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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 17/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1741/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1741/2019 promossa da:
, nato a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Piazza Armerina alla via Pablo Picasso C.F._2
n. 3 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Liliano Muscarà (C.F.: ) che li C.F._3
rappresenta e difende, giusta procura in atti
-ATTORI-
CONTRO
, nata a [...] l'[...] (C.F.: ), e CP_1 C.F._4 [...]
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_3
), entrambe elettivamente domiciliate in Piazza Armerina alla via Ugo La Malfa C.F._5
n. 20 presso lo studio dell'Avv. Alessia Di Giorgio (C.F.: ), che le rappresenta e C.F._6
difende, giusta procura in atti
-CONVENUTE-
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 settembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, gli attori hanno precisato le conclusioni, previamente tornando a contestare le conclusioni del CTU nonché insistendo nel richiamo del medesimo CTU e nelle richieste istruttorie formulate in atti e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle domande proposte con l'atto citazione, di seguito trascritte: “1) accertare e dichiarare che il portico, compresa la sua copertura, identificato al catasto urbano del Comune di Piazza Armerina al foglio 128 particella 339 sub 5 quale bene comune non censibile a servizio dei sub 6 e 7 e posto a piano terra del fabbricato di proprietà di
e , è stato costruito in violazione delle norme previste dal CP_1 Parte_3
codice civile, nonché dell'art. 9 comma 1 n. 2 del D.M. 1444/68 e dell'art. 13 delle Norme Tecniche di
Attuazione del P.R.G. vigente del Comune di Piazza Armerina per non avere rispettato la distanza di mt. 10 con gli immobili di proprietà dei coniugi e e Parte_1 Parte_2
conseguentemente ordinarne la demolizione e/o riduzione in pristrino;
2) accertare e dichiarare che lo spigolo Nord/Est posto a piano terra del fabbricato di proprietà di e CP_1 Parte_3
(foglio 128 particella 339 sub 6) è stato costruito in violazione delle norme previste dal codice
[...]
civile, nonché dell'art. 9 comma 1 n. 2 del D.M. 1444/68 e dell'art. 13 delle Norme Tecniche di
Attuazione del P.R.G. vigente del Comune di Piazza Armerina per non avere rispettato la distanza di mt. 10 con gli immobili di proprietà dei coniugi e e Parte_1 Parte_2
conseguentemente ordinarne la demolizione e/o riduzione in pristrino, e/o l'arretramento sino al rispetto della distanza di mt 10 prevista dalla normativa vigente;
3) accertare e dichiarare che la perpetrata violazione della prescrizione della distanza tra la costruzione abusiva del portico, compresa la sua copertura, e dello spigolo Nord/Est del fabbricato di proprietà di e CP_1 [...]
(foglio128 particella 339) con gli immobili di proprietà dei coniugi Parte_3 Parte_1
e , determina la limitazione e il godimento del loro diritto di proprietà e
[...] Parte_2
legittimano e ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti Parte_1 Parte_2 quantificati in € 81.800,00, salva diversa quantificazione che dovesse risultare dalla fase istruttoria del presente giudizio”.
Le convenute, dal canto loro, hanno così concluso: “Rigettare le domande proposte ex adverso poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti e per l'effetto condannare parte attrice al risarcimento danni in favore di e al risarcimento CP_1 Parte_3
pagina 2 di 15 della somma di € 50.000 o nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
In via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in capo alle IGnore
del diritto di mantenere l'immobile sito a Piazza Armerina in Via Alessandro Parte_4
Manzoni n. 51 iscritto al catasto del Comune di Piazza Armerina al foglio n. 128 part. 339/6 nello stato in cui si trova”.
Con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1) c.p.c., gli attori hanno così precisato e integrato le domande:
“1) Preliminarmente accertare e dichiarare che le domande riconvenzionali chieste dalle convenute sono inammissibili, illegittime, improcedibili e tardive per essere state proposte in violazione degli artt.
166 e 167 c.p.c. per tutti i motivi sopra esposti;
2) rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni pretesti dalle convenute – per non avere i coniugi – CP_1 Pt_3 Pt_1
violato le norme sulle distanze tra le costruzioni per i motivi sopra dedotti e comprovati;
3) Pt_5
rigettare la domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione in capo alle convenute
– del diritto di mantenere il loro fabbricato nello stato in cui si trova, non CP_1 Pt_3
sussistendone i presupposti previsti dalla legge;
4) rigettare tutte le domande proposte dalle convenute
a confutazione delle domande attoree, non avendo i coniugi – proceduto alla Pt_1 Pt_2
demolizione dei fabbricati identificati al foglio di mappa 128 particelle 7784 e 7782, per dar luogo ad una nuova costruzione, essendo i predetti fabbricati oggetto di opere di ristrutturazione per i motivi sopra dedotti”; reiterando ai punti 5), 6) e 7) le domande di cui all'atto di citazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.12.2019, gli attori e Parte_1 [...]
hanno rappresentato di avere acquistato gli immobili siti in Piazza Armerina alla via Parte_2
Machiavelli s.n.c. (locali deposito censiti al catasto fabbricati al foglio 128, particella 7784, categoria
C/2, classe 3, consistenza 15 m², rendita catastale € 34,09 e particella 7782, categoria C/2, classe 3, consistenza 14 m², rendita catastale € 31,81), in forza di decreto di trasferimento di immobili emesso dal Tribunale di Enna il 17.12.2014.
Gli attori hanno rilevato di avere acquistato i predetti immobili al fine di ampliare l'unità immobiliare abitativa ad essi adiacente, già di proprietà della IG.ra , acquistata con atto di Parte_2
compravendita del 14.5.2013.
pagina 3 di 15 Gli attori hanno, poi, dedotto di avere chiesto ed ottenuto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Piazza
Armerina, a seguito di presentazione di regolare progetto di ristrutturazione ed ampliamento, il
Permesso di Costruire n. 17 del 18.7.2017 “per la ristrutturazione edilizia, sopraelevazione e fusione con altra unità immobiliare già di sua proprietà”.
Tuttavia, hanno rilevato ancora gli attori, il progetto è stato condizionato dalla presenza di un portico di proprietà delle convenute, posto a meno di 10 metri dalle unità immobiliari distinte dalle particelle
7782 e 7784, costruito in violazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 e dell'art. 13 delle Norme
Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente.
Gli attori hanno, quindi, dedotto che “l'ampliamento del piano primo, secondo e terzo ha subito una notevole limitazione nella superficie planimetrica e quindi volumetrica, a causa della irregolare distanza del predetto portico” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).
La CTP allegata all'atto introduttivo del giudizio, a firma dell'Arch. riferisce che gli Persona_1
attori, per ampliare la propria unità immobiliare, hanno dovuto arretrare per mantenere la distanza di metri 5 dal confine, realizzando così una minore superficie costruttiva (cfr. all. 10 all'atto di citazione).
L'allegata CTP ha evidenziato che: 1) l'autorizzazione edilizia n. 453 del 29.09.1976 per la costruzione del fabbricato delle convenute è stata rilasciata in relazione al progetto nel quale sono ben specificate le distanze dai confini e dai fabbricati limitrofi;
2) in data 24.11.1977, circa un anno dopo dal rilascio ed a lavori avanzati, i committenti hanno presentato una variante in corso d'opera con la quale è stata modificata la sagoma dell'edificio nei punti in cui non erano rispettate le regolari distanze;
3) in data
13.05.1978, con prot. n. 9480, è stato rilasciato il nulla osta dal Genio Civile di Enna del progetto in variante e in data 11.05.1981 è stata rilasciata la concessione edilizia in variante con le modifiche effettuate alla sagoma dell'edificio; 4) la variante mostra la modifica apportata alla sagoma dell'edificio, ma il portico è inesistente in entrambi i progetti, sia in quello antecedente che in quello risultante dalla variante, atteso che “il portico non viene mai considerato ai fini strutturali, essendo adibito ad area parcheggio viene appena accennato negli elaborati di progetto con una linea sottile e tratteggiata” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione).
Gli attori hanno rilevato che, sebbene il progetto di variante fosse volto a regolarizzare il mancato rispetto della distanza minima di metri 10 dai fabbricati antistanti e dai confini, anche con la variante tali parametri sono stati disattesi poiché “Oggi lo spigolo Nord-Est a piano terra, oggetto di variante,
pagina 4 di 15 risulta ancora a meno di dieci metri dai fabbricati limitrofi (…) e ad ulteriore danno, lungo il prospetto confinante con la , è stato costruito un portico abusivo in muratura con pilastri, travi e CP_2 soletta in calcestruzzo non rispettando le distanze dettate dalla normativa vigente” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione).
Gli attori hanno, quindi, chiesto la riduzione in pristino del portico e dello spigolo Nord-Est a piano terra dell'immobile delle convenute.
Inoltre, la CTP ha quantificato in complessivi € 81.800,00 il danno che gli attori hanno rilevato essere in re ipsa in quanto “effetto certo e indiscutibile dell'abusiva imposizione di una servitù nel loro fondo
e quindi della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione del valore della loro proprietà” (cfr. pag. 8 dell'atto di citazione).
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 13.03.2020 (ossia nel periodo
09.03.2020 – 11.05.2020 di sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19), le convenute hanno premesso che il loro fabbricato è costituito da piano interrato, piano terra commerciale e due piani elevati utilizzati a civile abitazione;
che al piano terra, in direzione Est, è presente un porticato con soprastante terrazzo calpestabile a servizio dell'abitazione della IG.ra . Parte_3
Le convenute hanno altresì rappresentato che il permesso di costruire n. 17/2017 richiesto ed ottenuto dalla IG.ra aveva ad oggetto la ristrutturazione d'uso dell'immobile posto a piano terra (le Pt_2
particelle 7784 e 7782) e la fusione con l'unità immobiliare già di proprietà della IG.ra Pt_2
(particella 131).
Di contro, hanno rilevato le convenute, che l'attività edilizia concretamente attuata dagli attori ha violato il suddetto permesso di costruire essendo consistita “nella demolizione totale dei manufatti presenti nelle particelle n. 7784 e 7782 costituiti da un solo piano terra della superficie di circa 30 mq;
nella costruzione di una nuova palificata per le fondazioni;
e nella costruzione di un edificio che sostituiva i due vecchi manufatti demoliti, la cui volumetria risultava già dal progetto essere superiore
a quella dei predetti manufatti” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e di risposta).
Le convenute hanno rappresentato che dai lavori realizzati dagli attori è scaturita una nuova costruzione con tali diverse caratteristiche: “1) una nuova e maggiore superficie coperta;
2) maggiore volume;
3) tre piani anziché uno;
4) una diversa sagoma;
5) si fonda ampliandolo con il fabbricato catastalmente
pagina 5 di 15 indicato nella particella n. 131; 6) muta la destinazione d'uso dei preesistenti immobili” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e di risposta).
Sul punto, anche le convenute hanno depositato CTP, a firma del Geom. , con Persona_2 allegate fotografie, rilevando che “l'intervento reale ha visto compiere la completa demolizione dei due piccoli manufatti di cui alle particelle n. 7782 e 7784, in loro vece è stato costruito ex novo un diverso edificio composto da piano terra, primo e secondo piano sopraelevati [che è] edificio che, ictu oculi, si configura come nuova costruzione, non è autonomamente utilizzabile ma è da fondersi con la casa di cui alla particella n. 131”.
Le convenute hanno evidenziato che il nuovo fabbricato costruito dagli attori, oltre che edificato a distanza inferiore ai metri 10 dai fabbricati di proprietà delle convenute, risulta un manufatto abusivo per il quale il Comune di Piazza Armerina ha emesso ordinanza di sospensione dei lavori e demolizione di parte della costruzione.
Le convenute hanno rappresentato che l'intervento edilizio autorizzato con il permesso di costruire n.
17/2017, diversamente da quanto indicato dal Comune di Piazza Armerina, non ha come oggetto la ristrutturazione di un immobile ma trattasi di nuova costruzione, essendo stato demolito integralmente il vecchio immobile ed edificato un nuovo edificio, “con sagoma diversa rispetto al preesistente o diversa area di sedime”, con conseguente obbligo del rispetto delle distanze.
In via riconvenzionale, le convenute, pur non qualificando come tale la relativa domanda, hanno chiesto disporsi a carico degli attori il risarcimento del danno causato dalla violazione delle distanze legali nella realizzazione dell'edificio, danno consistito nella limitazione del godimento del bene da parte delle convenute e nella riduzione del valore commerciale dell'immobile medesimo, quantificato nella somma di € 50.000,00.
In via subordinata e riconvenzionale, le convenute hanno chiesto di dichiarare acquisito per usucapione il diritto a mantenere l'immobile nello stato in cui si trova, essendo stato ultimato già dal lontano 1978.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 20.10.2020, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice istruttore Marco A. Pennisi, ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando per il prosieguo all'udienza del 10.06.2021.
pagina 6 di 15 A seguito del deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza del 24.08.2021, il G.I. ha disposto
C.T.U., nominando l'Ing. , al fine di descrivere lo stato dei luoghi secondo quanto dedotto Persona_3 dalle parti e formulando i seguenti quesiti: “a) accerti l'epoca di realizzazione del portico e dello spigolo Nord/Est posto a piano terra del fabbricato di proprietà delle convenute;
b) accerti l'epoca di realizzazione delle opere da parte degli attori, se esse siano conformi al permesso di costruire rilasciato e se abbiano determinato una nuova costruzione;
c) accerti se siano state rispettate le distanze tra le costruzioni prescritte dalla normativa applicabile e, in caso negativo, quale delle parti era tenuta al rispetto delle distanze rispetto alla preesistente costruzione;
d) in caso di mancato rispetto delle distanze minime, accerti se la parte che era a ciò obbligata abbia cagionato il danno lamentato dall'altra parte e, in caso positivo, lo quantifichi in termini monetari”.
A seguito del deposito della C.T.U., avvenuto in data 27.02.2023, il G.I. dr. Rosario Vacirca, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.09.2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, in seguito depositati da tutte le parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio gli attori hanno esercitato l'azione prevista dall'art. 872 c.c., assumendo che l'immobile di proprietà delle convenute sia stato costruito in violazione di norme edilizie
(segnatamente, in violazione delle norme codicistiche, nonché dell'art. 9, comma 1 n. 2) del D.M. n.
1444/1968 e dell'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente del Comune di Piazza
Armerina) e, per l'effetto, chiedendo la riduzione in pristino dello stato dei luoghi con conseguente demolizione del manufatto, nonché il risarcimento del danno.
Ebbene, occorre previamente accertare se effettivamente l'immobile delle convenute sia stato costruito in violazione di norme edilizie, nonché verificare se la disposizione edilizia eventualmente violata abbia carattere integrativo delle norme poste dal codice civile a tutela dei diritti dei proprietari confinanti, atteso che, soltanto in presenza di tale condizione, l'art. 872, comma 2, consente, oltre che il risarcimento del danno, la rimozione in forma specifica degli effetti della violazione.
