Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 739
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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    Insussistenza legittimazione passiva

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta revoca in autotutela dell'atto da parte dell'ente impositore.

  • Rigettato
    Condotta dell'ente impositore

    La Corte ha rigettato la domanda ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per oggettiva infondatezza, in ragione del concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti e dell'iscrizione a ruolo del ricorso dopo l'intervenuta notifica dell'atto di revoca in autotutela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 739
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 739
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo