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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/03/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. r.g. 5525/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 18.3.2025
Oggi 18 marzo 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per l'avv. Enzo Betori, oggi sostituito dall'avv. Alessio Parte_1
Mancinella; per l'avv. Francesco Fiorillo, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Francesca Pennacchia.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi atti, in particolare:
- il difensore di parte opponente alla propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle richieste istruttorie articolate nelle memorie di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 e n. 3 c.p.c., evidenziando che, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la somma ingiunta è stata pagata e che la fornitura di cui alla fattura per cui è causa è stata contestata;
- il difensore di parte opposta alla note conclusive depositate in data 20.11.2024, insistendo per la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, rispetto a cui evidenzia la dichiarazione di antistatarietà già formulata nelle stesse note conclusive.
Il Giudice
udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento, che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 5525/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5525 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2021, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Foligno, alla via Monte Acuto n.
49, presso lo studio dell'avv. Enzo Betori, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
Opponente contro
C.F. , in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Messina, al Corso Cavour n. 143, presso lo studio dell'avv. Francesco Fiorillo, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
domanda di adempimento;
2 Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento è stato introdotto dalla in Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1454/2021, emesso da questo Tribunale il 22.6.2021, pubblicato in data 23.6.2021, con cui è stato alla stessa ingiunto il pagamento, in favore della della complessiva somma di euro 29.426,00, a titolo di Controparte_1 corrispettivo per la fornitura di merci da quest'ultima posta in essere, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha, nella specie, sostenuto:
- di avere introdotto, con atto di citazione notificato in data 30.4.2021, dinanzi al
Tribunale di Spoleto, un altro giudizio riguardante anche il credito azionato in sede monitoria, lamentando l'inadempimento della società opposta rispetto alla fornitura delle mascherine monouso tre veli di cui alle fatture n. 68 del 1.4.2020 e n. 81 del 20.4.2020, eseguita in favore della stessa opponente, per complessivi euro 48.800,00;
- che, infatti, le predette mascherine sono risultate prive della necessaria certificazione
CE e sono state oggetto di un sequestro da parte della Guardia di Finanza, Compagnia di
Foligno, dopo un accesso, eseguito in data 15.5.2020, presso la sede dell'opponente;
- che il ricorso monitorio è stato depositato dalla dopo la Controparte_1 notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio appena menzionato, per cui dovrebbe ravvisarsi un'ipotesi di continenza o di litispendenza;
- che la società opposta le ha venduto mascherine prive delle necessarie certificazioni, così causando alla medesima gravi conseguenze lesive, pari ad euro 19.536,00, a titolo di restituzione del prezzo pagato per le mascherine sequestrate e poi confiscate (euro 0,80 x
24.420 mascherine), ad euro 12.000,00, per la perdita dovuta al mancato guadagno (euro
0,50 di margine per ogni mascherina), e ad euro 14.400,00, per le sanzioni amministrative irrogate.
La medesima ha, sulla scorta delle predette circostanze, rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. in via preliminare accertata la nullità e/o inefficacia e/o
l'improponibilità, del decreto ingiuntivo n. 1454/2021 indicato nelle premesse, dichiarare
3 l'improcedibilità del presente giudizio per continenza e/o litispendenza con il giudizio rubricato al n. 943/2021 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Spoleto, per le motivazioni indicate in premessa, e, per l'effetto, dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Velletri, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2. nel merito, in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la responsabilità della per i titoli come indicati Controparte_1
in premessa, condannare la stessa al pagamento, in favore della Parte_1
per le motivazioni indicate, della somma di Euro 45.936,00, oltre agli ulteriori danni, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, previa eventuale compensazione con le somme che, eventualmente, dovessero essere riconosciute come dovute, da Parte_1
in favore della per la fornitura di cui alla fattura n. 209/E del Controparte_1
31.07.2020, 3. revocare, in ogni caso, il Decreto Ingiuntivo n. 1454/2021, accertando che nulla deve alla a titolo di corrispettivo della Parte_1 Controparte_1
detta n. 209/E del 31.07.2020, 4. con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente procedimento”.
La costituitasi in giudizio, ha dedotto: Controparte_1
- che il procedimento monitorio è stato introdotto al fine di conseguire il pagamento dell'importo indicato nella fattura n. 209/E del 31.7.2020, riguardante la fornitura di espositori con cassetto;
- che viene qui in considerazione un credito differente rispetto a quello relativo alla fornitura di mascherine, per cui è stato introdotto un diverso procedimento dinanzi al
Tribunale di Spoleto;
- che non sussistono, pertanto, i presupposti per ravvisare un'ipotesi di continenza o di litispendenza fra i due giudizi, che riguardano crediti differenti;
- che l'opponente ha sollevato solo una generica contestazione in merito ai fatti costitutivi del credito azionato in sede monitoria;
- che la domanda riconvenzionale proposta nel presente giudizio attiene ad una fornitura differente, relativa a delle mascherine, domanda che costituisce l'oggetto del diverso giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Spoleto.
4 L'opposta ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, concedere inaudita altera parte l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n.
1454/2021 nei confronti della società opponente sussistendone i Parte_1
presupposti di legge;
2) sempre in via preliminare, in caso di rigetto, concedere a prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo
n. 1454/2021 nei confronti della società opponente 3) Parte_1
autorizzare, quindi, le parti alla promozione del procedimento di mediazione obbligatoria; 4) quindi, rigettate tutte le avversarie domande, confermare il decreto ingiuntivo n. 1454/2021 in ogni sua parte;
5) in ogni caso, ritenere e dichiarare che
[...]
è debitrice per le ragioni dedotte in giudizio della Parte_1 Controparte_1
della somma di € 29.426,00 oltre interessi al tasso ex art. 5 D.Lgs 231/2005 ed oltre
[...]
alle spese della procedura monitoria;
6) condannare ai sensi e Parte_1
per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. sussistendone i presupposti;
7) In via istruttoria, ammettere i mezzi istruttori che verranno richiesti ed articolati nelle apposite memorie di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.; 8) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Con ordinanza adottata in data 8.3.2023, è stata disposta la separazione della domanda riconvenzionale dalla domanda azionata in sede monitoria, dichiarando rispetto alla prima la litispendenza con il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Spoleto, di cui al n. r.g.
943/2021 ed è stata concessa la provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Mutata, quindi, la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del
Tribunale n. 21 del 9.2.2023, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, giova premettere, a fronte delle conclusioni reiterate dalla parte opponente, che lo stesso è, allo stato, circoscritto alla sola domanda di adempimento azionata dalla parte opposta in sede
5 monitoria, atteso che, come già ricordato, in data 8.3.2023, è stato adottato, rispetto alla domanda riconvenzionale dell'opponente, un provvedimento di separazione e contestuale dichiarazione di litispendenza con riguardo ad altro procedimento instaurato dinanzi al
Tribunale di Spoleto, escludendo la sussistenza dei relativi presupposti rispetto alla domanda proposta dalla Controparte_1
In merito, si ricorda che quest'ultima ha agito in sede monitoria al solo fine di ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura di espositori con cassetto, per la complessiva somma di euro 29.426,40, di cui alla fattura n. 209/E del 31.7.2020 (cfr. doc.
2 bis del fascicolo di parte opposta).
Appare, peraltro, utile rammentare, in linea generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento di un'obbligazione ha esclusivamente l'onere di dare prova della fonte legale o negoziale della stessa e della sua esigibilità, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore dimostrare di avere correttamente adempiuto o l'intervento di ulteriori fatti estintivi del credito (cfr., per tutte,
Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; negli stessi termini, cfr. Cass., 20 gennaio
2015, n. 826).
Facendo applicazione dei richiamati principi, nel caso di specie, risulta assorbente evidenziare che, a fronte della puntuale allegazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, l'opponente non ha contestato né l'effettiva sussistenza del titolo negoziale indicato né la consegna della merce acquistata o l'entità dell'importo preteso dall'opposta, essendosi la stessa limitata, nell'atto di citazione e nella successiva memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., a lamentare in modo generico una non conformità della merce consegnata.
Deve, inoltre, rilevarsi che, solo nella memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.,
l'opponente ha dedotto che gli espositori consegnati sono risultati affetti da vizi, tempestivamente denunciati, deduzione che, oltre a fondarsi su una prospettazione generica, è stata svolta in un momento in cui erano già maturate le preclusioni per lo svolgimento di nuova attività assertiva.
6 Si rimarca ulteriormente che, a seguito dell'allegazione delle predette circostanze, da ritenere nuove e tardive, la società opposta ha, comunque, dedotto di essersi tempestivamente attivata per risolvere la problematica, tardivamente denunciata dalla società opponente, segnatamente in data 19.11.2020, con conferma da parte della debitrice della conformità della merce consegnata datata 10.12.2020, e in data 2.2.2021, con accettazione e conferma della stessa debitrice del 4.2.2021.
A mente di quanto sopra argomentato, deve, dunque, concludersi che il credito azionato dalla società opposta si fonda su fatti costitutivi pacifici, tenuto conto che il titolo e la quantificazione dello stesso non sono stati fatti oggetto di alcuna contestazione specifica e che la difformità della merce consegnata è stata dedotta in modo generico e tardivo, dovendosi al riguardo confermare il provvedimento di rigetto delle richieste istruttorie reiterate dalla parte opponente, le quali vertono su fatti non tempestivamente contestati o tardivamente allegati.
3. L'opposizione deve essere, in definitiva, integralmente rigettata, pur dandosi atto del pagamento effettuato in pendenza del presente giudizio dall'opponente, solo a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e con riserva di ripetizione.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della società opponente e sono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore del petitum (causa di valore compreso fra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00), con la precisazione che si applicheranno i parametri minimi per la fase di trattazione e per quella decisoria, dato il carattere documentale della prima e il limitato svolgimento della seconda.
Si reputa, di contro, che non ricorrano i presupposti per la pronuncia di una condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stata fornita dimostrazione del ricorrere dell'elemento soggettivo richiesto dal primo comma della disposizione e non potendo ritenersi che la condotta dell'opponente integri un abuso dello strumento processuale, ai fini di quanto previsto dal terzo comma della stessa disposizione.
7
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta integralmente l'opposizione proposta dalla e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1454/2021, emesso da questo Tribunale il
22.6.2021, pubblicato in data 23.6.2021, già dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 648
c.p.c.;
b) condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 5.261,00, oltre
[...]
rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Francesco Fiorillo, dichiaratosi antistatario.
Velletri, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 18.3.2025
Oggi 18 marzo 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per l'avv. Enzo Betori, oggi sostituito dall'avv. Alessio Parte_1
Mancinella; per l'avv. Francesco Fiorillo, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Francesca Pennacchia.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi atti, in particolare:
- il difensore di parte opponente alla propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle richieste istruttorie articolate nelle memorie di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 e n. 3 c.p.c., evidenziando che, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la somma ingiunta è stata pagata e che la fornitura di cui alla fattura per cui è causa è stata contestata;
- il difensore di parte opposta alla note conclusive depositate in data 20.11.2024, insistendo per la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, rispetto a cui evidenzia la dichiarazione di antistatarietà già formulata nelle stesse note conclusive.
Il Giudice
udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento, che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 5525/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5525 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2021, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Foligno, alla via Monte Acuto n.
49, presso lo studio dell'avv. Enzo Betori, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
Opponente contro
C.F. , in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Messina, al Corso Cavour n. 143, presso lo studio dell'avv. Francesco Fiorillo, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
domanda di adempimento;
2 Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento è stato introdotto dalla in Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1454/2021, emesso da questo Tribunale il 22.6.2021, pubblicato in data 23.6.2021, con cui è stato alla stessa ingiunto il pagamento, in favore della della complessiva somma di euro 29.426,00, a titolo di Controparte_1 corrispettivo per la fornitura di merci da quest'ultima posta in essere, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha, nella specie, sostenuto:
- di avere introdotto, con atto di citazione notificato in data 30.4.2021, dinanzi al
Tribunale di Spoleto, un altro giudizio riguardante anche il credito azionato in sede monitoria, lamentando l'inadempimento della società opposta rispetto alla fornitura delle mascherine monouso tre veli di cui alle fatture n. 68 del 1.4.2020 e n. 81 del 20.4.2020, eseguita in favore della stessa opponente, per complessivi euro 48.800,00;
- che, infatti, le predette mascherine sono risultate prive della necessaria certificazione
CE e sono state oggetto di un sequestro da parte della Guardia di Finanza, Compagnia di
Foligno, dopo un accesso, eseguito in data 15.5.2020, presso la sede dell'opponente;
- che il ricorso monitorio è stato depositato dalla dopo la Controparte_1 notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio appena menzionato, per cui dovrebbe ravvisarsi un'ipotesi di continenza o di litispendenza;
- che la società opposta le ha venduto mascherine prive delle necessarie certificazioni, così causando alla medesima gravi conseguenze lesive, pari ad euro 19.536,00, a titolo di restituzione del prezzo pagato per le mascherine sequestrate e poi confiscate (euro 0,80 x
24.420 mascherine), ad euro 12.000,00, per la perdita dovuta al mancato guadagno (euro
0,50 di margine per ogni mascherina), e ad euro 14.400,00, per le sanzioni amministrative irrogate.
