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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/06/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 704/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Sofia Lamesa;
Appellante - Appellata incidentale
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Gabriele Pasqua;
Appellata - Appellante incidentale
1 AVENTE AD OGGETTO: indennità di esclusività - retribuzione individuale di anzianità – retribuzione di posizione- ripetizione d'indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L di , con appello depositato Parte_1 Pt_1
il 4.08.2023, impugnava la sentenza n. 68/2023 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il 7.02.2023, con la quale - in parziale accoglimento del ricorso proposto da - era stata dichiarata non ripetibile la somma corrisposta CP_1
dall alla ricorrente, in data 23 marzo 2016, a titolo di indennità Parte_1
di esclusività, in ragione dell'illegittimità della delibera del Direttore Generale Parte 619/2018 nella parte in cui si poneva in contrasto con il contenuto delle clausole contenute nel contratto individuale di assunzione, non essendo stato dimostrato che al momento della stipula di tale contratto la ricorrente fosse a conoscenza dell'errore in cui era incorsa l'amministrazione datoriale nel riconoscerle espressamente l'indennità di esclusività sulla base del servizio prestato in regime di convenzione;
con la sentenza impugnata era stata disposta, pertanto, la conseguente condanna dell' a restituire quanto Parte_1
trattenuto a tale titolo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
erano state rigettate le ulteriori domande della ricorrente volte al riconoscimento del diritto all'indennità di esclusività ultra-quindicennale a decorrere dal 1° aprile 2010, della retribuzione individuale di anzianità nonché della retribuzione di posizione, alla luce delle norme vigenti e dell'orientamento applicativo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità; con compensazione delle spese in ragione di ½ e condanna dell' resistente al Parte_1
pagamento, in favore della , della restante metà. CP_1
L censurava la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente Pt_1
ritrascritti.
2 Instauratosi il contraddittorio, chiedeva il rigetto del gravame e CP_1
proponeva a sua volta appello incidentale.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 19.06.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l' impugna la sentenza nella Parte_1
parte in cui il giudice, premessa l'illegittimità della delibera dell'ASP 619/2018, in quanto adottata in contrasto con il contratto individuale di lavoro della , CP_1
stipulato il 6.06.2007, ha riconosciuto il diritto di quest'ultima a trattenere le somme già corrisposte da essa azienda in data 23 marzo 2016 a titolo di indennità di esclusività, in conformità alla clausola contrattuale contenuta nell'art. 8 del predetto contratto individuale di lavoro.
Lamenta che il giudice, pur avendo correttamente escluso, in virtù delle leggi e dei CCNL di riferimento, il diritto della all'indennità di esclusività, ha poi CP_1
riconosciuto in modo contraddittorio il diritto di quest'ultima a trattenere le somme già corrisposte a tale titolo in data 23 marzo 2016, richiamando l'art. 8 del contratto individuale di lavoro e l'art.1428 c.c.
1.1 L'azienda appellante precisa anzitutto che le somme sono state corrisposte in data 23 marzo 2016 per errore, a titolo di indennità di esclusività quindicennale
(e non decennale come affermato dal giudice in sentenza).
1.2 Quanto al richiamato art. 8 del contratto individuale di lavoro della , CP_1
Parte l' di deduce che il giudice, pur avendo ricostruito correttamente il Pt_1
quadro normativo di riferimento, ha erroneamente ritenuto che con il suddetto articolo essa azienda avesse riconosciuto all'appellata un vero e proprio diritto a percepire l'indennità di esclusività nella fascia tra i 5 e i 15 anni, non revocabile.
3 Evidenzia che il decidente, in virtù delle norme dallo stesso richiamate, ha accertato e dichiarato che la non aveva diritto a percepire l'indennità di CP_1
esclusività, precisando che l'art. 5 del CCNL di categoria, relativo al biennio
2000/2001, deve essere interpretato come limitato al solo lavoro di subordinazione, con esclusione quindi dei servizi prestati in regime convenzionale.
Assume che, in base al quadro normativo di riferimento, la disciplina dell'indennità di esclusività è riservata alla contrattazione collettiva, con la conseguenza che i contratti individuali di lavoro devono uniformarsi agli accordi collettivi nazionali e integrativi.
