Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/06/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2988 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.
Oggi 12/06/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Michelangelo Pasqua per la parte convenuta Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno , all'udienza del 12/06/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2988 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 20/12/2024
da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PASQUA ANTONIO
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_2
(C.F. Controparte_3
), P.IVA_3
(C.F. Controparte_4
), con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'avv. LO P.IVA_4
GUARRO DARIO
Motivi della decisione
1. La parte ricorrente ha censurato il provvedimento di rettifica del punteggio sotto vari profili (incompetenza, eccesso di potere,
violazione del principio di tempestività della verifica della domanda
1 di inserimento in graduatoria, mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, difetto di istruttoria)
2. Le censure di parte ricorrente si fondano sui vizi tipici dei provvedimenti amministrativi. Tuttavia nel caso di specie, come ha più volte stabilito la Corte di Cassazione, l'amministrazione scolastica non agisce esercitando poteri autoritativi, ma pone in essere atti di gestione del rapporto con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato. Pertanto, non si può parlare di esercizio di autotutela in via amministrativa, ma di disapplicazione di un contratto affetto da nullità in quanto stipulato in violazione delle norme inderogabili che regolano l'attribuzione dei punteggi ai fini dell'inserimento e collocazione utile in graduatoria
3. Nel merito, le domande di parte ricorrente sono infondate. Il
Tribunale di Verona si è già pronunciato (cfr. sentenze nn.
122/2022, 667/2023 e 529/2024 allegate dal Ministero come docc.
27,28,29) sulla questione oggetto di causa, condividendo la tesi sostenuta dall'amministrazione scolastica.
4. Si riporta di seguito un estratto delle motivazioni della sentenza
122/2022 in quanto meritevoli di integrale conferma ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: Nel merito il ricorso è infondato. Il legislatore ha configurato il congedo previsto dal comma 5° dell'articolo 42 dlg.
151/2000 come un periodo di legittima assenza dal lavoro, tutelato sotto il profilo economico e previdenziale, mediante l'attribuzione di
CP_ un'indennità a carico , anticipata dal datore di lavoro e il riconoscimento di contribuzione figurativa. Tuttavia il periodo di congedo non è stato considerato dal legislatore come equivalente allo svolgimento di servizio effettivo.Il comma 5 quinquies dell'art. 2 42 prevede che il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della 13ª mensilità e del trattamento di fine rapporto. Inoltre, tale comma richiama, per quanto non espressamente previsto dall'articolo 42, le disposizioni dell'articolo
4 comma 2 della legge n. 53/2000, il quale specifica che il congedo non è computato nell'anzianità di servizio.L'articolo 43 del dlg.
151/2001 ha richiamato la disposizione dell'articolo 34 comma 5, la quale prevede che i periodi di assenza siano computati nell'anzianità di servizio. L'art. 43 si riferisce tuttavia solamente ai riposi ed ai permessi previsti dal capo VI del citato dlg. 151/2001.
Pertanto solo per tali titoli di assenza dal lavoro è stata tassativamente prevista l'equivalenza al servizio effettivo ai fini del computo dell'anzianità di servizio.L'amministrazione scolastica ha quindi fatto corretta applicazione del bando in cui si prevede il computo unicamente del servizio effettivo prestato presso scuole statali. Nella nota 1 si precisa che ai fini dell'inserimento in graduatoria sono validi tutti i periodi di effettivo servizio nonché i periodi di assenza che tuttavia debbano essere considerati come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Come si è visto il congedo biennale non viene considerato dalla legge o dal CCNL come periodo utile per l'anzianità di servizio.Non può avere valore decisivo il riconoscimento nel CCNI sulla mobilità della mancata interruzione dell'anzianità di servizio da parte del congedo biennale per assistenza a familiari con handicap. Tale previsione introduce una deroga alla regola generale, fondata su una ratio che non può
essere estesa alla determinazione del punteggio per inserimento
3 nella graduatoria di prima fascia. Nel CCNI mobilità le parti contraenti hanno inteso riconoscere e valorizzare, quale condizione di miglior favore, il periodo complessivo trascorso alle dipendenze dell'amministrazione (compreso quello eventuale del congedo biennale) ai fini della maturazione del punteggio per un trasferimento da una sede ad un'altra. Il mancato riconoscimento del periodo di congedo ai fini dell'inserimento nella graduatoria di prima fascia non integra un'ingiustificata disparità di trattamento.
Infatti nella procedura di reclutamento fondata sulla valutazione dei titoli culturali e professionali vi è l'esigenza di valorizzare, quale fattore decisivo, la maturazione di una effettiva esperienza lavorativa nel profilo richiesto. Il provvedimento di esclusione dalla graduatoria pertanto deve ritenersi pienamente legittimo in quanto conforme al bando e alla normativa primaria regola la materia. Le
domande di parte ricorrente devono essere integralmente respinte.
5. Sulla base delle argomentazioni sopra riportate le domande di parte ricorrente devono essere integralmente rigettate.
6. L'assenza di precedenti di legittimità giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese di lite compensate
Verona, 12.6.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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