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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/07/2025, n. 11270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11270 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 63119 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza dell'11.4.2025
e vertente tra
, già “ , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro-tempore, con domicilio digitale, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona per procura in atti,
- attore -
e
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Via IV Novembre n. 119/A, presso la CP_1 sede dell'avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Albanese per procura in atti,
- convenuto -
pagina 1 di 10 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2 conveniva in giudizio la ” per ottenere la Controparte_1
condanna al pagamento della somma di euro 2.769.490,40, oltre interessi ex art. 5
d.l.vo n. 231/02, oltre interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, oltre euro 34.400,00 ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02, oltre interessi di mora per euro 1.952.457,31 per crediti ulteriori e diversi, oltre interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi sulle fatture di cui alle “Note di debito” ed oltre euro 585.840,00 ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02, ovvero la declaratoria del relativo credito per gli stessi titoli e condanna al pagamento di sorte capitale ed interessi, in subordine ex art. 2041 c.c.
Parte attrice esponeva di essere cessionaria dei suddetti crediti, che si trattava di crediti certi, liquidi ed esigibili e di aver diritto al pagamento delle somme richieste.
La ”, costituendosi, eccepiva il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva, l'inefficacia delle cessioni dei crediti e l'inesigibilità del credito;
che, in relazione ad “Acea Energia S.p.a.”, a fronte di un asserito credito di euro 165.248,20, risultavano fatture pagate per l'importo di euro 137.321,29, fatture rifiutate sulla piattaforma telematica SDI (Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica), in quanto errate e non riemesse dal fornitore, per euro
6.707,04; che era prescritto il credito per fatture emesse oltre i cinque anni a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione in data 5.11.2020; che vi erano fatture cartacee anteriori al 31.3.2015 non pervenute per l'importo di euro 34.316,56, delle quali il fornitore non aveva successivamente sollecitato il pagamento e per le quali risultava maturata la prescrizione quinquennale;
che la fattura n. 1580040068 del
13.4.2015 non era pervenuta sullo SDI e che risultava un credito a favore dell'amministrazione di euro13.094,72; che in relazione ad “Acea Ato 2 S.p.a.”, a pagina 2 di 10 fronte di un asserito credito di euro 976.254,79, risultavano fatture pagate e note di credito utilizzate per euro 469.443,95, fatture e note di credito rifiutate sulla piattaforma telematica SDI per euro 6.865,41, in quanto errate e non riemesse dal fornitore, fatture cartacee anteriori al 31.3.2015 non pervenute per l'importo di euro 22.017,44, delle quali il fornitore non aveva successivamente sollecitato il pagamento e per le quali risulta maturata la prescrizione e fatture successive all'1.4.2015 non pervenute sullo SDI per 1.517.674,14, per alcune delle quali maturava la prescrizione quinquennale;
che in relazione alla posizione di “Engie
S.p.a.”, a fronte di un asserito credito di euro 1.602.841,66, le fatture del 15.7.2015
n. 00013020437 dell'importo netto di euro 870.169,27 e n. 00013020439 dell'importo netto di euro 893.860,32 erano prescritte per decorrenza del termine quinquennale;
che in relazione ad “Ecotravel”, a fronte di un asserito credito di euro 23.684,57, l''importo di euro 23.625,01 di cui alle fatture 8/D1 e 27/D1 era pagato solo parzialmente, in quanto assoggettato a due successivi pignoramenti presso terzi, e che erano pagate fatture per un totale di euro 59,56; che in relazione alla posizione di “Heracomm”, a fronte di un asserito credito di euro 938,19, le fatture erano compensate con la nota di credito n. 411800293768 di euro 2.884,40; che il credito di euro 523,08 di “Infrastrutture” era in fase di verifica;
di vantare un credito di euro 99.284,05; che si verificava la prescrizione quinquennale di fatture per complessivi euro 1.659,178,66; che residuava un debito dell'amministrazione di soli euro 523,08; che la domanda per le note di credito, i costi di recupero e gli interessi era inammissibile ed infondata, anche per difetto di legittimazione attiva ed inefficacia delle cessioni, nonché errata nei calcoli;
che sussisteva la litispendenza per la nota di debito relativa alla fattura n. 230200067032 emessa in data 8.10.2013 per interessi di mora dell'importo di euro 384.991,48, credito già azionato da “Edison Energia S.p.a.” davanti al Tribunale Civile di Milano, giudizio r.g. n. 22403/2015, e che la domanda ex art. 2041 c.c. era infondata.
pagina 3 di 10 Parte convenuta proponeva, altresì, domanda riconvenzionale di accertamento del credito di euro 99.284,05 da portare in compensazione.
