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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/06/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3274/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
VERBALE DI UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI E DISCUSSIONE ORALE
DELLA CAUSA ex art. 281 sexies c.p.c. tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 11 giugno 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
E' comparso per la ricorrente l'avv. Maria Cristina Di Raimondo in sostituzione dell'avv. Marco de
Pascale la quale fa presente di aver depositato certificato storico di residenza relativa di CP_1
Nessun compare per i resistenti , e CP_1 Controparte_1 CP_1
Il Giudice
Verificata la regolarità della notifica nei confronti dei resistenti, dichiara la contumacia di , CP_1
e Controparte_1 CP_1
Invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegandola al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Currò Dossi pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3274/2024 promossa da:
, Società unipersonale, con sede in Conegliano (TV) – Via V. Alfieri n. 1, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. DE PASCALE MARCO,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], c.f.: CP_1 C.F._1
nato a [...] il [...] c.f.: CP_1 C.F._2
nato a [...] il [...] c.f.: Controparte_1 C.F._3
RESISTENTI
OGGETTO: accertamento qualità erede
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e per essa quale mandataria, giusta procura speciale per atto per notar Parte_1 [...]
di Pordenone del 05.11.2018 (rep. n. 299772 – racc. n. 32631) la Per_1 [...]
(già conveniva in giudizio, avanti a questo Parte_2 Controparte_2
Tribunale, , e premettendo di essere cessionaria CP_1 CP_1 Controparte_1
di credito da (già per azioni); che Controparte_3 Controparte_4
la ha chiesto ed ottenuto in data 23/3/2017 decreto ingiuntivo n. 574 del Controparte_3
Tribunale di Rimini nei confronti di con sede in San Clemente, via Controparte_5
pagina 2 di 7 Cerro n. 19/B, c.f.: e di nato a [...] il [...] c.f.: P.IVA_1 CP_1
nato a [...] il [...] c.f.: e C.F._1 CP_1 C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] c.f.: per la somma di € 506.016,19 CP_1 C.F._4
oltre accessori;
che il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo per mancanza di opposizione da parte dei debitori;
che è stato notificato alla società e a e Controparte_6 CP_1 Controparte_1
in data 19/1/2023 e a ex art. 143 c.p.c. in data 27/2/2023 atto di precetto contenente CP_1
l'intimazione di pagamento della somma di € 721.534,64; che il precetto è rimasto senza esito;
che è stata promosso il pignoramento immobiliare RG ES 68/2023, che nell'ambito di detta procedura il
Giudice delle Esecuzioni, autorizzava il creditore istante a procedere a ripristinare la continuità delle trascrizioni in relazione agli immobili pignorati, non essendo stata trascritta alcuna accettazione tacita dell'eredità di . Controparte_7
Ciò premesso, deduceva l'attore che nato a [...] il [...] c.f.: CP_1
nato a [...] il [...] c.f.: e C.F._1 CP_1 C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] c.f.: hanno accettato tacitamente, ex CP_1 C.F._4 art. 476 c.c., l'eredità della madre per essere entrati nel pieno possesso Controparte_7 dell'eredità, avendo addirittura portato la propria residenza negli immobili ereditati e concluso contratti di locazione.
All'udienza del 7.5.2025 veniva concesso breve termine per deposito documentale. Quindi, accertata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di , e CP_1 CP_1 [...]
. CP_1
La causa, promossa ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale e precisazione delle conclusioni all'udienza del
11.6.2025.
Venendo al merito, la domanda appare fondata e va pertanto accolta.
Si osserva preliminarmente che incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante “aditio” oppure pagina 3 di 7 per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ.”
(cfr. Cass. civ. 30.04.2010 n. 10525). L'accettazione tacita dell'eredità richiede, a mente dell'art. 476
c.c., che il chiamato effettui un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. Non occorre, secondo la giurisprudenza, accertare se la volontà di accettare sussista effettivamente perchè la legge richiede solo che essa possa presupporsi necessariamente, nel senso che l'atto compiuto sia tale da implicare, per sua natura, in base alla comune esperienza, la volontà di accettare (cfr. Cass. sez. V 19.07.2006 n. 16507; Cass. sez. II
27.06.2005 n.13738). Per individuare gli atti propri dell'erede occorre poi rifarsi all'art. 460 c.c. che delimita la posizione del chiamato all'eredità. Qualunque atto non autorizzato che oltrepassi i confini di tale norma, rientra tra gli atti che possono essere compiuti solo in qualità di erede e che, quindi, presuppongono necessariamente la volontà di accettare ex art. 476 c.c. La giurisprudenza di legittimità
è infatti pacifica nel ritenere che, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, siano privi di rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assumere la qualità di erede, quali la denuncia di successione e il pagamento delle relative imposte, trattandosi di adempimenti di prevalente a contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi (v. Cass. 5275/1986), sicchè tale elemento, di per sè solo, è insufficiente, se non accompagnato da altre circostanze che denotino un comportamento complessivo del chiamato all'eredità, che sia espressivo di condotte incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare, tra cui, ad esempio, oltre alla presentazione della denuncia di successione, la richiesta di voltura catastale. Con particolare riferimento alla voltura catastale la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare
e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sè stesso” (Cass. n.
7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009, da ultimo Cass. sez. VI 30.4.2021 n. 11478).
Quanto al possesso dei beni ereditari, benché non sia da solo sufficiente ai fini dell'acquisto della qualità di erede, potendo dipendere anche da un mero intento conservativo del chiamato, è tuttavia circostanza valutabile unitamente alla mancata redazione dell'inventario. Sulla scorta di una interpretazione letterale dell'art. 485cc secondo il quale “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la pagina 4 di 7 successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”, la più recente giurisprudenza di Cassazione ritiene infatti che il chiamato possessore di beni ereditari che non compia l'inventario nei termini di cui all'art. 485 cc perda, non solo il diritto di accettarla con beneficio di inventario, ma anche il diritto di rinunciare all'eredità, diventando erede puro e semplice (cosi Cass. 7076/95; Cass. 4845/03; Cass. 5862/14).
Aggiungasi che “il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel casi di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza, né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè, in una relazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario” (Cass. n. 4707/1994).
Orbene nel caso di specie risultano comprovati in capo ai convenuti sia il possesso degli immobili di proprietà della de cuius sia la mancata redazione dell'inventario nei termini di cui all'art. 485 cc. (cfr.: certificati di residenza allegati al ricorso). Dalla documentazione in atti risulta infatti che CP_1
e risiedono nell'immobile sito in San Clemente via Tavoleto 65.
[...] Controparte_1
Risulta inoltre che la notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento è stata effettuata presso l'immobile di residenza e si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.c.
Quanto a risulta che lo stesso ha fissato la propria residenza nell'immobile del de CP_1
cuius in San Clemente, via Tavoleto 65 per otto anni, dopo il decesso della madre, prima di trasferirsi nel Comune di Montescudo- MonteColombo (certificato storico doc. 3).
Anche il custode giudiziario in sede di accesso presso gli immobili pignorati effettuato in data 19 febbraio 2024 nonché in data 21 marzo 2024. ha accertato che “gli immobili pignorati risultano occupati e nella disponibilità delle parti esecutate quali proprietari”(comunicazione verbale di accesso 8 aprile 2024 in atti).
Alla luce di quanto esposto, appare pertanto accertato che i resistenti hanno tacitamente accettato ai pagina 5 di 7 sensi dell'art.476 c.c. l'eredità morendo dismessa da . Controparte_7
In ragione della qualità di erede i resistenti subentreranno pertanto nelle posizioni attive e passive relitte dalla de cuius .ed in particolare nella proprietà degli immobili siti in San Controparte_7
Clemente meglio identificati in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri medi di cui al
D.M. 55/2014, considerata la procedura semplificata prevista dall'art. 281 decies c.p.c. con istruttoria solo documentale.
All'accoglimento del ricorso consegue l'autorizzazione al conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione del presente provvedimento.
