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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1840/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1840/2023
All'udienza del 19 maggio 2025, innanzi al dott. Santo Sutera, sono comparsi l'Avv. D. Morgano in sostituzione dell'Avv. Lo Re per parte attrice, l'Avv. G. Bruno per e l'Avv. Piazza in sostituzione dell'Avv. Nigrone per CP_1 [...]
CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da precedente verbale di udienza cui si riportano e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott. Santo Sutera
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°1840 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], Parte_1
C.F. elettivamente domiciliato in VIA P.PE DI C.F._1
VILLAFRANCA N. 46 PALERMO, rappresentato e difeso da se stesso;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_3
, elettivamente domiciliata in VIA P.PE DI C.F._2
VILLAFRANCA 54 90100 PALERMO, rappresentato e difeso dall'Avv. BRUNO
GIOVANNI per mandato in atti;
RESISTENTE
E
, c.f. , domiciliato in VIALE F. Controparte_2 C.F._3
2 SCADUTO N. 2/D 90144 PALERMO, rappresentato e difeso dall'Avv. NIGRONE
ANTONELLA MARTINA per mandato in atti;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
mediante la lettura, all'udienza del 19/05/2025, alle ore 15.46, ai sensi dell'art.
429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta e dichiara l'estromissione dal giudizio della terza chiamata in causa,
Controparte_2
2) Dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n°1915/2022 emesso dal Tribunale di Palermo il 3 maggio 2022 e notificato il 17 gennaio 2023;
3) Condanna il ricorrente, al pagamento in favore Parte_1
dell'opposta, della somma di € 2.550, a titolo di Controparte_3
omesso pagamento dei canoni di locazione da maggio a luglio 2022, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4) Condanna il ricorrente, al pagamento in favore Parte_1
dell'opposta, della somma di € 433,52 a titolo di Controparte_3
oneri condominiali non corrisposti, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
5) Condanna il ricorrente, , al risarcimento dei danni presenti Parte_1
nell'immobile condotto in locazione, in favore dell'opposta, Controparte_3
per € 11.780,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
[...]
6) Condanna il ricorrente, al pagamento delle spese Parte_1
3 processuali in favore dell'opposta, e della terza Controparte_3
chiamata, che si liquidano per ciascuno in € 2.540,00 per Controparte_2
compensi professionali e spese, € 118,50 per spese, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Con atto di citazione notificato in data 31 gennaio 2023, il sig.
[...]
ha formulato opposizione al decreto ingiuntivo n. 1915/2022 emesso dal Pt_1
Tribunale di Palermo in data 3 maggio 2022, eccependo preliminarmente la tardività
della notifica del decreto ingiuntivo opposto, la non debenza delle somme ingiunte se non limitatamente al canone di maggio 2022 e chiamando in giudizio quale soggetto ritenuto debitore, la sig.ra Controparte_2
Con comparsa di costituzione depositata in data 19 maggio 2023 si è
costituita in giudizio parte opposta, contestando le difese e le domande formulate da parte opponente, e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al pagamento degli oneri condominiali dovuti per € 414,81 nonché il risarcimento dei danni subiti all'interno del proprio immobile per € 11.780,00, con la compensazione della cauzione versata alla sottoscrizione del contratto di locazione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 22 maggio 2023 si è
costituita la terza chiamata, eccependo in via preliminare il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva per violazione dell'art. 269 c.p.c., e chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti con condanna ex art. 96 c.p.c.
Con provvedimento del 14 novembre 2024 è stato mutato il rito da ordinario
4 a locatizio, atteso che per l'oggetto il giudizio è regolato da tali norme.
Infatti, le somme ingiunte e oggetto del presente giudizio si riferiscono a canoni di locazione e oneri condominiali non pagati, a seguito del procedimento di convalida di sfratto per morosità instaurato tra le medesime parti e concluso con l'ordinanza di convalida del 3 maggio 2022.
Infine, istruita la causa sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la stessa è stata oggi posta in decisione previa discussione orale della stessa.
Preliminarmente, si rileva che il decreto ingiuntivo opposto, emesso il 3
maggio 2022, è stato notificato soltanto in data 17 gennaio 2023, e quindi tardivamente rispetto al termine perentorio di sessanta giorni prescritto dall'art. 644
c.p.c., così che lo stesso deve essere dichiarato inefficace.
Ebbene, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.951 del
16.01.2013, la dichiarazione di inefficacia del provvedimento non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, con la conseguenza che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle
5 condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto, e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'illegittimità della chiamata di terzo formulata da parte opponente con la citazione diretta alla stessa notificata.
Infatti, così come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23965 del 25 giugno 2023, l'opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò
autorizzato.
Ciò discende dalla natura del giudizio di opposizione, in cui il contraddittorio, che si instaura in via eventuale e posticipata rispetto all'originario procedimento monitorio, non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, atteso che il creditore-opposto mantiene la veste di attore in senso sostanziale ed il debitore-opponente quella di convenuto in senso sostanziale,
anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (Cass. civ. 2124/1994).
Pertanto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, l'opponente deve, in ogni caso, citare unicamente il
6 soggetto ingiungente, e contestualmente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo (tra le tante Cass. civ. 21706/2019; Cass. civ. 22113/2015; Cass. civ. 8718/2000).
Ne consegue che la chiamata di terzo così come formulata da parte opponente non può che essere dichiarata inefficace e questo estromesso dal giudizio.
Premesso ciò, nel merito, le domande formulate dall'opposta si ritengono fondate e pertanto vanno accolte.
Infatti, le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo opposto attengono a canoni di locazione non corrisposti dall'opponente , così come Parte_1
accertato dal Tribunale di Palermo nel relativo procedimento di sfratto per morosità
con l'ordinanza di convalida del 3 maggio 2022, non appellata e, pertanto passata in giudicato.
Sul punto si rileva che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso contestualmente all'ordinanza di convalida di sfratto per morosità introdotto dall'intimato, è limitato alle sole contestazioni relative all'esistenza e alla quantità
del debito per i canoni scaduti, senza alcuna possibilità di rimettere in discussione il diritto già accertato del locatore alla risoluzione del contratto.
In ordine ai canoni ingiunti e posti a fondamento della citata ordinanza di convalida di sfratto, parte opponente non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto adempimento, confermando invero l'omesso pagamento delle dette somme,
ritenendole erroneamente dovute dall'ex coniuge rimasta nella disponibilità
dell'immobile.
7 La difesa del ricorrente su tale punto appare destituita di fondamento anche alla luce del provvedimento di assegnazione della casa familiare, oggetto del rapporto di locazione in esame, emesso dal Tribunale di Palermo in data 6 giugno
2022, sia perché successivo rispetto alla convalida di sfratto emessa il 3 maggio
2022, sia perché tale provvedimento non può essere fatto valere nei confronti della locatrice, terza rispetto allo stesso.
Anche con riferimento agli oneri condominiali per il mese di maggio 2022,
considerato il pagamento da parte della locatrice in favore del Condominio,
documentalmente provato, parte opponente non ha fornito alcuna prova contraria,
limitandosi a ritenere debitrice l'ex coniuge.
Infine, in ordine al risarcimento dei danni riscontrati all'interno dell'immobile locato, parte opposta ha prodotto una relazione tecnica dettagliata,
corredata dalle fotografie ritraenti i luoghi e il loro stato, e specifica delle singole voci di danno riscontrato.
Anche sul punto parte opponente ha richiamato le proprie difese ritenendo debitrice la terza chiamata in causa, limitandosi ad una generica contestazione del risarcimento richiesto, di guisa che anche tale domanda formulata in via riconvenzionale dall'opposta si ritiene fondata e pertanto accoglibile, sia nell'an che nel quantum come indicato nella detta perizia di parte, per € 11.780,00.
Da tale somma va detratta quella versata a titolo di cauzione alla stipula del contratto di locazione, pari ad € 850,00, così come chiesto da parte opponente e non contestato da parte opposta.
Per il principio della soccombenza parte opponente dovrà rifondere sia parte
8 opposta che la terza chiamata in causa, delle spese processuali liquidate in dispositivo ritenendo congrua la loro misura nei valori minimi dettati dal D.M.
147/2002, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale, nonché delle questioni di fatto e giuridiche non complesse trattate.
