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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5652/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLEC. PAG. n. 29520259008510048000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7280/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n.5652/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag.entrate - ON - Messina e l'Ato Me 1 S.p.a.
Il difensore della parte ricorrente rileva con memoria del 18.11.2025 che per il Sollec. Pag. n.
29520259008510048000 TARSU/TIA. non risultano costituite in giudizio, le parti resistenti e rilevato rilevato che è decorso il termine di cui all'art.32 Dlgs 546/92, scaduto in data 31/10/2025, chiede di rilevare la decadenza dalla facoltà di depositare atti e documenti e la contumacia in caso di mancata comparizione.
Insiste nell'eccepire che, in assenza di prova di validi e tempestivi atti interruttivi, la Tassa Rifiuti per l'anno
2008, 2009, 2010, 2011 e 202 richiesta risulta prescritta per decorso del termine quinquennale, in assenza di prova di validi atti interruttivi.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
Dall'esame degli atti di causa si evince che le parti resistenti alla data del 18.11.2025 non risultano costituite.
Costituzione e documentazione presentata in data 18.11.2025.
Il giudice rileva, pertanto, che è decorso il termine di cui all'art.32 Dlgs 546/92, scaduto in data 31/10/2025, con decadenza dalla facoltà di depositare atti e documenti.
In assenza di prova di validi e tempestivi atti interruttivi, la Tassa Rifiuti per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011
e 2012 richiesta , risulta prescritta per decorso del termine quinquennale, in assenza di prova di validi atti interruttivi.
Rimangono assorbite dalla superioe motivazione tutte e altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dipositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 8, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio che quantifica in complessivi euro 350,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Messina lì 4.12.2025 Il Giudice Monocratico Dott.ssa Rita Rampulla
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5652/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLEC. PAG. n. 29520259008510048000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7280/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n.5652/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag.entrate - ON - Messina e l'Ato Me 1 S.p.a.
Il difensore della parte ricorrente rileva con memoria del 18.11.2025 che per il Sollec. Pag. n.
29520259008510048000 TARSU/TIA. non risultano costituite in giudizio, le parti resistenti e rilevato rilevato che è decorso il termine di cui all'art.32 Dlgs 546/92, scaduto in data 31/10/2025, chiede di rilevare la decadenza dalla facoltà di depositare atti e documenti e la contumacia in caso di mancata comparizione.
Insiste nell'eccepire che, in assenza di prova di validi e tempestivi atti interruttivi, la Tassa Rifiuti per l'anno
2008, 2009, 2010, 2011 e 202 richiesta risulta prescritta per decorso del termine quinquennale, in assenza di prova di validi atti interruttivi.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
Dall'esame degli atti di causa si evince che le parti resistenti alla data del 18.11.2025 non risultano costituite.
Costituzione e documentazione presentata in data 18.11.2025.
Il giudice rileva, pertanto, che è decorso il termine di cui all'art.32 Dlgs 546/92, scaduto in data 31/10/2025, con decadenza dalla facoltà di depositare atti e documenti.
In assenza di prova di validi e tempestivi atti interruttivi, la Tassa Rifiuti per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011
e 2012 richiesta , risulta prescritta per decorso del termine quinquennale, in assenza di prova di validi atti interruttivi.
Rimangono assorbite dalla superioe motivazione tutte e altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dipositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 8, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio che quantifica in complessivi euro 350,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Messina lì 4.12.2025 Il Giudice Monocratico Dott.ssa Rita Rampulla