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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente relatore dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 276/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art
127 ter del 16 luglio 2024, decisa alla scadenza dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa Siracusa C.F._1
dello Studio Avvocati del Foro di Controparte_1
Barcellona Pozzo di Gotto (C.F.: ) giusta procura in atti, C.F._2
appellante contro
nato a [...] il [...], (c.f. Controparte_2
) e residente in [...]P.G. C.F._3
appellato contumace Oggetto: servitù - appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto n. 1046/2021.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 15 gennai 2013, il sig. Controparte_2
ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la sig.ra e, premesso di avere acquistato nell'ambito della Parte_1
procedura esecutiva immobiliare n. 37/06 RGE un appezzamento di terreno sito in Barcellona P.G., Contrada San Giovanni Manno, individuato in catasto al fg.
19, part. 1283 sub 2, 3, 4 e 5, ha agito in negatoria servitutis ex art. 949 c.c.,
chiedendo accertarsi l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio che la convenuta assumeva di vantare sulle suddette particelle.
2. Nella resistenza della convenuta che, in via riconvenzionale, ha chiesto dichiararsi il proprio diritto di servitù di passaggio, fondato sia su titoli contrattuali (atti notarili del 1978 e 1979) sia, in via subordinata, per usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c., il Tribunale adìto, con sentenza del 19 ottobre
2021, n. 1046 ha rigettato sia la domanda attorea di negatoria servitutis che quella riconvenzionale, con compensazione integrale delle spese processuali.
3. Avverso tale pronuncia la signora ha proposto appello, Parte_1
chiedendone la riforma per i motivi ivi enunciati.
Instauratosi rituale contraddittorio, con ordinanza del 16 luglio 2024, rilevata la regolarità della notifica della citazione all'appellato, questi è stato dichiarato contumace.
4. Con il primo motivo di appello, la signora censura la Parte_1
sentenza in questione nella parte in cui il giudice di primo grado ha totalmente omesso di pronunciarsi, se non in termini meramente generici, sulla sua domanda riconvenzionale di confessoria servitutis, di cui al punto 2) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta e della successiva prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. della signora , laddove era Parte_1
stato espressamente chiesto al Tribunale di “Ritenere e dichiarare l'esistenza
del diritto di servitù di passaggio della signora sulla stradella Parte_1
ricadente sul fondo oggi di proprietà dell'attore meglio descritta nella narrativa di
comparsa di costituzione e risposta”.
4.1 – La doglianza è fondata.
Nella sentenza gravata, invero, il primo giudice scrive che “Sulla domanda
riconvenzionale di parte convenuta, essa va rigettata sostanzialmente per i
medesimi motivi. L'asserito usucapione del diritto di servitù non si è maturato”,
così decidendo solo sulla riconvenzionale subordinata di usucapione, ma rigettando, senza adeguata e congrua motivazione, la domanda riconvenzionale di confessoria servitutis proposta dalla convenuta in forza dei titoli contrattuali prodotti in atti.
4.2 - Sul punto, va premesso in diritto che la servitù prediale può essere costituita, in forma scritta, per contratto, a norma dell'art. 1058 c.c., mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'esistenza della servitù costituita per atto pubblico è opponibile anche ai terzi se l'atto è stato regolarmente trascritto (art. 2643, n. 4 c.c.). Inoltre, come affermato dalla Suprema Corte: “ai
fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso
di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente
che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a
favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un
altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge "ad substantiam" e che da
esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco,
anche se il contratto sia diretto ad altro fine” (cfr. Cassazione civile, ordinanza
del 27.4.2018, n. 10169; in senso conforme anche Cass. civ. 21254/2024).
4.3 – Passando ora al merito della censura, parte appellante ha fornito, sin dal giudizio di primo grado, prova documentale della sussistenza circa il suo diritto di servitù.
Infatti, nell'atto in Notar del 12/2/1979, con il quale la sig.ra Per_1 [...]
, madre di , acquistò dal venditore Per_2 Parte_1 [...]
il fondo ricadente nel fg 19 del Comune di Barcellona P.G., è CP_3
espressamente prevista la costituzione della servitù di passaggio a favore del terreno venduto ad essa . Si legge nell'atto “…a favore del terreno Per_2
venduto e dell'altro terreno già di proprietà della acquirente ed a carico della
stradella di proprietà del venditore larga metri sei che parte dalla strada Camicia
ed arriva alla saia viene costituita servitù di accesso e regresso a piedi Pt_2
e con automezzi nella forma più ampia possibile…La acquirente avrà il diritto di
modificare la stradella nel punto che arriva alla saia in modo da Pt_2
rendere più agevole oltrepassare la saia stessa”. Inoltre, per completezza l'appellante ha anche prodotto copia della nota di trascrizione dell'Atto in Notar
del 18/7/1978, titolo di provenienza di esso venditore ER [...]
nel quale si dice che egli si era reso acquirente di “una porzione del CP_3
fondo sito in Barcellona Pozzo di Gotto nella contrada Manno o Case Nuove, e
precisamente la porzione nella quale restò compresa una stradella
interpoderale larga mt. 6 che si diparte dalla , estesa Parte_3
complessivamente e catastalmente are 15,71, confinante con , Parte_3 con altro terreno dell'acquirente, con terreno della signora in Borghese, Per_4
e con la porzione che sarà contestualmente acquistata dai coniugi ER
. In catasto art. 19744; F. 19 part.811”.
[...]
Inoltre, dalle planimetrie allegate, dalla relazione notarile depositata nella procedura esecutiva n. 37/2006 RGE e dalla perizia giurata del Geom. Per_6
risulta analoga situazione.
[...]
4.4 - Va aggiunto, specularmente, che dagli atti della procedura esecutiva prodotti in primo grado risulta che il debitore esecutato, , aveva Persona_7
acquistato il terreno poi pignorato, in forza di atto in Notar il Persona_8
28.01.1993, nel quale espressamente è scritto: “Rientra nella vendita, così
come leggesi negli atti di provenienza che saranno appresso citati, la stradella
che collega la strada Camicia o Enna alla , quale stradella che Parte_3
confina col terreno sopra descritto, con la , con la Via Camicia od Parte_3
Enna, ed in catasto figura alla partita 26368, foglio 19, particelle : 657 agrumeto
are 0.97……… e porzione della particella 656 agrumeto are 11.20………. (la
restante porzione di questa particella è occupata dalla via pubblica denominata
“Enna”). Su questa stradella, come a conoscenza dell'acquirente, altre
persone vantano diritto di accesso e regresso”.
4.5 - Ma v'è di più: come dedotto dall'appellante, “la stradella di cui si discute
è stata oggetto, di un procedimento possessorio (n. 1496/2010 RG del
Tribunale di Barcellona PG) promosso dalla Dott. contro , Pt_1 Persona_9
genitore dell'odierno appellato e all'epoca proprietario del fondo servente, che
aveva tentato di impedire alla il passaggio così come da decenni Pt_1
esercitato dalla stessa e dai suoi danti causa. Tale procedimento si è concluso
con provvedimento di reintegra emesso dal Tribunale di Barcellona PG in data 27-28/03/2012, eseguito tramite Ufficiale Giudiziario”.
Va poi ricordato che (Cass. 2 settembre 2022, n. 25926) “l'acquisto del bene
sottoposto ad esecuzione forzata, da parte dell'aggiudicatario, pur essendo
indipendente dalla volontà del precedente proprietario, e pur ricollegandosi ad
un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha natura di acquisto a titolo
derivativo, non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso
diritto del debitore esecutato”: pertanto, il bene si trasferisce con tutti i pesi e gli oneri su di esso gravanti, come peraltro stabilito nel decreto di trasferimento in favore del Biondo emesso dal giudice dell'esecuzione del 9 agosto 2012.
4.6 – E' allora palese l'erroneità della sentenza di primo grado che non solo ha omesso di provvedere sulla domanda di confessoria servitutis in esame,
senza motivazione alcuna, ma é altresì contraddittoria nella misura in cui,
avendo rigettato la negatoria servitutis, non ha conseguentemente deciso riconoscendo, a contrario e logicamente, la esistenza della servitù in capo all'altra parte
4.7 - Pertanto, deve affermarsi, accogliendo l'appello, che la sig.ra
è titolare, per titolo contrattuale, della servitù di passaggio a favorfe Per_2
del proprio fondo e a carico del fondo identificato alle partt. 656 - 657 e 1283
(ex 811) del foglio 19, oggi di proprietà del . CP_2
5. L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe ogni altra censura di merito, proposta in via subordinata (in particolare, la domanda di acquisto per usucapione della medesima servitù).
6. Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio impone, in virtù
del principio di soccombenza, la condanna dell'appellato a pagare le spese all'appellante sia per il primo che per il secondo grado, come Parte_1 segue, sui parametri per valore indeterminato di complessità bassa:
per il primo grado in € 7.254,00 per compensi (fase di studio € 1.620,00,
fase introduttiva € 1.147,00, fase di trattazione € 1.720,00, fase decisoria €
2.767,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 55/2014 e il rimborso contributo unificato per la riconvenzionale;
per il grado di appello in € 777,00 per esborsi ed € 8.469,00 per compensi
(fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00, fase di trattazione al minimo per la concreta attività svolta € 1.523,00, fase decisoria € 3.470,00),
oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 276/2022 R.G., sull'appello proposto da contro , rimasto contumace, avverso la Parte_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 1046/2021:
1. accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la sussistenza del diritto di servitù di passaggio a favore del terreno di (ricadente nel Comune di Barcellona P.G., Parte_1
in contrada Casa Nuova, individuato in catasto al fg. 19 partt. 45, 46, 571 e 572), a carico del fondo oggi di proprietà dell'appellato, ricadente sulle partt. 656 -
657 e 1283 (ex 811) del foglio 19 del Comune di Barcellona PG
2. Dichiara assorbiti gli altri motivi di appello;
3. Condanna l'appellato a pagare all'appellante le Controparte_2
spese dei due gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in € 7.254,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, e il rimborso contributo unificato per la riconvenzionale;
per il grado di appello in € 777,00 per esborsi ed € 8.469,00 per compensi oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, l'8 maggio 2025.
Il presidente est.
(Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente relatore dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 276/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art
127 ter del 16 luglio 2024, decisa alla scadenza dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa Siracusa C.F._1
dello Studio Avvocati del Foro di Controparte_1
Barcellona Pozzo di Gotto (C.F.: ) giusta procura in atti, C.F._2
appellante contro
nato a [...] il [...], (c.f. Controparte_2
) e residente in [...]P.G. C.F._3
appellato contumace Oggetto: servitù - appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto n. 1046/2021.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 15 gennai 2013, il sig. Controparte_2
ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la sig.ra e, premesso di avere acquistato nell'ambito della Parte_1
procedura esecutiva immobiliare n. 37/06 RGE un appezzamento di terreno sito in Barcellona P.G., Contrada San Giovanni Manno, individuato in catasto al fg.
19, part. 1283 sub 2, 3, 4 e 5, ha agito in negatoria servitutis ex art. 949 c.c.,
chiedendo accertarsi l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio che la convenuta assumeva di vantare sulle suddette particelle.
2. Nella resistenza della convenuta che, in via riconvenzionale, ha chiesto dichiararsi il proprio diritto di servitù di passaggio, fondato sia su titoli contrattuali (atti notarili del 1978 e 1979) sia, in via subordinata, per usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c., il Tribunale adìto, con sentenza del 19 ottobre
2021, n. 1046 ha rigettato sia la domanda attorea di negatoria servitutis che quella riconvenzionale, con compensazione integrale delle spese processuali.
3. Avverso tale pronuncia la signora ha proposto appello, Parte_1
chiedendone la riforma per i motivi ivi enunciati.
Instauratosi rituale contraddittorio, con ordinanza del 16 luglio 2024, rilevata la regolarità della notifica della citazione all'appellato, questi è stato dichiarato contumace.
4. Con il primo motivo di appello, la signora censura la Parte_1
sentenza in questione nella parte in cui il giudice di primo grado ha totalmente omesso di pronunciarsi, se non in termini meramente generici, sulla sua domanda riconvenzionale di confessoria servitutis, di cui al punto 2) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta e della successiva prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. della signora , laddove era Parte_1
stato espressamente chiesto al Tribunale di “Ritenere e dichiarare l'esistenza
del diritto di servitù di passaggio della signora sulla stradella Parte_1
ricadente sul fondo oggi di proprietà dell'attore meglio descritta nella narrativa di
comparsa di costituzione e risposta”.
4.1 – La doglianza è fondata.
Nella sentenza gravata, invero, il primo giudice scrive che “Sulla domanda
riconvenzionale di parte convenuta, essa va rigettata sostanzialmente per i
medesimi motivi. L'asserito usucapione del diritto di servitù non si è maturato”,
così decidendo solo sulla riconvenzionale subordinata di usucapione, ma rigettando, senza adeguata e congrua motivazione, la domanda riconvenzionale di confessoria servitutis proposta dalla convenuta in forza dei titoli contrattuali prodotti in atti.
4.2 - Sul punto, va premesso in diritto che la servitù prediale può essere costituita, in forma scritta, per contratto, a norma dell'art. 1058 c.c., mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'esistenza della servitù costituita per atto pubblico è opponibile anche ai terzi se l'atto è stato regolarmente trascritto (art. 2643, n. 4 c.c.). Inoltre, come affermato dalla Suprema Corte: “ai
fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso
di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente
che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a
favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un
altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge "ad substantiam" e che da
esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco,
anche se il contratto sia diretto ad altro fine” (cfr. Cassazione civile, ordinanza
del 27.4.2018, n. 10169; in senso conforme anche Cass. civ. 21254/2024).
4.3 – Passando ora al merito della censura, parte appellante ha fornito, sin dal giudizio di primo grado, prova documentale della sussistenza circa il suo diritto di servitù.
Infatti, nell'atto in Notar del 12/2/1979, con il quale la sig.ra Per_1 [...]
, madre di , acquistò dal venditore Per_2 Parte_1 [...]
il fondo ricadente nel fg 19 del Comune di Barcellona P.G., è CP_3
espressamente prevista la costituzione della servitù di passaggio a favore del terreno venduto ad essa . Si legge nell'atto “…a favore del terreno Per_2
venduto e dell'altro terreno già di proprietà della acquirente ed a carico della
stradella di proprietà del venditore larga metri sei che parte dalla strada Camicia
ed arriva alla saia viene costituita servitù di accesso e regresso a piedi Pt_2
e con automezzi nella forma più ampia possibile…La acquirente avrà il diritto di
modificare la stradella nel punto che arriva alla saia in modo da Pt_2
rendere più agevole oltrepassare la saia stessa”. Inoltre, per completezza l'appellante ha anche prodotto copia della nota di trascrizione dell'Atto in Notar
del 18/7/1978, titolo di provenienza di esso venditore ER [...]
nel quale si dice che egli si era reso acquirente di “una porzione del CP_3
fondo sito in Barcellona Pozzo di Gotto nella contrada Manno o Case Nuove, e
precisamente la porzione nella quale restò compresa una stradella
interpoderale larga mt. 6 che si diparte dalla , estesa Parte_3
complessivamente e catastalmente are 15,71, confinante con , Parte_3 con altro terreno dell'acquirente, con terreno della signora in Borghese, Per_4
e con la porzione che sarà contestualmente acquistata dai coniugi ER
. In catasto art. 19744; F. 19 part.811”.
[...]
Inoltre, dalle planimetrie allegate, dalla relazione notarile depositata nella procedura esecutiva n. 37/2006 RGE e dalla perizia giurata del Geom. Per_6
risulta analoga situazione.
[...]
4.4 - Va aggiunto, specularmente, che dagli atti della procedura esecutiva prodotti in primo grado risulta che il debitore esecutato, , aveva Persona_7
acquistato il terreno poi pignorato, in forza di atto in Notar il Persona_8
28.01.1993, nel quale espressamente è scritto: “Rientra nella vendita, così
come leggesi negli atti di provenienza che saranno appresso citati, la stradella
che collega la strada Camicia o Enna alla , quale stradella che Parte_3
confina col terreno sopra descritto, con la , con la Via Camicia od Parte_3
Enna, ed in catasto figura alla partita 26368, foglio 19, particelle : 657 agrumeto
are 0.97……… e porzione della particella 656 agrumeto are 11.20………. (la
restante porzione di questa particella è occupata dalla via pubblica denominata
“Enna”). Su questa stradella, come a conoscenza dell'acquirente, altre
persone vantano diritto di accesso e regresso”.
