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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4176/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Marulli Carlo Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappr. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 03.04.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità -negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle CP_1 relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in
1 quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto chiarito, venendo al merito, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art.1 della legge n.222/84, “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle Controparte_2 sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Orbene, nella relazione tecnica depositata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, il CTU, dott. ha accertato che le patologie da cui è affetta parte Persona_1 istante, di professione banconista alimentare (“Sindrome poliartrosica. Esiti di pregressi episodi di broncopolmonite a focolai multipli. Ipertensione arteriosa. Sindrome depressiva endoreattiva”) non determinano a carico della stessa una riduzione a meno di un terzo delle capacità di lavoro e di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata nella precedente fase processuale).
Nell'introdurre il presente giudizio, a seguito di dichiarazione di dissenso, la ricorrente si è limitata a contestare genericamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio ritenendole non rispondenti alla reale gravità della sua condizione sanitaria e a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti all'attenzione del Consulente tecnico d'ufficio nelle osservazioni datate 8.02.2024 del dott. , già debitamente valutati in sede di deposito della relazione definitiva. Per_2
Trattasi allora, per quanto emerge dagli atti, di una mera non condivisione della valutazione medico- legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Peraltro, non risulta prospettato aggravamento successivo alla visita davanti al CTU, né la nuova documentazione prodotta in giudizio attesta l'insorgenza di nuove patologie o l'aggravamento di quelle già esistenti (la certificazione medica del 17.01.2025, prodotta con le note di trattazione scritta in data 10.02.2025, reca una diagnosi: “Ipertensione arteriosa III grado non controllata. Cardiopatia
Ipertensiva” già valutata dal CTU).
Pertanto, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché
2 frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per tutto quanto detto, non sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP, già liquidate con separato decreto, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate. CP_1
Lecce, 19.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4176/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Marulli Carlo Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappr. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 03.04.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità -negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle CP_1 relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in
1 quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto chiarito, venendo al merito, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art.1 della legge n.222/84, “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle Controparte_2 sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Orbene, nella relazione tecnica depositata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, il CTU, dott. ha accertato che le patologie da cui è affetta parte Persona_1 istante, di professione banconista alimentare (“Sindrome poliartrosica. Esiti di pregressi episodi di broncopolmonite a focolai multipli. Ipertensione arteriosa. Sindrome depressiva endoreattiva”) non determinano a carico della stessa una riduzione a meno di un terzo delle capacità di lavoro e di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata nella precedente fase processuale).
Nell'introdurre il presente giudizio, a seguito di dichiarazione di dissenso, la ricorrente si è limitata a contestare genericamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio ritenendole non rispondenti alla reale gravità della sua condizione sanitaria e a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti all'attenzione del Consulente tecnico d'ufficio nelle osservazioni datate 8.02.2024 del dott. , già debitamente valutati in sede di deposito della relazione definitiva. Per_2
Trattasi allora, per quanto emerge dagli atti, di una mera non condivisione della valutazione medico- legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Peraltro, non risulta prospettato aggravamento successivo alla visita davanti al CTU, né la nuova documentazione prodotta in giudizio attesta l'insorgenza di nuove patologie o l'aggravamento di quelle già esistenti (la certificazione medica del 17.01.2025, prodotta con le note di trattazione scritta in data 10.02.2025, reca una diagnosi: “Ipertensione arteriosa III grado non controllata. Cardiopatia
Ipertensiva” già valutata dal CTU).
Pertanto, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché
2 frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per tutto quanto detto, non sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP, già liquidate con separato decreto, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate. CP_1
Lecce, 19.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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