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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/11/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 660/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 660/2021 R.G., avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi” promossa da
, codice fiscale , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
13.12.1965, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Antonella Cacopardo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
codice fiscale , nato in [...] il CP_1 C.F._2
16.6.1963, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Claudio Spada, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 3 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 13.11.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 10.2.2021 , premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con in data 22.9.1984 e che dalla loro unione CP_1 nascevano le figlie e (entrambe maggiorenni ed indipendenti Per_1 Per_2 economicamente), chiedeva al Tribunale la pronuncia della separazione dal marito, nonché la previsione dell'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle la somma di euro 700,00 al mese a titolo di mantenimento.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio contestando la CP_1 rappresentazione dei fatti operata dalla moglie e, in via incidentale, domandava la pronuncia della separazione con addebito a carico della moglie, nonché l'assegnazione a sé della casa coniugale.
All'udienza presidenziale dell'8.11.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il
Presidente, autorizzava i coniugi a vivere separati e, nulla disponendo in via provvisoria ed urgente, nominava il giudice istruttore per la prosecuzione della causa.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale della ricorrente ed escussione di testimoni e all'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, con note depositate in data 18.9.2024 la parte ricorrente dava atto del decesso del coniuge, avvenuto in data 21.5.2024 (cfr. certificato di morte, in atti).
All'udienza del 13.11.2025 le parti chiedevano concordemente al Tribunale la pronuncia della cessata materia del contendere essendo intervenuta la morte della parte ed il Giudice, preso atto, poneva la causa dinanzi al Collegio per la pronuncia del provvedimento.
Per quanto sopra, accertato che è deceduto in data 21.5.2024 (cfr. CP_1 certificato di morte in atti), tenuto conto della natura del procedimento, va dichiarata cessata la materia del contendere.
pagina 2 di 3 In ragione della natura della causa e dell'esito del procedimento, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 660/2021 R.G.: dichiara cessata la materia del contendere;
spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Siracusa, in data 17.11.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 660/2021 R.G., avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi” promossa da
, codice fiscale , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
13.12.1965, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Antonella Cacopardo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
codice fiscale , nato in [...] il CP_1 C.F._2
16.6.1963, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Claudio Spada, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 3 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 13.11.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 10.2.2021 , premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con in data 22.9.1984 e che dalla loro unione CP_1 nascevano le figlie e (entrambe maggiorenni ed indipendenti Per_1 Per_2 economicamente), chiedeva al Tribunale la pronuncia della separazione dal marito, nonché la previsione dell'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle la somma di euro 700,00 al mese a titolo di mantenimento.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio contestando la CP_1 rappresentazione dei fatti operata dalla moglie e, in via incidentale, domandava la pronuncia della separazione con addebito a carico della moglie, nonché l'assegnazione a sé della casa coniugale.
All'udienza presidenziale dell'8.11.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il
Presidente, autorizzava i coniugi a vivere separati e, nulla disponendo in via provvisoria ed urgente, nominava il giudice istruttore per la prosecuzione della causa.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale della ricorrente ed escussione di testimoni e all'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, con note depositate in data 18.9.2024 la parte ricorrente dava atto del decesso del coniuge, avvenuto in data 21.5.2024 (cfr. certificato di morte, in atti).
All'udienza del 13.11.2025 le parti chiedevano concordemente al Tribunale la pronuncia della cessata materia del contendere essendo intervenuta la morte della parte ed il Giudice, preso atto, poneva la causa dinanzi al Collegio per la pronuncia del provvedimento.
Per quanto sopra, accertato che è deceduto in data 21.5.2024 (cfr. CP_1 certificato di morte in atti), tenuto conto della natura del procedimento, va dichiarata cessata la materia del contendere.
pagina 2 di 3 In ragione della natura della causa e dell'esito del procedimento, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 660/2021 R.G.: dichiara cessata la materia del contendere;
spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Siracusa, in data 17.11.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3