Per ciò che attiene alla fattispecie a mani, la norma codicistica la cui eventuale violazione occorre verificare è anzitutto quella di cui all'art. 873 c.c., rubricato 'Distanze nelle costruzioni': “Le
pagina 7 di 15 costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
Risulta incontestato, oltre che poi confermato dalla CTU, che l'immobile delle convenute e, segnatamente, il portico e lo spigolo di Nord-Est siano lontani più di 3 metri dall'immobile degli attori e che quindi non sussista una violazione della normativa codicistica.
All'evidenza, gli immobili in questione sono stati costruiti in epoche diverse, di tal ché diversa sarà la normativa edilizia speciale ratione temporis applicabile cui fare riferimento.
Per come appurato dal CTU, in risposta al primo quesito1, “L'epoca di costruzione del portico è coeva
a quella del fabbricato principale per cui si può inquadrare nell'arco temporale compreso fra il 1979 e il 1981. In ogni caso, tracce evidenti e incontrovertibili della presenza del portico si hanno già nei nell'ortofoto del 1985”, riprodotta nella relazione di consulenza tecnica.
La relazione di consulenza tecnica ha, altresì, precisato che: il porticato è stato edificato in forza di autorizzazione edilizia n. 453 del 29.09.1979 e della successiva variante in corso d'opera (concessione edilizia in variante n. 39 del 15.05.1981); lo spigolo Nord - Est del fabbricato è stato realizzato in forza del progetto allegato all'autorizzazione edilizia n. 453 del 29.09.1979 “laddove era caratterizzato, per tutta la sua altezza, da un angolo di 90°”; lo spigolo, tuttavia, risulta difforme dal progetto in variante, atteso che esso, per tutta la sua altezza, “andava risegato in modo da garantire sempre una distanza minima dal fabbricato di proprietà degli attori (…) di almeno 10,00 m” (cfr. pag. 22 della relazione di
CTU); durante l'ispezione dei luoghi il CTU ha verificato che, in corrispondenza del piano terra, lo spigolo di Nord-Est del fabbricato è stato realizzato così come previsto nell'originaria autorizzazione edilizia del 1979 e, quindi, in difformità al progetto in variante, mentre, il medesimo spigolo, al primo e secondo piano, è stato edificato in conformità al progetto in variante.
Sul secondo quesito2, il CTU, ha appurato che le opere degli attori sono state costruite nell'arco temporale compreso fra il 18.07.2017 (data di rilascio del permesso di costruire) e il 04.04.2019 (data pagina 8 di 15 di emissione dell'ordinanza di sospensione dei lavori) e che le stesse, ad oggi, non sono state ancora ultimate.
A completamento della risposta al quesito, il CTU ha riferito che “le opere fin qui eseguite dagli attori non sono conformi agli elaborati progettuali allegati al permesso di costruire n. 17 rilasciato al
Comune di Piazza Armerina in data 18 luglio 2017” e che le opere realizzate dagli attori, in concreto, vadano qualificate come “nuova costruzione”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. n.
380/2001 recepito dalla n. 16/2016. CP_3
In particolare, sul punto, il CTU ha precisato che l'intervento posto in essere dagli attori è consistito: 1) nella demolizione dei due vecchi manufatti in muratura a una sola elevazione fuori terra, con la sola esclusione del muro portante a confine con il fondo di proprietà delle convenute;
2) nella costruzione di un fabbricato per civile abitazione che, “oltre a occupare l'originaria area di sedime dei due magazzini, interessa anche parte dell'area libera posta a est del manufatto identificato con il mappale
7782 e presenta una diversa sagoma d'impronta, incidendo negativamente sulle aree libere esistenti originariamente, una sopraelevazione rispetto all'unico originario piano fuori terra, una maggiore volumetria urbanistica e delle superfici residenziali e una diversa destinazione d'uso (da magazzino a civile abitazione)”.
In risposta al terzo quesito3, in relazione all'immobile di proprietà delle convenute, il CTU ha precisato che le norme da prendere a riferimento sono l'art. 873 del Codice Civile che, come detto dianzi, prescrive in generale una distanza di tre metri tra le costruzioni su fondi confinanti, e l'art. 17 del
Regolamento Edilizio annesso al vecchio Programma di Fabbricazione, in vigore all'epoca di edificazione dei suddetti manufatti, che prevedeva una distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (conforme anche all'art. 9 n. 2) del D.M.1444 del 02.04.1968: “Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”).
Il CTU ha però precisato che il portico è elemento architettonico diverso dalla parete, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale citato nella redatta consulenza, per cui l'obbligo del rispetto della distanza di 10 metri riguarda solo le pareti frontistanti, finestrate e non, ma non sussiste per il pagina 9 di 15 portico che, permettendo il libero circolo dell'aria, non impone quelle eIGenze di salubrità che la norma prescrittiva della distanza è volta a tutelare.
Di contro, il CTU ha appurato che il fabbricato di proprietà delle convenute, limitatamente allo spigolo di Nord-Est, a quota piano terra, è stato edificato ad una distanza inferiore ai 10,00 metri dal fabbricato di proprietà degli attori.
Invece, al primo e secondo piano, risulta rispettata la distanza, atteso che lo spigolo risulta rifilato in modo da rispettare la distanza di metri 10.
In relazione all'immobile di proprietà degli attori, le norme da prendere a riferimento sono l'art 873 del
Codice Civile e l'art. 13 delle N.T.A. al P.R.G. del Comune di Piazza Armerina (all. B alla relazione di
CTU), atteso che, secondo quanto rilevato dal consulente, la proprietà degli attori ricade in zona B, normata dall'art. 13 (cfr. pagg. 33 e 34 della CTU).
L'art. 13, per ciò che qui interessa, prescrive che “Nel caso in cui nel lotto limitrofo vi siano edifici esistenti ad una distanza inferiore ai metri 10,00 dal confine, la costruzione dovrà essere distante almeno metri 10,00 da tali edifici ed almeno metri 5,00 dal confine. In ogni caso, deve sempre essere rispettata la distanza minima di metri 10,00 tra pareti finestrate e pareti antistanti, anche se non finestrate”.
Nel valutare il rispetto della distanza di 10 metri dagli “edifici esistenti”, si tiene conto di tutta la costruzione e “quindi, oltre ai fabbricati si considerano il portico e tutte le sporgenze esterne (es. sporti, ballatoi, ecc…) che non si qualificano come elemento ornamentale” (cfr. pag. 34 della CTU).
Il costruendo fabbricato di proprietà degli attori a quota piano terra ha mantenuto il vecchio e originario allineamento sul confine, non essendo stato demolito il paramento murario dell'originario fabbricato, per cui nessuna norma edilizia è stata violata.
Diversamente, a quota primo e secondo piano, la nuova costruzione degli attori deve porsi a distanza di almeno 10 metri dalla “costruzione” delle convenute, ove il concetto di costruzione include quindi anche il portico, e comunque almeno a 5 metri dal confine con la proprietà delle convenute.
“Per rispettare tali distanze il fabbricato di proprietà degli attori, non ancora ultimato nelle finiture, sia in direzione sud che in direzione ovest, deve essere arretrato ad una distanza di 5,00 metri dal
pagina 10 di 15 confine visto che nella sua configurazione plano-altimetrica attuale si trova a una distanza inferiore”
(cfr. pag. 39 della CTU).
Di tal ché, la parete esterna edificata in prosecuzione del vecchio muro non demolito “è stata realizzata in violazione all'art. 13 delle N.T.A. al P.R.G. sebbene costruita in conformità al progetto assentito dal
Comune di Piazza Armerina con il P.d.C. n. 17/2017”.
Stesso discorso vale per “il “balcone aggettante” o “ballatoio” o “sporto” che dir si voglia, con struttura in cemento armato, realizzato a quota primo, secondo e terzo piano del fabbricato, sia in direzione sud che in direzione ovest, poiché inquadrandosi fra le c.d. “sporgenze IGnificative” (non avendo una mera funzione ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità come potrebbe essere un cornicione, una gronda, ecc…) è stato costruito in violazione alla distanza minima dal confine di 5,00 metri, fissata dall'art. 13 delle N.T.A. al P.R.G. visto che nel lotto limitrofo (particella
339 Foglio128 di proprietà delle convenute) sono stati edificati manufatti a una distanza inferiore a
10,00 m” (cfr. pagg. 39 – 42 della CTU).
Sulla seconda parte del quesito (“quale delle parti era tenuta al rispetto delle distanze rispetto alla preesistente costruzione”), dalla relazione di c.t.u. possono agevolmente trarsi le seguenti conclusioni.
Nessuna delle parti in causa ha rispettato le distanze tra costruzioni in base alla normativa ratione temporis applicabile.
Il fabbricato delle convenute rispetta l'art. 873 c.c., essendo posto a più di 3 metri dal confine del fondo degli attori, ma viola l'art. 17 del Regolamento Edilizio annesso al vecchio Programma di
Fabbricazione, in relazione al solo spigolo Nord-Est del piano terra che è posto a meno di 10 metri dalla parete frontistante, come mostrato nell'estratto della relazione di CTU di seguito riportato.
pagina 11 di 15 Il costruendo fabbricato degli attori, a quota primo e secondo piano, nella sua attuale configurazione in direzione Sud e in direzione Ovest, viola l'art. 13 delle N.T.A. al P.R.G. poiché non rispetta la distanza minima di 5 metri dal confine con il fondo di proprietà delle convenute.
Ciò posto, risulta acquisito agli atti del processo che sia il portico sia lo spigolo Nord-Est del piano terra del fabbricato di proprietà delle convenute sono stati realizzati tra il 1979 e il 1981 e, ad ogni modo, esistono, nello stato di fatto attuale, già dal 1985.
Il dato risulta dirimente al fine dell'accoglimento della domanda riconvenzionale delle convenute, tempestivamente proposta, con la quale queste ultime hanno chiesto di “dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in capo alle IGnore del diritto di mantenere l'immobile Parte_4
sito a Piazza Armerina in Via Alessandro Manzoni n. 51 iscritto al catasto del Comune di Piazza
Armerina al foglio n. 128 part. 339/6 nello stato in cui si trova”.
Invero, “In tema di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, è possibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore rispetto a quella fissata dalle norme codicistiche o regolamentari. Tale principio opera anche in caso di costruzione abusiva, posto che il difetto della concessione edilizia ha rilievo solo nell'ambito del
pagina 12 di 15 rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti civilistici del possesso utile ad usucapire”
(Tribunale Novara sez. I, 01.08.2024, n. 581).
Ed ancora, “Al fine della determinazione del “dies a quo” per l'usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento di una determinata opera a distanza illegale, deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione bensì a quello nel quale questa sia venuta ad esistenza, mercé la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare anche al titolare del fondo servente l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 18.11.2024, n. 29575).
Nella fattispecie a mani, risulta provato, per come appurato anche dal CTU, che lo spigolo Nord – Est del fabbricato delle convenute (e il contiguo portico) si trovino nello stato di fatto attuale già dal lontano 1985 e che, pertanto, il possesso utile ad usucapire il diritto di servitù sia ultraventennale e l'acquisto del diritto di servitù si sia compiuto già prima dell'acquisto degli immobili de quibus da parte degli attori (2013 e 2014).
Alla luce di quanto sopra, occorre dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in capo alle convenute del diritto di mantenere lo spigolo Nord – Est del fabbricato di loro proprietà nello stato in cui si trova.
Al contempo, pur avendo incidenter tantum appurato che la costruzione delle convenute nei limiti sopra riferiti si pone in violazione dei regolamenti edilizi locali ratione temporis vigenti, non può dirsi che gli attori abbiano subito un danno nelle more dell'acquisto del diritto reale di godimento da parte delle convenute, atteso che l'acquisto del diritto in capo alle convenute si è perfezionato, al più, nell'anno 2005, ossia ancor prima che gli attori acquistassero gli edifici frontistanti, ossia rispettivamente nel 2013 e nel 2014.
A questo punto, occorre esaminare la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dalle convenute.
Invero, anche parte convenuta sostiene di avere subito un danno economico, genericamente quantificato in € 50.000,00, asseritamente determinato dalla limitazione del godimento del bene e dalla riduzione del suo valore commerciale, a seguito dell'edificazione della nuova costruzione da parte degli attori in violazione alle norme che regolano le distanze.
pagina 13 di 15 Tuttavia, le convenute non hanno fornito prova alcuna dell'an dell'asserito danno: né della limitazione del godimento del bene né della riduzione del suo valore commerciale.
Invero, il fabbricato degli attori è in corso di costruzione, peraltro gravato da una ordinanza di sospensione dei lavori: una limitazione del godimento dell'immobile da parte delle convenute necessita di esplicita prova circa una concreta impossibilità di utilizzare il bene o di concederlo in locazione;
né la mera presenza del fabbricato degli attori in corso di costruzione può dirsi idonea, in re ipsa, a ridurre il valore commerciale dell'immobile delle convenute.
Per quanto sopra, la domanda risarcitoria formulata dalle convenute va rigettata.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporre la parziale compensazione delle spese processuali, ponendole a carico degli attori in ragione del 50%, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n.
147/2022, applicando i parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di complessità media.
Le spese della C.T.U., come liquidate in favore del nominato Ing. con decreto di Persona_3
liquidazione del 23.03.2023, sono poste, in via definitiva, integralmente a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
1741/2019:
- Rigetta le domande avanzate dagli attori;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalle convenute, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in capo alle convenute del diritto di mantenere nello stato in cui si trova lo spigolo Nord – Est del fabbricato di loro proprietà, individuato al catasto fabbricati del Comune di
Piazza Armerina al foglio n. 128 part. 339;
- Rigetta la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dalle convenute;
- Condanna gli attori alla refusione del 50% delle spese processuali in favore delle convenute che liquida in € 2.715,50 (€ 532,00 per fase di studio;
€ 354,00 per fase introduttiva;
€ 934,50 per fase istruttoria/trattazione; € 895,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, c.p.a. ed Iva come per legge;
pagina 14 di 15 - Pone le spese della C.T.U., come liquidate in favore del nominato Ing. con decreto di Persona_3
liquidazione del 23.03.2023, in via definitiva, integralmente a carico degli attori.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 15 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “a) accerti l'epoca di realizzazione del portico e dello spigolo Nord/Est posto a piano terra del fabbricato di proprietà delle convenute”. 2 “b) accerti l'epoca di realizzazione delle opere da parte degli attori, se esse siano conformi al permesso di costruire rilasciato e se abbiano determinato una nuova costruzione”. 3 “c) accerti se siano state rispettate le distanze tra le costruzioni prescritte dalla normativa applicabile e, in caso negativo, quale delle parti era tenuta al rispetto delle distanze rispetto alla preesistente costruzione”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1741/2019 promossa da:
, nato a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Piazza Armerina alla via Pablo Picasso C.F._2
n. 3 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Liliano Muscarà (C.F.: ) che li C.F._3
rappresenta e difende, giusta procura in atti
-ATTORI-
CONTRO
, nata a [...] l'[...] (C.F.: ), e CP_1 C.F._4 [...]