4.5 - Ma v'è di più: come dedotto dall'appellante, “la stradella di cui si discute
è stata oggetto, di un procedimento possessorio (n. 1496/2010 RG del
Tribunale di Barcellona PG) promosso dalla Dott. contro , Pt_1 Persona_9
genitore dell'odierno appellato e all'epoca proprietario del fondo servente, che
aveva tentato di impedire alla il passaggio così come da decenni Pt_1
esercitato dalla stessa e dai suoi danti causa. Tale procedimento si è concluso
con provvedimento di reintegra emesso dal Tribunale di Barcellona PG in data 27-28/03/2012, eseguito tramite Ufficiale Giudiziario”.
Va poi ricordato che (Cass. 2 settembre 2022, n. 25926) “l'acquisto del bene
sottoposto ad esecuzione forzata, da parte dell'aggiudicatario, pur essendo
indipendente dalla volontà del precedente proprietario, e pur ricollegandosi ad
un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha natura di acquisto a titolo
derivativo, non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso
diritto del debitore esecutato”: pertanto, il bene si trasferisce con tutti i pesi e gli oneri su di esso gravanti, come peraltro stabilito nel decreto di trasferimento in favore del Biondo emesso dal giudice dell'esecuzione del 9 agosto 2012.
4.6 – E' allora palese l'erroneità della sentenza di primo grado che non solo ha omesso di provvedere sulla domanda di confessoria servitutis in esame,
senza motivazione alcuna, ma é altresì contraddittoria nella misura in cui,
avendo rigettato la negatoria servitutis, non ha conseguentemente deciso riconoscendo, a contrario e logicamente, la esistenza della servitù in capo all'altra parte
4.7 - Pertanto, deve affermarsi, accogliendo l'appello, che la sig.ra
è titolare, per titolo contrattuale, della servitù di passaggio a favorfe Per_2
del proprio fondo e a carico del fondo identificato alle partt. 656 - 657 e 1283
(ex 811) del foglio 19, oggi di proprietà del . CP_2
5. L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe ogni altra censura di merito, proposta in via subordinata (in particolare, la domanda di acquisto per usucapione della medesima servitù).
6. Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio impone, in virtù
del principio di soccombenza, la condanna dell'appellato a pagare le spese all'appellante sia per il primo che per il secondo grado, come Parte_1 segue, sui parametri per valore indeterminato di complessità bassa:
per il primo grado in € 7.254,00 per compensi (fase di studio € 1.620,00,
fase introduttiva € 1.147,00, fase di trattazione € 1.720,00, fase decisoria €
2.767,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 55/2014 e il rimborso contributo unificato per la riconvenzionale;
per il grado di appello in € 777,00 per esborsi ed € 8.469,00 per compensi
(fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00, fase di trattazione al minimo per la concreta attività svolta € 1.523,00, fase decisoria € 3.470,00),
oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 276/2022 R.G., sull'appello proposto da contro , rimasto contumace, avverso la Parte_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 1046/2021:
1. accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la sussistenza del diritto di servitù di passaggio a favore del terreno di (ricadente nel Comune di Barcellona P.G., Parte_1
in contrada Casa Nuova, individuato in catasto al fg. 19 partt. 45, 46, 571 e 572), a carico del fondo oggi di proprietà dell'appellato, ricadente sulle partt. 656 -
657 e 1283 (ex 811) del foglio 19 del Comune di Barcellona PG
2. Dichiara assorbiti gli altri motivi di appello;
3. Condanna l'appellato a pagare all'appellante le Controparte_2
spese dei due gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in € 7.254,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, e il rimborso contributo unificato per la riconvenzionale;
per il grado di appello in € 777,00 per esborsi ed € 8.469,00 per compensi oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, l'8 maggio 2025.
Il presidente est.
(Giuseppe Minutoli)