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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/10/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
in composizione monocratica, in persona della dott. Francesco Saverio Moscato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 16.12.2024 al n. 6991/2024 di Ruolo
Generale, vertente t r a
Avv. , nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(TS), Loc. Prepotto n. 4 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
IE VO (C.F. ) presso il cui studio in Trieste, via Cesare C.F._2
Battisti n. 4 è elettivamente domiciliato, con pec Email_1
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste,
piazza Dalmazia n. 3;
RESISTENTE (contumace)
avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi.
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
(come da ricorso del 16.12.2024)
“In via istruttoria: acquisire se del caso il seguente fascicolo penale dalla Cancelleria
Penale del Tribunale di Trieste n. 1543/24 , n. 4330/17 RGNR e n. 964/19 RG Pt_2
Trib., depositato in cancelleria il 10.12.2024 e notificato il giorno stesso, imputata
; Controparte_2
Nel merito:
1) annullare e/o modificare il decreto allegato di decreto di rigetto di liquidazione dei
compensi del Tribunale di Trieste n. n. 1543/24 , n. 4330/17 RGNR e n. 964/19 Pt_2
RG Trib., depositato in cancelleria il 10.12.2024 e notificato il giorno stesso, perché
errato;
2) liquidare i compensi professionali maturati dal ricorrente nel procedimento penale di
cui in narrativa e nella successiva fase civile di tentato recupero in misura di € 1.920,00
più accessori di legge, o in quella diversa misura che sarà ritenuta conforme al dettato
normativo ed ai principi costituzionali che tutelano il diritto ad una retribuzione congrua,
proporzionata e dignitosa, comunque non al di sotto dell'inderogabile minimo di legge
costituito dai valori medi ridotti del 50% e, quindi, in misura non inferiore ad € 1.440,00;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali, iva e cpa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. si è rivolto a questo Tribunale per chiedere la modifica del Parte_1
decreto di liquidazione del 05.12.2024, emesso nel procedimento n. 4330/17 RGNR e n.
964/19 RG Trib., con il quale il giudice penale rigettava la richiesta di liquidazione dei 2 suoi compensi professionali, sul presupposto che l'imputata non era stata dichiarata irreperibile in sede penale e risultava anzi risiedere regolarmente in Germania.
2. Il ricorrente ha rappresentato che, all'udienza del 24.11.2020, stante l'assenza dell'imputata e di un difensore fiduciario, veniva nominato ai sensi dell'art. 97, 1° comma,
c.p.p. difensore d'ufficio di , sottoposta ad indagini per il reato cui Controparte_2
all'art. 624-bis c.p. (cfr. docc. 1-2).
3. All'esito dell'udienza, il Giudice, confermando la sospensione del procedimento, ordinava nuove ricerche dell'imputata a mezzo della Polizia Giudiziaria, anche per tramite dei servizi di cooperazione internazionale, rinviando il processo alla data del 28.09.2021
(cfr. doc. 2), ove disponeva che venisse notificato all'imputata il decreto di citazione a giudizio e il verbale d'udienza presso la sua residenza di “Altdorf, Bayern, Germania,
Kiefernstrasse 32” e quindi rinviava il procedimento all'udienza del 14.06.2022 (cfr. doc.
3).
4. Nelle more, il professionista ricorrente si recava in Cancelleria per esaminare e studiare il fascicolo del Pubblico Ministero;
all'udienza di rinvio, il giudice, verificata la regolarità
della notifica disposta, dichiarava aperto il dibattimento, ammetteva le prove chieste dalle parti e rinviava il processo ad un'altra data per la loro assunzione (doc.4).
5. All'udienza successiva del 19.7.2022 non era presente né l'imputata, né il teste/ persona offesa (cfr. doc. 5), per cui il giudice disponeva l'accompagnamento coattivo di quest'ultima rinviando il processo all'udienza del 27.9.2022; in questa sede la persona offesa dichiarava di rinunciare alla querela. Successivamente, esaurita la discussione,
veniva pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela (cfr. doc. 6).
3 6. Terminata la prestazione professionale, l'avv. , attesa l'irreperibilità della sua Parte_1
assistita sul territorio nazionale (cfr. doc. 7), inviava a presso l'unica Controparte_2
residenza nota in Germania un atto di costituzione in mora con invito a sottoscrivere una negoziazione assistita (cfr. doc. 8).
