Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/04/2025, n. 8802
CASS
Sentenza 3 aprile 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa l'11 marzo 2025. Le parti ricorrenti hanno contestato la sentenza del Tribunale di Sassari, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale in favore di quello irlandese, sostenendo che la loro domanda di compensazione pecuniaria per il ritardo di un volo dovesse essere esaminata secondo il Regolamento CE n. 261/2004 e non secondo la Convenzione di Montreal. Le pretese giuridiche dei ricorrenti si fondavano sulla violazione delle norme europee riguardanti la giurisdizione e sulla nullità della clausola di proroga della giurisdizione a favore dei tribunali irlandesi.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la domanda era correttamente inquadrata nell'ambito del Regolamento n. 261/2004, il quale stabilisce diritti minimi per i passeggeri. La Corte ha sottolineato che, sebbene le parti avessero accettato la clausola di proroga della giurisdizione, tale deroga non era valida in presenza della Convenzione di Montreal, che preclude deroghe preventive alla giurisdizione. Inoltre, la Corte ha chiarito che la giurisdizione per le domande di compensazione pecuniaria deve essere determinata secondo le norme del Regolamento n. 1215/2012, escludendo l'applicabilità della Convenzione di Montreal per i voli nazionali. La decisione ha quindi ribadito l'importanza di rispettare le norme europee in materia di giurisdizione e di protezione dei consumatori nel settore del trasporto aereo.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime2

La competenza giurisdizionale sulla domanda di compensazione pecuniaria per ritardo o cancellazione del volo, di cui agli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, si determina in base ai criteri dettati dal Reg. UE n. 1215 del 2012 (con esclusione dell'applicabilità delle disposizioni in tema di contratti di trasporto conclusi dai consumatori, ai sensi dell'art. 17, par. 3, del regolamento da ultimo citato), mentre, nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto il risarcimento supplementare riconosciuto dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 12 del 2004), trova applicazione (anche ai fini della ripartizione territoriale della competenza giurisdizionale tra le autorità di ciascuno Stato contraente) l'art. 33 della Convenzione medesima, che consente al passeggero di agire, a sua scelta, dinanzi al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, ovvero dinanzi al tribunale del luogo di destinazione.

La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - incluso l'art. 49, che prevede la nullità delle clausole contrattuali derogatorie delle relative disposizioni - non si applica ai voli interni agli Stati contraenti.

Commentario1

  • 1Volo nazionale in ritardo? Alla domanda di “compensazione” non si applica la Convenzione di MontrealAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 12 luglio 2024
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/04/2025, n. 8802
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8802
Data del deposito : 3 aprile 2025

Testo completo