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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2364/2023 R.G. tra
C.F. , nato a [...] il 13 gennaio1969, Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michele D'Ippolito,
C.F. , PEC , elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso i l di lui studio in Roma via Nomentana 107, come da procura in atti
- ATTORE/OPPONENTE -
E
, in persona del dott. Controparte_1 CP_2
in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato
[...] CP_3 per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 Persona_1 raccolta nr 12348 del 22/06/2023 (all. 1), rilasciata da , con Controparte_1 sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n.
) ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto P.IVA_1 legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui , CP_4 Controparte_5 svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Grisanti, C.F.: C.F._3
PEC: , elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] Email_2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
del predetto difensore sito in Roma alla Via Ettore Petrolini n. 11 come da procura in atti
- CONVENUTA/OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“Voglia il Giudice adito, preliminarmente, in via urgente ad evitare pregiudizi all'istante, ricorrendo i gravi motivi sia per la nullità e invalidità degli atti opposti, sia per il danno che deriverebbe all'istante, disporre la sospensione dell'esecutorietà dell'atto opposto e della eventuale esecuzione, già con il provvedimento di fissazione di udienza inaudita altera parte, o fissando udienza per tali provvedimenti;
comunque accogliere l'opposizione e annullare
l'atto opposto ed ogni atto connesso. Riserva di ulteriori domande, deduzioni e istanze, anche per chiamare di terzi.
Vittoria di spese”
Per la convenuta : Controparte_1
“1) In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'atto impugnato;
2) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità dell'impugnazione; 3) in via principale, nel merito: rigettare il ricorso per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto ed in particolare perché infondato in fatto e in diritto. 4) ulteriormente nel merito: accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione
e conseguentemente respingersi ogni domanda avanzata nei suoi confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione notificato il 24 luglio 2023, il Sig. proponeva “opposizione ex artt. Parte_1
615 e 617 c.p.c.” avverso la intimazione di pagamento N. 0972023904916450000 di
[...]
per la parte relativa al ruolo riferito alla Corte d'Appello di Roma per voce Controparte_1
“Recupero multe e ammende” con anno di riferimento 2017, chiedendone la sospensione, convenendo in giudizio l e formulando le conclusioni sopra Controparte_1 riportate.
Più precisamente, l'opponente si doleva del fatto che la intimazione di pagamento fosse carente
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dell'indicazione del titolo di cui si chiedevano le somme e dell'indicazione dell'Ente Creditore per cui le somme venivano richieste. Inoltre, si doleva della mancata notifica dell'atto presupposto da cui aveva origine la cartella di pagamento.
Con provvedimento depositato il 18 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 171 bis, comma 3, c.p.c., questo giudice non ritenendo sussistenti i presupposti per la sospensione della cartella di pagamento, differiva l'udienza di prima comparizione al 20 marzo 2024.
Con comparsa del 3 febbraio 2024, si costituiva in giudizio l che chiedeva il rigetto della CP_6 domanda di opposizione.
Nello specifico e in via preliminare, veniva contestata l'ammissibilità dell'impugnazione atteso che secondo la difesa di parte convenuta il Sig. non avrebbe impugnato la cartella di Parte_1 pagamento sottesa all'intimazione di pagamento da ultimo notificata nei termini previsti. Inoltre, sempre in via preliminare, l' contestava la propria legittimazione passiva, atteso che, secondo CP_6 la sua difesa, legittimato passivo delle doglianze di parte opponente relative alla mancata notificazione degli atti prodromici, è soltanto l'ente impositore, quale titolare del relativo credito e soggetto che ha materialmente compiuto l'attività di iscrizione a ruolo, e non il soggetto incaricato della riscossione.
Infine, quanto alla doglianza relativa alla prescrizione del credito, la difesa dell ne CP_6 contestava la fondatezza, deducendo che l'intimazione di pagamento era stata notificata nel termine legale previsto, con la conseguenza che nessuna prescrizione fosse maturata.
All'udienza del 20 marzo 2024 questo Giudice rinviava la causa all'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine fino 30 novembre 2024 per il deposito di note conclusive.
Con note conclusive del 29 novembre 2024, l'opponente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in calce al proprio atto di citazione, reiterando le argomentazioni già esposte nei suoi precedenti scritti difensivi.
Con note conclusive del 29 novembre 2024, l' concludeva per il rigetto della spiegata CP_6 opposizione reiterando le contestazioni già articolate nei precedenti atti di difesa.