7. La notifica, però, non andava a buon fine e l'atto veniva restituito al mittente con la dicitura in lingua tedesca “empfänger / firma unter der angegebenen anschrift nicht zu
ermitteln” e con quella in lingua francese “Inconnu / adresse insuffisante” (cfr. doc. 8).
8. L'avv. chiedeva notizie al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Parte_1
, per sapere se l'imputata fosse stata sottoposta a misure Controparte_1
restrittive della libertà personale, ricevendo risposta negativa (cfr. docc. 9-10).
9. Il ricorrente, pertanto, ha depositato in data 23.11.2023 istanza di liquidazione dei propri compensi, in relazione specifica alle (sole) fasi istruttoria e decisionale,
pervenendo alla quantificazione finale, al netto della falcidia, di 1.560,00 euro [(990,00 +
1.350,00) X 2/3], oltre accessori di legge (cfr. doc. 12).
10. Con il provvedimento del 05.12.2024, depositato in cancelleria e notificato il 10.12.2024,
oggi opposto, il giudice penale, rigettava la richiesta di liquidazione dei compensi professionali ritenendo che non fosse di fatto irreperibile e che l'avvio Controparte_2
della fase di negoziazione assistita fosse una mera condizione di procedibilità per l'esperimento della successiva procedura esecutiva (cfr. doc. 12).
11. Contro il provvedimento l'avv. ha proposto tempestiva opposizione nelle Parte_1
corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281-decies ss.
c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011 e 170 d.p.r. 115/2022, lamentando che non è corretto esigere dal difensore uno sforzo processuale spropositato e sostenendo che è sufficiente
4 dimostrare l'assenza di una idonea residenza del debitore sul territorio italiano e al contempo la circostanza che il debitore non risulti ristretti presso istituti di pena nel territorio.
12. Sulla base di queste considerazioni, l'avv. ha rivendicato il diritto al Parte_1
riconoscimento a un compenso professionale nella misura di 1.920,00 euro più accessori di legge.
13. Il , ritualmente e tempestivamente notiziato della lite, non si è Controparte_1
costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 03.07.2025.
14. La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
15. La Cassazione, infatti, si è espressa sul punto prevedendo che “In tema di patrocinio a
spese dello Stato, come nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente
dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore
d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale
svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza
della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il
pagamento delle spettanze, così, anche se sia mancata tale dichiarazione formale e
l'assistito non sia, "di fatto", reperibile, il giudice è tenuto a riconoscere quanto
spettante al difensore, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte
dall'impossibilità di rintracciare l'interessato” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 6
Ordinanza n. 34888 del 17/11/2021).
16. Nel caso di specie, l'avv. ha dimostrato di aver effettuato un tentativo serio di Parte_1
recupero del proprio credito, notificando a RA IA presso la sua unica residenza nota, in Germania, un atto di costituzione in mora con l'invito a sottoscrivere
5 una negoziazione assistita;
ivi ricercata, la cliente è risultata irreperibile, essendo tornata indietro la cartolina recante la dicitura in lingua tedesca “empfänger / firma
unter der angegebenen anschrift nicht zu ermitteln” e in lingua francese “Inconnu /
adresse insuffisante” (cfr. doc. 8),
17. Risulta impossibile per il ricorrente effettuare altri tentativi di recupero del credito,
non disponendo egli, nonostante le opportune ricerche svolte anche presso il
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (cfr. docc.9-10), di ulteriori luoghi di rintraccio ove notificare una diffida o qualsiasi atto giudiziale.
18. Pare quindi evidente che il ricorrente abbia posto in essere l'attività ragionevolmente esigibile per cercare di ottenere il pagamento del compenso dal debitore.
19. Avuto riguardo all'attività svolta nel procedimento penale, consistita in concreto nella partecipazione a cinque udienze, al professionista competerà il riconoscimento del compenso, e tuttavia unicamente in relazione alle fasi (istruttoria e decisionale) che il professionista ha ritenuto di illustrare specificamente nella richiesta al tempo rivolta al giudice penale: l'opposizione a decreto di liquidazione non è un procedimento a tema libero, bensì deve essere svolta nel perimetro della richiesta di liquidazione originaria, in tutto o in parte insoddisfatta.
20. Considerata la semplicità del procedimento, nonché la pressoché totale assenza di istruttoria, risulta equo liquidare al professionista un importo corrispondente a quello rispecchiato da valori medi, ridotti del 50% per le fasi, le sole fasi, istruttoria e decisionale.
6 21. Si perviene, dunque, alla somma totale di 1.276,00 euro (= 567,00 + 709,00), importo che, decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106-bis del d.p.r. 115/2002, risulta pari a 850,00
euro, in arrotondamento.
22. In conclusione, in totale riforma del provvedimento di rigetto della richiesta di liquidazione dd. 05.12.2024, notificato in data 10.12.2024, emesso nel procedimento n.
4330/17 RGNR e n. 964/19 RG Trib., il Tribunale accerta il diritto dell'avv.
[...]
al pagamento da parte dell'RI del compenso di 850,00 euro, importo così Parte_1
determinato al netto della decurtazione ex art. 106-bis d.p.r. 115/2002, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a (come per legge). L'RI viene condannato a pagare il predetto importo al professionista ricorrente.
23. Le spese del procedimento, contumace il , seguono la Controparte_1
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014 (così
come aggiornato dal D.M. 147 del 13.8.2022), con riconoscimento di valori medi per le fasi di studio e introduttiva e di valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e l'assenza di scritti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così
provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto di Parte_1
liquidazione del 05.12.2024, depositato in cancellaria e notificato in data 10.12.2024, nel procedimento n. 4330/17 RGNR e n. 964/19 RG Trib. e liquida a carico dell'RI in favore del ricorrente per la difesa dell'imputata la somma, determinata Controparte_2
7 al netto della riduzione ex art. 106-bis T.U. Spese di Giustizia, di 850,00 euro, oltre 15%
per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta;
2) condanna il a rifondere all'avv. le spese del Controparte_1 Parte_1
presente procedimento, che liquida in complessivi 462,00 euro per compenso, oltre rimb.
forf. spese generali, c.p.a. e i.v.a. (come per legge).
Trieste, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
in composizione monocratica, in persona della dott. Francesco Saverio Moscato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 16.12.2024 al n. 6991/2024 di Ruolo
Generale, vertente t r a
Avv. , nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(TS), Loc. Prepotto n. 4 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
IE VO (C.F. ) presso il cui studio in Trieste, via Cesare C.F._2
Battisti n. 4 è elettivamente domiciliato, con pec Email_1
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste,
piazza Dalmazia n. 3;
RESISTENTE (contumace)
avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi.
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
(come da ricorso del 16.12.2024)
“In via istruttoria: acquisire se del caso il seguente fascicolo penale dalla Cancelleria
Penale del Tribunale di Trieste n. 1543/24 , n. 4330/17 RGNR e n. 964/19 RG Pt_2
Trib., depositato in cancelleria il 10.12.2024 e notificato il giorno stesso, imputata
; Controparte_2
Nel merito:
1) annullare e/o modificare il decreto allegato di decreto di rigetto di liquidazione dei
compensi del Tribunale di Trieste n. n. 1543/24 , n. 4330/17 RGNR e n. 964/19 Pt_2
RG Trib., depositato in cancelleria il 10.12.2024 e notificato il giorno stesso, perché
errato;
2) liquidare i compensi professionali maturati dal ricorrente nel procedimento penale di
cui in narrativa e nella successiva fase civile di tentato recupero in misura di € 1.920,00
più accessori di legge, o in quella diversa misura che sarà ritenuta conforme al dettato
normativo ed ai principi costituzionali che tutelano il diritto ad una retribuzione congrua,
proporzionata e dignitosa, comunque non al di sotto dell'inderogabile minimo di legge
costituito dai valori medi ridotti del 50% e, quindi, in misura non inferiore ad € 1.440,00;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali, iva e cpa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. si è rivolto a questo Tribunale per chiedere la modifica del Parte_1
decreto di liquidazione del 05.12.2024, emesso nel procedimento n. 4330/17 RGNR e n.
964/19 RG Trib., con il quale il giudice penale rigettava la richiesta di liquidazione dei 2 suoi compensi professionali, sul presupposto che l'imputata non era stata dichiarata irreperibile in sede penale e risultava anzi risiedere regolarmente in Germania.
