TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/04/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 1345/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
nato il [...] a [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Guerriero Antonio, elettivamente domiciliato in Mugnano del Cardinale
(Av) alla via Aldo Moro n. 9;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Toscano Gilda ed elettivamente domiciliato in Cosenza (CS), in Viale Mancini, Trav. Chinnici n. 263/B;
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Grumo Nevano (NA) Controparte_2 in Piazza Cirillo n. 3, P.I.V.A.: , rappresentata e difesa dall'avv. Piscopo Sebastiano ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Caivano alla via Donadio n. 23;
Resistenti
Con l'intervento del P.M. che ha apposto il visto il 24.1.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 29.03.2021, ha proposto querela di Parte_1 falso in relazione all'avviso di ricevimento del verbale n. V.1055A/09V prodromico all'ingiunzione fiscale
1/7 n. 2018/335 del 16.11.2018, a lui notificata dalla società concessionaria per la riscossione Controparte_2 per conto del chiedendo di disporre gli accertamenti tecnici opportuni per accertare Controparte_1 la falsità della sottoscrizione apposta in calce allo stesso. In punto di fatto, il ricorrente ha esposto che, in data 13.12.2018, la società gli aveva notificato l'ingiunzione fiscale suindicata per mancato Controparte_2 versamento dell'importo pari ad € 858,12, scaturente da presunte infrazioni al codice della strada elevate dal senza la notifica di tutti gli atti prodromici;
che nel giudizio di Controparte_3 opposizione incardinato dinanzi al giudice di pace il aveva prodotto la documentazione relativa CP_1 agli atti prodromici all'ingiunzione fiscale opposta e, precisamente, il verbale n. V.1055A/09V del
24.5.2009, notificato a mezzo posta il 15.7.2009 ed il sollecito 14727985644, notificato il 4.6.2014. La parte ha precisato di non aver mai ricevuto né tantomeno controfirmato gli atti suddetti e che, con ordinanza del 15.02.2021, in accoglimento della sua richiesta di essere autorizzato a proporre querela di falso, il giudizio era stato sospeso e rimesso davanti al Tribunale di Avellino.
Con memoria depositata il 19.07.2021, si è costituito il eccependo, tra l'altro, Controparte_1
l'inammissibilità della querela di falso in ordine alla non paternità della sottoscrizione. In via subordinata, il resistente ha chiesto di accertare e dichiarare la genuinità, la paternità e la riconducibilità alla mano libera di della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento del plico raccomandato Parte_1 notificato a mezzo del servizio postale in data 15/07/2009, contenente il verbale n. V.1055A/09V del
24/05/2009.
Con memoria depositata il 28.07.2021, si è costituita la società eccependo il proprio difetto Controparte_2 di legittimazione passiva per essere le contestazioni relative alla notifica del verbale prodromico emesso dall'Ente locale attività di esclusiva competenza di quest'ultimo.
Nel corso del processo, ritenuta sanata l'irregolarità della forma di introduzione del giudizio, disposta la custodia in cassaforte dell'originale del documento oggetto di querela e trasmessi gli atti al P.M., con ordinanza del 26.4.2022 è stato nominato un ctu al fine di accertare l'autenticità della firma apposta sull'originale dell'avviso di ricevimento spedito con raccomandata n. 77507237506-1 dall'Ufficio postale di AR (CS) diretto a Con relazione del 17.10.2022 il ctu, valutate le numerose Parte_1 differenze riscontrate tra la firma apposta sull'avviso di ricevimento rispetto alle firme autografe comparative, ha concluso che “tali discordanze grafiche siano qualitativamente tali da sostenere fondatamente un giudizio tecnico di non provenienza dalla mano del sig. ; “La firma apposta Parte_1 Parte_1 sull'avviso di ricevimento spedito con raccomandata n. 77507237506-1 dall'Ufficio Postale di AR (CS) diretto a
non è stata vergata dalla mano del Sig. per le differenti ed incompatibili Parte_1 Parte_1 caratteristiche grafomotorie riscontrate, pertanto è da ritenersi apocrifa”.
All'esito dell'udienza del 23.09.2024, la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno concluso come nei precedenti atti.
2/7 In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo alla società CP_2
in quanto la stessa è coinvolta nel procedimento in esame nella qualità di concessionaria per la
[...] riscossione dei tributi per conto del di conseguenza, il ricorrente ha correttamente Controparte_1 instaurato il contraddittorio anche nei confronti di quest'ultima.
Sempre in via preliminare osserva il Collegio che l'organo notificatore che ha effettuato le notifiche in esame non riveste il ruolo di litisconsorte necessario nel presente giudizio.
Ciò premesso, deve essere rilevato che la notifica del verbale suindicato è stata effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte del d.P.R. n. 602 del 1973. In punto di diritto vale, altresì, rilevare che la querela di falso ha lo scopo di vincere la speciale forza probatoria ricollegabile alla attestazione del pubblico ufficiale contenuta nell'atto della cui falsità si discute ossia, nel caso di specie, dell'avviso di ricevimento che fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza dal pubblico ufficiale (agente postale) che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza. Solo con il procedimento per querela di falso, infatti, la parte intenzionata a contrastare la forza probatoria privilegiata propria esclusivamente delle attestazioni sopra indicate, potrà richiedere al giudice la falsità di quel documento;
viceversa fuoriesce dall'ambito proprio del giudizio di querela di falso l'accertamento della validità e della esattezza delle dichiarazioni rese dalle persone in presenza del pubblico ufficiale in quanto questi attesta pubblicamente solo che tali dichiarazioni siano state rese davanti a lui, ma non anche che le stesse rispondano a verità o meno. Così chiarito l'ambito del giudizio per querela di falso va evidenziato che, nel caso in esame, l'attore ha contestato la genuinità della sottoscrizione apposte sull'avviso di ricevimento. Tuttavia, come detto, non è compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna;
pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente, l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti ai fini di verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario (cfr. Cass. n. 2323/2000). Ne consegue che, poiché nessuna attestazione viene svolta dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica, la contestazione circoscritta a tale aspetto non potrà dare corso ad un procedimento per querela di falso attenendo ad un dato (la sottoscrizione) che non forma oggetto di alcuna attestazione da parte del pubblico ufficiale, ma dovrà essere sollevata nell'ambito di un giudizio ordinario, con ricorso a tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge (cfr.: Tribunale di
Avellino n. 2185 del 2021; Tribunale di Milano Sez. I, Sent. n. 8495 del 24-09-2019; Tribunale di Palermo,
n. 1194/2024).
Vale soggiungere che, nella materia in esame, la Corte di legittimità, con ordinanza n. 1686/2023, ha confermato che, in caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 26 sopra citato, non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade nella notifica a mezzo posta ai
3/7 sensi della legge n. 890 del 1982 e che, ai fini del perfezionamento della notifica, è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario. In proposito è stato osservato che l'agente postale deve solo curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità. Con l'ordinanza in esame, è stato precisato che “…la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi CP_4 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile
2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”. In merito la Suprema Corte ha anche chiarito, richiamando la distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta
(disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla legge n. 890 del 1982) e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 e degli articoli 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001 (che non contengono una norma di tenore analogo a quella di cui all'art. 7, comma 4 della legge 890 del 1982), che, con l'ordinanza n. 4556 del 2020 (“…la cui frettolosa massimazione ha finito per operare una crasi tra le distinte normative…”), richiamata dalla Corte di Appello di
Milano, è stato solamente affermato che, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio della cartella esattoriale eseguito, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, da parte del
, e della sua validità, risulta sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, CP_5 senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente con ciò volendosi affermare la validità di una simile forma notificatoria anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto (conf. Cass. 19680/2020, 4160/2022), e non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario. La Suprema Corte ha, infine, evidenziato che il passaggio successivo dell'ordinanza, nel quale veniva semplicemente ricordato, in modo apparentemente ultroneo, «che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n.
4/7 9962 del 2010; in senso conforme, Cass. n. 24283 del 2015)» risultava riferibile chiaramente alle diverse ipotesi di notifica disciplinate dalla legge n. 890 del 1982.
A fini di completezza espositiva si richiamano, allora, la motivazione e le conclusioni della Suprema Corte secondo cui “7.3. – Si ha dunque che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n.
603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna
a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016). In tal senso si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708/2011). 7.4. – Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna
a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità. 7.5.
– In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo
l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati. 8. – Va dunque formulato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982
– la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante CP_4 raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.”
Alle medesime conclusioni è giunta anche la Corte di Appello di Napoli che, con sentenza del 21.6.2023
n. 2892, ha dichiarato inammissibile la querela di falso avverso le sottoscrizioni apposte sulla relata, evidenziando che l'art. 2700 c.c. secondo cui “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della
5/7 provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", implica, per quello che riguarda la disciplina delle notificazioni, che sono assistiti da fede privilegiata solo i fatti caduti sotto la diretta percezione del soggetto incaricato della notifica e non anche il contenuto delle dichiarazioni da questi ricevute, tra le quali rientra l'identità del soggetto al quale l'atto o il plico viene consegnato o i suoi rapporti con il destinatario. La Corte di appello ha, quindi, evidenziato che, proprio per tali ragioni, “…sono state ritenute assistite da fede privilegiata le attestazioni relative all'avvenuto accesso in un luogo, alle modalità ed ai tempi della consegna dell'atto ed al mancato reperimento di persone idonee a riceverlo (cfr. Cass. 4193/2010; Cass.
25860/2008; Cass-10665/1990), mentre analoga efficacia probatoria è stata esclusa con riguardo ai rapporti tra il destinatario della notifica e la persona alla quale viene consegnata l'atto (cfr. ex multis Cass. 4590/2000; Cass.
2323/2000, Cass. 26134/2016) giacché tali attestazioni si fondano sulle dichiarazioni ricevute dal notificatore che non
è tenuto ad accertarne la veridicità purché esse concordino con la situazione apparente, come la presenza presso l'abitazione, lo studio ecc. (Cass. 1999/7763; Cass. 1990/7634; SS.UU. 22044/2004). Tali attestazioni sono solo dotate di una presunzione di veridicità che può essere superata attraverso la prova contraria da chi assume di non aver ricevuto l'atto
(Cass. 322/2007; Cass. 23028/2006; Cass. 18141/2002)…” e che “… Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche qualora l'atto venga consegnato a persona che si qualifichi quale destinatario dell'atto, la cui identità il notificatore non è tenuto a verificare. Proprio per tale ragione la giurisprudenza ha affermato che le dichiarazioni false eventualmente rese circa la propria identità al soggetto incaricato della notifica sono sanzionate ai sensi dell'art. 485 c.p.c. (Cass.
2323/2000).” Infine, nella sentenza in esame la Corte di appello non ha omesso di ricordare che, nei casi in cui la S.C. è giunta a conclusioni contrarie, la sottoscrizione del destinatario risultava assolutamente indecifrabile (sicché il disconoscimento avrebbe certamente avuto esito favorevole), e che, in ogni caso, tali pronunce risultano inconciliabili con i principi sopra esposti (ed affermati dalla stessa S.C.) in ordine all'inesistenza dell'obbligo del P.U. di identificare il destinatario dell'atto ed al fatto che la fede privilegiata non può riguardare il contenuto intrinseco delle dichiarazioni ricevute dal P.U. (quali quelle sull'identità del soggetto al quale è consegnato l'atto).
In conclusione e in applicazione dei predetti principi, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, con assorbimento delle restanti doglianze formulate dai convenuti, in quanto non sono assistite da fede privilegiata le attestazioni rese dall'Ufficiale Postale in ordine all'identità del destinatario dell'atto e alla riferibilità a quest'ultimo delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi, ma da una presunzione di veridicità e di conoscenza superabile con la prova contraria offerta con qualsiasi mezzo e, quindi, anche attraverso il disconoscimento delle stesse.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, ad eccezione di quelle di ctu, ravvisabili nella sussistenza di orientamenti non uniformi della giurisprudenza di merito e dei chiarimenti resi dalla Cassazione successivamente all'introduzione del presente giudizio.
6/7 Infine, ai sensi dell'art. 226 cpc, deve essere ordinata la restituzione dei documenti e disposto che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale, con condanna della parte querelante al pagamento della pena pecuniaria di euro 10,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino Prima Sezione Civile, nella composizione sopra indicata, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la querela di falso;
- compensa fra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell'attore;
- ordina la restituzione dei documenti impugnati;
- condanna la parte querelante alla pena pecuniaria di € 10,00;
- manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 226 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Paola Beatrice dott. Raffaele Califano
7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 1345/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
nato il [...] a [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Guerriero Antonio, elettivamente domiciliato in Mugnano del Cardinale
(Av) alla via Aldo Moro n. 9;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Toscano Gilda ed elettivamente domiciliato in Cosenza (CS), in Viale Mancini, Trav. Chinnici n. 263/B;
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Grumo Nevano (NA) Controparte_2 in Piazza Cirillo n. 3, P.I.V.A.: , rappresentata e difesa dall'avv. Piscopo Sebastiano ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Caivano alla via Donadio n. 23;
Resistenti
Con l'intervento del P.M. che ha apposto il visto il 24.1.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 29.03.2021, ha proposto querela di Parte_1 falso in relazione all'avviso di ricevimento del verbale n. V.1055A/09V prodromico all'ingiunzione fiscale
1/7 n. 2018/335 del 16.11.2018, a lui notificata dalla società concessionaria per la riscossione Controparte_2 per conto del chiedendo di disporre gli accertamenti tecnici opportuni per accertare Controparte_1 la falsità della sottoscrizione apposta in calce allo stesso. In punto di fatto, il ricorrente ha esposto che, in data 13.12.2018, la società gli aveva notificato l'ingiunzione fiscale suindicata per mancato Controparte_2 versamento dell'importo pari ad € 858,12, scaturente da presunte infrazioni al codice della strada elevate dal senza la notifica di tutti gli atti prodromici;
che nel giudizio di Controparte_3 opposizione incardinato dinanzi al giudice di pace il aveva prodotto la documentazione relativa CP_1 agli atti prodromici all'ingiunzione fiscale opposta e, precisamente, il verbale n. V.1055A/09V del
24.5.2009, notificato a mezzo posta il 15.7.2009 ed il sollecito 14727985644, notificato il 4.6.2014. La parte ha precisato di non aver mai ricevuto né tantomeno controfirmato gli atti suddetti e che, con ordinanza del 15.02.2021, in accoglimento della sua richiesta di essere autorizzato a proporre querela di falso, il giudizio era stato sospeso e rimesso davanti al Tribunale di Avellino.
Con memoria depositata il 19.07.2021, si è costituito il eccependo, tra l'altro, Controparte_1
l'inammissibilità della querela di falso in ordine alla non paternità della sottoscrizione. In via subordinata, il resistente ha chiesto di accertare e dichiarare la genuinità, la paternità e la riconducibilità alla mano libera di della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento del plico raccomandato Parte_1 notificato a mezzo del servizio postale in data 15/07/2009, contenente il verbale n. V.1055A/09V del
24/05/2009.
Con memoria depositata il 28.07.2021, si è costituita la società eccependo il proprio difetto Controparte_2 di legittimazione passiva per essere le contestazioni relative alla notifica del verbale prodromico emesso dall'Ente locale attività di esclusiva competenza di quest'ultimo.
Nel corso del processo, ritenuta sanata l'irregolarità della forma di introduzione del giudizio, disposta la custodia in cassaforte dell'originale del documento oggetto di querela e trasmessi gli atti al P.M., con ordinanza del 26.4.2022 è stato nominato un ctu al fine di accertare l'autenticità della firma apposta sull'originale dell'avviso di ricevimento spedito con raccomandata n. 77507237506-1 dall'Ufficio postale di AR (CS) diretto a Con relazione del 17.10.2022 il ctu, valutate le numerose Parte_1 differenze riscontrate tra la firma apposta sull'avviso di ricevimento rispetto alle firme autografe comparative, ha concluso che “tali discordanze grafiche siano qualitativamente tali da sostenere fondatamente un giudizio tecnico di non provenienza dalla mano del sig. ; “La firma apposta Parte_1 Parte_1 sull'avviso di ricevimento spedito con raccomandata n. 77507237506-1 dall'Ufficio Postale di AR (CS) diretto a
non è stata vergata dalla mano del Sig. per le differenti ed incompatibili Parte_1 Parte_1 caratteristiche grafomotorie riscontrate, pertanto è da ritenersi apocrifa”.
All'esito dell'udienza del 23.09.2024, la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno concluso come nei precedenti atti.