La medesima ha, sulla scorta delle predette circostanze, rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. in via preliminare accertata la nullità e/o inefficacia e/o
l'improponibilità, del decreto ingiuntivo n. 1454/2021 indicato nelle premesse, dichiarare
3 l'improcedibilità del presente giudizio per continenza e/o litispendenza con il giudizio rubricato al n. 943/2021 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Spoleto, per le motivazioni indicate in premessa, e, per l'effetto, dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Velletri, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2. nel merito, in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la responsabilità della per i titoli come indicati Controparte_1
in premessa, condannare la stessa al pagamento, in favore della Parte_1
per le motivazioni indicate, della somma di Euro 45.936,00, oltre agli ulteriori danni, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, previa eventuale compensazione con le somme che, eventualmente, dovessero essere riconosciute come dovute, da Parte_1
in favore della per la fornitura di cui alla fattura n. 209/E del Controparte_1
31.07.2020, 3. revocare, in ogni caso, il Decreto Ingiuntivo n. 1454/2021, accertando che nulla deve alla a titolo di corrispettivo della Parte_1 Controparte_1
detta n. 209/E del 31.07.2020, 4. con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente procedimento”.
La costituitasi in giudizio, ha dedotto: Controparte_1
- che il procedimento monitorio è stato introdotto al fine di conseguire il pagamento dell'importo indicato nella fattura n. 209/E del 31.7.2020, riguardante la fornitura di espositori con cassetto;
- che viene qui in considerazione un credito differente rispetto a quello relativo alla fornitura di mascherine, per cui è stato introdotto un diverso procedimento dinanzi al
Tribunale di Spoleto;
- che non sussistono, pertanto, i presupposti per ravvisare un'ipotesi di continenza o di litispendenza fra i due giudizi, che riguardano crediti differenti;
- che l'opponente ha sollevato solo una generica contestazione in merito ai fatti costitutivi del credito azionato in sede monitoria;
- che la domanda riconvenzionale proposta nel presente giudizio attiene ad una fornitura differente, relativa a delle mascherine, domanda che costituisce l'oggetto del diverso giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Spoleto.
4 L'opposta ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, concedere inaudita altera parte l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n.
1454/2021 nei confronti della società opponente sussistendone i Parte_1
presupposti di legge;
2) sempre in via preliminare, in caso di rigetto, concedere a prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo
n. 1454/2021 nei confronti della società opponente 3) Parte_1
autorizzare, quindi, le parti alla promozione del procedimento di mediazione obbligatoria; 4) quindi, rigettate tutte le avversarie domande, confermare il decreto ingiuntivo n. 1454/2021 in ogni sua parte;
5) in ogni caso, ritenere e dichiarare che
[...]
è debitrice per le ragioni dedotte in giudizio della Parte_1 Controparte_1
della somma di € 29.426,00 oltre interessi al tasso ex art. 5 D.Lgs 231/2005 ed oltre
[...]
alle spese della procedura monitoria;
6) condannare ai sensi e Parte_1
per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. sussistendone i presupposti;
7) In via istruttoria, ammettere i mezzi istruttori che verranno richiesti ed articolati nelle apposite memorie di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.; 8) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Con ordinanza adottata in data 8.3.2023, è stata disposta la separazione della domanda riconvenzionale dalla domanda azionata in sede monitoria, dichiarando rispetto alla prima la litispendenza con il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Spoleto, di cui al n. r.g.
943/2021 ed è stata concessa la provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Mutata, quindi, la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del
Tribunale n. 21 del 9.2.2023, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, giova premettere, a fronte delle conclusioni reiterate dalla parte opponente, che lo stesso è, allo stato, circoscritto alla sola domanda di adempimento azionata dalla parte opposta in sede
5 monitoria, atteso che, come già ricordato, in data 8.3.2023, è stato adottato, rispetto alla domanda riconvenzionale dell'opponente, un provvedimento di separazione e contestuale dichiarazione di litispendenza con riguardo ad altro procedimento instaurato dinanzi al
Tribunale di Spoleto, escludendo la sussistenza dei relativi presupposti rispetto alla domanda proposta dalla Controparte_1
In merito, si ricorda che quest'ultima ha agito in sede monitoria al solo fine di ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura di espositori con cassetto, per la complessiva somma di euro 29.426,40, di cui alla fattura n. 209/E del 31.7.2020 (cfr. doc.
2 bis del fascicolo di parte opposta).
Appare, peraltro, utile rammentare, in linea generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento di un'obbligazione ha esclusivamente l'onere di dare prova della fonte legale o negoziale della stessa e della sua esigibilità, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore dimostrare di avere correttamente adempiuto o l'intervento di ulteriori fatti estintivi del credito (cfr., per tutte,
Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; negli stessi termini, cfr. Cass., 20 gennaio
2015, n. 826).
Facendo applicazione dei richiamati principi, nel caso di specie, risulta assorbente evidenziare che, a fronte della puntuale allegazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, l'opponente non ha contestato né l'effettiva sussistenza del titolo negoziale indicato né la consegna della merce acquistata o l'entità dell'importo preteso dall'opposta, essendosi la stessa limitata, nell'atto di citazione e nella successiva memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., a lamentare in modo generico una non conformità della merce consegnata.
Deve, inoltre, rilevarsi che, solo nella memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.,
l'opponente ha dedotto che gli espositori consegnati sono risultati affetti da vizi, tempestivamente denunciati, deduzione che, oltre a fondarsi su una prospettazione generica, è stata svolta in un momento in cui erano già maturate le preclusioni per lo svolgimento di nuova attività assertiva.
6 Si rimarca ulteriormente che, a seguito dell'allegazione delle predette circostanze, da ritenere nuove e tardive, la società opposta ha, comunque, dedotto di essersi tempestivamente attivata per risolvere la problematica, tardivamente denunciata dalla società opponente, segnatamente in data 19.11.2020, con conferma da parte della debitrice della conformità della merce consegnata datata 10.12.2020, e in data 2.2.2021, con accettazione e conferma della stessa debitrice del 4.2.2021.
A mente di quanto sopra argomentato, deve, dunque, concludersi che il credito azionato dalla società opposta si fonda su fatti costitutivi pacifici, tenuto conto che il titolo e la quantificazione dello stesso non sono stati fatti oggetto di alcuna contestazione specifica e che la difformità della merce consegnata è stata dedotta in modo generico e tardivo, dovendosi al riguardo confermare il provvedimento di rigetto delle richieste istruttorie reiterate dalla parte opponente, le quali vertono su fatti non tempestivamente contestati o tardivamente allegati.
3. L'opposizione deve essere, in definitiva, integralmente rigettata, pur dandosi atto del pagamento effettuato in pendenza del presente giudizio dall'opponente, solo a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e con riserva di ripetizione.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della società opponente e sono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore del petitum (causa di valore compreso fra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00), con la precisazione che si applicheranno i parametri minimi per la fase di trattazione e per quella decisoria, dato il carattere documentale della prima e il limitato svolgimento della seconda.
Si reputa, di contro, che non ricorrano i presupposti per la pronuncia di una condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stata fornita dimostrazione del ricorrere dell'elemento soggettivo richiesto dal primo comma della disposizione e non potendo ritenersi che la condotta dell'opponente integri un abuso dello strumento processuale, ai fini di quanto previsto dal terzo comma della stessa disposizione.
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p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta integralmente l'opposizione proposta dalla e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1454/2021, emesso da questo Tribunale il
22.6.2021, pubblicato in data 23.6.2021, già dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 648
c.p.c.;
b) condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 5.261,00, oltre
[...]
rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Francesco Fiorillo, dichiaratosi antistatario.
Velletri, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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