Sentenza 10 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 25/02/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00733/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00939/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 939 del 2025, proposto dal Comune di Camerino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Pierdominici, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
YD LE, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Moroder e Marco Alessandrini, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione I, 10 gennaio 2025, n. 4, resa tra le parti.
Visto l’art. 62 c.p.a.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di YD LE;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti gli avvocati Fabio Pierdominici, Andrea Moroder e Marco Alessandrini.
Premesso che il Comune di Camerino impugna l’ordinanza cautelare che ha sospeso l’esecutività degli atti da questo emessi con cui sono state irrogate sanzioni, rispettivamente, in base all’art. 34, comma 2, del testo unico dell’edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per la “fiscalizzazione” di un abuso edilizio (per un ammontare di 222.419,52 euro), e in base all’art. 31, comma 4-bis, del medesimo t.u., per inosservanza dell’ordine di demolizione (per un importo di 20.000 euro);
Considerato che:
- la decisione del T.a.r. di concedere la tutela cautelare merita di essere condivisa in linea generale, dato che la somma pretesa dal Comune è relativamente ingente, anche considerato che l’obbligato è una persona fisica;
- tuttavia, a tutela dell’interesse pubblico e in un’ottica di bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti, occorre subordinare la misura interinale alla prestazione di idonea cauzione da parte del privato;
- una simile decisione può essere assunta, anche d’ufficio, stante la natura devolutiva dell’appello cautelare e il fatto che essa rappresenta un minus rispetto al totale accoglimento della domanda dell’amministrazione e può ritenersi in essa compresa;
- la cauzione dovrà essere prestata con le seguenti modalità:
a) la garanzia sarà fornita da parte di un istituto bancario o assicurativo a ciò regolarmente autorizzato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, tramite contratto autonomo di garanzia, costituito da fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta scritta da parte del beneficiario, ossia il Comune di Camerino, per un valore pari all’importo complessivamente chiesto dall’amministrazione e contestato dall’appellata, ossia euro 242.419,52 (duecentoquarantaduemilaquattrocentodiciannove/52), e con validità fino alla conclusione del processo di primo grado;
b) il contratto di fideiussione disporrà che l’escussione della garanzia a prima richiesta scritta da parte del beneficiario sia subordinata alla contestuale comunicazione della sentenza definitiva del processo pendente dinanzi al T.a.r. e che l’escussione avvenga nei limiti del massimale garantito e della somma indicata nella decisione conclusiva come quella dovuta per quanto forma oggetto di giudizio e di rimborso per spese di giustizia;
c) l’originale del contratto di fideiussione sarà notificato, unitamente alla presente ordinanza, al Comune di Camerino, mentre copia del documento stesso sarà depositata agli atti del giudizio pendente dinanzi al T.a.r.;
Ritenuto di compensare le spese del grado d’appello della fase cautelare alla luce dell’accoglimento solo parziale del gravame nonché della peculiarità della vicenda, anche in fatto;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, accoglie in parte l’appello cautelare e, per l’effetto, subordina l’efficacia della misura cautelare concessa dal T.a.r. alla prestazione di idonea cauzione, da prestarsi entro i termini e con le modalità di cui in motivazione; compensa tra le parti le spese del grado d’appello della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO