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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minorenni, composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente rel. ed est.
dott.ssa Concetta Pappalardo Consigliere
dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 899/2024 R.G. promossa
D A
nato a [...], in data [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Trento n.2, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Adelaide Ciulla, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellante
C O N T R O
, nata a [...], in data [...], C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in SI, Viale Teocrito n.112, presso lo studio degli Avv.ti
Silvia Leone e Sebastiano Leone, che la rappresentano sia congiuntamente che disgiuntamente per procura in atti;
appellata
conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 20/02/2025.
1 Non comparso il P.G., regolarmente avvisato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1289/2024 del 23 maggio 2025, il Tribunale di SI ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SI in data 4 dicembre
2004 tra e , ha posto a carico di l'assegno Parte_1 CP_1 Parte_1
divorzile di € 600 in favore di;
ha condannato, altresì, al CP_1 Parte_1
pagamento in favore di delle spese del giudizio. CP_1
Avverso detta sentenza, ha proposto appello, chiedendo che fosse revocato Parte_1
l'assegno divorzile a per le ragioni di cui si darà conto in motivazione. CP_1
Costituitasi, ha resistito all'azione, chiedendo il rigetto di tutte le pretese CP_1
attoree.
Il Procuratore Generale, regolarmente avvisato, non ha depositato parere.
All'udienza del 20 febbraio 2025, la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi d'appello e difese dell'appallata.
Con il primo motivo di appello, il censura la sentenza impugnata nella parte in cui PT
riconosce alla il diritto all'assegno divorzile. CP_1
In primo luogo, l'appellante assume essere erronea la valutazione compiuta in punto di fatto dal primo decidente sulla documentazione depositata dall'odierna appellata.
Invero, secondo quanto statuito nel provvedimento censurato, la dichiarata disponibilità all'impiego fatta agli enti preposti all'occupazione, le domande presentate nel corso del tempo a vari istituti scolastici e il curriculum vitae inviato a diverse aziende sono elementi insufficienti a provare che l'odierna appellata si sia attivata per procurarsi un lavoro, senza tuttavia riuscirvi e, quindi che la stessa sia incolpevolmente priva di autonomia economica.
Secondo le difese attoree, proprio dalle risultanze probatorie emerge che non vi è stata una effettiva ricerca di un'occupazione lavorativa dal momento della separazione,
2 avvenuta nel 2014, sino ad oggi, in quanto la consegna del curriculum vitae risale ai primi mesi del 2021, la richiesta effettuata al Centro per l'impiego risale al 2020 e l'inserimento nelle graduatorie per eventuali supplenze scolastiche risale all'aprile 2021. Il ricorrente, altresì, lamenta che il tribunale non ha tenuto conto della giovane età della e della CP_1
concreta possibilità che ella avrebbe di ricollocarsi nel mercato del lavoro, considerate le capacità professionali che la stessa dichiara di avere. Afferma ancora che la si è CP_1
sempre rifiutata di lavorare presso le imprese di costruzioni dei genitori e dei fratelli.
Il , quindi, contesta la mancata valutazione economica dei cespiti patrimoniali PT
della , che, assume esser proprietaria di quattro immobili. Circostanza, secondo la CP_1
difesa, dirimente per escludere che vi sia un reale squilibrio economico tra le parti, contrariamente da quando affermato dal primo decidente.
L'odierno appellante lamenta anche che il tribunale non ha correttamente considerato l'effettiva durata del matrimonio, ossia dal 2004 al 2012, anno in cui è stato depositato il ricorso per ottenere la separazione.
Infine, il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui presume che la non prosecuzione della carriera lavorativa della sia stata frutto di una scelta comune CP_1 tra i coniugi, asserendo invece che l'odierna resistente abbia volontariamente deciso di non lavorare.
Tutti i superiori motivi d'appello sono stati contestati dalla che nel chiedere la CP_1
conferma della sentenza, ha evidenziato di essere incolpevolmente disoccupata, di essersi infatti da anni attivata per procurarsi un lavoro, di aver effettuato rinunce e sacrifici, sospendendo di lavorare nel 2009 per volere del marito.
Inquadramento giuridico delle questioni- presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Tanto premesso in fatto, va evidenziato in diritto (quanto ai requisiti per riconoscere l'assegno divorzile) che per circa trent'anni la Suprema Corte di cassazione è stata costante nel riconoscere all'assegno una funzione eminentemente assistenziale. L'assegno divorzile è stato interpretato come lo strumento attraverso il quale garantire al coniuge più debole il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (vedi
Cassazione, Sezioni Unite, 29 novembre 1990 n. 11490).