Precisa che essa dapprima, al momento della stipula del contratto Pt_1
individuale di lavoro, ha riconosciuto all'appellata l'indennità di esclusività includendo il periodo lavorato in regime convenzionale ai fini del calcolo della sua anzianità di servizio per l'attribuzione di tale emolumento, in ragione dei dubbi in merito all'attribuzione dell'indennità in questione, e che successivamente, applicando correttamente la normativa in materia ed escludendo la riconoscibilità del servizio prestato in convenzione, ha avviato il procedimento per recuperare le somme indebitamente erogate.
Evidenzia che il datore di lavoro pubblico non ha il potere di discostarsi, nella disciplina del singolo rapporto di impiego, dall'assetto definito in sede di contrattazione collettiva, neppure per eventuali deroghe migliorative e richiama sul punto precedenti giurisprudenziali di legittimità
Ribadisce che l'appellata, in base all'esperienza professionale maturata nel servizio sanitario nazionale, esclusi i servizi prestati in regime convenzionale, non ha diritto all'indennità di esclusività richiesta, non sussistendo i presupposti previsti dal CCNL di categoria e dalle leggi in materia, come statuito peraltro dal giudice di primo grado, e che essa non poteva con il contratto individuale Pt_1
4 di lavoro riconoscere alla una indennità di esclusività non dovuta e/o CP_1
maggiore rispetto a quella spettante secondo il CCNL di categoria e le leggi in materia.
Deduce quindi che la somma percepita dalla in data 23 marzo 2016 è CP_1
illegittima, perché erogata dall ai fini del calcolo Controparte_2
dell'anzianità di servizio, del periodo di lavoro svolto in regime di convenzione,
e che, conseguentemente, essa ha diritto a ripetere quanto corrisposto. Pt_1
1.3 In ordine all'art. 1428 c.c., i cui presupposti sono stati ritenuti insussistenti dal giudice, precisa che, al momento della stipula del contratto individuale, essa aveva dato atto dei dubbi sull'inclusione o meno del periodo lavorato in Pt_1
regime convenzionale e che, quindi, la era a conoscenza del fatto che le CP_1
veniva intanto corrisposta un'indennità di esclusività compresa tra 5 e 15 anni, in attesa di specifiche direttive dell'Assessorato regionale della Sanità. Deduce che non sussiste pertanto un affidamento tutelabile e che la materia, in ogni caso, è regolata da norme imperative, con la conseguenza che l'eventuale tutela dell'affidamento va coniugata con l'inderogabilità di tali norme.
Aggiunge che impedire la ripetibilità di quanto erogato, significherebbe riconoscere in capo all'Amministrazione un potere derogatorio della legge, di cui non è titolare, in contrasto anche con i principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost.
Precisa, inoltre, che nella specie trova applicazione l'art. 2033 c.c. e non l'art. 1428 c.c.; lamenta che il giudice nel proprio iter logico/giuridico non ha tenuto conto delle norme e dei principi generali dell'ordinamento in materia di pubblico impiego. Richiama al riguardo l'orientamento della giurisprudenza sia della
Suprema Corte che del Consiglio di Stato sull'irrilevanza dell'eventuale buona fede o del legittimo affidamento nonché un precedente di questa Corte sull'indebito retributivo nel pubblico impiego (sent. n. 990/2022).
5 Deduce ancora che il recupero delle somme indebitamente corrisposte alla CP_1
ha carattere di doverosità e che nella specie l'interesse pubblico è in re ipsa.
Nelle note cartolari del 23.10.2023 eccepisce l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo, in quanto l'interesse ad impugnare è sorto per la dalla CP_1
emanazione della sentenza e non dalla proposizione dell'impugnazione principale;
si oppone alle istanze istruttorie dell'appellata; insiste nell'accoglimento dell'impugnazione principale e chiede il rigetto dell'appello incidentale.
2. Con il secondo motivo di appello, l impugna la statuizione Parte_1
relativa alla compensazione, in ragione di ½, delle spese del giudizio di primo grado, e alla condanna di essa azienda al pagamento della restante metà.
Deduce che il giudice avrebbe dovuto condannare al pagamento delle spese del giudizio di primo grado l'appellata, o quanto meno compensare totalmente queste ultime, essendo stata accolta soltanto una delle molteplici domande avanzate dalla
. CP_1
Chiede, pertanto, alla Corte di dichiarare ripetibile la somma corrisposta alla in data 23 marzo 2016, a titolo di indennità di esclusività, e la insussistenza CP_1
dell'obbligo di essa azienda di restituire quanto eventualmente già ripetuto mediante trattenuta mensile, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. L'appellata nella memoria difensiva resiste al gravame, segnalando che l
[...]
ha concluso in sede sindacale transazioni e conciliazioni con 48 Parte_1
dipendenti nel 2011 e con almeno altri 6 medici nel 2013, che versavano in una situazione identica a quella di essa lavoratrice, con riferimento alla maturazione dei 15 anni di anzianità di servizio ed esperienza professionale;
in via incidentale chiede di accertare e dichiarare: il diritto della stessa all'indennità di esclusività
6 quindicennale dal 1° aprile 2010, e da tale data in poi, lo stesso diritto ma ultraquindicennale;
il diritto alla RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità) con decorrenza dall'1.08.2006, nonché il diritto al riconoscimento economico e giuridico di ogni altra voce retributiva prevista dai contratti collettivi per la dirigenza medica, compresa l'indennità di posizione, da calcolare tenendo conto dell'attività professionale svolta in regime convenzionale e, di conseguenza, secondo un'anzianità di servizio e un'esperienza professionale pari, al 1° aprile Parte 2010, ad anni 15, con conseguente condanna dell al pagamento della complessiva somma di euro 31.848,00 o della diversa somma accertata anche tramite CTU, di cui chiede l'ammissione, oltre alle somme che dovessero risultare dovute a fronte del calcolo corretto dell'anzianità di servizio e dell'esperienza professionale, nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio e anche ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.; invoca a tale fine la previsione contrattuale e l'interpretazione anteriore al parere ARAN del 2016.
4. Stante il carattere pregiudiziale, va esaminato l'appello incidentale proposto da
CP_1
4.1 In via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata dall'appellante principale, di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo per essere stato proposto avverso un capo di sentenza diverso da quello investito dall'appello principale, non ricorrendo nella specie un interesse innescato dalla censura principale;
deduce che “l'interesse della dott.ssa all'impugnazione non sia CP_1
sorto per effetto della proposizione dell'appello principale ma già in conseguenza dell'emanazione della sentenza, che avrebbe dovuto impugnare nei termini ordinari di impugnazione”.
L'eccezione è infondata.
Come riconosciuto dalla Corte di cassazione, con orientamento condiviso da questa Corte, “L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di
7 costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371
c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile
l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur)”- Sez. 3, ord. n. 15100 del 29.05.2024
(conf. ord. n. 26139 del 5.09.2022.
4.2 Ancora preliminarmente va rilevata la irrilevanza delle transazioni intercorse tra l e altri medici sugli emolumenti per cui è causa, tenuto Parte_1
conto che le stesse non hanno alcuna efficacia quale riconoscimento del debito.
4.3 Con il primo motivo di appello incidentale, ripropone le CP_1
domande avanzate in primo grado, volte a conseguire il riconoscimento del diritto all'indennità di esclusività quindicennale dal 1° aprile 2010, e, da tale data in poi, lo stesso diritto ma ultraquindicennale, nonché il diritto alla retribuzione individuale di anzianità e alla retribuzione di posizione, parte variabile e ad ogni altra indennità discendente dall'anzianità vantata in regime convenzionale.
A fondamento di tale diritto, l'appellante incidentale precisa che “in relazione al
CCNL del personale della dirigenza medico–veterinaria del Servizio Nazionale relativo al quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 - concernente il periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa e valido dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica (cfr. art. 2),
8 rilevante quindi nella fattispecie - le parti sindacali, in merito alla valenza delle previsioni del D.P.C.M. del 2001, hanno sottoscritto la dichiarazione congiunta
n. 4, stabilendo: “Le parti confermano che il D.P.C.M.
8.3.2001 ha previsto dettagliatamente le modalità di riconoscimento del servizio e della esperienza professionale maturata in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Trattasi di una norma speciale alla quale le aziende devono attenersi e non applicabile in via analogica ad altre fattispecie. Si ritiene pertanto che il servizio prestato in regime di convenzione da parte dei predetti medici, per effetto del d.lgs. 502/1992 possa essere fatto valere nei limiti e con le modalità espressamente previste dal
D.P.C.M.
8.3.2001 emanato dal competente Ministero della salute” (doc. 17 ricorso primo grado). 103) Alla luce di tale dichiarazione congiunta, un'interpretazione della disciplina rilevante per l'odierno giudizio che circolava negli ambienti interessati era orientata a ritenere che solamente ai medici che avessero svolto in regime di convenzione attività di guardia medica e di medicina dei servizi (ossia, anzitutto, nelle aree là dove le Regioni, ai sensi del d.lgs.
502/1992, richiamato dal D.P.C.M., avrebbero potuto consentire l'instaurarsi di un rapporto d'impiego a tempo indeterminato per i medici ivi operanti) – come la dott.ssa –, dovevano essere riconosciuti, secondo determinati criteri di CP_1
equivalenza, i servizi prestati in convenzione”.
Evidenzia che “è la stessa Appellante a confermare che quando è stato stipulato il contratto con la dott.ssa , come quando sono stati adottati gli altri atti CP_1
che confermano l'anzianità di servizio e l'esperienza professionale maturata dalla dott.ssa , le previsioni del CCNL e in generale la disciplina di CP_1
riferimento avevano ricevuto un'interpretazione favorevole alla lavoratrice;
9 interpretazione che non era affatto ritenuta illegittima e che anzi veniva seguita anche nei confronti di altri lavoratori in posizione analoga a quella della dott.ssa
, risultando corroborata dalla più volte citata dichiarazione sindacale CP_1
Parte congiunta n. 4. 110) Di contro, all'interpretazione che adesso l' propugna Parte come l'unica corretta e plausibile, la stessa ha aderito solo a seguito del parere dell , giunto, come detto, nel 2016, quindi circa dieci dopo il CP_3
contratto stipulato con la dott.ssa ” e che “Le considerazioni e le CP_1
allegazioni di cui sopra conducono a ritenere che, nella fattispecie, non vi sia stata alcuna violazione delle norme del CCNL e in generale della disciplina di riferimento sull'indennità di esclusiva per come interpretate all'epoca della sua stipula (anche alla luce della più volte citata dichiarazione sindacale n. 4) e per
i successivi dieci anni;
ed altrettanto è a dirsi per i citati atti datoriali aventi analogo tenore. … In questo senso, in forza del principio contenuto nella formula tempus regit actum, correlato al diritto vivente (e dunque valevole con riferimento al mutamento, nel tempo, dell'interpretazione di una determinata disciplina), tutti gli atti che vengono in rilievo nella fattispecie devono considerarsi validi ed efficaci, sia in origine che attualmente, e, in quanto tali, idonei a fungere da causa, da dovere giuridico e da conferma dell'an e del quantum del pagamento effettuato a favore della dott.ssa . Di qui, l'assenza CP_1
di un pagamento non dovuto e la preclusione a ogni tipo di ripetizione”. Parte Infine, evidenzia che il rapporto in convenzione intrattenuto con l' era a tempo indeterminato così da far venire meno gli argomenti letterali posti dal giudice di prime cure a fondamento dell'interpretazione dell'art. 12, c. 3, del
CCNL 8 giugno 2000, 2° biennio economico.
4.4 E tuttavia, le argomentazioni sopra esposte non scalfiscono l'impianto argomentativo del giudice di prime cure avallato dall'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, dallo stesso richiamato, secondo cui “…l'accordo
10 di interpretazione autentica 12.7.2002 non ha avuto ad oggetto specifico il tema della ricomprensione nella nozione contrattuale di "esperienza professionale" dei periodi di lavoro svolti in regime di convenzione prima della costituzione del rapporto di impiego pubblico. E tuttavia correttamente la sentenza impugnata ha desunto dall'accordo elementi utili per interpretare il significato degli artt. 5 e
12 CCNL - Il biennio economico 2000 - 2001 - dell'area della dirigenza medica
e veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000. Le parti stipulanti l'accordo di interpretazione autentica, infatti, sulla premessa che in entrambi gli articoli, art.
5, comma 3, e art. 12, comma 3, del citato CCNL si fa riferimento, al fine della corresponsione dell'indennità di esclusività, all'esperienza professionale maturata per il servizio effettuato nel SSN, senza soluzione di continuità "anche se prestato in aziende o enti diversi del comparto" intendendo per aziende ed enti diversi dalle aziende sanitarie ed ospedaliere tutti quelli ricompresi nel comparto sanità ai sensi del CCNQ del 2 giugno 1998, pervengono ad enunciare
l'interpretazione secondo cui, ai fini del computo dell'esperienza professionale per la corresponsione dell'indennità di esclusività, viene considerata valida esclusivamente quella maturata in qualità di dirigente del SSN, senza soluzione di continuità, presso aziende o enti del comparto sanità di cui al CCNQ del 2 giugno 1998, compresa quella derivante dai servizi riconosciuti agli effetti economici della carriera in virtù del D.P.R. n. 384 del 1990, art.118. Questa interpretazione, infatti, che integra con le dette precisazioni l'originaria formulazione con effetti dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 49), non consente di dubitare che il riferimento all'anzianità "con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato" vada riferito esclusivamente al lavoro subordinato. 13. D'altra parte, il lavoro autonomo a convenzioni certamente comporta esperienza professionale nel settore della sanità, ma non è suscettibile di essere compreso nel "comparto", nozione
11 circoscritta ai contratti collettivi stipulati per la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 2)”- Sez. L, Sentenza n.
