Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10320 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- , C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gabriele Oliveri, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annalisa Usala, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 10/04/1988, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Carbonia.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
10/04/1988 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Parte_2
civile del Comune di Carbonia, anno 1988, numero 25, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Carbonia il giorno 10.04.1988, Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio (del predetto comune) dell'anno
1988, al n. 25, parte II, serie A.
Pag. 2 di 4 2) Ordinare conseguentemente al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla annotazione della relativa sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) Nel preminente interesse della FI , maggiorenne ma non Persona_1 autosufficiente economicamente, l'appartamento ad uso civile abitazione, con relative pertinenze, sito in comune di Carbonia, Via Curiel 150, censito al
N.C.E.U del comune di Carbonia alla partita 1906, foglio 28, mappale 754, sub. 4, cat. A/4, classe 1, vani 4, comprensivo degli arredi e corredi, destinato, in costanza di convivenza matrimoniale, a casa familiare, è assegnato (come già in sede di separazione) alla SI.ra affinché vi Parte_1 continui a risiedere unitamente alla FI, salvo quanto previsto al successivo punto 7.
4) Il SI. continuerà a versare alla SI.ra , entro il Parte_2 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, presso il di lei domicilio, a titolo di contributo per il mantenimento della FI , la somma di euro 400,00 sino al Persona_1 mese di dicembre dell'anno 2026; allo spirare di tal termine la FI avrà già compiuto trent'anni e si conviene tra le parti che l'obbligo a carico del SI. dovrà intendersi venuto meno automaticamente e Parte_2 definitivamente.
5) Il SI. continuerà a contribuire, in misura pari al 50%, alle Parte_2 spese straordinarie, sanitarie (limitatamente a quelle non coperte dal SSN) e universitarie, da sostenersi nell'interesse della FI sino al Persona_1 mese di dicembre dell'anno 2026; allo spirare di tal termine l'obbligo a carico del SI. dovrà intendersi venuto meno automaticamente e Parte_2 definitivamente.
6) Il SI. somministrerà alla SI.ra , entro il giorno 5 Parte_2 Parte_1 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, presso il di lei domicilio,
a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 400,00, da adeguarsi annualmente secondo le variazioni ISTAT, con prima rivalutazione da gennaio 2026.
7) Il SI. si obbliga a trasferire, senza diritto alla corresponsione Parte_2 in suo favore di prezzo alcuno, alla SI.ra , che si obbliga ad Parte_1 acquistare, così da divenirne proprietaria esclusiva, la sua quota indivisa di
½ (un mezzo) della piena proprietà dell'appartamento ad uso civile abitazione adibito dai coniugi, in costanza di convivenza, a casa familiare, con relative pertinenze, sito in Comune di Carbonia, Via Curiel 150, censito al catasto dei fabbricati alla partita 1906, foglio 28, mappale 754, sub. 4, cat. A/4, classe 1, vani 4, nonché la sua quota indivisa di ½ (un mezzo) della piena proprietà dei beni tutti che la arredano e corredano.
L'immobile sarà trasferito a corpo e non a misura;
il presente accordo dovrà eseguirsi mediante atto notarile da stipularsi entro il termine del 30.06.2026,
a spese delle parti, in ragione di ½ ciascuna.
Pag. 3 di 4 8) La SI.ra si impegna nei confronti del SI. a Parte_1 Parte_2 rinunciare, contestualmente alla stipula dell'atto notarile esecutivo dell'accordo di trasferimento di cui al superiore punto 7, alla percentuale ad ella spettante del trattamento di fine rapporto che sarà da egli percepito all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
la futura rinuncia deve intendersi dunque necessariamente subordinata all'esecuzione, a mezzo rogito notarile, dell'accordo di trasferimento di cui al superiore punto 7, nel rispetto delle condizioni e dei termini ivi convenuti dalle parti.
9) Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le pattuizioni che precedono devono considerarsi quali condizioni (condicio sine qua non) dell'accordo divorzile.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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