3 Una prima revisione di questo orientamento si è avuta con Cassazione 10 maggio 2017, n.
11504. La Corte di cassazione, muovendo dalla premessa che il divorzio costituisca il frutto di una definitiva espressione della libertà della persona, le cui conseguenze economiche vengono liberamente accettate dai coniugi, ha reputato che l'accertamento dell'assegno divorzile non possa basarsi sul parametro del cosiddetto tenore di vita, bensì sul diverso parametro della “autosufficienza economica”. In questa prospettiva il diritto all'assegno viene inserito in una valutazione che guarda al coniuge richiedente come singolo individuo, indipendentemente dal rapporto matrimoniale. Solo in sede di determinazione del quantum il giudice può recuperare spazio ad una valutazione delle reciproche posizioni personali ed economiche di entrambi i coniugi.
Le successive oscillazioni della giurisprudenza di merito, tuttavia, hanno indotto le
Sezioni Unite ad intervenire con la sentenza volta a mitigare il rigore degli effetti connessi all'ordinanza 2017 chiarendo quali siano gli elementi che il giudice deve tenere in considerazione.
Le Sezioni Unite 2018/18287 interpretano l'articolo 5 l. div. chiarendo che l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente prescritto ai fini del riconoscimento dell'an debeatur deve aver luogo mediante una complessiva ponderazione dell'intera storia familiare in relazione al contesto specifico, e mediante una valutazione comparativa delle condizioni economiche o patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà .
La valutazione dell'adeguatezza dei mezzi e delle incapacità di procurarseli per ragioni oggettive – affermano le sezioni unite - deve aver luogo verificando se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio, con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante della famiglia.
4 In Cass. SS. UU. 18287/2028 si legge: “l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”.
Ciò significa che laddove risultino i sacrifici operati da uno dei coniugi a vantaggio della famiglia e/o dell'altro coniuge bisognerà altresì tenere conto della condizione concreta in cui lo stesso si trovi alla fine del matrimonio e quindi dell'età dello stesso e della conformazione del mercato del lavoro, e ciò per considerare le effettive potenzialità professionali e reddituali residuate.
Tanto premesso può affermarsi che in base all'attuale orientamento, che questa corte di merito condivide, occorre che la parte che domandi l'assegno divorzile a) alleghi e quindi provi che sussiste lo squilibrio economico;
b) alleghi e quindi provi che tale disparità non è superabile con uno sforzo di attivazione (“incapacità del coniuge richiedente di procurarsi i mezzi di
5 sostentamento per ragioni oggettive”), e quindi che essa richiedente si sia attivata concretamente per trovare un'occupazione;
c) alleghi e quindi provi che lo squilibrio sia anche frutto del suo sacrificio (aver rinunciato alle proprie capacità reddituali con conseguente onere di allegazione prova l'impegno profuso, i sacrifici, le rinunce, gli affidamenti riposti nel progetto di vita;
impegno e rinunce che hanno influito negativamente sulla costruzione del percorso professionale-reddituale);
d) alleghi e quindi provi che la disparità economica è riconducibile a scelte di conduzione di vita familiare adottate di comune accordo e quindi condivise.
e) Quanto alla distribuzione dell'onere della prova si veda tra tante Cassazione Civile,
Sez. I, 17 aprile 2019, n. 10781, ord. - Pres. Valitutti - Est. Lamorgese -: “Tanto premesso, il suddetto criterio perequativo – compensativo viene in rilievo nei casi in cui vi sia la prova – di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio individuale e comune, condizioni queste che, nella specie, la ricorrente non ha dimostrato né dedotto nel giudizio di merito.”
Il caso concreto e la soluzione.
Premesso che sussiste, nonostante le contestazioni del , un apprezzabile squilibrio PT
economico tra le parti (lei disoccupata ma con un certo patrimonio immobiliare costituito dalla casa coniugale in piena proprietà, nonché - in ragione di 2/18 - da una bottega, da un appartamento e da un villino;
laddove lui ha un reddito annuo al netto delle tasse di circa
43.000), ritiene il collegio assenti le condizioni per riconoscere alla l'assegno CP_1
divorzile.