2. Il ricorrente ha rappresentato che, all'udienza del 24.11.2020, stante l'assenza dell'imputata e di un difensore fiduciario, veniva nominato ai sensi dell'art. 97, 1° comma,
c.p.p. difensore d'ufficio di , sottoposta ad indagini per il reato cui Controparte_2
all'art. 624-bis c.p. (cfr. docc. 1-2).
3. All'esito dell'udienza, il Giudice, confermando la sospensione del procedimento, ordinava nuove ricerche dell'imputata a mezzo della Polizia Giudiziaria, anche per tramite dei servizi di cooperazione internazionale, rinviando il processo alla data del 28.09.2021
(cfr. doc. 2), ove disponeva che venisse notificato all'imputata il decreto di citazione a giudizio e il verbale d'udienza presso la sua residenza di “Altdorf, Bayern, Germania,
Kiefernstrasse 32” e quindi rinviava il procedimento all'udienza del 14.06.2022 (cfr. doc.
3).
4. Nelle more, il professionista ricorrente si recava in Cancelleria per esaminare e studiare il fascicolo del Pubblico Ministero;
all'udienza di rinvio, il giudice, verificata la regolarità
della notifica disposta, dichiarava aperto il dibattimento, ammetteva le prove chieste dalle parti e rinviava il processo ad un'altra data per la loro assunzione (doc.4).
5. All'udienza successiva del 19.7.2022 non era presente né l'imputata, né il teste/ persona offesa (cfr. doc. 5), per cui il giudice disponeva l'accompagnamento coattivo di quest'ultima rinviando il processo all'udienza del 27.9.2022; in questa sede la persona offesa dichiarava di rinunciare alla querela. Successivamente, esaurita la discussione,
veniva pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela (cfr. doc. 6).
3 6. Terminata la prestazione professionale, l'avv. , attesa l'irreperibilità della sua Parte_1
assistita sul territorio nazionale (cfr. doc. 7), inviava a presso l'unica Controparte_2
residenza nota in Germania un atto di costituzione in mora con invito a sottoscrivere una negoziazione assistita (cfr. doc. 8).
7. La notifica, però, non andava a buon fine e l'atto veniva restituito al mittente con la dicitura in lingua tedesca “empfänger / firma unter der angegebenen anschrift nicht zu
ermitteln” e con quella in lingua francese “Inconnu / adresse insuffisante” (cfr. doc. 8).
8. L'avv. chiedeva notizie al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Parte_1
, per sapere se l'imputata fosse stata sottoposta a misure Controparte_1
restrittive della libertà personale, ricevendo risposta negativa (cfr. docc. 9-10).
9. Il ricorrente, pertanto, ha depositato in data 23.11.2023 istanza di liquidazione dei propri compensi, in relazione specifica alle (sole) fasi istruttoria e decisionale,
pervenendo alla quantificazione finale, al netto della falcidia, di 1.560,00 euro [(990,00 +
1.350,00) X 2/3], oltre accessori di legge (cfr. doc. 12).
10. Con il provvedimento del 05.12.2024, depositato in cancelleria e notificato il 10.12.2024,
oggi opposto, il giudice penale, rigettava la richiesta di liquidazione dei compensi professionali ritenendo che non fosse di fatto irreperibile e che l'avvio Controparte_2
della fase di negoziazione assistita fosse una mera condizione di procedibilità per l'esperimento della successiva procedura esecutiva (cfr. doc. 12).
11. Contro il provvedimento l'avv. ha proposto tempestiva opposizione nelle Parte_1
corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281-decies ss.
c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011 e 170 d.p.r. 115/2022, lamentando che non è corretto esigere dal difensore uno sforzo processuale spropositato e sostenendo che è sufficiente
4 dimostrare l'assenza di una idonea residenza del debitore sul territorio italiano e al contempo la circostanza che il debitore non risulti ristretti presso istituti di pena nel territorio.
12. Sulla base di queste considerazioni, l'avv. ha rivendicato il diritto al Parte_1
riconoscimento a un compenso professionale nella misura di 1.920,00 euro più accessori di legge.