Con sentenza parziale del 26.3.2023 il Tribunale così statuiva: “a) rigetta le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di inefficacia delle cessioni;
b) rigetta la domanda per il credito di cui alla fattura n. 230200067032, emessa in data
8.10.2013 per interessi di mora dell'importo di euro 384.991,48; c) dispone con separata ordinanza in pari data per l'ulteriore prosecuzione del processo”.
Disposta apposita C.T.U. contabile, all'udienza dell'11.4.2025 la Parte_1
concludeva come da atto di citazione, quantificando la sorte capitale in euro
[...]
3.077.240,71, mentre la ” concludeva per il Controparte_1
Part rigetto integrale della domanda e la condanna di al pagamento in via riconvenzionale della somma di euro 5.364,90.
Nella stessa udienza il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.
DIRITTO
La C.T.U. appositamente espletata in ordine alle fatture di “Acea Ato 2 S.p.a.” ha accertato che “il credito ceduto è di euro 976.254,70. Nel corso delle operazioni peritali ha ribadito quanto riportato nell'atto Controparte_1 di costituzione svolgendo precisazioni nell'ambito della posizione complessiva nei confronti di Acea Ato 2, come di seguito riassunta: 1) Sono presenti fatture/note di credito per un saldo positivo pari ad € 22.017,44 (prospetto riepilogativo depositato con la comparsa di costituzione - All. 9), per il quale ha precisato che a seguito di ulteriori controlli effettuati, risultano pagate fatture per un importo pari ad €
16.114,03, riducendo così l'importo delle fatture/note di credito ad € 5.903,41. 2)
Sono presenti fatture/note di credito per un saldo positivo pari ad € 1.517.674,14
(di cui al prospetto riepilogativo depositato unitamente alla comparsa di pagina 4 di 10 costituzione - All. 10), emesse per la gran parte in data 31/03/2015 (Euro
1.510.148,57). Tali fatture/note di credito secondo quanto stabilito dal Decreto
Legge n° 66 del 24 aprile 2014 (art.25), convertito con modificazioni dalla Legge
n. 89 del 23 giugno 2014 (in G.U. 23/06/2014, n. 143), proprio a decorrere dal
31/03/2015, dovevano essere emesse con Fatturazione elettronica e pervenire aII'Ente per il tramite dello SDI (Sistema di Interscambio). Le modalità di fatturazione e di trasmissione, a far data dal 31/03/2015, sono state dettagliatamente disciplinate dal Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55
“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Iegge 24 dicembre 2007, n. 244. (13G00097)”; 3) Sono presenti fatture/note di credito oggetto della causa, per un saldo negativo pari ad euro - 6.865,41 relative aIl'annualità 2016/2017/2018 (prospetto riepilogativo Pers depositato con la comparsa di costituzione - 8) che sono state rifiutate dalI'Amministrazione in quanto mancanti dei requisiti richiesti dalla Legge n° 244 del 24 dicembre 2007. TaIi fatture/note di credito potevano essere riemesse dal soggetto creditore seguendo le indicazioni riportate nel messaggio di rifiuto delle stesse, comunicato per ilo tramite dello SDI. 4) Sono presenti fatture e note di credito oggetto delta causa, per un saldo negativo pari ad euro - 87.127,52 relative alle annualità 2015/2016/2017/2018/2019/2020. 5) Sono presenti fatture/note di credito oggetto della causa, per un saldo negativo pari ad euro - 469.443,95 relative alle annualità 2016/2017/2018/ 2019/ 2020, di cui al prospetto riepilogativo e quietanze di pagamento, depositate rispettivamente All. 7 della comparsa di costituzione e All. 21 b alla memoria 183 n.
2. Si ribadisce che il dott. , Per_2
nel corso delle operazioni peritali svolte in data 25/7/2023 è intervenuto dichiarando che nulla ha da osservare sui pagamenti indicati da Controparte_1
in quanto non contestati nel corso del giudizio;
inoltre, ha
[...]
pagina 5 di 10 Part precisato che il credito vantato da per la posizione di cui sopra ammonta ad euro 1.371.023, 96 di cui euro 1.517.889,91 trattasi di documenti emessi sino al
31.03.2015 compreso e correttamente trasmessi dal cedente in formato cartaceo in quanto non vigente l'obbligo di fatturazione elettronica divenuto obbligatorio per le fatturazioni a decorrere dal 01.04.2015. Tali posizioni risultano da corrispondere ad oggi. Euro -146.865.95 € saldo tra fatture/note credito per le annualità a decorrere dal 01.04.2015 sino al 05.06.2020 correttamente trasmesse dal cedente in fatturazione elettronica. Pertanto, il saldo dovuto finale per la posizione in oggetto risulta essere pari ad euro 1.371.023,96. Nel corso della riunione peritale del 7 settembre 2023 è stata analizzata la circolare MISE n. 1 del 9 marzo 2015 che il dott. ha trasmesso via mail il 6 settembre 2023 al CTU ed ai CTP con la Per_2 quale ha voluto ribadire la conferma dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1 aprile 2015, come anche condiviso su parere dell'ufficio interno della Banca. Sul punto il dott. si è rimesso alla valutazione del CTU. Il CTU ha proceduto Per_2
ad effettuare le verifiche necessarie al fine di correttamente individuare la data dalla quale è sorto l'obbligo di emissione della fatturazione elettronica in favore della PA. Gli accertamenti svolti, in contradditorio con le parti nel corso delle operazioni peritali, hanno permesso di rilevare che l'obbligo di Fatturazione
Elettronica da e verso la Pubblica Amministrazione è entrato in vigore il 6 giugno
2014 per le Pubbliche Amministrazioni Centrali e il 31 marzo 2015 per le
Pubbliche Amministrazioni Locali, in virtù della Legge 244/2007 che ha imposto il divieto per le amministrazioni pubbliche di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino al ricevimento in forma elettronica”.
Tutto ciò premesso, il C.T.U. ha concluso nel senso che “dal 31 marzo 2015 le fatture emesse nei confronti della Pubbliche Amministrazioni Locali devono essere trasmesse in formato elettronico” prevedendo due ipotesi “Prima Ipotesi: senza pagina 6 di 10 considerare le fatture cartacee emesse da Acea Ato 2 in data 31/03/2015. In base a tale ipotesi la non vanta alcun credito. Seconda Ipotesi: Parte_2
considerando le fatture cartacee emesse da Acea Ato 2 in data 31/03/2015, il credito complessivo di è pari ad euro 1.490.507,57”. Parte_2
In realtà, le modalità di trasmissione delle fatture, possono incidere sulla decorrenza degli interessi e della mora, ma non possono annullare un credito comunque accertato come sussistente, e dunque, per sorte capitale sono quantificati euro 1.490.507,57, di cui per “Acea Energia S.p.a.” euro 25.699,51, per “Acea Ato
2 S.p.a.” euro 1.452.564,06 , per “Heracomm” euro 938,19 e per euro Parte_3
11.305,81.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione per le fatture emesse oltre i cinque anni a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione in data 5.11.2020 si osserva quanto segue.
L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza legale dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, il quale ha, dunque, natura recettizia, conoscenza di cui non vi è prova.
Infatti, colui che eccepisce la prescrizione ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo del decorso del termine di legge al momento in cui il diritto è stato azionato, laddove l'intervento di fatti impeditivi di detto decorso, opposto dal creditore, in replica all'eccezione di prescrizione formulata dal debitore, configura una controeccezione mirante a paralizzare l'eccezione avversaria, assimilabile alle eccezioni in senso stretto, e, pertanto, il controeccipiente ha l'onere di provare i fatti su cui si fonda, oltre che di dedurli.
In definitiva, la parte contro la quale viene fatta valere la prescrizione ha l'onere di dedurre e provare i fatti interruttivi, rimanendo esclusi i poteri di rilievo di ufficio in relazione ai fatti desumibili dalle prove offerte (Cass. civ., Sez. III, 17/05/2001,
n. 6759; Cass. 25 ottobre 1997 n. 10526; Cass. 1 ottobre 1997 n. 9589; Cass. 7
pagina 7 di 10 dicembre 1996 n. 10904; Cass. 28 aprile 1994 n. 4094; Cass. 26 agosto 1993 n.