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_3
), entrambe elettivamente domiciliate in Piazza Armerina alla via Ugo La Malfa C.F._5
n. 20 presso lo studio dell'Avv. Alessia Di Giorgio (C.F.: ), che le rappresenta e C.F._6
difende, giusta procura in atti
-CONVENUTE-
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 settembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, gli attori hanno precisato le conclusioni, previamente tornando a contestare le conclusioni del CTU nonché insistendo nel richiamo del medesimo CTU e nelle richieste istruttorie formulate in atti e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle domande proposte con l'atto citazione, di seguito trascritte: “1) accertare e dichiarare che il portico, compresa la sua copertura, identificato al catasto urbano del Comune di Piazza Armerina al foglio 128 particella 339 sub 5 quale bene comune non censibile a servizio dei sub 6 e 7 e posto a piano terra del fabbricato di proprietà di
e , è stato costruito in violazione delle norme previste dal CP_1 Parte_3
codice civile, nonché dell'art. 9 comma 1 n. 2 del D.M. 1444/68 e dell'art. 13 delle Norme Tecniche di
Attuazione del P.R.G. vigente del Comune di Piazza Armerina per non avere rispettato la distanza di mt. 10 con gli immobili di proprietà dei coniugi e e Parte_1 Parte_2
conseguentemente ordinarne la demolizione e/o riduzione in pristrino;
2) accertare e dichiarare che lo spigolo Nord/Est posto a piano terra del fabbricato di proprietà di e CP_1 Parte_3
(foglio 128 particella 339 sub 6) è stato costruito in violazione delle norme previste dal codice
[...]
civile, nonché dell'art. 9 comma 1 n. 2 del D.M. 1444/68 e dell'art. 13 delle Norme Tecniche di
Attuazione del P.R.G. vigente del Comune di Piazza Armerina per non avere rispettato la distanza di mt. 10 con gli immobili di proprietà dei coniugi e e Parte_1 Parte_2
conseguentemente ordinarne la demolizione e/o riduzione in pristrino, e/o l'arretramento sino al rispetto della distanza di mt 10 prevista dalla normativa vigente;
3) accertare e dichiarare che la perpetrata violazione della prescrizione della distanza tra la costruzione abusiva del portico, compresa la sua copertura, e dello spigolo Nord/Est del fabbricato di proprietà di e CP_1 [...]
(foglio128 particella 339) con gli immobili di proprietà dei coniugi Parte_3 Parte_1
e , determina la limitazione e il godimento del loro diritto di proprietà e
[...] Parte_2
legittimano e ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti Parte_1 Parte_2 quantificati in € 81.800,00, salva diversa quantificazione che dovesse risultare dalla fase istruttoria del presente giudizio”.
Le convenute, dal canto loro, hanno così concluso: “Rigettare le domande proposte ex adverso poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti e per l'effetto condannare parte attrice al risarcimento danni in favore di e al risarcimento CP_1 Parte_3
pagina 2 di 15 della somma di € 50.000 o nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
In via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in capo alle IGnore
del diritto di mantenere l'immobile sito a Piazza Armerina in Via Alessandro Parte_4
Manzoni n. 51 iscritto al catasto del Comune di Piazza Armerina al foglio n. 128 part. 339/6 nello stato in cui si trova”.
Con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1) c.p.c., gli attori hanno così precisato e integrato le domande:
“1) Preliminarmente accertare e dichiarare che le domande riconvenzionali chieste dalle convenute sono inammissibili, illegittime, improcedibili e tardive per essere state proposte in violazione degli artt.
166 e 167 c.p.c. per tutti i motivi sopra esposti;
2) rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni pretesti dalle convenute – per non avere i coniugi – CP_1 Pt_3 Pt_1
violato le norme sulle distanze tra le costruzioni per i motivi sopra dedotti e comprovati;
3) Pt_5
rigettare la domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione in capo alle convenute
– del diritto di mantenere il loro fabbricato nello stato in cui si trova, non CP_1 Pt_3
sussistendone i presupposti previsti dalla legge;
4) rigettare tutte le domande proposte dalle convenute
a confutazione delle domande attoree, non avendo i coniugi – proceduto alla Pt_1 Pt_2
demolizione dei fabbricati identificati al foglio di mappa 128 particelle 7784 e 7782, per dar luogo ad una nuova costruzione, essendo i predetti fabbricati oggetto di opere di ristrutturazione per i motivi sopra dedotti”; reiterando ai punti 5), 6) e 7) le domande di cui all'atto di citazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.12.2019, gli attori e Parte_1 [...]
hanno rappresentato di avere acquistato gli immobili siti in Piazza Armerina alla via Parte_2
Machiavelli s.n.c. (locali deposito censiti al catasto fabbricati al foglio 128, particella 7784, categoria
C/2, classe 3, consistenza 15 m², rendita catastale € 34,09 e particella 7782, categoria C/2, classe 3, consistenza 14 m², rendita catastale € 31,81), in forza di decreto di trasferimento di immobili emesso dal Tribunale di Enna il 17.12.2014.
Gli attori hanno rilevato di avere acquistato i predetti immobili al fine di ampliare l'unità immobiliare abitativa ad essi adiacente, già di proprietà della IG.ra , acquistata con atto di Parte_2
compravendita del 14.5.2013.
pagina 3 di 15 Gli attori hanno, poi, dedotto di avere chiesto ed ottenuto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Piazza
Armerina, a seguito di presentazione di regolare progetto di ristrutturazione ed ampliamento, il
Permesso di Costruire n. 17 del 18.7.2017 “per la ristrutturazione edilizia, sopraelevazione e fusione con altra unità immobiliare già di sua proprietà”.
Tuttavia, hanno rilevato ancora gli attori, il progetto è stato condizionato dalla presenza di un portico di proprietà delle convenute, posto a meno di 10 metri dalle unità immobiliari distinte dalle particelle
7782 e 7784, costruito in violazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 e dell'art. 13 delle Norme
Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente.
Gli attori hanno, quindi, dedotto che “l'ampliamento del piano primo, secondo e terzo ha subito una notevole limitazione nella superficie planimetrica e quindi volumetrica, a causa della irregolare distanza del predetto portico” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).
La CTP allegata all'atto introduttivo del giudizio, a firma dell'Arch. riferisce che gli Persona_1
attori, per ampliare la propria unità immobiliare, hanno dovuto arretrare per mantenere la distanza di metri 5 dal confine, realizzando così una minore superficie costruttiva (cfr. all. 10 all'atto di citazione).
L'allegata CTP ha evidenziato che: 1) l'autorizzazione edilizia n. 453 del 29.09.1976 per la costruzione del fabbricato delle convenute è stata rilasciata in relazione al progetto nel quale sono ben specificate le distanze dai confini e dai fabbricati limitrofi;
2) in data 24.11.1977, circa un anno dopo dal rilascio ed a lavori avanzati, i committenti hanno presentato una variante in corso d'opera con la quale è stata modificata la sagoma dell'edificio nei punti in cui non erano rispettate le regolari distanze;
3) in data
13.05.1978, con prot. n. 9480, è stato rilasciato il nulla osta dal Genio Civile di Enna del progetto in variante e in data 11.05.1981 è stata rilasciata la concessione edilizia in variante con le modifiche effettuate alla sagoma dell'edificio; 4) la variante mostra la modifica apportata alla sagoma dell'edificio, ma il portico è inesistente in entrambi i progetti, sia in quello antecedente che in quello risultante dalla variante, atteso che “il portico non viene mai considerato ai fini strutturali, essendo adibito ad area parcheggio viene appena accennato negli elaborati di progetto con una linea sottile e tratteggiata” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione).
Gli attori hanno rilevato che, sebbene il progetto di variante fosse volto a regolarizzare il mancato rispetto della distanza minima di metri 10 dai fabbricati antistanti e dai confini, anche con la variante tali parametri sono stati disattesi poiché “Oggi lo spigolo Nord-Est a piano terra, oggetto di variante,
pagina 4 di 15 risulta ancora a meno di dieci metri dai fabbricati limitrofi (…) e ad ulteriore danno, lungo il prospetto confinante con la , è stato costruito un portico abusivo in muratura con pilastri, travi e CP_2 soletta in calcestruzzo non rispettando le distanze dettate dalla normativa vigente” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione).
Gli attori hanno, quindi, chiesto la riduzione in pristino del portico e dello spigolo Nord-Est a piano terra dell'immobile delle convenute.
Inoltre, la CTP ha quantificato in complessivi € 81.800,00 il danno che gli attori hanno rilevato essere in re ipsa in quanto “effetto certo e indiscutibile dell'abusiva imposizione di una servitù nel loro fondo
e quindi della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione del valore della loro proprietà” (cfr. pag. 8 dell'atto di citazione).
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 13.03.2020 (ossia nel periodo
09.03.2020 – 11.05.2020 di sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19), le convenute hanno premesso che il loro fabbricato è costituito da piano interrato, piano terra commerciale e due piani elevati utilizzati a civile abitazione;
che al piano terra, in direzione Est, è presente un porticato con soprastante terrazzo calpestabile a servizio dell'abitazione della IG.ra . Parte_3
Le convenute hanno altresì rappresentato che il permesso di costruire n. 17/2017 richiesto ed ottenuto dalla IG.ra aveva ad oggetto la ristrutturazione d'uso dell'immobile posto a piano terra (le Pt_2
particelle 7784 e 7782) e la fusione con l'unità immobiliare già di proprietà della IG.ra Pt_2
(particella 131).
Di contro, hanno rilevato le convenute, che l'attività edilizia concretamente attuata dagli attori ha violato il suddetto permesso di costruire essendo consistita “nella demolizione totale dei manufatti presenti nelle particelle n. 7784 e 7782 costituiti da un solo piano terra della superficie di circa 30 mq;
nella costruzione di una nuova palificata per le fondazioni;
e nella costruzione di un edificio che sostituiva i due vecchi manufatti demoliti, la cui volumetria risultava già dal progetto essere superiore
a quella dei predetti manufatti” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e di risposta).
Le convenute hanno rappresentato che dai lavori realizzati dagli attori è scaturita una nuova costruzione con tali diverse caratteristiche: “1) una nuova e maggiore superficie coperta;
2) maggiore volume;
3) tre piani anziché uno;
4) una diversa sagoma;
5) si fonda ampliandolo con il fabbricato catastalmente
pagina 5 di 15 indicato nella particella n. 131; 6) muta la destinazione d'uso dei preesistenti immobili” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e di risposta).
Sul punto, anche le convenute hanno depositato CTP, a firma del Geom. , con Persona_2 allegate fotografie, rilevando che “l'intervento reale ha visto compiere la completa demolizione dei due piccoli manufatti di cui alle particelle n. 7782 e 7784, in loro vece è stato costruito ex novo un diverso edificio composto da piano terra, primo e secondo piano sopraelevati [che è] edificio che, ictu oculi, si configura come nuova costruzione, non è autonomamente utilizzabile ma è da fondersi con la casa di cui alla particella n. 131”.
Le convenute hanno evidenziato che il nuovo fabbricato costruito dagli attori, oltre che edificato a distanza inferiore ai metri 10 dai fabbricati di proprietà delle convenute, risulta un manufatto abusivo per il quale il Comune di Piazza Armerina ha emesso ordinanza di sospensione dei lavori e demolizione di parte della costruzione.
Le convenute hanno rappresentato che l'intervento edilizio autorizzato con il permesso di costruire n.
17/2017, diversamente da quanto indicato dal Comune di Piazza Armerina, non ha come oggetto la ristrutturazione di un immobile ma trattasi di nuova costruzione, essendo stato demolito integralmente il vecchio immobile ed edificato un nuovo edificio, “con sagoma diversa rispetto al preesistente o diversa area di sedime”, con conseguente obbligo del rispetto delle distanze.
In via riconvenzionale, le convenute, pur non qualificando come tale la relativa domanda, hanno chiesto disporsi a carico degli attori il risarcimento del danno causato dalla violazione delle distanze legali nella realizzazione dell'edificio, danno consistito nella limitazione del godimento del bene da parte delle convenute e nella riduzione del valore commerciale dell'immobile medesimo, quantificato nella somma di € 50.000,00.
In via subordinata e riconvenzionale, le convenute hanno chiesto di dichiarare acquisito per usucapione il diritto a mantenere l'immobile nello stato in cui si trova, essendo stato ultimato già dal lontano 1978.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 20.10.2020, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice istruttore Marco A. Pennisi, ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando per il prosieguo all'udienza del 10.06.2021.
pagina 6 di 15 A seguito del deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza del 24.08.2021, il G.I. ha disposto
C.T.U., nominando l'Ing. , al fine di descrivere lo stato dei luoghi secondo quanto dedotto Persona_3 dalle parti e formulando i seguenti quesiti: “a) accerti l'epoca di realizzazione del portico e dello spigolo Nord/Est posto a piano terra del fabbricato di proprietà delle convenute;
b) accerti l'epoca di realizzazione delle opere da parte degli attori, se esse siano conformi al permesso di costruire rilasciato e se abbiano determinato una nuova costruzione;
c) accerti se siano state rispettate le distanze tra le costruzioni prescritte dalla normativa applicabile e, in caso negativo, quale delle parti era tenuta al rispetto delle distanze rispetto alla preesistente costruzione;
d) in caso di mancato rispetto delle distanze minime, accerti se la parte che era a ciò obbligata abbia cagionato il danno lamentato dall'altra parte e, in caso positivo, lo quantifichi in termini monetari”.
A seguito del deposito della C.T.U., avvenuto in data 27.02.2023, il G.I. dr. Rosario Vacirca, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.09.2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, in seguito depositati da tutte le parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio gli attori hanno esercitato l'azione prevista dall'art. 872 c.c., assumendo che l'immobile di proprietà delle convenute sia stato costruito in violazione di norme edilizie
(segnatamente, in violazione delle norme codicistiche, nonché dell'art. 9, comma 1 n. 2) del D.M. n.
1444/1968 e dell'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente del Comune di Piazza
Armerina) e, per l'effetto, chiedendo la riduzione in pristino dello stato dei luoghi con conseguente demolizione del manufatto, nonché il risarcimento del danno.
Ebbene, occorre previamente accertare se effettivamente l'immobile delle convenute sia stato costruito in violazione di norme edilizie, nonché verificare se la disposizione edilizia eventualmente violata abbia carattere integrativo delle norme poste dal codice civile a tutela dei diritti dei proprietari confinanti, atteso che, soltanto in presenza di tale condizione, l'art. 872, comma 2, consente, oltre che il risarcimento del danno, la rimozione in forma specifica degli effetti della violazione.