2. Qualificazione della domanda
L'opponente ha posto a fondamento della “opposizione alla intimazione” i seguenti motivi:
1) nullità e irregolarità della cartella poiché nell'atto impugnato non è indicata specificamente la causale e gli atti prodromici, ma solo l'importo (peraltro ridotto a € 43862,23 rispetto al presunto
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
debito originario) relativo ad imprecisato “Recupero multe e ammende” della “Corte d'Appello di
Roma”, non è indicato né il titolo né il presunto Ente creditore;
2) violazione della normativa sulla c.d. “tregua fiscale”, che ha avuto definizione con la Legge n.
197/2022, Legge di bilancio 2023, che dispone la sospensione della riscossione o anche l'eliminazione o la riduzione dell'importo delle cartelle, o comunque l'annullamento di sanzioni e maggiorazioni;
3) prescrizione del credito;
4) omessa notifica di un atto presupposto con conseguente nullità dell'atto successivo.
In generale l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento con la quale si deduce l'omessa notifica della cartella esattoriale e fatti estintivi relativi alla formazione del titolo ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'intimazione; deve essere, pertanto, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Le contestazioni attinenti agli atti prodromici alla cartella, proposte sul presupposto della mancata notifica della stessa, hanno una funzione recuperatoria dei mezzi di impugnazione previsti per contestare il contenuto di tali atti prodromici o i crediti portati da tali atti.
Infine le contestazioni riguardanti vizi formali dell'intimazione non integrano una opposizione agli atti esecutivi poiché l'intimazione di pagamento non ha la natura di un atto esecutivo.
3. I vizi dell'intimazione di pagamento
Il motivo sub 1) è inammissibile poiché i dedotti vizi dell'intimazione e l'eccezione di violazione del diritto alla difesa e di violazione del principio di trasparenza, formulate in maniera generica e riferite al contenuto dell'intimazione sono inammissibili per le ragioni sopra indicate e riguardanti l'inammissibilità di una opposizione ex art. 617 c.p.c. contro un atto,
l'intimazione, che non ha natura né di atto esecutivo né è equiparabile al precetto.
4. L'opposizione alla esecuzione
Con “l'opposizione” alla intimazione di pagamento si è dedotta inoltre in funzione recuperatoria della opposizione alla stessa cartella ed agli atti prodomici l'omessa notifica della cartella di pagamento anche al fine di far valere l'intervenuta prescrizione del credito.
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tuttavia la parte opposta ha dimostrato che la cartella di pagamento n. 09720180061785583000
è stata notificata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 16 settembre 2019 (all. 4 alla comparsa di risposta).
In particolare l' ha depositato: CP_6
1) la ricevuta R 3 attestante due tentativi di notifica all'indirizzo del sig. in Via Claudio Parte_1
Monteverdi n. 27 Cerveteri ed il successivo deposito presso la Casa Comunale;
2) l'attestazione della spedizione della raccomandata in data 4 settembre 2019;
3) l'attestazione di compiuta giacenza con restituzione al mittente.
La notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede i l compimento di tre formalità:
- il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi
(attestato dalla ricevuta R3 sopra indicata sub 1);
- l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione
(attestato dalla ricevuta R3 sopra indicata sub 1);
- l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale (attestato dalla ricevuta sopra indicata sub 2).
Le attestazioni dell'agente postale fanno fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata all'agente postale e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario.
Nel caso in esame non è stata proposta la querela di falso.
Pertanto la notifica deve considerarsi perfezionata per compiuta giacenza.
Di conseguenza al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, in data 4 luglio 2024 il credito non era prescritto e l'eccezione di prescrizione è, quindi, infondata.
Le contestazioni attinenti alla cartella di pagamento ed agli atti prodromici dovevano essere fatte valere impugnando la cartella di pagamento che risulta regolarmente notificata, nel termine di 20 giorni per far valere i vizi propri della cartella, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e nel termine di 30 giorni per far valere, con funzione recuperatoria, i vizi degli atti prodromici.
Pertanto l'opposizione proposta circa cinque anni dopo la notifica della cartella è tardiva.
L'eccepita violazione della normativa sulla c.d. “tregua fiscale”, che ha avuto definizione con la
Legge n. 197/2022, Legge di bilancio 2023, che dispone la sospensione della riscossione o anche l'eliminazione o la riduzione dell'importo delle cartelle, o comunque l'annullamento di sanzioni e maggiorazioni è stata formulata in maniera del tutto generica sia con riferimento alle norme che si assumono violate sia alla incidenza delle stesse sul caso in esame.
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
5. Spese del giudizio
Le spese vanno liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e al d.m. 147/22, tenuto conto della durata dei procedimenti e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in relazione al valore del giudizio (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000 parametro minimo per la limitata difficoltà della causa con esclusione della fase di trattazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2634/2024 disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'opposizione all'esecuzione;
b) dichiara inammissibili le altre domande;
c) condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 4.217,00 oltre rimborso spese generali, Iva e CPA. Controparte_1
Civitavecchia, 27 gennaio 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
6 di 6
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2364/2023 R.G. tra
C.F. , nato a [...] il 13 gennaio1969, Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michele D'Ippolito,
C.F. , PEC , elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso i l di lui studio in Roma via Nomentana 107, come da procura in atti
- ATTORE/OPPONENTE -
E
, in persona del dott. Controparte_1 CP_2
in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato
[...] CP_3 per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 Persona_1 raccolta nr 12348 del 22/06/2023 (all. 1), rilasciata da , con Controparte_1 sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n.
) ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto P.IVA_1 legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui , CP_4 Controparte_5 svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Grisanti, C.F.: C.F._3
PEC: , elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] Email_2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
del predetto difensore sito in Roma alla Via Ettore Petrolini n. 11 come da procura in atti
- CONVENUTA/OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“Voglia il Giudice adito, preliminarmente, in via urgente ad evitare pregiudizi all'istante, ricorrendo i gravi motivi sia per la nullità e invalidità degli atti opposti, sia per il danno che deriverebbe all'istante, disporre la sospensione dell'esecutorietà dell'atto opposto e della eventuale esecuzione, già con il provvedimento di fissazione di udienza inaudita altera parte, o fissando udienza per tali provvedimenti;
comunque accogliere l'opposizione e annullare
l'atto opposto ed ogni atto connesso. Riserva di ulteriori domande, deduzioni e istanze, anche per chiamare di terzi.
Vittoria di spese”
Per la convenuta : Controparte_1
“1) In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'atto impugnato;
2) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità dell'impugnazione; 3) in via principale, nel merito: rigettare il ricorso per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto ed in particolare perché infondato in fatto e in diritto. 4) ulteriormente nel merito: accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione
e conseguentemente respingersi ogni domanda avanzata nei suoi confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione notificato il 24 luglio 2023, il Sig. proponeva “opposizione ex artt. Parte_1
615 e 617 c.p.c.” avverso la intimazione di pagamento N. 0972023904916450000 di
[...]
per la parte relativa al ruolo riferito alla Corte d'Appello di Roma per voce Controparte_1
“Recupero multe e ammende” con anno di riferimento 2017, chiedendone la sospensione, convenendo in giudizio l e formulando le conclusioni sopra Controparte_1 riportate.
Più precisamente, l'opponente si doleva del fatto che la intimazione di pagamento fosse carente
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dell'indicazione del titolo di cui si chiedevano le somme e dell'indicazione dell'Ente Creditore per cui le somme venivano richieste. Inoltre, si doleva della mancata notifica dell'atto presupposto da cui aveva origine la cartella di pagamento.
Con provvedimento depositato il 18 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 171 bis, comma 3, c.p.c., questo giudice non ritenendo sussistenti i presupposti per la sospensione della cartella di pagamento, differiva l'udienza di prima comparizione al 20 marzo 2024.
Con comparsa del 3 febbraio 2024, si costituiva in giudizio l che chiedeva il rigetto della CP_6 domanda di opposizione.
Nello specifico e in via preliminare, veniva contestata l'ammissibilità dell'impugnazione atteso che secondo la difesa di parte convenuta il Sig. non avrebbe impugnato la cartella di Parte_1 pagamento sottesa all'intimazione di pagamento da ultimo notificata nei termini previsti. Inoltre, sempre in via preliminare, l' contestava la propria legittimazione passiva, atteso che, secondo CP_6 la sua difesa, legittimato passivo delle doglianze di parte opponente relative alla mancata notificazione degli atti prodromici, è soltanto l'ente impositore, quale titolare del relativo credito e soggetto che ha materialmente compiuto l'attività di iscrizione a ruolo, e non il soggetto incaricato della riscossione.
Infine, quanto alla doglianza relativa alla prescrizione del credito, la difesa dell ne CP_6 contestava la fondatezza, deducendo che l'intimazione di pagamento era stata notificata nel termine legale previsto, con la conseguenza che nessuna prescrizione fosse maturata.
All'udienza del 20 marzo 2024 questo Giudice rinviava la causa all'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine fino 30 novembre 2024 per il deposito di note conclusive.
Con note conclusive del 29 novembre 2024, l'opponente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in calce al proprio atto di citazione, reiterando le argomentazioni già esposte nei suoi precedenti scritti difensivi.
Con note conclusive del 29 novembre 2024, l' concludeva per il rigetto della spiegata CP_6 opposizione reiterando le contestazioni già articolate nei precedenti atti di difesa.