Così è deciso in Palermo il 19.05.2025.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
9
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1840/2023
All'udienza del 19 maggio 2025, innanzi al dott. Santo Sutera, sono comparsi l'Avv. D. Morgano in sostituzione dell'Avv. Lo Re per parte attrice, l'Avv. G. Bruno per e l'Avv. Piazza in sostituzione dell'Avv. Nigrone per CP_1 [...]
CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da precedente verbale di udienza cui si riportano e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott. Santo Sutera
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°1840 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], Parte_1
C.F. elettivamente domiciliato in VIA P.PE DI C.F._1
VILLAFRANCA N. 46 PALERMO, rappresentato e difeso da se stesso;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_3
, elettivamente domiciliata in VIA P.PE DI C.F._2
VILLAFRANCA 54 90100 PALERMO, rappresentato e difeso dall'Avv. BRUNO
GIOVANNI per mandato in atti;
RESISTENTE
E
, c.f. , domiciliato in VIALE F. Controparte_2 C.F._3
2 SCADUTO N. 2/D 90144 PALERMO, rappresentato e difeso dall'Avv. NIGRONE
ANTONELLA MARTINA per mandato in atti;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
mediante la lettura, all'udienza del 19/05/2025, alle ore 15.46, ai sensi dell'art.
429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta e dichiara l'estromissione dal giudizio della terza chiamata in causa,
Controparte_2
2) Dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n°1915/2022 emesso dal Tribunale di Palermo il 3 maggio 2022 e notificato il 17 gennaio 2023;
3) Condanna il ricorrente, al pagamento in favore Parte_1
dell'opposta, della somma di € 2.550, a titolo di Controparte_3
omesso pagamento dei canoni di locazione da maggio a luglio 2022, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4) Condanna il ricorrente, al pagamento in favore Parte_1
dell'opposta, della somma di € 433,52 a titolo di Controparte_3
oneri condominiali non corrisposti, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
5) Condanna il ricorrente, , al risarcimento dei danni presenti Parte_1
nell'immobile condotto in locazione, in favore dell'opposta, Controparte_3
per € 11.780,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
[...]
6) Condanna il ricorrente, al pagamento delle spese Parte_1
3 processuali in favore dell'opposta, e della terza Controparte_3
chiamata, che si liquidano per ciascuno in € 2.540,00 per Controparte_2
compensi professionali e spese, € 118,50 per spese, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Con atto di citazione notificato in data 31 gennaio 2023, il sig.
[...]
ha formulato opposizione al decreto ingiuntivo n. 1915/2022 emesso dal Pt_1
Tribunale di Palermo in data 3 maggio 2022, eccependo preliminarmente la tardività
della notifica del decreto ingiuntivo opposto, la non debenza delle somme ingiunte se non limitatamente al canone di maggio 2022 e chiamando in giudizio quale soggetto ritenuto debitore, la sig.ra Controparte_2
Con comparsa di costituzione depositata in data 19 maggio 2023 si è
costituita in giudizio parte opposta, contestando le difese e le domande formulate da parte opponente, e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al pagamento degli oneri condominiali dovuti per € 414,81 nonché il risarcimento dei danni subiti all'interno del proprio immobile per € 11.780,00, con la compensazione della cauzione versata alla sottoscrizione del contratto di locazione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 22 maggio 2023 si è
costituita la terza chiamata, eccependo in via preliminare il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva per violazione dell'art. 269 c.p.c., e chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti con condanna ex art. 96 c.p.c.
Con provvedimento del 14 novembre 2024 è stato mutato il rito da ordinario
4 a locatizio, atteso che per l'oggetto il giudizio è regolato da tali norme.
Infatti, le somme ingiunte e oggetto del presente giudizio si riferiscono a canoni di locazione e oneri condominiali non pagati, a seguito del procedimento di convalida di sfratto per morosità instaurato tra le medesime parti e concluso con l'ordinanza di convalida del 3 maggio 2022.
Infine, istruita la causa sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la stessa è stata oggi posta in decisione previa discussione orale della stessa.
Preliminarmente, si rileva che il decreto ingiuntivo opposto, emesso il 3
maggio 2022, è stato notificato soltanto in data 17 gennaio 2023, e quindi tardivamente rispetto al termine perentorio di sessanta giorni prescritto dall'art. 644
c.p.c., così che lo stesso deve essere dichiarato inefficace.