9014).
Nella fattispecie, a fronte della contestazione di parte convenuta di non aver mai ricevuto atti interruttivi anteriori al 5.11.2020, parte attrice non ha indicato alcun atto interruttivo anteriore, eccependo solo che la prescrizione sarebbe non quinquennale, ma decennale.
In realtà, venendo in rilievo contratti di somministrazione di energia elettrica, trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., riferendosi tale norma alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, quindi con pluralità e periodicità delle prestazioni, ripetute nel tempo, ma aventi un titolo unico, ed è relativa ai debiti che debbono essere soddisfatti periodicamente, ad anno o in termini più brevi.
In definitiva, avendo il C.T.U. precisato che il credito di “Acea Ato 2 S.p.a.” di euro 1.452.564,06 si riferisce a documenti anteriori al 31.3.2015, questo credito è interamente prescritto rispetto al primo atto interruttivo del 20.11.2020 successivo al quinquennio.
Lo stesso è da dirsi per il credito di “Acea Energia S.p.a.” in base al prospetto presente nella consulenza (pag. 18 della C.T.U.), le cui uniche fatture con saldo attivo non prescritte sono le nn. 1580069574 di euro 9,92 del 13.12.2015,
6000000649 di euro 41,46 del 19.1.2016, 6000002688 di euro 45,98 del 21.3.2016,
n. 60000003577 di euro 630,02 del 21.4.2016, n. 6000004485 di euro 45,87 del
18.5.2016, 6000005289 di euro 509,58 del 16.6.2016, 6000006028 di euro 45,76 del 21.7.2016 e 6000009200 di euro 45.76 del 9.11.2016, per un credito residuo non prescritto di euro 1.374,65 (9,92 + 41,96 + 45,98 + 630.02 + 45,87 + 509,58 +
45,76 + 45.76 = 1.374,35).
pagina 8 di 10 Per i crediti di “Heracomm” di euro 938,19 e di per euro 11.305,81 Parte_3
non risulta invece alcuna prescrizione.
In definitiva, in rigetto ed assorbimento della domanda riconvenzionale, il credito accertato per sorte capitale è di euro 13.618,35 (938,19 + + 11.305,81 + 1.374,35
- 13.618,35).
Su questa somma spettano gli interessi ex art. 5 d.l.vo n. 231/02, oltre interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, fino al momento del pagamento, da individuarsi non nella data di emissione del pagamento, ma in quella dell'effettivo accredito delle somme.
Sono riconosciuti, altresì, gli importi ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02, il quale al 1° comma prevede che “ Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”, mentre al 2° comma dispone che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
Dunque euro 320,00 per le otto fatture di “Acea Energia S.p.a.” ed euro 40,00 per ogni fattura relativa agli importi per i crediti di “Hera Comm” di euro 938,19 e di per euro 11.305,81. Parte_3
La è tenuta ex art. 91, primo comma, c.p.c. Controparte_1
al pagamento di un terzo delle spese processuali ed alla metà delle spese della
C.T.U., mentre la notevole riduzione del credito richiesto, dunque la parziale soccombenza reciproca, determina la compensazione delle spese processuali nella misura dei due terzi ed il pagamento della metà delle spese della C.T.U. a carico della Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 9 di 10 a) condanna la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della “ , già Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2
della somma di euro 13.618,35, oltre interessi ex art. 5 d.l.vo n. 231/02 decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla ricezione delle singole fatture e fino alla data dell'effettivo accredito delle somme, oltre interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi;
b) condanna la Controparte_1
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore
[...] della “ , già “ , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro-tempore, della somma di euro 320,00 e di euro 40,00 per ogni fattura relativa agli importi per i crediti di “Heracomm” di euro 938,19 e di
[...]
per euro 11.305,81; c) condanna la Pt_3 Controparte_1
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di un
[...]
terzo delle spese processuali, un terzo pari ad euro 6.000,00 per compensi ed euro
600,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
d) compensa le spese nella restante misura dei due terzi;
e) pone le spese della C.T.U. per metà a carico della
” e per metà a carico della “ Controparte_1 Parte_1
[...]