13. Il , ritualmente e tempestivamente notiziato della lite, non si è Controparte_1
costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 03.07.2025.
14. La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
15. La Cassazione, infatti, si è espressa sul punto prevedendo che “In tema di patrocinio a
spese dello Stato, come nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente
dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore
d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale
svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza
della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il
pagamento delle spettanze, così, anche se sia mancata tale dichiarazione formale e
l'assistito non sia, "di fatto", reperibile, il giudice è tenuto a riconoscere quanto
spettante al difensore, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte
dall'impossibilità di rintracciare l'interessato” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 6
Ordinanza n. 34888 del 17/11/2021).
16. Nel caso di specie, l'avv. ha dimostrato di aver effettuato un tentativo serio di Parte_1
recupero del proprio credito, notificando a RA IA presso la sua unica residenza nota, in Germania, un atto di costituzione in mora con l'invito a sottoscrivere
5 una negoziazione assistita;
ivi ricercata, la cliente è risultata irreperibile, essendo tornata indietro la cartolina recante la dicitura in lingua tedesca “empfänger / firma
unter der angegebenen anschrift nicht zu ermitteln” e in lingua francese “Inconnu /
adresse insuffisante” (cfr. doc. 8),
17. Risulta impossibile per il ricorrente effettuare altri tentativi di recupero del credito,
non disponendo egli, nonostante le opportune ricerche svolte anche presso il
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (cfr. docc.9-10), di ulteriori luoghi di rintraccio ove notificare una diffida o qualsiasi atto giudiziale.
18. Pare quindi evidente che il ricorrente abbia posto in essere l'attività ragionevolmente esigibile per cercare di ottenere il pagamento del compenso dal debitore.
19. Avuto riguardo all'attività svolta nel procedimento penale, consistita in concreto nella partecipazione a cinque udienze, al professionista competerà il riconoscimento del compenso, e tuttavia unicamente in relazione alle fasi (istruttoria e decisionale) che il professionista ha ritenuto di illustrare specificamente nella richiesta al tempo rivolta al giudice penale: l'opposizione a decreto di liquidazione non è un procedimento a tema libero, bensì deve essere svolta nel perimetro della richiesta di liquidazione originaria, in tutto o in parte insoddisfatta.
20. Considerata la semplicità del procedimento, nonché la pressoché totale assenza di istruttoria, risulta equo liquidare al professionista un importo corrispondente a quello rispecchiato da valori medi, ridotti del 50% per le fasi, le sole fasi, istruttoria e decisionale.
6 21. Si perviene, dunque, alla somma totale di 1.276,00 euro (= 567,00 + 709,00), importo che, decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106-bis del d.p.r. 115/2002, risulta pari a 850,00
euro, in arrotondamento.
22. In conclusione, in totale riforma del provvedimento di rigetto della richiesta di liquidazione dd. 05.12.2024, notificato in data 10.12.2024, emesso nel procedimento n.
4330/17 RGNR e n. 964/19 RG Trib., il Tribunale accerta il diritto dell'avv.
[...]
al pagamento da parte dell'RI del compenso di 850,00 euro, importo così Parte_1
determinato al netto della decurtazione ex art. 106-bis d.p.r. 115/2002, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a (come per legge). L'RI viene condannato a pagare il predetto importo al professionista ricorrente.
23. Le spese del procedimento, contumace il , seguono la Controparte_1
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014 (così
come aggiornato dal D.M. 147 del 13.8.2022), con riconoscimento di valori medi per le fasi di studio e introduttiva e di valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e l'assenza di scritti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così
provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto di Parte_1
liquidazione del 05.12.2024, depositato in cancellaria e notificato in data 10.12.2024, nel procedimento n. 4330/17 RGNR e n. 964/19 RG Trib. e liquida a carico dell'RI in favore del ricorrente per la difesa dell'imputata la somma, determinata Controparte_2
7 al netto della riduzione ex art. 106-bis T.U. Spese di Giustizia, di 850,00 euro, oltre 15%
per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta;
2) condanna il a rifondere all'avv. le spese del Controparte_1 Parte_1
presente procedimento, che liquida in complessivi 462,00 euro per compenso, oltre rimb.
forf. spese generali, c.p.a. e i.v.a. (come per legge).
Trieste, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
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