A tali conclusioni si giunge sulla base dei seguenti dati fattuali:
- la coppia si sposa il 4 dicembre 2004;
6 - all'epoca del matrimonio la è occupata svolgendo attività di aiuto CP_1
scenografo a SI (contratto di lavoro per come aiuto scenografo CP_2
per il teatro greco di SR dal 7 maggio al 15 giugno 2003)
- poco dopo la coppia si trasferisce a RO (per esigenze lavorative del ) e PT
nella capitale la lavora nello stesso settore, a EC (vedi Tesserino Ass. CP_1
It. Scenografi e Costumisti – RO);
- nel 2005 nasce il primo figlio;
- negli anni 2008-2009 la famiglia, per esigenze di lavoro del , fa ritorno a PT
SI (città natale della ) e quest'ultima lavora come grafica e fotografa CP_1
presso lo studio fotografico di;
Testimone_1
- nel novembre del 2012 (frattanto è nato il secondo figlio della coppia) il PT
deposita il ricorso per la separazione personale dei coniugi;
- all'udienza del 6 ottobre 2014, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
- “a partire dal 2014 (molti anni prima dell'inizio del procedimento di divorzio giudiziale) l'appellata presenta domande presso diversi comprensori scolastici e consegna il proprio curriculum presso diverse aziende” (così, per lo meno, si legge nella memoria del 14/10/2024); CP_1
- nel settembre del 2017 è pubblicata la sentenza di separazione con cui si onera il ricorrente di versare alla la somma mensile di euro 1600,00, di cui euro CP_1
1000 per la prole ed euro 600 a titolo di mantenimento della moglie, cui si assegna la casa coniugale di proprietà della stessa;
- nell'ottobre del 2019 il deposita ricorso per la cessazione degli effetti civili PT
del matrimonio.
Queste essendo le circostanze incontroverse, nel presente grado d'appello si dibatte invece circa il carattere concordato o meno della pausa (non)lavorativa della e CP_1 circa gli effetti “pro futuro” di tale sospensione sulle concrete capacità lavorative della
. CP_1
La assume (la prima allegazione in tal senso si legge nelle memorie istruttorie di CP_1
replica in primo grado) che la scelta di non lavorare nel periodo sopra indicato sia stata
7 condivisa ed anzi incoraggiata dal marito (“ha interrotto la collaborazione con uno studio fotografico per non contraddire il marito che voleva che si occupasse della famiglia”), laddove invece quest'ultimo, il , assume esser stata una scelta unilaterale della PT
donna (avendo egli sempre incoraggiato la stessa a riprendere il lavoro). Posto che entrambe le allegazioni sono tuttavia rimaste non provate, è certo che tale lacuna istruttoria opera a discapito della , sulla quale, come detto, incombe il relativo CP_1
onere probatorio. Vero è che la in primo grado ha articolato in sede di memoria CP_1
istruttoria di replica una prova testi volta contrastare la richiesta istruttoria del PT
(Vero è che la sig.ra ha dovuto rinunciare al suo lavoro di grafica e fotografa per CP_1
volere del che riteneva che la stessa si doveva occupare esclusivamente della PT
famiglia. Vero è che il rassicurò la moglie che avrebbe provveduto a tutte le sue PT
esigenze con il suo elevato reddito), ma è pur vero che la stessa in sede di precisazione delle conclusioni davanti al primo giudice non ha insistito nelle richieste istruttorie non ammesse. Tale condotta processuale appare decisiva dovendosi con ciò inferire la rinuncia alla richiesta considerato che la prova in questione era una “prova contraria” e che nel verbale si legge come solo il abbia insistito nelle richieste istruttorie. PT
Rinuncia che appare confermata dalla lettura della comparsa conclusione e della memoria di replica, laddove giammai si è insistito per l'ammissione della prova testi. Abbandono della richiesta da cui con consegue la non riproponibilità delle richieste in appello (Corte di cassazione Sez. III Civ., n. 14/10/2008, n. 25157).
Sebbene tale dato sia già decisivo per l'accoglimento dell'appello, in favore di tale soluzione milita un altro aspetto: la mancata prova da parte della appellata di aver profuso tutto lo sforzo esigibile per rimuovere il divario economico esistente: la prova che sussiste un'“incapacità del coniuge richiedente di procurarsi i mezzi di sostentamento per ragioni oggettive”. Al riguardo decisiva appare la breve durata del periodo di sospensione “non forzata” dal lavoro della (ammesso che si possa dire esser stato il periodo CP_1
concordato), essendo certo (incontroverso e quindi certo) che la stessa, dopo la (invero breve sospensione di soli 5 anni) si è posta in cerca di un'occupazione già nel 2014, all'età di 39 anni.
Atteso quindi che la è stata inoccupata per scelta per soli circa 5 anni, ella CP_1
avrebbe dovuto provare esser stata tale sospensione così grave da precluderle
8 definitivamente l'accesso al mercato del lavoro (quando nel 2014 afferma di essersi attivata per riprendere a lavorare). Preclusione definitiva che nella specie non può ipotizzarsi considerato che a meno di quarant'anni d'età, a crisi coniugale ormai conclamata e con pregresse esperienze lavorative, nulla induce ad inferire, neanche ricorrendo alle presunzioni, l'esistenza in capo alla di un gap di conoscenze ed CP_1
una perdita di qualità incolmabile in base alla situazione del mercato occupazionale dell'epoca.
In altri termini, la avrebbe dovuto provare che dai 39 anni agli attuali 50 ogni CP_1
ricerca di lavoro è risultata inutile. E però a tal fine non decisiva appare la produzione documentale prodotta. Ed infatti né il certificato di disoccupazione CPI SI del
10.01.20 né i 18 curriculum vitae inviati a varie aziende appaiono costituire piena prova del compimento di tutti gli sforzi necessari (essendo al più un mero indizio in tal senso).
A ritenere diversamente dovrebbe giungersi alla conclusione (invero inaccettabile) che una donna di 39 anni con pregresse esperienze lavorative (da soli 5 anni interrotte) in buona salute, con appropriati studi scolastici (con alle spalle un diploma presso istituto statale d'arte di SI 1989 - 1994, ed un corso di scenografia presso accademia delle belle arti di Catania), con buona conoscenza dell'inglese e con competenze informatiche
(uso del pc), possa solo in ragione dell'età e della sospensione (invero breve) aver perduto definitivamente la capacità di trovare ingresso nel mondo del lavoro (ad un gradino accettabile in base al grado di istruzione).
Diversa avrebbe potuto essere la decisione qualora la avesse invece allegato e CP_1
quindi provato che, avviata ad una carriera di successo come scenografa, la sospensione per i cinque anni abbia inciso sulla sua situazione reddituale costringendola, ad esempio, a ripartire dai gradini più bassi della carriera, con retribuzione e benefit inferiori. Ma ciò, come detto, non è stato (nessuna deduzione sul punto).
I dati fattuali sopra indicati appaiono al collegio quindi decisivi per denegare l'assegno divorzile, altri essendo gli elementi che avrebbero potuto indurre a ritenere (in presenza della prova del contributo trainante) la sussistenza dei sacrifici e delle rinunce nonché la sussistenza di una disparità economica non più superabile. Così, ad esempio, Corte appello Cagliari 22.04.2022, in Fam. e dir. 6/2024, p. 1131, che riconosce l'assegno alla moglie assumendo esser la differenza economica non più colmabile in presenza di un
9 matrimonio avvenuto nel 1993, con una separazione avvenuta nel 2016 (23 anni dopo) e con un coniuge richiedente assegno non occupato prima della separazione, separazione che giunge quando la donna ha ormai 58 anni.
Infine, è appena il caso di aggiungere che, non avendo la richiedente provato di esser attivata in modo adeguato per trovare un'occupazione, l'assegno non le compete nemmeno a titolo meramente assistenziale (dovendosi peraltro sul punto considerare che la è titolare di un patrimonio immobiliare non irrilevante). CP_1
Passando infine al secondo motivo di appello, con esso il contesta la legittimità PT
della statuizione sulle spese di lite operata dal giudice di prime cure, affermando che le spese avrebbero dovuto essere compensate.
Il motivo è fondato tenuto conto che la decisione sullo status non ammette soccombenza laddove sulle domande accessorie v'è stata invece soccombenza reciproca.
In ragione dell'accoglimento dell'appello e dell'esito complessivo del giudizio, le spese processuali del presente grado vanno poste a carico di in favore di CP_1
e sono liquidate come in dispositivo. Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Catania, Sezione Famiglia, Persona e Minorenni, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 899/2024 R.G., in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di ed in riforma della Parte_1 CP_1
sentenza impugnata - sentenza n. 1289/2024 del 23 maggio 2025 del tribunale di SI
-, revoca l'assegno divorzile posto dal primo giudice a carico di in favore di Parte_1
e dichiara che nulla deve a titolo di assegno divorzile e ciò a CP_1 Parte_1
fare data dal passaggio in giudicato della sentenza di modifica dello status.
In riforma della sentenza appellata, dichiara compensate tra le parti le spese processuali di primo grado.