Per ciò che attiene alla fattispecie a mani, la norma codicistica la cui eventuale violazione occorre verificare è anzitutto quella di cui all'art. 873 c.c., rubricato 'Distanze nelle costruzioni': “Le
pagina 7 di 15 costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
Risulta incontestato, oltre che poi confermato dalla CTU, che l'immobile delle convenute e, segnatamente, il portico e lo spigolo di Nord-Est siano lontani più di 3 metri dall'immobile degli attori e che quindi non sussista una violazione della normativa codicistica.
All'evidenza, gli immobili in questione sono stati costruiti in epoche diverse, di tal ché diversa sarà la normativa edilizia speciale ratione temporis applicabile cui fare riferimento.
Per come appurato dal CTU, in risposta al primo quesito1, “L'epoca di costruzione del portico è coeva
a quella del fabbricato principale per cui si può inquadrare nell'arco temporale compreso fra il 1979 e il 1981. In ogni caso, tracce evidenti e incontrovertibili della presenza del portico si hanno già nei nell'ortofoto del 1985”, riprodotta nella relazione di consulenza tecnica.
La relazione di consulenza tecnica ha, altresì, precisato che: il porticato è stato edificato in forza di autorizzazione edilizia n. 453 del 29.09.1979 e della successiva variante in corso d'opera (concessione edilizia in variante n. 39 del 15.05.1981); lo spigolo Nord - Est del fabbricato è stato realizzato in forza del progetto allegato all'autorizzazione edilizia n. 453 del 29.09.1979 “laddove era caratterizzato, per tutta la sua altezza, da un angolo di 90°”; lo spigolo, tuttavia, risulta difforme dal progetto in variante, atteso che esso, per tutta la sua altezza, “andava risegato in modo da garantire sempre una distanza minima dal fabbricato di proprietà degli attori (…) di almeno 10,00 m” (cfr. pag. 22 della relazione di
CTU); durante l'ispezione dei luoghi il CTU ha verificato che, in corrispondenza del piano terra, lo spigolo di Nord-Est del fabbricato è stato realizzato così come previsto nell'originaria autorizzazione edilizia del 1979 e, quindi, in difformità al progetto in variante, mentre, il medesimo spigolo, al primo e secondo piano, è stato edificato in conformità al progetto in variante.
Sul secondo quesito2, il CTU, ha appurato che le opere degli attori sono state costruite nell'arco temporale compreso fra il 18.07.2017 (data di rilascio del permesso di costruire) e il 04.04.2019 (data pagina 8 di 15 di emissione dell'ordinanza di sospensione dei lavori) e che le stesse, ad oggi, non sono state ancora ultimate.
A completamento della risposta al quesito, il CTU ha riferito che “le opere fin qui eseguite dagli attori non sono conformi agli elaborati progettuali allegati al permesso di costruire n. 17 rilasciato al
Comune di Piazza Armerina in data 18 luglio 2017” e che le opere realizzate dagli attori, in concreto, vadano qualificate come “nuova costruzione”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. n.
380/2001 recepito dalla n. 16/2016. CP_3
In particolare, sul punto, il CTU ha precisato che l'intervento posto in essere dagli attori è consistito: 1) nella demolizione dei due vecchi manufatti in muratura a una sola elevazione fuori terra, con la sola esclusione del muro portante a confine con il fondo di proprietà delle convenute;
2) nella costruzione di un fabbricato per civile abitazione che, “oltre a occupare l'originaria area di sedime dei due magazzini, interessa anche parte dell'area libera posta a est del manufatto identificato con il mappale
7782 e presenta una diversa sagoma d'impronta, incidendo negativamente sulle aree libere esistenti originariamente, una sopraelevazione rispetto all'unico originario piano fuori terra, una maggiore volumetria urbanistica e delle superfici residenziali e una diversa destinazione d'uso (da magazzino a civile abitazione)”.
In risposta al terzo quesito3, in relazione all'immobile di proprietà delle convenute, il CTU ha precisato che le norme da prendere a riferimento sono l'art. 873 del Codice Civile che, come detto dianzi, prescrive in generale una distanza di tre metri tra le costruzioni su fondi confinanti, e l'art. 17 del
Regolamento Edilizio annesso al vecchio Programma di Fabbricazione, in vigore all'epoca di edificazione dei suddetti manufatti, che prevedeva una distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (conforme anche all'art. 9 n. 2) del D.M.1444 del 02.04.1968: “Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”).
Il CTU ha però precisato che il portico è elemento architettonico diverso dalla parete, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale citato nella redatta consulenza, per cui l'obbligo del rispetto della distanza di 10 metri riguarda solo le pareti frontistanti, finestrate e non, ma non sussiste per il pagina 9 di 15 portico che, permettendo il libero circolo dell'aria, non impone quelle eIGenze di salubrità che la norma prescrittiva della distanza è volta a tutelare.
Di contro, il CTU ha appurato che il fabbricato di proprietà delle convenute, limitatamente allo spigolo di Nord-Est, a quota piano terra, è stato edificato ad una distanza inferiore ai 10,00 metri dal fabbricato di proprietà degli attori.
Invece, al primo e secondo piano, risulta rispettata la distanza, atteso che lo spigolo risulta rifilato in modo da rispettare la distanza di metri 10.
In relazione all'immobile di proprietà degli attori, le norme da prendere a riferimento sono l'art 873 del
Codice Civile e l'art. 13 delle N.T.A. al P.R.G. del Comune di Piazza Armerina (all. B alla relazione di
CTU), atteso che, secondo quanto rilevato dal consulente, la proprietà degli attori ricade in zona B, normata dall'art. 13 (cfr. pagg. 33 e 34 della CTU).
L'art. 13, per ciò che qui interessa, prescrive che “Nel caso in cui nel lotto limitrofo vi siano edifici esistenti ad una distanza inferiore ai metri 10,00 dal confine, la costruzione dovrà essere distante almeno metri 10,00 da tali edifici ed almeno metri 5,00 dal confine. In ogni caso, deve sempre essere rispettata la distanza minima di metri 10,00 tra pareti finestrate e pareti antistanti, anche se non finestrate”.
Nel valutare il rispetto della distanza di 10 metri dagli “edifici esistenti”, si tiene conto di tutta la costruzione e “quindi, oltre ai fabbricati si considerano il portico e tutte le sporgenze esterne (es. sporti, ballatoi, ecc…) che non si qualificano come elemento ornamentale” (cfr. pag. 34 della CTU).
Il costruendo fabbricato di proprietà degli attori a quota piano terra ha mantenuto il vecchio e originario allineamento sul confine, non essendo stato demolito il paramento murario dell'originario fabbricato, per cui nessuna norma edilizia è stata violata.
Diversamente, a quota primo e secondo piano, la nuova costruzione degli attori deve porsi a distanza di almeno 10 metri dalla “costruzione” delle convenute, ove il concetto di costruzione include quindi anche il portico, e comunque almeno a 5 metri dal confine con la proprietà delle convenute.
“Per rispettare tali distanze il fabbricato di proprietà degli attori, non ancora ultimato nelle finiture, sia in direzione sud che in direzione ovest, deve essere arretrato ad una distanza di 5,00 metri dal
pagina 10 di 15 confine visto che nella sua configurazione plano-altimetrica attuale si trova a una distanza inferiore”
(cfr. pag. 39 della CTU).