2. Qualificazione della domanda
L'opponente ha posto a fondamento della “opposizione alla intimazione” i seguenti motivi:
1) nullità e irregolarità della cartella poiché nell'atto impugnato non è indicata specificamente la causale e gli atti prodromici, ma solo l'importo (peraltro ridotto a € 43862,23 rispetto al presunto
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
debito originario) relativo ad imprecisato “Recupero multe e ammende” della “Corte d'Appello di
Roma”, non è indicato né il titolo né il presunto Ente creditore;
2) violazione della normativa sulla c.d. “tregua fiscale”, che ha avuto definizione con la Legge n.
197/2022, Legge di bilancio 2023, che dispone la sospensione della riscossione o anche l'eliminazione o la riduzione dell'importo delle cartelle, o comunque l'annullamento di sanzioni e maggiorazioni;
3) prescrizione del credito;
4) omessa notifica di un atto presupposto con conseguente nullità dell'atto successivo.
In generale l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento con la quale si deduce l'omessa notifica della cartella esattoriale e fatti estintivi relativi alla formazione del titolo ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'intimazione; deve essere, pertanto, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Le contestazioni attinenti agli atti prodromici alla cartella, proposte sul presupposto della mancata notifica della stessa, hanno una funzione recuperatoria dei mezzi di impugnazione previsti per contestare il contenuto di tali atti prodromici o i crediti portati da tali atti.
Infine le contestazioni riguardanti vizi formali dell'intimazione non integrano una opposizione agli atti esecutivi poiché l'intimazione di pagamento non ha la natura di un atto esecutivo.
3. I vizi dell'intimazione di pagamento
Il motivo sub 1) è inammissibile poiché i dedotti vizi dell'intimazione e l'eccezione di violazione del diritto alla difesa e di violazione del principio di trasparenza, formulate in maniera generica e riferite al contenuto dell'intimazione sono inammissibili per le ragioni sopra indicate e riguardanti l'inammissibilità di una opposizione ex art. 617 c.p.c. contro un atto,
l'intimazione, che non ha natura né di atto esecutivo né è equiparabile al precetto.
4. L'opposizione alla esecuzione
Con “l'opposizione” alla intimazione di pagamento si è dedotta inoltre in funzione recuperatoria della opposizione alla stessa cartella ed agli atti prodomici l'omessa notifica della cartella di pagamento anche al fine di far valere l'intervenuta prescrizione del credito.
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tuttavia la parte opposta ha dimostrato che la cartella di pagamento n. 09720180061785583000
è stata notificata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 16 settembre 2019 (all. 4 alla comparsa di risposta).
In particolare l' ha depositato: CP_6
1) la ricevuta R 3 attestante due tentativi di notifica all'indirizzo del sig. in Via Claudio Parte_1
Monteverdi n. 27 Cerveteri ed il successivo deposito presso la Casa Comunale;
2) l'attestazione della spedizione della raccomandata in data 4 settembre 2019;
3) l'attestazione di compiuta giacenza con restituzione al mittente.
La notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede i l compimento di tre formalità:
- il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi
(attestato dalla ricevuta R3 sopra indicata sub 1);
- l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione
(attestato dalla ricevuta R3 sopra indicata sub 1);
- l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale (attestato dalla ricevuta sopra indicata sub 2).
Le attestazioni dell'agente postale fanno fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata all'agente postale e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario.
Nel caso in esame non è stata proposta la querela di falso.
Pertanto la notifica deve considerarsi perfezionata per compiuta giacenza.
Di conseguenza al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, in data 4 luglio 2024 il credito non era prescritto e l'eccezione di prescrizione è, quindi, infondata.
Le contestazioni attinenti alla cartella di pagamento ed agli atti prodromici dovevano essere fatte valere impugnando la cartella di pagamento che risulta regolarmente notificata, nel termine di 20 giorni per far valere i vizi propri della cartella, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e nel termine di 30 giorni per far valere, con funzione recuperatoria, i vizi degli atti prodromici.
Pertanto l'opposizione proposta circa cinque anni dopo la notifica della cartella è tardiva.
L'eccepita violazione della normativa sulla c.d. “tregua fiscale”, che ha avuto definizione con la
Legge n. 197/2022, Legge di bilancio 2023, che dispone la sospensione della riscossione o anche l'eliminazione o la riduzione dell'importo delle cartelle, o comunque l'annullamento di sanzioni e maggiorazioni è stata formulata in maniera del tutto generica sia con riferimento alle norme che si assumono violate sia alla incidenza delle stesse sul caso in esame.
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
5. Spese del giudizio
Le spese vanno liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e al d.m. 147/22, tenuto conto della durata dei procedimenti e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in relazione al valore del giudizio (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000 parametro minimo per la limitata difficoltà della causa con esclusione della fase di trattazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2634/2024 disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'opposizione all'esecuzione;
b) dichiara inammissibili le altre domande;
c) condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 4.217,00 oltre rimborso spese generali, Iva e CPA. Controparte_1
Civitavecchia, 27 gennaio 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
6 di 6