Ebbene, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.951 del
16.01.2013, la dichiarazione di inefficacia del provvedimento non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, con la conseguenza che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle
5 condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto, e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'illegittimità della chiamata di terzo formulata da parte opponente con la citazione diretta alla stessa notificata.
Infatti, così come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23965 del 25 giugno 2023, l'opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò
autorizzato.
Ciò discende dalla natura del giudizio di opposizione, in cui il contraddittorio, che si instaura in via eventuale e posticipata rispetto all'originario procedimento monitorio, non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, atteso che il creditore-opposto mantiene la veste di attore in senso sostanziale ed il debitore-opponente quella di convenuto in senso sostanziale,
anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (Cass. civ. 2124/1994).
Pertanto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, l'opponente deve, in ogni caso, citare unicamente il
6 soggetto ingiungente, e contestualmente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo (tra le tante Cass. civ. 21706/2019; Cass. civ. 22113/2015; Cass. civ. 8718/2000).
Ne consegue che la chiamata di terzo così come formulata da parte opponente non può che essere dichiarata inefficace e questo estromesso dal giudizio.
Premesso ciò, nel merito, le domande formulate dall'opposta si ritengono fondate e pertanto vanno accolte.
Infatti, le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo opposto attengono a canoni di locazione non corrisposti dall'opponente , così come Parte_1
accertato dal Tribunale di Palermo nel relativo procedimento di sfratto per morosità
con l'ordinanza di convalida del 3 maggio 2022, non appellata e, pertanto passata in giudicato.
Sul punto si rileva che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso contestualmente all'ordinanza di convalida di sfratto per morosità introdotto dall'intimato, è limitato alle sole contestazioni relative all'esistenza e alla quantità
del debito per i canoni scaduti, senza alcuna possibilità di rimettere in discussione il diritto già accertato del locatore alla risoluzione del contratto.
In ordine ai canoni ingiunti e posti a fondamento della citata ordinanza di convalida di sfratto, parte opponente non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto adempimento, confermando invero l'omesso pagamento delle dette somme,
ritenendole erroneamente dovute dall'ex coniuge rimasta nella disponibilità
dell'immobile.
7 La difesa del ricorrente su tale punto appare destituita di fondamento anche alla luce del provvedimento di assegnazione della casa familiare, oggetto del rapporto di locazione in esame, emesso dal Tribunale di Palermo in data 6 giugno
2022, sia perché successivo rispetto alla convalida di sfratto emessa il 3 maggio
2022, sia perché tale provvedimento non può essere fatto valere nei confronti della locatrice, terza rispetto allo stesso.
Anche con riferimento agli oneri condominiali per il mese di maggio 2022,
considerato il pagamento da parte della locatrice in favore del Condominio,
documentalmente provato, parte opponente non ha fornito alcuna prova contraria,
limitandosi a ritenere debitrice l'ex coniuge.
Infine, in ordine al risarcimento dei danni riscontrati all'interno dell'immobile locato, parte opposta ha prodotto una relazione tecnica dettagliata,
corredata dalle fotografie ritraenti i luoghi e il loro stato, e specifica delle singole voci di danno riscontrato.
Anche sul punto parte opponente ha richiamato le proprie difese ritenendo debitrice la terza chiamata in causa, limitandosi ad una generica contestazione del risarcimento richiesto, di guisa che anche tale domanda formulata in via riconvenzionale dall'opposta si ritiene fondata e pertanto accoglibile, sia nell'an che nel quantum come indicato nella detta perizia di parte, per € 11.780,00.
Da tale somma va detratta quella versata a titolo di cauzione alla stipula del contratto di locazione, pari ad € 850,00, così come chiesto da parte opponente e non contestato da parte opposta.
Per il principio della soccombenza parte opponente dovrà rifondere sia parte
8 opposta che la terza chiamata in causa, delle spese processuali liquidate in dispositivo ritenendo congrua la loro misura nei valori minimi dettati dal D.M.
147/2002, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale, nonché delle questioni di fatto e giuridiche non complesse trattate.
Così è deciso in Palermo il 19.05.2025.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
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