Condanna al pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore CP_1
della parte appellante, spese che liquida in euro 2058 per la fase di studio, euro 1418 per la fase introduttiva, euro 1735 per la fase di decisione oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
10 Il Presidente est.
Massimo Escher
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minorenni, composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente rel. ed est.
dott.ssa Concetta Pappalardo Consigliere
dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 899/2024 R.G. promossa
D A
nato a [...], in data [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Trento n.2, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Adelaide Ciulla, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellante
C O N T R O
, nata a [...], in data [...], C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in SI, Viale Teocrito n.112, presso lo studio degli Avv.ti
Silvia Leone e Sebastiano Leone, che la rappresentano sia congiuntamente che disgiuntamente per procura in atti;
appellata
conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 20/02/2025.
1 Non comparso il P.G., regolarmente avvisato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1289/2024 del 23 maggio 2025, il Tribunale di SI ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SI in data 4 dicembre
2004 tra e , ha posto a carico di l'assegno Parte_1 CP_1 Parte_1
divorzile di € 600 in favore di;
ha condannato, altresì, al CP_1 Parte_1
pagamento in favore di delle spese del giudizio. CP_1
Avverso detta sentenza, ha proposto appello, chiedendo che fosse revocato Parte_1
l'assegno divorzile a per le ragioni di cui si darà conto in motivazione. CP_1
Costituitasi, ha resistito all'azione, chiedendo il rigetto di tutte le pretese CP_1
attoree.
Il Procuratore Generale, regolarmente avvisato, non ha depositato parere.
All'udienza del 20 febbraio 2025, la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi d'appello e difese dell'appallata.
Con il primo motivo di appello, il censura la sentenza impugnata nella parte in cui PT
riconosce alla il diritto all'assegno divorzile. CP_1
In primo luogo, l'appellante assume essere erronea la valutazione compiuta in punto di fatto dal primo decidente sulla documentazione depositata dall'odierna appellata.
Invero, secondo quanto statuito nel provvedimento censurato, la dichiarata disponibilità all'impiego fatta agli enti preposti all'occupazione, le domande presentate nel corso del tempo a vari istituti scolastici e il curriculum vitae inviato a diverse aziende sono elementi insufficienti a provare che l'odierna appellata si sia attivata per procurarsi un lavoro, senza tuttavia riuscirvi e, quindi che la stessa sia incolpevolmente priva di autonomia economica.
Secondo le difese attoree, proprio dalle risultanze probatorie emerge che non vi è stata una effettiva ricerca di un'occupazione lavorativa dal momento della separazione,
2 avvenuta nel 2014, sino ad oggi, in quanto la consegna del curriculum vitae risale ai primi mesi del 2021, la richiesta effettuata al Centro per l'impiego risale al 2020 e l'inserimento nelle graduatorie per eventuali supplenze scolastiche risale all'aprile 2021. Il ricorrente, altresì, lamenta che il tribunale non ha tenuto conto della giovane età della e della CP_1
concreta possibilità che ella avrebbe di ricollocarsi nel mercato del lavoro, considerate le capacità professionali che la stessa dichiara di avere. Afferma ancora che la si è CP_1
sempre rifiutata di lavorare presso le imprese di costruzioni dei genitori e dei fratelli.
Il , quindi, contesta la mancata valutazione economica dei cespiti patrimoniali PT
della , che, assume esser proprietaria di quattro immobili. Circostanza, secondo la CP_1
difesa, dirimente per escludere che vi sia un reale squilibrio economico tra le parti, contrariamente da quando affermato dal primo decidente.
L'odierno appellante lamenta anche che il tribunale non ha correttamente considerato l'effettiva durata del matrimonio, ossia dal 2004 al 2012, anno in cui è stato depositato il ricorso per ottenere la separazione.
Infine, il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui presume che la non prosecuzione della carriera lavorativa della sia stata frutto di una scelta comune CP_1 tra i coniugi, asserendo invece che l'odierna resistente abbia volontariamente deciso di non lavorare.
Tutti i superiori motivi d'appello sono stati contestati dalla che nel chiedere la CP_1
conferma della sentenza, ha evidenziato di essere incolpevolmente disoccupata, di essersi infatti da anni attivata per procurarsi un lavoro, di aver effettuato rinunce e sacrifici, sospendendo di lavorare nel 2009 per volere del marito.
Inquadramento giuridico delle questioni- presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Tanto premesso in fatto, va evidenziato in diritto (quanto ai requisiti per riconoscere l'assegno divorzile) che per circa trent'anni la Suprema Corte di cassazione è stata costante nel riconoscere all'assegno una funzione eminentemente assistenziale. L'assegno divorzile è stato interpretato come lo strumento attraverso il quale garantire al coniuge più debole il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (vedi
Cassazione, Sezioni Unite, 29 novembre 1990 n. 11490).
3 Una prima revisione di questo orientamento si è avuta con Cassazione 10 maggio 2017, n.
11504. La Corte di cassazione, muovendo dalla premessa che il divorzio costituisca il frutto di una definitiva espressione della libertà della persona, le cui conseguenze economiche vengono liberamente accettate dai coniugi, ha reputato che l'accertamento dell'assegno divorzile non possa basarsi sul parametro del cosiddetto tenore di vita, bensì sul diverso parametro della “autosufficienza economica”. In questa prospettiva il diritto all'assegno viene inserito in una valutazione che guarda al coniuge richiedente come singolo individuo, indipendentemente dal rapporto matrimoniale. Solo in sede di determinazione del quantum il giudice può recuperare spazio ad una valutazione delle reciproche posizioni personali ed economiche di entrambi i coniugi.
Le successive oscillazioni della giurisprudenza di merito, tuttavia, hanno indotto le
Sezioni Unite ad intervenire con la sentenza volta a mitigare il rigore degli effetti connessi all'ordinanza 2017 chiarendo quali siano gli elementi che il giudice deve tenere in considerazione.
Le Sezioni Unite 2018/18287 interpretano l'articolo 5 l. div. chiarendo che l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente prescritto ai fini del riconoscimento dell'an debeatur deve aver luogo mediante una complessiva ponderazione dell'intera storia familiare in relazione al contesto specifico, e mediante una valutazione comparativa delle condizioni economiche o patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà .
La valutazione dell'adeguatezza dei mezzi e delle incapacità di procurarseli per ragioni oggettive – affermano le sezioni unite - deve aver luogo verificando se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio, con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante della famiglia.
4 In Cass. SS. UU. 18287/2028 si legge: “l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”.
Ciò significa che laddove risultino i sacrifici operati da uno dei coniugi a vantaggio della famiglia e/o dell'altro coniuge bisognerà altresì tenere conto della condizione concreta in cui lo stesso si trovi alla fine del matrimonio e quindi dell'età dello stesso e della conformazione del mercato del lavoro, e ciò per considerare le effettive potenzialità professionali e reddituali residuate.
Tanto premesso può affermarsi che in base all'attuale orientamento, che questa corte di merito condivide, occorre che la parte che domandi l'assegno divorzile a) alleghi e quindi provi che sussiste lo squilibrio economico;
b) alleghi e quindi provi che tale disparità non è superabile con uno sforzo di attivazione (“incapacità del coniuge richiedente di procurarsi i mezzi di
5 sostentamento per ragioni oggettive”), e quindi che essa richiedente si sia attivata concretamente per trovare un'occupazione;
c) alleghi e quindi provi che lo squilibrio sia anche frutto del suo sacrificio (aver rinunciato alle proprie capacità reddituali con conseguente onere di allegazione prova l'impegno profuso, i sacrifici, le rinunce, gli affidamenti riposti nel progetto di vita;
impegno e rinunce che hanno influito negativamente sulla costruzione del percorso professionale-reddituale);
d) alleghi e quindi provi che la disparità economica è riconducibile a scelte di conduzione di vita familiare adottate di comune accordo e quindi condivise.
e) Quanto alla distribuzione dell'onere della prova si veda tra tante Cassazione Civile,
Sez. I, 17 aprile 2019, n. 10781, ord. - Pres. Valitutti - Est. Lamorgese -: “Tanto premesso, il suddetto criterio perequativo – compensativo viene in rilievo nei casi in cui vi sia la prova – di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio individuale e comune, condizioni queste che, nella specie, la ricorrente non ha dimostrato né dedotto nel giudizio di merito.”
Il caso concreto e la soluzione.
Premesso che sussiste, nonostante le contestazioni del , un apprezzabile squilibrio PT
economico tra le parti (lei disoccupata ma con un certo patrimonio immobiliare costituito dalla casa coniugale in piena proprietà, nonché - in ragione di 2/18 - da una bottega, da un appartamento e da un villino;
laddove lui ha un reddito annuo al netto delle tasse di circa
43.000), ritiene il collegio assenti le condizioni per riconoscere alla l'assegno CP_1
divorzile.