Roma, 26.7.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 63119 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza dell'11.4.2025
e vertente tra
, già “ , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro-tempore, con domicilio digitale, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona per procura in atti,
- attore -
e
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Via IV Novembre n. 119/A, presso la CP_1 sede dell'avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Albanese per procura in atti,
- convenuto -
pagina 1 di 10 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2 conveniva in giudizio la ” per ottenere la Controparte_1
condanna al pagamento della somma di euro 2.769.490,40, oltre interessi ex art. 5
d.l.vo n. 231/02, oltre interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, oltre euro 34.400,00 ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02, oltre interessi di mora per euro 1.952.457,31 per crediti ulteriori e diversi, oltre interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi sulle fatture di cui alle “Note di debito” ed oltre euro 585.840,00 ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02, ovvero la declaratoria del relativo credito per gli stessi titoli e condanna al pagamento di sorte capitale ed interessi, in subordine ex art. 2041 c.c.
Parte attrice esponeva di essere cessionaria dei suddetti crediti, che si trattava di crediti certi, liquidi ed esigibili e di aver diritto al pagamento delle somme richieste.
La ”, costituendosi, eccepiva il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva, l'inefficacia delle cessioni dei crediti e l'inesigibilità del credito;
che, in relazione ad “Acea Energia S.p.a.”, a fronte di un asserito credito di euro 165.248,20, risultavano fatture pagate per l'importo di euro 137.321,29, fatture rifiutate sulla piattaforma telematica SDI (Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica), in quanto errate e non riemesse dal fornitore, per euro
6.707,04; che era prescritto il credito per fatture emesse oltre i cinque anni a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione in data 5.11.2020; che vi erano fatture cartacee anteriori al 31.3.2015 non pervenute per l'importo di euro 34.316,56, delle quali il fornitore non aveva successivamente sollecitato il pagamento e per le quali risultava maturata la prescrizione quinquennale;
che la fattura n. 1580040068 del
13.4.2015 non era pervenuta sullo SDI e che risultava un credito a favore dell'amministrazione di euro13.094,72; che in relazione ad “Acea Ato 2 S.p.a.”, a pagina 2 di 10 fronte di un asserito credito di euro 976.254,79, risultavano fatture pagate e note di credito utilizzate per euro 469.443,95, fatture e note di credito rifiutate sulla piattaforma telematica SDI per euro 6.865,41, in quanto errate e non riemesse dal fornitore, fatture cartacee anteriori al 31.3.2015 non pervenute per l'importo di euro 22.017,44, delle quali il fornitore non aveva successivamente sollecitato il pagamento e per le quali risulta maturata la prescrizione e fatture successive all'1.4.2015 non pervenute sullo SDI per 1.517.674,14, per alcune delle quali maturava la prescrizione quinquennale;
che in relazione alla posizione di “Engie
S.p.a.”, a fronte di un asserito credito di euro 1.602.841,66, le fatture del 15.7.2015
n. 00013020437 dell'importo netto di euro 870.169,27 e n. 00013020439 dell'importo netto di euro 893.860,32 erano prescritte per decorrenza del termine quinquennale;
che in relazione ad “Ecotravel”, a fronte di un asserito credito di euro 23.684,57, l''importo di euro 23.625,01 di cui alle fatture 8/D1 e 27/D1 era pagato solo parzialmente, in quanto assoggettato a due successivi pignoramenti presso terzi, e che erano pagate fatture per un totale di euro 59,56; che in relazione alla posizione di “Heracomm”, a fronte di un asserito credito di euro 938,19, le fatture erano compensate con la nota di credito n. 411800293768 di euro 2.884,40; che il credito di euro 523,08 di “Infrastrutture” era in fase di verifica;
di vantare un credito di euro 99.284,05; che si verificava la prescrizione quinquennale di fatture per complessivi euro 1.659,178,66; che residuava un debito dell'amministrazione di soli euro 523,08; che la domanda per le note di credito, i costi di recupero e gli interessi era inammissibile ed infondata, anche per difetto di legittimazione attiva ed inefficacia delle cessioni, nonché errata nei calcoli;
che sussisteva la litispendenza per la nota di debito relativa alla fattura n. 230200067032 emessa in data 8.10.2013 per interessi di mora dell'importo di euro 384.991,48, credito già azionato da “Edison Energia S.p.a.” davanti al Tribunale Civile di Milano, giudizio r.g. n. 22403/2015, e che la domanda ex art. 2041 c.c. era infondata.
pagina 3 di 10 Parte convenuta proponeva, altresì, domanda riconvenzionale di accertamento del credito di euro 99.284,05 da portare in compensazione.