Di tal ché, la parete esterna edificata in prosecuzione del vecchio muro non demolito “è stata realizzata in violazione all'art. 13 delle N.T.A. al P.R.G. sebbene costruita in conformità al progetto assentito dal
Comune di Piazza Armerina con il P.d.C. n. 17/2017”.
Stesso discorso vale per “il “balcone aggettante” o “ballatoio” o “sporto” che dir si voglia, con struttura in cemento armato, realizzato a quota primo, secondo e terzo piano del fabbricato, sia in direzione sud che in direzione ovest, poiché inquadrandosi fra le c.d. “sporgenze IGnificative” (non avendo una mera funzione ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità come potrebbe essere un cornicione, una gronda, ecc…) è stato costruito in violazione alla distanza minima dal confine di 5,00 metri, fissata dall'art. 13 delle N.T.A. al P.R.G. visto che nel lotto limitrofo (particella
339 Foglio128 di proprietà delle convenute) sono stati edificati manufatti a una distanza inferiore a
10,00 m” (cfr. pagg. 39 – 42 della CTU).
Sulla seconda parte del quesito (“quale delle parti era tenuta al rispetto delle distanze rispetto alla preesistente costruzione”), dalla relazione di c.t.u. possono agevolmente trarsi le seguenti conclusioni.
Nessuna delle parti in causa ha rispettato le distanze tra costruzioni in base alla normativa ratione temporis applicabile.
Il fabbricato delle convenute rispetta l'art. 873 c.c., essendo posto a più di 3 metri dal confine del fondo degli attori, ma viola l'art. 17 del Regolamento Edilizio annesso al vecchio Programma di
Fabbricazione, in relazione al solo spigolo Nord-Est del piano terra che è posto a meno di 10 metri dalla parete frontistante, come mostrato nell'estratto della relazione di CTU di seguito riportato.
pagina 11 di 15 Il costruendo fabbricato degli attori, a quota primo e secondo piano, nella sua attuale configurazione in direzione Sud e in direzione Ovest, viola l'art. 13 delle N.T.A. al P.R.G. poiché non rispetta la distanza minima di 5 metri dal confine con il fondo di proprietà delle convenute.
Ciò posto, risulta acquisito agli atti del processo che sia il portico sia lo spigolo Nord-Est del piano terra del fabbricato di proprietà delle convenute sono stati realizzati tra il 1979 e il 1981 e, ad ogni modo, esistono, nello stato di fatto attuale, già dal 1985.
Il dato risulta dirimente al fine dell'accoglimento della domanda riconvenzionale delle convenute, tempestivamente proposta, con la quale queste ultime hanno chiesto di “dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in capo alle IGnore del diritto di mantenere l'immobile Parte_4
sito a Piazza Armerina in Via Alessandro Manzoni n. 51 iscritto al catasto del Comune di Piazza
Armerina al foglio n. 128 part. 339/6 nello stato in cui si trova”.
Invero, “In tema di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, è possibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore rispetto a quella fissata dalle norme codicistiche o regolamentari. Tale principio opera anche in caso di costruzione abusiva, posto che il difetto della concessione edilizia ha rilievo solo nell'ambito del
pagina 12 di 15 rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti civilistici del possesso utile ad usucapire”
(Tribunale Novara sez. I, 01.08.2024, n. 581).
Ed ancora, “Al fine della determinazione del “dies a quo” per l'usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento di una determinata opera a distanza illegale, deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione bensì a quello nel quale questa sia venuta ad esistenza, mercé la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare anche al titolare del fondo servente l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 18.11.2024, n. 29575).
Nella fattispecie a mani, risulta provato, per come appurato anche dal CTU, che lo spigolo Nord – Est del fabbricato delle convenute (e il contiguo portico) si trovino nello stato di fatto attuale già dal lontano 1985 e che, pertanto, il possesso utile ad usucapire il diritto di servitù sia ultraventennale e l'acquisto del diritto di servitù si sia compiuto già prima dell'acquisto degli immobili de quibus da parte degli attori (2013 e 2014).
Alla luce di quanto sopra, occorre dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in capo alle convenute del diritto di mantenere lo spigolo Nord – Est del fabbricato di loro proprietà nello stato in cui si trova.
Al contempo, pur avendo incidenter tantum appurato che la costruzione delle convenute nei limiti sopra riferiti si pone in violazione dei regolamenti edilizi locali ratione temporis vigenti, non può dirsi che gli attori abbiano subito un danno nelle more dell'acquisto del diritto reale di godimento da parte delle convenute, atteso che l'acquisto del diritto in capo alle convenute si è perfezionato, al più, nell'anno 2005, ossia ancor prima che gli attori acquistassero gli edifici frontistanti, ossia rispettivamente nel 2013 e nel 2014.
A questo punto, occorre esaminare la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dalle convenute.
Invero, anche parte convenuta sostiene di avere subito un danno economico, genericamente quantificato in € 50.000,00, asseritamente determinato dalla limitazione del godimento del bene e dalla riduzione del suo valore commerciale, a seguito dell'edificazione della nuova costruzione da parte degli attori in violazione alle norme che regolano le distanze.
pagina 13 di 15 Tuttavia, le convenute non hanno fornito prova alcuna dell'an dell'asserito danno: né della limitazione del godimento del bene né della riduzione del suo valore commerciale.
Invero, il fabbricato degli attori è in corso di costruzione, peraltro gravato da una ordinanza di sospensione dei lavori: una limitazione del godimento dell'immobile da parte delle convenute necessita di esplicita prova circa una concreta impossibilità di utilizzare il bene o di concederlo in locazione;
né la mera presenza del fabbricato degli attori in corso di costruzione può dirsi idonea, in re ipsa, a ridurre il valore commerciale dell'immobile delle convenute.
Per quanto sopra, la domanda risarcitoria formulata dalle convenute va rigettata.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporre la parziale compensazione delle spese processuali, ponendole a carico degli attori in ragione del 50%, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n.
147/2022, applicando i parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di complessità media.
Le spese della C.T.U., come liquidate in favore del nominato Ing. con decreto di Persona_3
liquidazione del 23.03.2023, sono poste, in via definitiva, integralmente a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
1741/2019:
- Rigetta le domande avanzate dagli attori;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalle convenute, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in capo alle convenute del diritto di mantenere nello stato in cui si trova lo spigolo Nord – Est del fabbricato di loro proprietà, individuato al catasto fabbricati del Comune di
Piazza Armerina al foglio n. 128 part. 339;
- Rigetta la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dalle convenute;
- Condanna gli attori alla refusione del 50% delle spese processuali in favore delle convenute che liquida in € 2.715,50 (€ 532,00 per fase di studio;
€ 354,00 per fase introduttiva;
€ 934,50 per fase istruttoria/trattazione; € 895,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, c.p.a. ed Iva come per legge;
pagina 14 di 15 - Pone le spese della C.T.U., come liquidate in favore del nominato Ing. con decreto di Persona_3
liquidazione del 23.03.2023, in via definitiva, integralmente a carico degli attori.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 15 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “a) accerti l'epoca di realizzazione del portico e dello spigolo Nord/Est posto a piano terra del fabbricato di proprietà delle convenute”. 2 “b) accerti l'epoca di realizzazione delle opere da parte degli attori, se esse siano conformi al permesso di costruire rilasciato e se abbiano determinato una nuova costruzione”. 3 “c) accerti se siano state rispettate le distanze tra le costruzioni prescritte dalla normativa applicabile e, in caso negativo, quale delle parti era tenuta al rispetto delle distanze rispetto alla preesistente costruzione”.