Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 9 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 15440 dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ANNOSCIA Sabino ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, alla via Melo n. 195
– Ricorrente –
CONTRO
in persona dell'institore avv. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. RONCONI Giovanni e dall'avv. BOCCARDI CP_2
Pietro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bari, alla via
Raffaele Bovio, n. 28
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, dipendente della Parte_1
dal 01.09.2010 con qualifica di Controparte_1
operatore di esercizio (par. 158 e mansioni di autista, ad CP_3 Controparte_4
esclusione del periodo dal 01.06.2024 al 04.12.2024, durante il quale svolgeva in maniera continuativa ed esclusiva le mansioni di addetto all'esercizio presso l'Ufficio
GOA, lamentava il mancato riconoscimento nel calcolo della retribuzione relativa ai
per il periodo da agosto a dicembre 2019, compenso particolare per guida in ore di punta (c.d. indennità di percorrenze), indennità fuori nastro 12^, 13^, 14^ e 15^ ora, indennità di agente unico (c.d. indennità duplici mansioni), indennità di guida 1 e 2
e ticket pasto;
per il periodo dal 01.01.2020 alla data di deposito del ricorso, indennità domenicale integrativa, compenso di produttività guida a pieno e guida a vuoto, compenso di riserva, di flessibilità e ticket pasto.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva la condanna della resistente al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori come per legge, con vittoria di spese.
La si costituiva in giudizio ed Controparte_1
eccepiva l'infondatezza della domanda in fatto e diritto, nonché la prescrizione quinquennale del diritto vantato.
All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa da questo Giudice come da sentenza contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente.
Come ribadito dalla giurisprudenza di merito, la prescrizione non decorre nel corso del rapporto di lavoro, anche nel caso di applicazione dell'art. 18 Statuto dei Lavoratori, modificato dalla c.d. legge Fornero.
Infatti, la legge n. 92 del 2012 e il d.lgs. n. 23 del 2015 hanno definito un'applicazione selettiva di tutele e sanzioni applicabili nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, circoscrivendo la tutela reintegratoria ai casi di cui al primo, quarto e settimo comma dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e riconoscendo tutela indennitaria nelle fattispecie individuate al quinto e sesto comma.
pag. 2/16 Ne consegue che il prestatore di lavoro si trovi in una condizione di incertezza circa la tutela da applicare, individuabile solo ex post in caso di contestazione giudiziale del recesso datoriale, e nutra uno stato di timore nei confronti del datore per la sorte del rapporto, ove egli intenda far valere un proprio credito nel corso dello stesso, a causa del carattere ormai recessivo e residuale della tutela reintegratoria (come da artt. 3 e 4 del menzionato d.lgs. n. 23 del 2015).
Pertanto, come statuito da Cass civ., Sez. lav. n. 26246 del 2022, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, “così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del d. lgs. n.
23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” e non in costanza di esso anche per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro a cui si applichi l'art. 18 Stat. Lav., come novellato dalla legge n. 92 del 2012 (cfr. anche Corte
d'Appello di Milano, n. 719 del 2021; n. 376 del 2019).
Di talché, per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (18.07.2012) e nel quinquennio anteriore (a decorrere dal 18.07.2007), il dies a quo va individuato nella data di cessazione del rapporto che, nel caso di specie, ha avuto inizio in data 01.09.2010 ed è ancora in corso.
Ciò posto, entrando nel merito della questione sottesa al caso di specie, il combinato disposto dell'art. 36 Cost., art. 2109, comma 1 e 2, c.c. e art. 10, d.lgs. n. 66 del 2003 prevede che il prestatore di lavoro abbia diritto al riposo settimanale e ad un periodo annuale di ferie retribuite non rinunciabile.
Analogamente, l'art. 31, n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea dispone che ogni lavoratore abbia diritto ad una limitazione della durata massima del lavoro ed a periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché ferie annuali retribuite, per le quali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003/CE, ogni Stato può attivarsi e pag. 3/16 assume le misure necessarie affinché possano corrispondere ad almeno quattro settimane all'anno (secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali).
Stante l'indicato contesto normativo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dapprima chiarito che “l'espressione
(di cui all'art. 7 della Direttiva n. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di Giustizia UE sez. i, 16.3.2006, n. 131, conf. Corte
Giustizia UE Grande Sezione, 20.1.2009, n. 350).
