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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 18/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 164 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
* * * * * * *
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 164/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato in
L'Aquila, frazione Monticchio, Via Beato Timoteo 72/A, presso e nello studio dell'Avv.
Gloria Nardecchia, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
E
nata a [...], il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente nella frazione Aragno, Via Assergi n. 64, elettivamente domiciliata in
L'Aquila, frazione Monticchio, Via Beato Timoteo 72/A, presso e nello studio dell'Avv.
Gloria Nardecchia, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1 1) Con ricorso depositato in data ed Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunciarsi la loro separazione personale.
2) Esponevano di aver contratto matrimonio concordatario celebrato in L'Aquila
(AQ), in data 28.05.2022, optando per il regime di separazione dei beni, unione dalla quale non nascevano figli. Precisavano che la convivenza matrimoniale è divenuta con il trascorrere del tempo intollerabile, a causa del venir meno dei presupposti ritenuti dalla coppia indispensabili per la serena prosecuzione della vita familiare.
3) Dichiaravano, altresì, di essere economicamente indipendenti in quanto entrambi titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
4) I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 12.03.2025, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., e insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
5) La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (AQ), in data 28.05.2022, trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al N. 9 P. 2 S A Uff 1 anno 2022, seguenti alle condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di stabilire la residenza e/o il domicilio ove riterranno opportuno comunicandone reciprocamente e tempestivamente ogni eventuale variazione;
2) assegna alla sig.ra la casa coniugale sita in L'Aquila (AQ), Via Controparte_1
Monte Velino n. 15, abitazione dalla quale il sig. si è già allontanato. Parte_1
Dà atto che le parti hanno convenuto che il mobilio, gli arredi, gli elettrodomestici acquistati congiuntamente dai coniugi per la casa coniugale condotta in locazione, ed ivi presenti, resteranno alla sig.ra Controparte_1
2 3) dà atto che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia contributo di mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
4) dà atto che il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
la quale si obbliga ad accettare, la quota del diritto di proprietà di propria spettanza pari ad ½ sui terreni siti nel Comune di L'Aquila, Località Mausonia, Via Del Nibbio, censiti al N.C.T. di L'Aquila Sezione di Bagno al Foglio 5, particella n. 1733, are 3.00, seminativo arborato, Cl. 2, R.D. Euro 0,93, R.A Euro 0,93, Foglio 5, particella n. 1734, are 3.00, seminativo arborato, Cl. 2, R.D. Euro 0,93, entrambi derivanti dal frazionamento dell'originario mappale n. 527 e di cui all'atto di compravendita del 04/07/2019 a rogito del Dott. Repertorio n. 131.659, Raccolta n. 32.108, nello stato di fatto Persona_1
in cui attualmente si trovano ed a formalizzare detto trasferimento in apposito atto notarile da stipularsi entro e non oltre sessanta giorni dalla intervenuta omologa della separazione personale dei coniugi alle condizioni qui indicate. Per l'effetto la Sig.ra Controparte_1
si obbliga a corrispondere al Sig. il quale si obbliga ad accettare, la Parte_1 somma omnicomprensiva di € 50.000 a titolo di corrispettivo di detto trasferimento immobiliare ed a definitiva tacitazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, da versarsi all'atto della stipula del rogito notarile;
la Sig.ra si obbliga altresì ad Controparte_1
assumersi le relative spese notarili comprese le eventuali imposte e tasse connesse.
5) dà atto che i coniugi hanno dichiarato di non aver altri beni in comunione - ad eccezione dei terreni suddetti - e di aver già equamente diviso tra loro i regali di nozze ricevuti da parenti ed amici e pertanto reciprocamente danno atto di non aver null'altro a pretendere al riguardo;
6) dà atto, che per l'effetto di tutto quanto sopra pattuito e del puntuale adempimento di quanto convenuto al punto 4) che precede, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver definitivamente regolato i loro rapporti patrimoniali con piena soddisfazione di entrambi e che nessuno di loro abbia diritto ad ulteriori pretese;
7) dà atto che i coniugi prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
Spese legali compensate.
Così deciso in videoconferenza il 14 marzo 2025
3 IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
* * * * * * *
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 164/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato in
L'Aquila, frazione Monticchio, Via Beato Timoteo 72/A, presso e nello studio dell'Avv.
Gloria Nardecchia, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
E
nata a [...], il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente nella frazione Aragno, Via Assergi n. 64, elettivamente domiciliata in
L'Aquila, frazione Monticchio, Via Beato Timoteo 72/A, presso e nello studio dell'Avv.
Gloria Nardecchia, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1 1) Con ricorso depositato in data ed Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunciarsi la loro separazione personale.
2) Esponevano di aver contratto matrimonio concordatario celebrato in L'Aquila
(AQ), in data 28.05.2022, optando per il regime di separazione dei beni, unione dalla quale non nascevano figli. Precisavano che la convivenza matrimoniale è divenuta con il trascorrere del tempo intollerabile, a causa del venir meno dei presupposti ritenuti dalla coppia indispensabili per la serena prosecuzione della vita familiare.
3) Dichiaravano, altresì, di essere economicamente indipendenti in quanto entrambi titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
4) I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 12.03.2025, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., e insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
5) La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (AQ), in data 28.05.2022, trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al N. 9 P. 2 S A Uff 1 anno 2022, seguenti alle condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di stabilire la residenza e/o il domicilio ove riterranno opportuno comunicandone reciprocamente e tempestivamente ogni eventuale variazione;
2) assegna alla sig.ra la casa coniugale sita in L'Aquila (AQ), Via Controparte_1
Monte Velino n. 15, abitazione dalla quale il sig. si è già allontanato. Parte_1
Dà atto che le parti hanno convenuto che il mobilio, gli arredi, gli elettrodomestici acquistati congiuntamente dai coniugi per la casa coniugale condotta in locazione, ed ivi presenti, resteranno alla sig.ra Controparte_1
2 3) dà atto che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia contributo di mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
4) dà atto che il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
la quale si obbliga ad accettare, la quota del diritto di proprietà di propria spettanza pari ad ½ sui terreni siti nel Comune di L'Aquila, Località Mausonia, Via Del Nibbio, censiti al N.C.T. di L'Aquila Sezione di Bagno al Foglio 5, particella n. 1733, are 3.00, seminativo arborato, Cl. 2, R.D. Euro 0,93, R.A Euro 0,93, Foglio 5, particella n. 1734, are 3.00, seminativo arborato, Cl. 2, R.D. Euro 0,93, entrambi derivanti dal frazionamento dell'originario mappale n. 527 e di cui all'atto di compravendita del 04/07/2019 a rogito del Dott. Repertorio n. 131.659, Raccolta n. 32.108, nello stato di fatto Persona_1
in cui attualmente si trovano ed a formalizzare detto trasferimento in apposito atto notarile da stipularsi entro e non oltre sessanta giorni dalla intervenuta omologa della separazione personale dei coniugi alle condizioni qui indicate. Per l'effetto la Sig.ra Controparte_1
si obbliga a corrispondere al Sig. il quale si obbliga ad accettare, la Parte_1 somma omnicomprensiva di € 50.000 a titolo di corrispettivo di detto trasferimento immobiliare ed a definitiva tacitazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, da versarsi all'atto della stipula del rogito notarile;
la Sig.ra si obbliga altresì ad Controparte_1
assumersi le relative spese notarili comprese le eventuali imposte e tasse connesse.
5) dà atto che i coniugi hanno dichiarato di non aver altri beni in comunione - ad eccezione dei terreni suddetti - e di aver già equamente diviso tra loro i regali di nozze ricevuti da parenti ed amici e pertanto reciprocamente danno atto di non aver null'altro a pretendere al riguardo;
6) dà atto, che per l'effetto di tutto quanto sopra pattuito e del puntuale adempimento di quanto convenuto al punto 4) che precede, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver definitivamente regolato i loro rapporti patrimoniali con piena soddisfazione di entrambi e che nessuno di loro abbia diritto ad ulteriori pretese;
7) dà atto che i coniugi prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
Spese legali compensate.
Così deciso in videoconferenza il 14 marzo 2025
3 IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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