Con sentenza parziale del 26.3.2023 il Tribunale così statuiva: “a) rigetta le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di inefficacia delle cessioni;
b) rigetta la domanda per il credito di cui alla fattura n. 230200067032, emessa in data
8.10.2013 per interessi di mora dell'importo di euro 384.991,48; c) dispone con separata ordinanza in pari data per l'ulteriore prosecuzione del processo”.
Disposta apposita C.T.U. contabile, all'udienza dell'11.4.2025 la Parte_1
concludeva come da atto di citazione, quantificando la sorte capitale in euro
[...]
3.077.240,71, mentre la ” concludeva per il Controparte_1
Part rigetto integrale della domanda e la condanna di al pagamento in via riconvenzionale della somma di euro 5.364,90.
Nella stessa udienza il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.
DIRITTO
La C.T.U. appositamente espletata in ordine alle fatture di “Acea Ato 2 S.p.a.” ha accertato che “il credito ceduto è di euro 976.254,70. Nel corso delle operazioni peritali ha ribadito quanto riportato nell'atto Controparte_1 di costituzione svolgendo precisazioni nell'ambito della posizione complessiva nei confronti di Acea Ato 2, come di seguito riassunta: 1) Sono presenti fatture/note di credito per un saldo positivo pari ad € 22.017,44 (prospetto riepilogativo depositato con la comparsa di costituzione - All. 9), per il quale ha precisato che a seguito di ulteriori controlli effettuati, risultano pagate fatture per un importo pari ad €
16.114,03, riducendo così l'importo delle fatture/note di credito ad € 5.903,41. 2)
Sono presenti fatture/note di credito per un saldo positivo pari ad € 1.517.674,14
(di cui al prospetto riepilogativo depositato unitamente alla comparsa di pagina 4 di 10 costituzione - All. 10), emesse per la gran parte in data 31/03/2015 (Euro
1.510.148,57). Tali fatture/note di credito secondo quanto stabilito dal Decreto
Legge n° 66 del 24 aprile 2014 (art.25), convertito con modificazioni dalla Legge
n. 89 del 23 giugno 2014 (in G.U. 23/06/2014, n. 143), proprio a decorrere dal
31/03/2015, dovevano essere emesse con Fatturazione elettronica e pervenire aII'Ente per il tramite dello SDI (Sistema di Interscambio). Le modalità di fatturazione e di trasmissione, a far data dal 31/03/2015, sono state dettagliatamente disciplinate dal Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55
“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Iegge 24 dicembre 2007, n. 244. (13G00097)”; 3) Sono presenti fatture/note di credito oggetto della causa, per un saldo negativo pari ad euro - 6.865,41 relative aIl'annualità 2016/2017/2018 (prospetto riepilogativo Pers depositato con la comparsa di costituzione - 8) che sono state rifiutate dalI'Amministrazione in quanto mancanti dei requisiti richiesti dalla Legge n° 244 del 24 dicembre 2007. TaIi fatture/note di credito potevano essere riemesse dal soggetto creditore seguendo le indicazioni riportate nel messaggio di rifiuto delle stesse, comunicato per ilo tramite dello SDI. 4) Sono presenti fatture e note di credito oggetto delta causa, per un saldo negativo pari ad euro - 87.127,52 relative alle annualità 2015/2016/2017/2018/2019/2020. 5) Sono presenti fatture/note di credito oggetto della causa, per un saldo negativo pari ad euro - 469.443,95 relative alle annualità 2016/2017/2018/ 2019/ 2020, di cui al prospetto riepilogativo e quietanze di pagamento, depositate rispettivamente All. 7 della comparsa di costituzione e All. 21 b alla memoria 183 n.