La Corte di Giustizia (15.09.2011, C-155/10, c. BA) è nuovamente Per_1
intervenuta in materia, rimarcando che il diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario.
In tale contesto, come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Infatti, tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. Nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (cfr., sentenza Parviainen, cit., punto 63).
Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta da diversi elementi
(si pensi ad una retribuzione strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi pag. 4/16 variabili correlati alla tipologia ed alla natura di mansioni svolte ed al tempo impiegato per il loro svolgimento), per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza,
l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica.
Sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. Viceversa, gli elementi della retribuzione complessiva diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore (come le spese connesse al tempo che un lavoratore è costretto a trascorrere fuori sede), non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva e l'espletamento delle mansioni affidate al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Ciò precisato, occorre aggiungere che, oltre agli elementi precedentemente descritti, anche quelli correlati allo status personale e professionale del lavoratore devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite (il caso, sul quale si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era quello di una responsabile di cabina in una compagnia aerea assegnata temporaneamente, a causa della gravidanza, ad un posto a terra, alla quale è stato riconosciuto nel corso dell'assegnazione il diritto al pag. 5/16 mantenimento di elementi della retribuzione o integrazioni collegati al suo status professionale;
pertanto, le integrazioni collegate a qualità di superiore gerarchico, anzianità e qualifiche professionali devono essere mantenute – cfr. sentenza 01.07.2010, causa C-471/08, ). Per_2
Pertanto, come ribadito da CGUE, 22.05.2014, C-539/12 (accertato il diritto di un lavoratore a veder computato nella retribuzione “feriale” non solo lo stipendio base ma anche l'importo delle provvigioni fissate con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore), gli elementi retributivi correlati a status personale e professionale, qualità di superiore gerarchico, anzianità, qualifiche professionali vanno riconosciuti anche nel periodo feriale.
La giurisprudenza europea riportata è stata recepita anche a livello nazionale da Cass. civ., sez. lav., 17.05.2019, n. 13425: costituisce compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità o nesso intrinseco (cfr. CGUE, 15 settembre
2011, e a., C – 155/10, cit., punto 26) tra i vari elementi che compongono la Per_1
retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE.
È altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza nell'ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spetta alla contrattazione collettiva (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. lav.,
12.11.2018, n. 28937; Cass. civ., Sez. lav., 30.10.2017, n. 25760; Cass. civ., Sez. lav.,
21.05.2012, n. 7987; Cass. civ., Sez. lav., 17.10.2001, n. 12683).
pag. 6/16 Tanto premesso, il punto fermo da cui partire non può che essere il principio di diritto
(CGUE 15.09.2011) secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento dello stipendio di base ma anche, da un lato, agli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni incombenti in forza del contratto di lavoro e compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti quelli collegati allo status personale e professionale del lavoratore. Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto.
È evidente, che, qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con quella ordinaria, si ingenererebbe una diminuzione del trattamento retributivo potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Come precedentemente evidenziato, la Corte di Giustizia ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che la retribuzione, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta"; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo.
L'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito “il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie
pag. 7/16 retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione” (cfr. Cass. n. 22401/2020).
Per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, ossia quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato (al punto da divenire tutt'uno con la stessa e non semplicemente una particolare e cangiante modalità logistica, temporale o di altra natura della prestazione lavorativa); b) deve compensare uno specifico “disagio” (“dare incomodo”) derivante dall'espletamento di dette mansioni;
c) deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana si sofferma su questi concetti. Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16106; in termini, Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n.
11106).
Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103, comma 6, c.c., che esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”.
Infine, come si trae in modo esplicito da CGUE 15.09.2011, la valutazione sulla computabilità di un'indennità – quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in pag. 8/16 funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Pertanto, occorre anche considerare il dato della frequenza temporale dell'erogazione retributiva nella busta paga di ciascun lavoratore, cioè deve trattarsi di voci retributive percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore.
L'importo di tali voci deve essere congruo o comunque apprezzabile, così che il rinunciarvi potrebbe avere un effetto dissuasivo delle ferie (cfr. CGUE 22.05.2014).
Pertanto, voci che rimborsino spese meramente occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.
Nel caso di specie, occorre quindi verificare, alla luce dei principi stabiliti dal Giudice europeo, se le voci analiticamente indicate dal ricorrente costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte, che compensino specifici disagi derivanti da esse oppure siano correlate allo status professionale o personale dell'interessato, sempre tenendo conto della continuità e non occasionalità della percezione.
Di talché, va riconosciuto in favore del ricorrente il diritto a percepire nel periodo feriale: diarie e trasferte;
da agosto a dicembre 2019, indennità fuori nastro 12^, 13^,
14^ e 15^ ora, indennità di agente unico, guida 1 e 2 e compenso particolare per guida in ore di punta;
dal 01.01.2020, compenso di produttività guida a pieno e guida a vuoto, compenso di riserva e di flessibilità.
Vanno escluse, dunque, indennità domenicale e domenicale integrativa, nonché la maggiorazione per lavoro straordinario, in quanto la modalità di svolgimento non integra una particolare qualità o caratteristica della mansione ma una semplice collocazione oraria dal lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione e dettata da esigenze logistiche e comunque temporanee. In altri termini, le suddette indennità non remunerano la specifica professionalità del lavoratore ma semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa, con il conseguente difetto del primo requisito pag. 9/16 richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra indennità ed elemento retributivo.
Non può essere riconosciuta nel corso del periodo feriale l'indennità giornaliera: essa, corrisposta al personale dipendente “per ogni effettiva giornata di prestazione” (punto
5, lett. a) dell'Accordo nazionale 21.05.1981), “non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà utile agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratti aziendali e neanche quindi ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità”, nonché nella determinazione della retribuzione prevista per il periodo feriale.
Circa il ticket pasto, esso rappresenta un'agevolazione di carattere assistenziale, “diretta
a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa […]”. La sua erogazione, come delineato dall'art. 4 del decreto interministeriale n. 122 del 2017, in attuazione dell'art. 144, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, è condizionata all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e, in particolare, all'effettuazione della “pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 8470 del 2023 e 5547 del 2021).
Rimangono, quindi, escluse le giornate non lavorative, come da verbale di accordo aziendale del 09.07.1998, che riconosce il diritto all'indennità “per ogni giornata di effettiva presenza”, per tali intendendosi “tutte quelle in cui il lavoratore presta servizio, anche con orario ridotto […]”.
Per quanto riguarda, invece, le indennità da riconoscersi e includersi nella retribuzione prevista per il periodo feriale, occorre evidenziare che le diarie e trasferte, di cui agli artt. 20/A e 21/A del C.C.N.L. del 23.07.1976, spettano al personale di macchina per servizio fuori residenza, rappresentando una peculiare ed abituale forma di collaborazione richiesta e compensata in modo non occasionale, anche se l'importo delle suddette non sempre risulta essere strettamente costante (cfr. Tribunale di Lecce,
Sezione Lavoro, n. 4364 del 10.12.2019).
pag. 10/16 Con riferimento alla diaria ridotta, la circostanza che “possa rivestire […] natura indennitaria non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione […], trattandosi di <<importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all delle mansioni e sia correlato allo personale>
e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante”. Tra l'altro, il menzionato art. 21 prevede che tale indennità sia parametrata
“sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione”, così escludendo
“qualsiasi relazione con eventuali spese sostenute dal lavoratore”, e sia accordata in favore del “personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative”, che rappresenta, evidentemente, “la 'normalità' per il personale viaggiante”. Inoltre, “la franchigia delle sei ore continuative, a parere della Corte, è indicativa, più che dell'assenza di spese, della correlazione dell'indennità al particolare disagio che risulta, appunto, maggiormente significativo con l'aumento delle ore di servizio” (cfr. Corte d'Appello di Bari, n. 188 del 2025).
In merito all'indennità di trasferta, richiamando sul punto Cass. civ., n. 17253 del 2018, va evidenziato che il compenso “può avere carattere risarcitorio oppure retributivo”, a seconda che “riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività” o si tratti del
“corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti”, divenendo l'emolumento in questo secondo “elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione” (cfr. anche Cass. civ., n. 18479 del 2014, n. 27826 del 2009 e n. 3278 del 2004). Di talché, essendo richiesto non saltuariamente al ricorrente di “prestare la propria attività al di fuori della residenza di servizio o presso altri depositi o rimesse”, deve ritenersi che si tratti di una “peculiare e abituale forma di collaborazione”, compensata con le suddette voci, “a cui deve essere riconosciuto il valore di elemento non occasionale della retribuzione, anche se di importo variabile”
(cfr. anche Cass. civ., n. 14011 del 2024, n. 13321 del 2024, n. 11760 del 2024, n. 6294 del 2022 e n. 24594 del 2018).
pag. 11/16 Cosa distinta è l'indennità di pernottazione, di cui al punto 3 dell'art. 21 del C.C.N.L. del 23.07.1976, riconosciuta al personale “quando pernotta per ragioni di servizio fuori della propria residenza dalle ore 22 alle 5”, nel caso di specie non rivendicata, a riprova del fatto che il ricorrente non ha sostenuto particolari voci di spesa in occasione delle trasferte.
Per tali ragioni, non trattandosi di emolumenti diretti a coprire “spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono sul lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (cfr. Corte di
Giustizia, C-155/10 del 15.09.2011, punti 24 e ss.), le indennità di diaria e trasferta vanno riconosciute in misura piena.
Relativamente all'indennità fuori nastro 12^, 13^, 14^ e 15^ ora, come da accordi aziendali del 06.03.1969, 01.08.1997, 03.02.1998 e 09.06.1998, è disposto che “si conferma il nastro di 10 ore per tutti i settori considerati…per l'eventuale supero nastro, che non dovrà superare le 13 ore, si prevede una rivalutazione dell'indennità relativa nella misura di £ 1.500 per la 1° ora, di 2.500 per la seconda ora e di £
4.000,00 per la terza ora”. A ciò si aggiunga, ai sensi del paragrafo 4 dell'accordo aziendale del 09.06.1998, che, “in attuazione del paragrafo 5.5 dell'accordo del
03.02.1998, l'indennità per le ore fuori nastro, intendendosi per tali quelle eccedenti
l'11^ ora, per il personale dei comparti macchina, scorta treni, guida e viaggiante autolinee, impegnato nei turni a nastro è determinata negli importi lordi indicati nella tabella allegata al presente accordo sub. 13”. È evidente, dunque, che l'indennità fuori nastro ha l'obiettivo di remunerare il disagio derivante dalla durata prolungata del tempo di guida eccedente l'11^ ora e varia in proporzione alla durata della guida.
L'indennità agente unico, disciplinata dagli accordi aziendali dell'11.12.1984 e del
19.10.1989, nonché dal verbale di riunione del 20.04.1988, viene corrisposta, a seguito della soppressione del profilo professionale del bigliettaio, per compensare i conducenti dell'attivazione del servizio con monoagente sulle corse automobilistiche. Essa, dunque, viene elargita al conducente di linea che effettua la duplice attività di autista e pag. 12/16 bigliettaio, risultando intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte e compensando uno specifico “disagio” derivante dal loro espletamento.
L'indennità di guida 1 e 2, prevista dagli accordi aziendali del 03.02.1998 e del
09.06.1998, compensa il tempo alla guida trascorso dal personale viaggiante ed è versata con continuità alla luce della qualifica di operatore di esercizio e delle mansioni di autista mansioni svolte dall'istante. Infatti, il punto 5.3) dell'accordo del 03.02.1998 stabilisce che “a) per le qualifiche di macchinista, capotreno, conduttore, agente di movimento e conducente di linea, l'indennità aggiuntiva è computata per ore di condotta o di scorta o di guida, al netto dei tempi accessori e delle soste superiori a 30 minuti;
per le frazioni di ora di condotta o di scorta o di guida essa è corrispondentemente proporzionata”.
Il compenso di riserva, di cui all'art. 17, comma 4 del verbale di accordo del
13.12.2019, è conferito “al personale comandato in turno di riserva”, ossia a presentarsi in servizio “rimanendo a disposizione dell'azienda”. Tale indennità è correlata al
“disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle mansioni dell'operatore di esercizio […] pronto a presentarsi sul posto di lavoro su chiamata del datore, per svolgere le mansioni 'di guida'” (cfr. Corte d'Appello di Bari, n. 188 del
2025).
Sulla stessa scia il compenso di flessibilità, riconosciuto, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del citato verbale di accordo, “per ogni ora di servizio successiva alla undicesima”, che ha “pacificamente sostituito la precedente indennità di fuori nastro” ed è anch'esso correlato “alle specifiche mansioni di guida” e destinato a “compensare in modo specifico “il personale viaggiante” e non altri” (cfr. Corte d'Appello di Bari, n. 188 del
2025).
