Trib. Verona, sentenza 12/06/2025, n. 389
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Sentenza 12 giugno 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Verona, presieduto dal giudice dott. Antonio Gesumunno, riguarda una controversia in materia di lavoro, in particolare sull'inserimento in graduatoria di un ricorrente. La parte ricorrente ha contestato un provvedimento di rettifica del punteggio, sollevando questioni di incompetenza, eccesso di potere, violazione del principio di tempestività, mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e difetto di istruttoria. Le pretese giuridiche si fondano su vizi tipici dei provvedimenti amministrativi, ma il giudice ha chiarito che l'amministrazione scolastica agisce come datore di lavoro privato, non esercitando poteri autoritativi.

Il giudice ha respinto le domande della parte ricorrente, richiamando precedenti giurisprudenziali che confermano la legittimità dell'operato dell'amministrazione. In particolare, ha evidenziato che il congedo biennale non è considerato equivalente al servizio effettivo ai fini dell'anzianità di servizio e che il bando di inserimento in graduatoria prevede il computo solo del servizio effettivo. Pertanto, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria è stato ritenuto legittimo e conforme alla normativa vigente. Infine, il giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite, giustificata dall'assenza di precedenti di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Verona, sentenza 12/06/2025, n. 389
    Giurisdizione : Trib. Verona
    Numero : 389
    Data del deposito : 12 giugno 2025

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