Cass. n. 6630/2006).
Per rispettare l'art.342 c.p.c. “La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, e non è sufficiente indicare solo dal punto “letterale” come si chiede venga modificata la decisione impugnata, essendo necessario soprattutto che l'appellante motivi l'appello con l'indicazione, a pena di inammissibilità,
“delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
3 Deve tuttavia evidenziarsi che, secondo quanto affermato dalla S.C., la specificità dei motivi non deve essere ispirata ad un esagerato formalismo, ma che il vaglio di specificità deve ritenersi superato allorchè siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione; ossia che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (cfr. Cass. Ord. n. 2320/2023). E' quindi alla luce di tali principi che va valutata la sollevata eccezione di inammissibilità. L'appello, per come articolato, presenta invero profili di inammissibiltà, laddove si dilunga su una generica contestazione dell'intero impianto motivazionale (…la sentenza de qua è un coacervo di errori messi insieme marchianamente dal Tribunale che, evidentemente non ha compreso le ragioni del decidere….- cfr. pag 1 dell'atto di appello), fondata sui vizi di “carenza di motivazione, erronea interpretazione della legge ed erronea decisione sulle prove che non sono state ammesse.” In ossequio, tuttavia, all'orientamento più sostanzialista espresso da ultimo dalla S.C., occorre verificare se sia possibile, in relazione a ciascuna censura, attraverso l'interpretazione complessiva dell'atto, superare o meno l'eccezione di inammissibilità. L'appellante, nel denunziare “la carenza di motivazione” sostiene che il tribunale non ha minimamente motivato sul fatto che il contratto preliminare si era risolto per colpa esclusiva della la quale aveva lasciato spirare il Pt_1 termine concordato per addivenire alla stipula dell'atto pubblico, come accertato dalla sentenza n.1218/2017 del Tribunale di Tivoli. Il motivo non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza ove si legge: “In tema di risoluzione del contratto per inadempimento il debito restitutorio non trova la sua giustificazione nella colpa ma nella risoluzione che sanziona il venir meno del contratto ed impone il ristabilimento della situazione ad essa anteriore, quindi priva di titolo le prestazioni anteriormente seguite da entrambe le parti e gli effetti liberatori ( ex nunc) e quelli restitutori( ex tunc) si verificano anche nei confronti e a favore della parte inadempiente per il semplice fatto della risoluzione, che lascia privo di causa ogni adempimento, rendendo indebite le prestazioni già effettuate ( cfr. Trib. Roma 19.9.2011 n.17802); Nel caso di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita l'obbligo di restituzione delle prestazioni già eseguite discende in primo luogo ed in modo assorbente dalla disposizione dell'articolo 2033 cc che disciplina l'indebito oggettivo ( cfr. C.n.12121/1992). I principi esposti palesano le rilevanza delle tesi della convenuta, fondate sulla
4 vincita del precedente processo, con necessità di verificare tra le parti l'esistenza di una donazione di denaro integrante un acconto sul prezzo pattuito per il trasferimento della proprietà della superficie…” Non solo l'eccepito vizio motivazionale è, quindi, insussistente, con conseguente infondatezza del motivo, ma il principio espresso dal giudice di primo grado è pienamente condivisibile, trovando il proprio fondamento nell'art. 1458 c.c. ( Cfr. Cass.n. 6911/2018 secondo cui “Ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente.” Conforme Cass.n. 18518/2004). L'ulteriore censura afferente l'erronea interpretazione della legge è inammissibile per genericità, in quanto non è minimamente individuabile, nel corpo dell'atto di appello, la norma che il giudice di primo grado avrebbe male interpretato. Quanto, infine alla criticata mancata ammissione della prova, occorre osservare che un siffatto motivo può dirsi specifico laddove l'appellante dimostri a) l'errore commesso dal primo giudice nel non ammettere la prova superando le obiezioni opposte in motivazione;
b) la rilevanza potenziale della prova nell'economia della decisione di primo grado, ossia che la decisione non sarebbe stata la stessa ove il giudice avesse potuto disporre di un risultato conforme alle deduzioni dell'appellante; c) che non abbia rinunziato all'istanza istruttoria dopo il rigetto della richiesta di ammissione. L'appellante, che in primo grado ha reiterato, in sede di precisazione delle conclusioni, le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c., sostiene che il Giudice avrebbe errato nel disporre prima il mutamento del rito, per poi ritenere, dopo la concessione dei termini per le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., che la causa potesse essere decisa senza istruttoria. Richiama poi confusamente le prove espletate nel giudizio definito con la sentenza n. 1218/2017 del Tribunale di Tivoli che, a suo avviso, confermerebbero, unitamente ad una perizia depositata in primo grado, l'abbattimento delle piante presenti sul proprio terreno. Omette però di specificare quale tra le prove articolate, ove ammesse ed espletate, avrebbero sovvertito, a suo favore, l'esito del giudizio. Oltre al detto profilo di genericità del motivo, occorre in ogni caso evidenziare che il comportamento del giudice di primo grado non appare, sotto il profilo procedurale, in alcun modo censurabile;
infatti, l'art. 702 ter c.p.c. impone, nel caso del mutamento del rito, solo l'obbligo di fissare l'udienza ex art. 183 c.p.c., con rinvio, quanto alla regolamentazione del giudizio, alle disposizioni del libro II. Pertanto all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. il giudice, sulla
5 base delle reciproche allegazioni, ed esaminati i documenti prodotti e le istanze di prove orali, potrà o meno ammetterle secondo il suo prudente apprezzamento e le circostanze del caso concreto. Nel caso di specie la mancata ammissione della prova richiesta dalla del Pt_1 tutto condivisibile considerato il tenore delle istanze istruttorie, che erano tese a provare la colpa della nella risoluzione del contratto ed il preteso CP_2 accordo con la LE in ordine al risarcimento dei danni arrecati alla proprietà della parzialmente risarciti con la somma portata sull'assegno. Pt_1
Ebbene, i capitoli volti a provare la responsabilità della erano del tutto CP_2 irrilevanti ai fini del giudizio in quanto , come già precisato, la restituzione della somma versata a titolo di acconto è sganciata dalla imputabilità dell'inadempimento (peraltro già accertata dalla sentenza del Tribunale di Tivoli); quelli volti a provare l'illecito taglio delle piante e l'accordo sul risarcimento, con versamento di un acconto con l'assegno di € 44.955,00, erano addirittura inammissibili in quanto la citata sentenza n. 1218/2017 ( cfr. all. n.7 fascicolo di primo grado dell'appellata) non solo aveva respinto la domanda riconvenzionale risarcitoria della fondata sui medesimi fatti dedotti in Pt_1 questo giudizio in via di eccezione, ma aveva anche espressamente affermato che la somma versata con l'assegno di € 44.955,00 , di cui la aveva CP_3 prodotto la quietanza (del seguente tenore “ ricevo la somma di € 44.950,00 come acconto da compromesso”- ndr) mai disconosciuta, rappresentava un ulteriore acconto per l'acquisto del terreno, e non il preteso parziale risarcimento del danno. La mancata impugnazione della sentenza ed il passaggio in giudicato di quanto da questa accertato, precludeva quindi l'espletamento di un mezzo di prova tesa a provare circostanze di segno opposto. Anche detta censura va, pertanto, disattesa. Conclusivamente l'appello va respinto, con ogni conseguenza di legge in ordine al pagamento delle spese di lite. Dette spese sono quantificate mediante riferimento ai parametri medi previsti dal DM Giustizia n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nelle cause di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00, e distratte, come da dichiarazione di antistatarietà, in favore degli avv.to Andrea Esposito e Massimiliano Olivo. Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 220/2020 del Tribunale di Velletri così decide:
- respinge l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio, liquidandole in € 6.946,00 per compensi oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge sull'importo dei compensi, con
6 distrazione in favore degli avv.ti Andrea Esposito e Massimiliano Olivo, dichiaratisi antistatari;
- dichiara sussistere i presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.10.2024
Il Consigliere estensore Dott.ssa Patrizia Mannacio Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
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