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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. IE OL RE, all'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1992 /2024 R.G., promossa da:
, nata in [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. IRACI CIRO e MIRACOLA MASSIMO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio MA 100;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27/06/2024 , ha convenuto in Parte_1 giudizio l proponendo opposizione ai provvedimenti prot. nn. 0309023, 0309115, 0311016 e CP_1
0311325 del giugno 2022, con i quali l'Istituto ha disconosciuto la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra la ricorrente e le società San Lorenzo Group S.r.l., San Lorenzo S.r.l., San Lorenzo
S.a.S. e chiedendo che fosse dichiarata la legittimità di tali rapporti e ordinata la Controparte_2 ricostruzione contributiva.
La ricorrente ha dedotto di avere svolto, nel corso degli anni, mansioni di impiegata amministrativa e responsabile di settore, con orari predeterminati, retribuzione mensile, assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dei rispettivi datori di lavoro, e di non avere mai rivestito ruoli gestionali o di amministratore di fatto. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità sulla compatibilità tra socio e lavoratore subordinato, sostenendo che la mera partecipazione al capitale sociale non esclude la subordinazione ove vi sia concreto assoggettamento alle direttive.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che i rapporti denunciati sono CP_1 privi dei requisiti di cui all'art. 2094 c.c., essendo inseriti in un contesto di impresa familiare di fatto e di gruppo economico unitario gestito dalla famiglia L' ha richiamato la circolare n. Pt_1 CP_1 CP_1
179/1989, che impone una rigorosa verifica della subordinazione nelle società a ristretta base familiare,
e ha prodotto i verbali ispettivi redatti congiuntamente alla Guardia di Finanza, dai quali emergerebbe la promiscuità di ruoli tra soci, amministratori e dipendenti, l'assenza di un effettivo vincolo gerarchico e la gestione accentrata nelle mani dei membri della famiglia.
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente e mediante prova per testi è stata discussa e decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso.
chiede accertarsi il proprio diritto al ripristino della Parte_1 contribuzione versata quale lavoratrice dipendente delle società San Lorenzo Group S.r.l., San Lorenzo
S.r.l., San Lorenzo S.a.S. e posizione cancellata dall' a seguito del Controparte_2 CP_1 disconoscimento della natura subordinata di tali rapporti di lavoro per essere stata ritenuta la ricorrente impegnata concretamente nell'amministrazione delle società.
Parte ricorrente ha, sostanzialmente, proposto un'azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro con i caratteri propri delle subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare la relativa contribuzione per i periodi disconosciuti.
Sul punto, va rilevato che l' , ha prodotto un verbale di accertamento ispettivo del 17.9.2021. CP_1
Il verbale ispettivo dell' , redatto congiuntamente alla Guardia di Finanza, ha accertato che CP_1 le società San Lorenzo Group S.r.l., San Lorenzo S.r.l., SE S.r.l. e San Lorenzo S.a.s., insieme ad altre imprese minori, costituiscono un gruppo economico di fatto gestito dalla famiglia Le Controparte_3 indagini hanno evidenziato una continuità sostanziale di attività, personale e attrezzature tra le varie società: i lavoratori, pur formalmente assunti e cessati da entità diverse, hanno dichiarato di aver sempre operato nello stesso luogo, con le medesime mansioni e sotto la direzione degli stessi soggetti, senza soluzione di continuità. Analogamente, i beni strumentali e le commesse sono stati trasferiti da una società all'altra senza reali modifiche operative, mentre le scelte strategiche e gestionali risultano accentrate nei membri della famiglia, che impartivano direttive indistintamente per tutte le imprese.
È emerso che i principali esponenti del nucleo familiare ( , , Persona_1 Persona_2
MA e ) hanno rivestito contemporaneamente ruoli di amministratori di fatto e Parte_1 lavoratori subordinati, con retribuzioni elevate e modalità operative incompatibili con la subordinazione: assenza di vincoli di orario, autonomia decisionale, sovrapposizione di mansioni apicali. Tale commistione, unitamente alla gestione familiare e alla promiscuità di ruoli, ha condotto l' a ritenere CP_1 fittizi i rapporti di lavoro formalmente instaurati, annullandoli per difetto del requisito della subordinazione.
Il verbale ha inoltre rilevato irregolarità contributive: imponibili inferiori ai minimi di legge, errata applicazione del CCNL (personale qualificato inquadrato al livello più basso), assenze non giustificate e indennità di trasferta corrisposte senza alcuna nota spese, in realtà occultanti retribuzioni ordinarie. Particolarmente significativo il fenomeno delle dimissioni di massa dalla SE S.r.l. (febbraio
2020), seguite da immediate riassunzioni presso San Lorenzo S.a.s. e San Lorenzo Group S.r.l., ritenuto strumentale al trasferimento del complesso aziendale.
Tale contesto, secondo l' , depone per rapporti improntati alla collaborazione familiare e non CP_1 per un genuino rapporto di lavoro subordinato, giustificando i provvedimenti di disconoscimento: sulla base delle superiori risultanze l'Istituto, nel legittimo esercizio dei suoi poteri autoritativi, ha infatti disposto la cancellazione della contribuzione da lavoro dipendente a carico della ricorrente.
Ciò posto, la ricorrente aveva l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze delle suindicate società.
La prova offerta dalla ricorrente al momento del deposito del ricorso, rappresentata contratti e buste paga, costituisce documentazione insufficiente ai fini della prova della sussistenza di un effettivo rapporto lavorativo di natura dipendente, in quanto documentazione di formazione unilaterale.
Anche la prova concreta dei pagamenti, offerta tramite produzione documentale relativa a diversi bonifici a favore della ricorrente, appare scarsamente conducente, in quanto gli importi sono altamente variabili e in quanto tali difficilmente riconducibili ad un rapporto di lavoro dipendente.
Su sua richiesta istruttoria, inoltre, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni le cui deposizioni, pur confermando in linea teorica gli assunti di parte attrice (esistenza di una prestazione lavorativa, mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione), vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, sent. n.
176/2017).
Sotto questo profilo, la testimonianza resa dal teste , marito della ricorrente, appare Tes_1 scarsamente attendibile oltreché generica, avendo il teste laconicamente confermato l'esistenza formale dei contratti e la partecipazione della moglie alle riunioni aziendali, senza tuttavia fornire elementi concreti sul vincolo di subordinazione. Quanto alla seconda teste, , ella ha riferito elementi relativi alla fiscalista delle società, Tes_2 dati anagrafici e qualifiche, ma non ha illustrato circostanze fattuali, apprese personalmente ed idonee a dimostrare l'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo tipico del datore di lavoro.
Ciò posto, in un'ottica di complessiva valutazione del compendio istruttorio, pare a questo decidente di dover propendere per la ricostruzione offerta dall' , tanto con le allegazioni quanto con CP_1 le prove documentali offerte in giudizio.
In conseguenza di ciò la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Parte_1 CP_1
27/06/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese Parte_1 CP_1 del giudizio che liquida in euro 2.900,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 27/11/2025 .
Il Giudice
IE OL RE