A tali conclusioni si giunge sulla base dei seguenti dati fattuali:
- la coppia si sposa il 4 dicembre 2004;
6 - all'epoca del matrimonio la è occupata svolgendo attività di aiuto CP_1
scenografo a SI (contratto di lavoro per come aiuto scenografo CP_2
per il teatro greco di SR dal 7 maggio al 15 giugno 2003)
- poco dopo la coppia si trasferisce a RO (per esigenze lavorative del ) e PT
nella capitale la lavora nello stesso settore, a EC (vedi Tesserino Ass. CP_1
It. Scenografi e Costumisti – RO);
- nel 2005 nasce il primo figlio;
- negli anni 2008-2009 la famiglia, per esigenze di lavoro del , fa ritorno a PT
SI (città natale della ) e quest'ultima lavora come grafica e fotografa CP_1
presso lo studio fotografico di;
Testimone_1
- nel novembre del 2012 (frattanto è nato il secondo figlio della coppia) il PT
deposita il ricorso per la separazione personale dei coniugi;
- all'udienza del 6 ottobre 2014, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
- “a partire dal 2014 (molti anni prima dell'inizio del procedimento di divorzio giudiziale) l'appellata presenta domande presso diversi comprensori scolastici e consegna il proprio curriculum presso diverse aziende” (così, per lo meno, si legge nella memoria del 14/10/2024); CP_1
- nel settembre del 2017 è pubblicata la sentenza di separazione con cui si onera il ricorrente di versare alla la somma mensile di euro 1600,00, di cui euro CP_1
1000 per la prole ed euro 600 a titolo di mantenimento della moglie, cui si assegna la casa coniugale di proprietà della stessa;
- nell'ottobre del 2019 il deposita ricorso per la cessazione degli effetti civili PT
del matrimonio.
Queste essendo le circostanze incontroverse, nel presente grado d'appello si dibatte invece circa il carattere concordato o meno della pausa (non)lavorativa della e CP_1 circa gli effetti “pro futuro” di tale sospensione sulle concrete capacità lavorative della
. CP_1
La assume (la prima allegazione in tal senso si legge nelle memorie istruttorie di CP_1
replica in primo grado) che la scelta di non lavorare nel periodo sopra indicato sia stata
7 condivisa ed anzi incoraggiata dal marito (“ha interrotto la collaborazione con uno studio fotografico per non contraddire il marito che voleva che si occupasse della famiglia”), laddove invece quest'ultimo, il , assume esser stata una scelta unilaterale della PT
donna (avendo egli sempre incoraggiato la stessa a riprendere il lavoro). Posto che entrambe le allegazioni sono tuttavia rimaste non provate, è certo che tale lacuna istruttoria opera a discapito della , sulla quale, come detto, incombe il relativo CP_1
onere probatorio. Vero è che la in primo grado ha articolato in sede di memoria CP_1
istruttoria di replica una prova testi volta contrastare la richiesta istruttoria del PT
(Vero è che la sig.ra ha dovuto rinunciare al suo lavoro di grafica e fotografa per CP_1
volere del che riteneva che la stessa si doveva occupare esclusivamente della PT
famiglia. Vero è che il rassicurò la moglie che avrebbe provveduto a tutte le sue PT
esigenze con il suo elevato reddito), ma è pur vero che la stessa in sede di precisazione delle conclusioni davanti al primo giudice non ha insistito nelle richieste istruttorie non ammesse. Tale condotta processuale appare decisiva dovendosi con ciò inferire la rinuncia alla richiesta considerato che la prova in questione era una “prova contraria” e che nel verbale si legge come solo il abbia insistito nelle richieste istruttorie. PT
Rinuncia che appare confermata dalla lettura della comparsa conclusione e della memoria di replica, laddove giammai si è insistito per l'ammissione della prova testi. Abbandono della richiesta da cui con consegue la non riproponibilità delle richieste in appello (Corte di cassazione Sez. III Civ., n. 14/10/2008, n. 25157).
Sebbene tale dato sia già decisivo per l'accoglimento dell'appello, in favore di tale soluzione milita un altro aspetto: la mancata prova da parte della appellata di aver profuso tutto lo sforzo esigibile per rimuovere il divario economico esistente: la prova che sussiste un'“incapacità del coniuge richiedente di procurarsi i mezzi di sostentamento per ragioni oggettive”. Al riguardo decisiva appare la breve durata del periodo di sospensione “non forzata” dal lavoro della (ammesso che si possa dire esser stato il periodo CP_1
concordato), essendo certo (incontroverso e quindi certo) che la stessa, dopo la (invero breve sospensione di soli 5 anni) si è posta in cerca di un'occupazione già nel 2014, all'età di 39 anni.