P.Q.M.
ll Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto dichiara nato a [...] il CP_1
4/7/1949 c.f.: , nato a [...] il [...] c.f.: C.F._1 CP_1
e nato a [...] il [...] c.f.: C.F._2 Controparte_1
eredi puramente e semplicemente di deceduta in San C.F._4 Controparte_7
Clemente il 23.1.2012, con conseguente subentro degli stessi in tutte le posizioni attive e passive relitte dalla de cuius ed in particolare nella proprietà dei seguenti beni immobili:
‐immobile sito in San Clemente (RN) via Tavoleto n. 73 identificato in catasto fabbricati di detto comune al foglio 13 mappale 214 subalterno 11 categoria A/2, classe 3, consistenza 7,5 vani, superficie catastale 218 m2 (sup. catastale escluse aree scoperte 213 m2) posto al piano T‐1‐2, rendita: € 658,48.
Confini: sub 17, sub 13 (BCNC), sub 22, sub 26 (BCNC corte comune) salvo diversi e come in fatto
(LOTTO 1 ES. IMM. N. 68/2023). ‐immobile sito in San Clemente (RN) via Tavoleto n. 65 identificato in catasto fabbricati di detto comune al foglio 13 mappale 214 subalterno 17 categoria A/2, classe 3, consistenza 8 vani, superficie catastale 206 m2 (sup. catastale escluse aree scoperte 199 m2) posto al piano T‐1‐2, rendita: € 702,38. Confini: sub 11, sub 16, sub 23 (BCNC corte comune) salvo diversi e come in fatto (LOTTO 2 ES. IMM. N. 68/2023). ‐immobile sito in San Clemente (RN) via
Tavoleto n. 67 identificato in catasto fabbricati di detto comune al foglio 13 mappale 214 subalterno 16 categoria C/1, classe 3, consistenza 40 m2, superficie catastale 48 m2 posto al piano T, rendita: €
572,23. Confini: sub 18, sub 23 e sub 27 (BCNC corte comune) salvo diversi e come in fatto (LOTTO
3 ES. IMM. N. 68/2023);
pagina 6 di 7 condanna i convenuti in solido a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite che liquida in
€2.900.00 per compenso, oltre ad €518,00 per spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
ordina al Conservatore dei RRII competente per territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Rimini, 11.6.2025
Il Giudice dott.ssa Agnese Currò Dossi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
VERBALE DI UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI E DISCUSSIONE ORALE
DELLA CAUSA ex art. 281 sexies c.p.c. tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 11 giugno 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
E' comparso per la ricorrente l'avv. Maria Cristina Di Raimondo in sostituzione dell'avv. Marco de
Pascale la quale fa presente di aver depositato certificato storico di residenza relativa di CP_1
Nessun compare per i resistenti , e CP_1 Controparte_1 CP_1
Il Giudice
Verificata la regolarità della notifica nei confronti dei resistenti, dichiara la contumacia di , CP_1
e Controparte_1 CP_1
Invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegandola al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Currò Dossi pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3274/2024 promossa da:
, Società unipersonale, con sede in Conegliano (TV) – Via V. Alfieri n. 1, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. DE PASCALE MARCO,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], c.f.: CP_1 C.F._1
nato a [...] il [...] c.f.: CP_1 C.F._2
nato a [...] il [...] c.f.: Controparte_1 C.F._3
RESISTENTI
OGGETTO: accertamento qualità erede
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e per essa quale mandataria, giusta procura speciale per atto per notar Parte_1 [...]
di Pordenone del 05.11.2018 (rep. n. 299772 – racc. n. 32631) la Per_1 [...]
(già conveniva in giudizio, avanti a questo Parte_2 Controparte_2
Tribunale, , e premettendo di essere cessionaria CP_1 CP_1 Controparte_1
di credito da (già per azioni); che Controparte_3 Controparte_4
la ha chiesto ed ottenuto in data 23/3/2017 decreto ingiuntivo n. 574 del Controparte_3
Tribunale di Rimini nei confronti di con sede in San Clemente, via Controparte_5
pagina 2 di 7 Cerro n. 19/B, c.f.: e di nato a [...] il [...] c.f.: P.IVA_1 CP_1
nato a [...] il [...] c.f.: e C.F._1 CP_1 C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] c.f.: per la somma di € 506.016,19 CP_1 C.F._4
oltre accessori;
che il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo per mancanza di opposizione da parte dei debitori;
che è stato notificato alla società e a e Controparte_6 CP_1 Controparte_1
in data 19/1/2023 e a ex art. 143 c.p.c. in data 27/2/2023 atto di precetto contenente CP_1
l'intimazione di pagamento della somma di € 721.534,64; che il precetto è rimasto senza esito;
che è stata promosso il pignoramento immobiliare RG ES 68/2023, che nell'ambito di detta procedura il
Giudice delle Esecuzioni, autorizzava il creditore istante a procedere a ripristinare la continuità delle trascrizioni in relazione agli immobili pignorati, non essendo stata trascritta alcuna accettazione tacita dell'eredità di . Controparte_7
Ciò premesso, deduceva l'attore che nato a [...] il [...] c.f.: CP_1
nato a [...] il [...] c.f.: e C.F._1 CP_1 C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] c.f.: hanno accettato tacitamente, ex CP_1 C.F._4 art. 476 c.c., l'eredità della madre per essere entrati nel pieno possesso Controparte_7 dell'eredità, avendo addirittura portato la propria residenza negli immobili ereditati e concluso contratti di locazione.
All'udienza del 7.5.2025 veniva concesso breve termine per deposito documentale. Quindi, accertata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di , e CP_1 CP_1 [...]
. CP_1
La causa, promossa ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale e precisazione delle conclusioni all'udienza del
11.6.2025.
Venendo al merito, la domanda appare fondata e va pertanto accolta.
Si osserva preliminarmente che incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante “aditio” oppure pagina 3 di 7 per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ.”
(cfr. Cass. civ. 30.04.2010 n. 10525). L'accettazione tacita dell'eredità richiede, a mente dell'art. 476
c.c., che il chiamato effettui un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. Non occorre, secondo la giurisprudenza, accertare se la volontà di accettare sussista effettivamente perchè la legge richiede solo che essa possa presupporsi necessariamente, nel senso che l'atto compiuto sia tale da implicare, per sua natura, in base alla comune esperienza, la volontà di accettare (cfr. Cass. sez. V 19.07.2006 n. 16507; Cass. sez. II
27.06.2005 n.13738). Per individuare gli atti propri dell'erede occorre poi rifarsi all'art. 460 c.c. che delimita la posizione del chiamato all'eredità. Qualunque atto non autorizzato che oltrepassi i confini di tale norma, rientra tra gli atti che possono essere compiuti solo in qualità di erede e che, quindi, presuppongono necessariamente la volontà di accettare ex art. 476 c.c. La giurisprudenza di legittimità
è infatti pacifica nel ritenere che, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, siano privi di rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assumere la qualità di erede, quali la denuncia di successione e il pagamento delle relative imposte, trattandosi di adempimenti di prevalente a contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi (v. Cass. 5275/1986), sicchè tale elemento, di per sè solo, è insufficiente, se non accompagnato da altre circostanze che denotino un comportamento complessivo del chiamato all'eredità, che sia espressivo di condotte incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare, tra cui, ad esempio, oltre alla presentazione della denuncia di successione, la richiesta di voltura catastale. Con particolare riferimento alla voltura catastale la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare
e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sè stesso” (Cass. n.
7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009, da ultimo Cass. sez. VI 30.4.2021 n. 11478).
Quanto al possesso dei beni ereditari, benché non sia da solo sufficiente ai fini dell'acquisto della qualità di erede, potendo dipendere anche da un mero intento conservativo del chiamato, è tuttavia circostanza valutabile unitamente alla mancata redazione dell'inventario. Sulla scorta di una interpretazione letterale dell'art. 485cc secondo il quale “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la pagina 4 di 7 successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”, la più recente giurisprudenza di Cassazione ritiene infatti che il chiamato possessore di beni ereditari che non compia l'inventario nei termini di cui all'art. 485 cc perda, non solo il diritto di accettarla con beneficio di inventario, ma anche il diritto di rinunciare all'eredità, diventando erede puro e semplice (cosi Cass. 7076/95; Cass. 4845/03; Cass. 5862/14).
Aggiungasi che “il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel casi di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza, né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè, in una relazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario” (Cass. n. 4707/1994).
Orbene nel caso di specie risultano comprovati in capo ai convenuti sia il possesso degli immobili di proprietà della de cuius sia la mancata redazione dell'inventario nei termini di cui all'art. 485 cc. (cfr.: certificati di residenza allegati al ricorso). Dalla documentazione in atti risulta infatti che CP_1
e risiedono nell'immobile sito in San Clemente via Tavoleto 65.
[...] Controparte_1
Risulta inoltre che la notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento è stata effettuata presso l'immobile di residenza e si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.c.
Quanto a risulta che lo stesso ha fissato la propria residenza nell'immobile del de CP_1
cuius in San Clemente, via Tavoleto 65 per otto anni, dopo il decesso della madre, prima di trasferirsi nel Comune di Montescudo- MonteColombo (certificato storico doc. 3).
Anche il custode giudiziario in sede di accesso presso gli immobili pignorati effettuato in data 19 febbraio 2024 nonché in data 21 marzo 2024. ha accertato che “gli immobili pignorati risultano occupati e nella disponibilità delle parti esecutate quali proprietari”(comunicazione verbale di accesso 8 aprile 2024 in atti).
Alla luce di quanto esposto, appare pertanto accertato che i resistenti hanno tacitamente accettato ai pagina 5 di 7 sensi dell'art.476 c.c. l'eredità morendo dismessa da . Controparte_7
In ragione della qualità di erede i resistenti subentreranno pertanto nelle posizioni attive e passive relitte dalla de cuius .ed in particolare nella proprietà degli immobili siti in San Controparte_7
Clemente meglio identificati in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri medi di cui al
D.M. 55/2014, considerata la procedura semplificata prevista dall'art. 281 decies c.p.c. con istruttoria solo documentale.
All'accoglimento del ricorso consegue l'autorizzazione al conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione del presente provvedimento.
P.Q.M.
ll Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto dichiara nato a [...] il CP_1
4/7/1949 c.f.: , nato a [...] il [...] c.f.: C.F._1 CP_1
e nato a [...] il [...] c.f.: C.F._2 Controparte_1
eredi puramente e semplicemente di deceduta in San C.F._4 Controparte_7
Clemente il 23.1.2012, con conseguente subentro degli stessi in tutte le posizioni attive e passive relitte dalla de cuius ed in particolare nella proprietà dei seguenti beni immobili:
‐immobile sito in San Clemente (RN) via Tavoleto n. 73 identificato in catasto fabbricati di detto comune al foglio 13 mappale 214 subalterno 11 categoria A/2, classe 3, consistenza 7,5 vani, superficie catastale 218 m2 (sup. catastale escluse aree scoperte 213 m2) posto al piano T‐1‐2, rendita: € 658,48.
Confini: sub 17, sub 13 (BCNC), sub 22, sub 26 (BCNC corte comune) salvo diversi e come in fatto
(LOTTO 1 ES. IMM. N. 68/2023). ‐immobile sito in San Clemente (RN) via Tavoleto n. 65 identificato in catasto fabbricati di detto comune al foglio 13 mappale 214 subalterno 17 categoria A/2, classe 3, consistenza 8 vani, superficie catastale 206 m2 (sup. catastale escluse aree scoperte 199 m2) posto al piano T‐1‐2, rendita: € 702,38. Confini: sub 11, sub 16, sub 23 (BCNC corte comune) salvo diversi e come in fatto (LOTTO 2 ES. IMM. N. 68/2023). ‐immobile sito in San Clemente (RN) via
Tavoleto n. 67 identificato in catasto fabbricati di detto comune al foglio 13 mappale 214 subalterno 16 categoria C/1, classe 3, consistenza 40 m2, superficie catastale 48 m2 posto al piano T, rendita: €
572,23. Confini: sub 18, sub 23 e sub 27 (BCNC corte comune) salvo diversi e come in fatto (LOTTO
3 ES. IMM. N. 68/2023);
pagina 6 di 7 condanna i convenuti in solido a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite che liquida in
€2.900.00 per compenso, oltre ad €518,00 per spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
ordina al Conservatore dei RRII competente per territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Rimini, 11.6.2025
Il Giudice dott.ssa Agnese Currò Dossi
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