2. Si ribadisce che il dott. , Per_2
nel corso delle operazioni peritali svolte in data 25/7/2023 è intervenuto dichiarando che nulla ha da osservare sui pagamenti indicati da Controparte_1
in quanto non contestati nel corso del giudizio;
inoltre, ha
[...]
pagina 5 di 10 Part precisato che il credito vantato da per la posizione di cui sopra ammonta ad euro 1.371.023, 96 di cui euro 1.517.889,91 trattasi di documenti emessi sino al
31.03.2015 compreso e correttamente trasmessi dal cedente in formato cartaceo in quanto non vigente l'obbligo di fatturazione elettronica divenuto obbligatorio per le fatturazioni a decorrere dal 01.04.2015. Tali posizioni risultano da corrispondere ad oggi. Euro -146.865.95 € saldo tra fatture/note credito per le annualità a decorrere dal 01.04.2015 sino al 05.06.2020 correttamente trasmesse dal cedente in fatturazione elettronica. Pertanto, il saldo dovuto finale per la posizione in oggetto risulta essere pari ad euro 1.371.023,96. Nel corso della riunione peritale del 7 settembre 2023 è stata analizzata la circolare MISE n. 1 del 9 marzo 2015 che il dott. ha trasmesso via mail il 6 settembre 2023 al CTU ed ai CTP con la Per_2 quale ha voluto ribadire la conferma dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1 aprile 2015, come anche condiviso su parere dell'ufficio interno della Banca. Sul punto il dott. si è rimesso alla valutazione del CTU. Il CTU ha proceduto Per_2
ad effettuare le verifiche necessarie al fine di correttamente individuare la data dalla quale è sorto l'obbligo di emissione della fatturazione elettronica in favore della PA. Gli accertamenti svolti, in contradditorio con le parti nel corso delle operazioni peritali, hanno permesso di rilevare che l'obbligo di Fatturazione
Elettronica da e verso la Pubblica Amministrazione è entrato in vigore il 6 giugno
2014 per le Pubbliche Amministrazioni Centrali e il 31 marzo 2015 per le
Pubbliche Amministrazioni Locali, in virtù della Legge 244/2007 che ha imposto il divieto per le amministrazioni pubbliche di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino al ricevimento in forma elettronica”.
Tutto ciò premesso, il C.T.U. ha concluso nel senso che “dal 31 marzo 2015 le fatture emesse nei confronti della Pubbliche Amministrazioni Locali devono essere trasmesse in formato elettronico” prevedendo due ipotesi “Prima Ipotesi: senza pagina 6 di 10 considerare le fatture cartacee emesse da Acea Ato 2 in data 31/03/2015. In base a tale ipotesi la non vanta alcun credito. Seconda Ipotesi: Parte_2
considerando le fatture cartacee emesse da Acea Ato 2 in data 31/03/2015, il credito complessivo di è pari ad euro 1.490.507,57”. Parte_2
In realtà, le modalità di trasmissione delle fatture, possono incidere sulla decorrenza degli interessi e della mora, ma non possono annullare un credito comunque accertato come sussistente, e dunque, per sorte capitale sono quantificati euro 1.490.507,57, di cui per “Acea Energia S.p.a.” euro 25.699,51, per “Acea Ato
2 S.p.a.” euro 1.452.564,06 , per “Heracomm” euro 938,19 e per euro Parte_3
11.305,81.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione per le fatture emesse oltre i cinque anni a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione in data 5.11.2020 si osserva quanto segue.
L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza legale dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, il quale ha, dunque, natura recettizia, conoscenza di cui non vi è prova.
Infatti, colui che eccepisce la prescrizione ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo del decorso del termine di legge al momento in cui il diritto è stato azionato, laddove l'intervento di fatti impeditivi di detto decorso, opposto dal creditore, in replica all'eccezione di prescrizione formulata dal debitore, configura una controeccezione mirante a paralizzare l'eccezione avversaria, assimilabile alle eccezioni in senso stretto, e, pertanto, il controeccipiente ha l'onere di provare i fatti su cui si fonda, oltre che di dedurli.
In definitiva, la parte contro la quale viene fatta valere la prescrizione ha l'onere di dedurre e provare i fatti interruttivi, rimanendo esclusi i poteri di rilievo di ufficio in relazione ai fatti desumibili dalle prove offerte (Cass. civ., Sez. III, 17/05/2001,
n. 6759; Cass. 25 ottobre 1997 n. 10526; Cass. 1 ottobre 1997 n. 9589; Cass. 7
pagina 7 di 10 dicembre 1996 n. 10904; Cass. 28 aprile 1994 n. 4094; Cass. 26 agosto 1993 n.
