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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile – in composizione monocratica – in persona del Giudice dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in seguito all'udienza del 24.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8736/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
TRA
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi – giusta procura in atti - dall'avv. Paolo Merendino, presso il cui studio sito in
Palermo, Corso Finocchiaro Aprile n. 124 hanno eletto domicilio;
- parte attrice –
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
06.08.1960, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Rizzotti, presso il cui studio sito in Palermo
Piazza Pallavicino n. 21, ha eletto domicilio;
- parte convenuta-
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La materia del contendere è cessata tra le parti.
Parte attrice, infatti, con le note di trattazione scritta depositate ritualmente per la presente udienza, ha dichiarato che con atto di compravendita in Notar del 15.05.2024 (Repertorio n. Persona_1
845 – Raccolta n. 498), già depositato in atti, la convenuta ha venduto Controparte_1
agli attori , e la propria quota (1/6) Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'appartamento ubicato a Palermo nella Via Ammiraglio Rizzo n. 43 – piano 13°, censito nel N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 25, particella 1740, sub. 28, oggetto del presente giudizio di divisione.
La parte ha, inoltre, dichiarato che è cessata la materia del contendere, domandando la compensazione delle spese di lite ed insistendo, esclusivamente, sulla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
La controparte ha depositato note di udienza contenenti le medesime conclusioni.
Ebbene, tenuto conto del petitum e della causa petendi originari, effettivamente, alla luce del sopravvenuto contratto di compravendita, depositato in atti, è cessata la materia del contendere.
Inoltre, tenuto conto dell'oggetto della domanda e dell'esito della controversia, merita accoglimento la domanda di cancellazione della trascrizione della originaria domanda giudiziale (in tal senso si veda Cass.Civ., Sez. 1, Ord. n. 304 del 30/04/1997 sulla sostanziale assimilabilità del caso in esame all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente contemplata dall'art. 2668 cod. proc. civ.).
In accordo alla domanda, spese di lite compensate;
le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Palermo la cancellazione della trascrizione della originaria domanda giudiziale del 25.1.2022, Registro Generale n.3200 – Registro Particolare
n.2604 – Presentazione n.7 del 25.1.2022;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da decreti in atti, definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
Così deciso in Palermo in data 24/03/2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli