Decreto cautelare 6 marzo 2026
Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 01/04/2026, n. 6103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6103 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06103/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02660/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2660 del 2026, proposto da
House Grill S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Romagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della comunicazione prot. CA/2026/19526 del 04/02/2026 di inefficacia della scia di riduzione della superficie di somministrazione della ricorrente;
-della nota prot. CA/204080 del 15/10/2025;
-della nota prot. CA/9465 del 20.01.2026;
-di ogni altro atto, nota o parere che sia ostativo alla ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, che esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande in Roma , via dei Serpenti 166/167/168 e in via Leonina 44/90, ha presentato in data 25 settembre 2025 SCIA per la riduzione della superficie di somministrazione ai soli civici 89/90 di Via Leonina.
Roma Capitale, nell’esame della pratica, ha ravvisato per la prima volta una parziale difformità edilizio-urbanistica, che la ha condotta a ritenere che l’attività non sia sorretta da idoneo titolo abilitativo edilizio, e a inibire gli effetti della SCIA.
In particolare, con nota del 2 ottobre 2025 l’amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento di inibizione degli effetti della SCIA e di decadenza dall’attività.
Infine, con l’atto impugnato del 4 febbraio 2026 è stato adottato il provvedimento inibitorio e decadenziale.
All’esito della fase cautelare sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Con un primo, assorbente, motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 19 della lege n. 241 del 1990, perché il provvedimento è intervenuto oltre il termine di 60 giorni previsto da tale disposizione normativa.
La censura è fondata.
Non ha rilievo contrario, sul punto, la circostanza che la ricorrente, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, abbia depositato una memoria difensiva solo il 19 dicembre 2025, e quindi oltre il termine concesso a tal fine dall’amministrazione.
Quest’ultima non può infatti sospendere il termine di 60 giorni previsto dall’art. 19 citato, se non mediante invito a conformarsi, ove l’attività possa essere regolarizzata. Nel caso di specie, non si tratta del potere concretamente esercitato, posto che l’amministrazione non ha invitato la ricorrente a sanare l’eventuale difformità.
È perciò da ritenere che l’atto impugnato sia intervenuto tardivamente.
Né si può accogliere la tesi difensiva di Roma Capitale, per la quale l’inibizione sarebbe in ogni tempo possibile, ove si riscontri una difformità urbanistica-edilizia.
Il Tribunale ha già ritenuto il contrario, osservando che “ la difformità di un certo uso di un locale dall’azzonamento non comporta decadenza automatica degli effetti della SCIA, ma, semmai, contrarietà di quest’ultima alla legge, con conseguente potere dell’amministrazione di inibirla entro 60 giorni, o di annullarla in autotutela entro i termini e con le forme indicate dall’art. 21 nonies citato”, perché se ogni difformità dal paradigma normativo sfuggisse a tale ultima previsione, sarebbe vanificato l’effetto tipico che l’ordinamento riconnette alla SCIA, la quale, se completa e veritiera, radica l’affidamento della parte privata, salva la carenza di requisiti essenziali per l’esercizio dell’attività (Tar Lazio, Sezione II ter, n. 4127 del 2026).
Tali assunti valgono, naturalmente, anche per il potere inibitorio di cui all’art. 19 citato.
Essi sono del resto conformi al più recente indirizzo oramai consolidatosi in giurisprudenza, per il quale persino nei casi di silenzio-assenso la eventuale irregolarità urbanistica non osta alla formazione del silenzio e può essere fatta valere solo mediante l’esercizio del potere di autotutela nel termine previsto a tal fine dalla legge (per esempio, CDS n. 1878 del 2026).
L’atto impugnato va perciò annullato, con assorbimento del secondo motivo (eccesso di potere), alla trattazione del quale non residua alcun interesse.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2000,00, oltre accessori di legge, a favore dell’Avvocato dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, annulla l’atto impugnato.
Condanna Roma capitale a rifondere le spese di lite, che liquida in euro 2000,00, oltre accessori di legge, a favore dell’Avvocato Ippoliti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Bignami |
IL SEGRETARIO