Lo stesso dicasi per i compensi di produttività guida a pieno ed a vuoto, commisurati, secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 2, verbale di accordo 13.12.2019, “alle ore effettive di guida”, finalizzate e non “al trasporto dei passeggeri”, e strettamente connessi allo svolgimento di mansioni “rientranti, in modo specifico, nel profilo
pag. 13/16 professionale dell'operatore di esercizio” (cfr. Corte d'Appello di Bari, n. 188 del
2025).
Il compenso particolare per guida in ore di punta (c.d. indennità di percorrenze) è definito dal punto 3 dell'accordo aziendale del 03.02.1990, secondo cui che “le percorrenze chilometriche espletate nelle seguenti fasce orarie: 7.30-9.00; 12.30 –
14.30; 18.30 – 20.30, saranno compensate, ai soli conducenti di linea, nella misura di £
50 al chilometro”. Esse “si contraddistinguono per un particolare specifico impegno psico-fisico dei conducenti di linea, attese le notorie condizioni di traffico”. Il compenso stabilito, dunque, “attiene unicamente alla peculiarità delle mansioni di guida” ed è, quindi, correlato al disagio derivante dall'espletamento dell'attività lavorativa in fasce orarie c.d. “di punta” (cfr. Tribunale di Bari, Sez. Lav., sentenza n.
2986 del 2022).
Ciò posto, dall'analisi dei prospetti paga versati in atti, emerge che i citati emolumenti sono percepiti dal ricorrente con uniformità e continuità, non possedendo dunque carattere di eccezionalità sotto il profilo temporale-quantitativo. Ne consegue che le indennità richieste, ad eccezione di quelle domenicale e domenicale integrativa, sono da includere nella retribuzione dovuta durante il periodo feriale, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento delle mansioni assegnate ed alla qualifica professionale rivestita e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento della prestazione lavorativa.
Conseguentemente, il ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere le differenze retributive relative ai giorni di ferie usufruiti per le voci analiticamente sopra indicate, nello specifico: diarie e trasferte;
indennità fuori nastro 12^, 13^, 14^ e 15^ ora, indennità di agente unico, guida 1 e 2 e compenso particolare per guida in ore di punta da agosto a dicembre 2019; compenso di produttività guida a pieno e guida a vuoto, compenso di riserva e di flessibilità dal 01.01.2020. Vanno, dunque, escluse indennità domenicale e domenicale integrativa, maggiorazione per lavoro straordinario, indennità giornaliera e ticket pasto.
pag. 14/16 Il riconoscimento del diritto deve essere temporalmente limitato sino al 30.06.2022, in quanto, come da verbale di accordo del 10.05.2022, “al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante il periodo di lavoro viene istituita una nuova indennità”, denominata “indennità retribuzione ferie”. Detta indennità, erogata a partire dal 01.07.2022 ed il cui valore è pari ad € 8,00 per ogni giornata di ferie, “sostituisce ed assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfetizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni”; essa, inoltre, è “comprensiva dell'incidenza su tutti gli elementi di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto”.
Considerato l'accoglimento parziale della domanda, appare equo condannare la resistente soccombente al pagamento di due terzi delle spese di lite, liquidati secondo i valori minimi per la serialità della controversia e l'assenza di attività istruttoria, compensando fra le parti il restante terzo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 19.12.2024, nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere per i giorni di ferie usufruiti sino al 30.06.2022 differenze retributive a titolo di:
- diarie e trasferte;
- indennità fuori nastro 12^, 13^, 14^ e 15^ ora, indennità di agente unico, guida 1 e 2 e compenso particolare per guida in ore di punta per il periodo da agosto a dicembre
2019;
pag. 15/16 - compenso di produttività guida a pieno e guida a vuoto, compenso di riserva e di flessibilità dal 01.01.2020;
2) condanna la al pagamento delle Controparte_1
suddette differenze retributive sino al 30.06.2022, oltre accessori come per legge;
3) condanna la resistente soccombente al pagamento di due terzi delle spese di lite, già liquidati in € 1.400,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a., da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario, compensando fra le parti il restante terzo.
Bari, 9 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
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