9014).
Nella fattispecie, a fronte della contestazione di parte convenuta di non aver mai ricevuto atti interruttivi anteriori al 5.11.2020, parte attrice non ha indicato alcun atto interruttivo anteriore, eccependo solo che la prescrizione sarebbe non quinquennale, ma decennale.
In realtà, venendo in rilievo contratti di somministrazione di energia elettrica, trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., riferendosi tale norma alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, quindi con pluralità e periodicità delle prestazioni, ripetute nel tempo, ma aventi un titolo unico, ed è relativa ai debiti che debbono essere soddisfatti periodicamente, ad anno o in termini più brevi.
In definitiva, avendo il C.T.U. precisato che il credito di “Acea Ato 2 S.p.a.” di euro 1.452.564,06 si riferisce a documenti anteriori al 31.3.2015, questo credito è interamente prescritto rispetto al primo atto interruttivo del 20.11.2020 successivo al quinquennio.
Lo stesso è da dirsi per il credito di “Acea Energia S.p.a.” in base al prospetto presente nella consulenza (pag. 18 della C.T.U.), le cui uniche fatture con saldo attivo non prescritte sono le nn. 1580069574 di euro 9,92 del 13.12.2015,
6000000649 di euro 41,46 del 19.1.2016, 6000002688 di euro 45,98 del 21.3.2016,
n. 60000003577 di euro 630,02 del 21.4.2016, n. 6000004485 di euro 45,87 del
18.5.2016, 6000005289 di euro 509,58 del 16.6.2016, 6000006028 di euro 45,76 del 21.7.2016 e 6000009200 di euro 45.76 del 9.11.2016, per un credito residuo non prescritto di euro 1.374,65 (9,92 + 41,96 + 45,98 + 630.02 + 45,87 + 509,58 +
45,76 + 45.76 = 1.374,35).
pagina 8 di 10 Per i crediti di “Heracomm” di euro 938,19 e di per euro 11.305,81 Parte_3
non risulta invece alcuna prescrizione.
In definitiva, in rigetto ed assorbimento della domanda riconvenzionale, il credito accertato per sorte capitale è di euro 13.618,35 (938,19 + + 11.305,81 + 1.374,35
- 13.618,35).
Su questa somma spettano gli interessi ex art. 5 d.l.vo n. 231/02, oltre interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, fino al momento del pagamento, da individuarsi non nella data di emissione del pagamento, ma in quella dell'effettivo accredito delle somme.
Sono riconosciuti, altresì, gli importi ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02, il quale al 1° comma prevede che “ Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”, mentre al 2° comma dispone che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
Dunque euro 320,00 per le otto fatture di “Acea Energia S.p.a.” ed euro 40,00 per ogni fattura relativa agli importi per i crediti di “Hera Comm” di euro 938,19 e di per euro 11.305,81. Parte_3
La è tenuta ex art. 91, primo comma, c.p.c. Controparte_1
al pagamento di un terzo delle spese processuali ed alla metà delle spese della
C.T.U., mentre la notevole riduzione del credito richiesto, dunque la parziale soccombenza reciproca, determina la compensazione delle spese processuali nella misura dei due terzi ed il pagamento della metà delle spese della C.T.U. a carico della Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 9 di 10 a) condanna la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della “ , già Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2
della somma di euro 13.618,35, oltre interessi ex art. 5 d.l.vo n. 231/02 decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla ricezione delle singole fatture e fino alla data dell'effettivo accredito delle somme, oltre interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi;
b) condanna la Controparte_1
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore
[...] della “ , già “ , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro-tempore, della somma di euro 320,00 e di euro 40,00 per ogni fattura relativa agli importi per i crediti di “Heracomm” di euro 938,19 e di
[...]
per euro 11.305,81; c) condanna la Pt_3 Controparte_1
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di un
[...]
terzo delle spese processuali, un terzo pari ad euro 6.000,00 per compensi ed euro
600,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
d) compensa le spese nella restante misura dei due terzi;
e) pone le spese della C.T.U. per metà a carico della
” e per metà a carico della “ Controparte_1 Parte_1
[...]
Roma, 26.7.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
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