2/7 In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo alla società CP_2
in quanto la stessa è coinvolta nel procedimento in esame nella qualità di concessionaria per la
[...] riscossione dei tributi per conto del di conseguenza, il ricorrente ha correttamente Controparte_1 instaurato il contraddittorio anche nei confronti di quest'ultima.
Sempre in via preliminare osserva il Collegio che l'organo notificatore che ha effettuato le notifiche in esame non riveste il ruolo di litisconsorte necessario nel presente giudizio.
Ciò premesso, deve essere rilevato che la notifica del verbale suindicato è stata effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte del d.P.R. n. 602 del 1973. In punto di diritto vale, altresì, rilevare che la querela di falso ha lo scopo di vincere la speciale forza probatoria ricollegabile alla attestazione del pubblico ufficiale contenuta nell'atto della cui falsità si discute ossia, nel caso di specie, dell'avviso di ricevimento che fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza dal pubblico ufficiale (agente postale) che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza. Solo con il procedimento per querela di falso, infatti, la parte intenzionata a contrastare la forza probatoria privilegiata propria esclusivamente delle attestazioni sopra indicate, potrà richiedere al giudice la falsità di quel documento;
viceversa fuoriesce dall'ambito proprio del giudizio di querela di falso l'accertamento della validità e della esattezza delle dichiarazioni rese dalle persone in presenza del pubblico ufficiale in quanto questi attesta pubblicamente solo che tali dichiarazioni siano state rese davanti a lui, ma non anche che le stesse rispondano a verità o meno. Così chiarito l'ambito del giudizio per querela di falso va evidenziato che, nel caso in esame, l'attore ha contestato la genuinità della sottoscrizione apposte sull'avviso di ricevimento. Tuttavia, come detto, non è compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna;
pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente, l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti ai fini di verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario (cfr. Cass. n. 2323/2000). Ne consegue che, poiché nessuna attestazione viene svolta dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica, la contestazione circoscritta a tale aspetto non potrà dare corso ad un procedimento per querela di falso attenendo ad un dato (la sottoscrizione) che non forma oggetto di alcuna attestazione da parte del pubblico ufficiale, ma dovrà essere sollevata nell'ambito di un giudizio ordinario, con ricorso a tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge (cfr.: Tribunale di
Avellino n. 2185 del 2021; Tribunale di Milano Sez. I, Sent. n. 8495 del 24-09-2019; Tribunale di Palermo,
n. 1194/2024).
Vale soggiungere che, nella materia in esame, la Corte di legittimità, con ordinanza n. 1686/2023, ha confermato che, in caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 26 sopra citato, non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade nella notifica a mezzo posta ai
3/7 sensi della legge n. 890 del 1982 e che, ai fini del perfezionamento della notifica, è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario. In proposito è stato osservato che l'agente postale deve solo curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità. Con l'ordinanza in esame, è stato precisato che “…la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi CP_4 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile
2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”. In merito la Suprema Corte ha anche chiarito, richiamando la distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta
(disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla legge n. 890 del 1982) e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 e degli articoli 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001 (che non contengono una norma di tenore analogo a quella di cui all'art. 7, comma 4 della legge 890 del 1982), che, con l'ordinanza n. 4556 del 2020 (“…la cui frettolosa massimazione ha finito per operare una crasi tra le distinte normative…”), richiamata dalla Corte di Appello di
Milano, è stato solamente affermato che, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio della cartella esattoriale eseguito, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, da parte del
, e della sua validità, risulta sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, CP_5 senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente con ciò volendosi affermare la validità di una simile forma notificatoria anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto (conf. Cass. 19680/2020, 4160/2022), e non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario. La Suprema Corte ha, infine, evidenziato che il passaggio successivo dell'ordinanza, nel quale veniva semplicemente ricordato, in modo apparentemente ultroneo, «che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n.
4/7 9962 del 2010; in senso conforme, Cass. n. 24283 del 2015)» risultava riferibile chiaramente alle diverse ipotesi di notifica disciplinate dalla legge n. 890 del 1982.
A fini di completezza espositiva si richiamano, allora, la motivazione e le conclusioni della Suprema Corte secondo cui “7.3. – Si ha dunque che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n.
603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna
a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016). In tal senso si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708/2011). 7.4. – Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna
a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità. 7.5.
– In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo
l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati. 8. – Va dunque formulato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982
– la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante CP_4 raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.”
Alle medesime conclusioni è giunta anche la Corte di Appello di Napoli che, con sentenza del 21.6.2023
n. 2892, ha dichiarato inammissibile la querela di falso avverso le sottoscrizioni apposte sulla relata, evidenziando che l'art. 2700 c.c. secondo cui “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della
5/7 provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", implica, per quello che riguarda la disciplina delle notificazioni, che sono assistiti da fede privilegiata solo i fatti caduti sotto la diretta percezione del soggetto incaricato della notifica e non anche il contenuto delle dichiarazioni da questi ricevute, tra le quali rientra l'identità del soggetto al quale l'atto o il plico viene consegnato o i suoi rapporti con il destinatario. La Corte di appello ha, quindi, evidenziato che, proprio per tali ragioni, “…sono state ritenute assistite da fede privilegiata le attestazioni relative all'avvenuto accesso in un luogo, alle modalità ed ai tempi della consegna dell'atto ed al mancato reperimento di persone idonee a riceverlo (cfr. Cass. 4193/2010; Cass.
25860/2008; Cass-10665/1990), mentre analoga efficacia probatoria è stata esclusa con riguardo ai rapporti tra il destinatario della notifica e la persona alla quale viene consegnata l'atto (cfr. ex multis Cass. 4590/2000; Cass.
2323/2000, Cass. 26134/2016) giacché tali attestazioni si fondano sulle dichiarazioni ricevute dal notificatore che non
è tenuto ad accertarne la veridicità purché esse concordino con la situazione apparente, come la presenza presso l'abitazione, lo studio ecc. (Cass. 1999/7763; Cass. 1990/7634; SS.UU. 22044/2004). Tali attestazioni sono solo dotate di una presunzione di veridicità che può essere superata attraverso la prova contraria da chi assume di non aver ricevuto l'atto
(Cass. 322/2007; Cass. 23028/2006; Cass. 18141/2002)…” e che “… Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche qualora l'atto venga consegnato a persona che si qualifichi quale destinatario dell'atto, la cui identità il notificatore non è tenuto a verificare. Proprio per tale ragione la giurisprudenza ha affermato che le dichiarazioni false eventualmente rese circa la propria identità al soggetto incaricato della notifica sono sanzionate ai sensi dell'art. 485 c.p.c. (Cass.
2323/2000).” Infine, nella sentenza in esame la Corte di appello non ha omesso di ricordare che, nei casi in cui la S.C. è giunta a conclusioni contrarie, la sottoscrizione del destinatario risultava assolutamente indecifrabile (sicché il disconoscimento avrebbe certamente avuto esito favorevole), e che, in ogni caso, tali pronunce risultano inconciliabili con i principi sopra esposti (ed affermati dalla stessa S.C.) in ordine all'inesistenza dell'obbligo del P.U. di identificare il destinatario dell'atto ed al fatto che la fede privilegiata non può riguardare il contenuto intrinseco delle dichiarazioni ricevute dal P.U. (quali quelle sull'identità del soggetto al quale è consegnato l'atto).
In conclusione e in applicazione dei predetti principi, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, con assorbimento delle restanti doglianze formulate dai convenuti, in quanto non sono assistite da fede privilegiata le attestazioni rese dall'Ufficiale Postale in ordine all'identità del destinatario dell'atto e alla riferibilità a quest'ultimo delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi, ma da una presunzione di veridicità e di conoscenza superabile con la prova contraria offerta con qualsiasi mezzo e, quindi, anche attraverso il disconoscimento delle stesse.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, ad eccezione di quelle di ctu, ravvisabili nella sussistenza di orientamenti non uniformi della giurisprudenza di merito e dei chiarimenti resi dalla Cassazione successivamente all'introduzione del presente giudizio.
6/7 Infine, ai sensi dell'art. 226 cpc, deve essere ordinata la restituzione dei documenti e disposto che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale, con condanna della parte querelante al pagamento della pena pecuniaria di euro 10,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino Prima Sezione Civile, nella composizione sopra indicata, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la querela di falso;
- compensa fra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell'attore;
- ordina la restituzione dei documenti impugnati;
- condanna la parte querelante alla pena pecuniaria di € 10,00;
- manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 226 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Paola Beatrice dott. Raffaele Califano
7/7