20581 del 29/07/2008; la stessa Corte di cassazione ha, altresì, precisato che “In tema di personale medico inquadrato nei ruoli della dirigenza sanitaria, l'art. 1, lett. b), del d.p.c.m. 8 marzo 2001, nel prevedere il riconoscimento di "una anzianità di servizio e di esperienza professionale" nell'ambito dell'attività prestata nel Servizio sanitario nazionale, costituisce disposizione di stretta esegesi, limitata ai fini e agli effetti ivi previsti e non interpretabile in via estensiva, sicché il periodo prestato durante il rapporto convenzionale non può essere riconosciuto ai fini della corresponsione dell'indennità di posizione variabile e dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro”- Sez. L, Sentenza
n. 6014 del 25/03/2015.
4.5 Parimenti il servizio prestato in regime di convenzione non rileva ai fini della retribuzione individuale di anzianità; come evidenziato dal giudice di prime cure,
l'art. 1 del D.P.C.M.
8.3.2001 alla lett. a) detta “il principio dell'intangibilità del maturato economico, garantendo la continuità nello svolgimento delle medesime prestazioni professionali ed evitando che i medici possano subire un peggioramento del trattamento economico nel caso in cui continuino a svolgere la medesima attività in forma di rapporto di impiego e non di rapporto convenzionale, ma non prevede il cumulo, ai fini del calcolo della RIA, del servizio prestato in convenzione con il successivo servizio svolto in regime di pubblico impiego…” (cfr. Sez. L, sent. n. 6015 del 25.03.2015).
Va, altresì, evidenziato che al punto 65 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha così motivato il riconoscimento del diritto in CP_1
questione: “Pertanto, la stessa rivendica, legittimamente e lecitamente, il diritto alla corresponsione della R.I.A. a partire dal 1.8.2006, data di conversione del rapporto a regime convenzionale a tempo indeterminato in rapporto subordinato
12 a tempo indeterminato alle dipendenze dell' come dirigente medico, fino a Pt_1
tutt'oggi, per un importo mensile di € 215,19, analogo a quello corrisposto ad altri colleghi e ricostruito tenendo conto dell'attività svolta in regime convenzionale dal 1992 sino al 2006”.
Per contro, nessuna domanda è stata avanzata volta al riconoscimento “come salario di anzianità (retribuzione individuale di anzianità), ai fini giuridici ed economici, ed a valere dall'atto dell'inquadramento” di “quanto già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza”, secondo la previsione della lett. a) dell'art. 1 del D.P.C.M. 8.3.2001.
Né la stessa parte ha provato quanto maturato nel regime convenzionale a titolo di retribuzione individuale di anzianità (al fine di dimostrare un trattamento economico peggiorativo all'atto del passaggio in regime di rapporto di lavoro subordinato), limitandosi piuttosto ad allegare di non averne beneficiato.
4.6 Da tanto discende il rigetto dell'appello incidentale.
5. Per contro l'appello principale è fondato e va accolto.
5.1 Il giudice di prime cure ha accolto la domanda volta alla declaratoria di non Parte ripetibilità della somma corrisposta dall a in data Parte_1 CP_1
23 marzo 2016, a titolo di indennità di esclusività; ha ritenuto la delibera del Parte Direttore Generale 619/2018 in contrasto con il contenuto delle clausole inserite nel contratto individuale di assunzione della ricorrente;
non ha ravvisato gli estremi dell'art. 1428 c.c., secondo cui l'errore è causa di annullamento del contratto (o della singola clausola contrattuale) quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente;
ha precisato, in particolare, che nella fattispecie in esame non ricorrono i predetti presupposti, non essendo stato dimostrato che, al momento della stipula del contratto di assunzione, CP_1
fosse a conoscenza dell'errore in cui era incorsa l'amministrazione datoriale nel
13 riconoscerle espressamente l'indennità di esclusività tenendo conto del servizio prestato in regime di convenzione.
5.2 Va premesso, alla stregua dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 5139 del 2011), che non può condividersi la tesi secondo cui, una volta acquisito dal pubblico impiegato un diritto soggettivo per effetto di un contratto individuale di lavoro, la pubblica amministrazione non possa rilevare l'originaria invalidità o la sopravvenuta inefficacia della clausola contrattuale attributiva e procedere così ai conseguenti atti correttivi.
Ed invero, attraverso l'adozione, da parte del legislatore, di moduli privatistici per i rapporti d'impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, gli atti compiuti dall'amministrazione datrice di lavoro nella gestione del rapporto seguono gli stessi parametri utilizzati dai datori di lavoro privati, onde rimane escluso lo svolgimento di procedimenti o l'emanazione di atti assoggettati alle forme del diritto amministrativo (ad es. il procedimento di cui alla L. n. 241 del
1990) anche ai fini dell'esercizio dei poteri di autotutela. Ciò non esclude che la stessa amministrazione, nell'esercizio di un potere privato e attraverso atti di natura negoziale, possa correggere errori di legittimità.
Ancora di recente la Corte ha avuto modo di precisare che “la P.A. non ha alcuna possibilità di stipulare contratti di lavoro pubblico privatizzato con modalità
"atipiche" o "particolari", in ragione delle mansioni da svolgere, retribuendoli senza osservanza piena delle regole di cui alla contrattazione collettiva;
ciò deriva dal disposto dell'art. 45, co. 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 che, operando a cerniera tra il disposto dell'art. 2, co. 3 (secondo cui i trattamenti economici sono attribuiti "esclusivamente mediante contratti collettivi... o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali") e dell'art. 45, co. 2 del medesimo D.Lgs.
(secondo cui i trattamenti per i singoli devono essere "non inferiori a quelli
14 previsti dai rispettivi contratti collettivi"), fissa la regola per cui il trattamento economico "è definito dai contratti collettivi"; tale trattamento scaturisce dalla combinazione delle regole della contrattazione collettiva sulla misura della retribuzione con quelle sull'inquadramento del personale e non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, nemmeno se di miglior favore (Cass. 2 dicembre 2019, n. 31387); analogamente, non possono esservi inquadramenti che non siano riportabili a quelli di cui alla contrattazione collettiva, potendosi solo adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo, alle diverse esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato (Cass. 2 dicembre
2019 n. 31387); la conseguenza è che non risulta configurabile un diritto quesito del dipendente
a continuare a percepire un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, nemmeno se di miglior favore, sicché, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere l'indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente (Cass. 9 maggio 2022, n. 14672)…”- Cassazione civile sez. lav.,
27/03/2025, n.8134
Né può rilevare quanto dedotto dal giudice di prime cure sulla base della previsione dell'art. 1428 e dell'art. 1431 c.c., secondo cui quand'anche l'
[...]
avesse attribuito per errore il beneficio in questione, il contratto Parte_1
individuale di lavoro non avrebbe potuto essere annullato, trattandosi di errore non riconoscibile.
Il motivo non è fondato poiché va distinta la fattispecie all'esame di questa Corte, ovvero la nullità di una disposizione contrattuale configgente con le disposizioni
15 della contrattazione collettiva, sulla quale la pubblica amministrazione ha basato la deliberazione sfavorevole al lavoratore, dall'annullamento di un contratto viziato da errore.
Infine, non può riconoscersi l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, a causa della buona fede al momento della percezione. Con riguardo ai rapporti tra soggetti privati e pubblica amministrazione, nell'indebito oggettivo la buona fede dell'accipiens opera soltanto sulla decorrenza degli interessi (art. 2033 cod. civ.), estranea al tema in esame, ma non esclude il diritto del solvens alla ripetizione.
Alla stregua delle superiori considerazioni, anche la domanda di irripetibilità delle somme ricevute dall'odierna appellata a titolo di indennità di esclusività va Parte rigettata, con conseguente insussistenza dell'obbligo dell' di restituire quanto trattenuto a tale titolo.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione incidentale, a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da CP_1
rigetta l'appello incidentale;
condanna a rifondere all' CP_1 Parte_1
le spese di lite, che vengono liquidate nella somma di € 4.629,00 quanto al primo grado e di € 4.996,00 quanto al presente grado, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.
16 A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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