Atteso quindi che la è stata inoccupata per scelta per soli circa 5 anni, ella CP_1
avrebbe dovuto provare esser stata tale sospensione così grave da precluderle
8 definitivamente l'accesso al mercato del lavoro (quando nel 2014 afferma di essersi attivata per riprendere a lavorare). Preclusione definitiva che nella specie non può ipotizzarsi considerato che a meno di quarant'anni d'età, a crisi coniugale ormai conclamata e con pregresse esperienze lavorative, nulla induce ad inferire, neanche ricorrendo alle presunzioni, l'esistenza in capo alla di un gap di conoscenze ed CP_1
una perdita di qualità incolmabile in base alla situazione del mercato occupazionale dell'epoca.
In altri termini, la avrebbe dovuto provare che dai 39 anni agli attuali 50 ogni CP_1
ricerca di lavoro è risultata inutile. E però a tal fine non decisiva appare la produzione documentale prodotta. Ed infatti né il certificato di disoccupazione CPI SI del
10.01.20 né i 18 curriculum vitae inviati a varie aziende appaiono costituire piena prova del compimento di tutti gli sforzi necessari (essendo al più un mero indizio in tal senso).
A ritenere diversamente dovrebbe giungersi alla conclusione (invero inaccettabile) che una donna di 39 anni con pregresse esperienze lavorative (da soli 5 anni interrotte) in buona salute, con appropriati studi scolastici (con alle spalle un diploma presso istituto statale d'arte di SI 1989 - 1994, ed un corso di scenografia presso accademia delle belle arti di Catania), con buona conoscenza dell'inglese e con competenze informatiche
(uso del pc), possa solo in ragione dell'età e della sospensione (invero breve) aver perduto definitivamente la capacità di trovare ingresso nel mondo del lavoro (ad un gradino accettabile in base al grado di istruzione).
Diversa avrebbe potuto essere la decisione qualora la avesse invece allegato e CP_1
quindi provato che, avviata ad una carriera di successo come scenografa, la sospensione per i cinque anni abbia inciso sulla sua situazione reddituale costringendola, ad esempio, a ripartire dai gradini più bassi della carriera, con retribuzione e benefit inferiori. Ma ciò, come detto, non è stato (nessuna deduzione sul punto).
I dati fattuali sopra indicati appaiono al collegio quindi decisivi per denegare l'assegno divorzile, altri essendo gli elementi che avrebbero potuto indurre a ritenere (in presenza della prova del contributo trainante) la sussistenza dei sacrifici e delle rinunce nonché la sussistenza di una disparità economica non più superabile. Così, ad esempio, Corte appello Cagliari 22.04.2022, in Fam. e dir. 6/2024, p. 1131, che riconosce l'assegno alla moglie assumendo esser la differenza economica non più colmabile in presenza di un
9 matrimonio avvenuto nel 1993, con una separazione avvenuta nel 2016 (23 anni dopo) e con un coniuge richiedente assegno non occupato prima della separazione, separazione che giunge quando la donna ha ormai 58 anni.
Infine, è appena il caso di aggiungere che, non avendo la richiedente provato di esser attivata in modo adeguato per trovare un'occupazione, l'assegno non le compete nemmeno a titolo meramente assistenziale (dovendosi peraltro sul punto considerare che la è titolare di un patrimonio immobiliare non irrilevante). CP_1
Passando infine al secondo motivo di appello, con esso il contesta la legittimità PT
della statuizione sulle spese di lite operata dal giudice di prime cure, affermando che le spese avrebbero dovuto essere compensate.
Il motivo è fondato tenuto conto che la decisione sullo status non ammette soccombenza laddove sulle domande accessorie v'è stata invece soccombenza reciproca.
In ragione dell'accoglimento dell'appello e dell'esito complessivo del giudizio, le spese processuali del presente grado vanno poste a carico di in favore di CP_1
e sono liquidate come in dispositivo. Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Catania, Sezione Famiglia, Persona e Minorenni, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 899/2024 R.G., in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di ed in riforma della Parte_1 CP_1
sentenza impugnata - sentenza n. 1289/2024 del 23 maggio 2025 del tribunale di SI
-, revoca l'assegno divorzile posto dal primo giudice a carico di in favore di Parte_1
e dichiara che nulla deve a titolo di assegno divorzile e ciò a CP_1 Parte_1
fare data dal passaggio in giudicato della sentenza di modifica dello status.
In riforma della sentenza appellata, dichiara compensate tra le parti le spese processuali di primo grado.
Condanna al pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore CP_1
della parte appellante, spese che liquida in euro 2058 per la fase di studio, euro 1418 per la fase introduttiva, euro 1735 per la fase di decisione oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
10 Il Presidente est.
Massimo Escher
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