Articolo 2 della Legge 14 luglio 2015, n. 110
Articolo 1Articolo 3
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5 agosto 2015
Art. 2. 1. In occasione del «Giorno del dono» di cui all'articolo 1, possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione, presentazioni, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, affinche' l'idea e la pratica del dono siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinche' la loro importanza riceva il conforto di approfondimenti culturali e di testimonianze riguardanti le esperienze di impegno libero e gratuito che di fatto si realizzano nella societa' italiana.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 5 agosto 2015
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