Sentenza breve 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 12/03/2026, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01199/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00501/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 501 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ruotolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno Prefettura di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di Pavia datato 10/12/2025 recante la revoca del nulla osta, notificato in data 12/12/2025 nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 il dott. RI NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
- il ricorrente impugna il provvedimento con cui l’Amministrazione ha revocato il nulla osta all’ingresso emesso in suo favore per motivi di lavoro subordinato;
- il provvedimento si basa, in primo luogo, su valutazioni relative all’incapacità reddituale del datore di lavoro, desunta dal numero complessivo delle istanze di nulla osta per lavoro subordinato presentate nell'anno 2025 e dal numero dei lavoratori inseriti stabilmente nell'organico aziendale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (n. 9 dipendenti in forza alla data del 12.11.2025);
- sul punto il provvedimento specifica che la capacità economica del datore di lavoro è stata valutata prendendo in considerazione il volume d'affari, al netto degli acquisti, risultante dall’ultima dichiarazione modello Iva anno 2025 relativa al periodo d'imposta 2024, e l’utile di esercizio risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- sotto altro profilo, la revoca evidenzia che il C.c.n.l. e la mansione, indicati nell'istanza, non risultano coerenti con l’attività svolta dalla società consistente in "lavori di meccanica generale";
Ritenuta l’infondatezza del ricorso proposto, in quanto:
- il ricorrente non solleva contestazioni in ordine alle ragioni sottese alla revoca del nulla osta, limitandosi ad evidenziare che avrebbe reperito una nuova possibilità occupazionale, per la quale sarebbe “in attesa di permesso”;
- la censura articolata non si sostanzia nella contestazione del contenuto dell’atto gravato, i cui presupposti, fattuali e giuridici, non sono messi in discussione dal ricorrente;
- in ogni caso, va osservato che l’eventuale reperimento di un nuovo lavoro non incide sugli elementi considerati dall’Amministrazione, poiché non intacca né l’incapacità reddituale dell’originario datore di lavoro cui si riferisce il nulla osta, né la rilevata incoerenza tra il CCNL e le mansioni rispetto alla natura dell’attività svolta dall’azienda;
- va pertanto ribadita l’infondatezza dell’impugnazione proposta;
- la considerazione della situazione complessivamente riferibile alla parte ricorrente consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
1) respinge il ricorso indicato in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH GO, Presidente
RI NA, Consigliere, Estensore
Laura Patelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI NA | CH GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.