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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 28/05/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1056/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 20.05.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1056 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 20.05.2025;
T R A
Parte_1
in persona del Ministro p.t., nonché
[...] [...]
[...]
, Parte_2
l' e la rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Pt_3 Pt_4 dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domiciliano ope legis, in via Buccio da
Ranallo (complesso monumentale San Domenico);
OPPONENTE
CONTRO
, , e , CP CP_2 CP_3 CP_4 elettivamente domiciliati in L'Aquila, via XX Settembre n. 19, presso lo studio dell'Avv. Ugo Marinucci, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
pagina 1 di 9 OPPOSTI
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente, con la nota di trattazione scritta dell'8.05.2025, si riportava alle conclusioni formulate nell'atto di citazione in opposizione, mentre la parte opposta, con la nota di trattazione scritta del 18.05.2025, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 22.06.2021 il
[...]
(di seguito breviter ) Parte_5 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 207/2021 del 12.05.2021, emesso per la somma di € 22.469,57, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, - in via principale, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n.
207/2021 perché illegittimo e ingiusto e, per l'effetto, rigettare integralmente
l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- in via meramente subordinata, revocare il decreto ingiuntivo n.
207/2021 perché illegittimo e ingiusto e, per l'effetto, ridurre il quantum a quanto in corso di causa dovesse eventualmente accertarsi dovuto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa come per legge”.
In data 26.01.2022 si costituivano in giudizio , CP CP_2 [...]
e nella loro qualità di eredi di , chiedendo CP_3 CP_4 Per_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale di
L'Aquila, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: - rigettare
l'opposizione dispiegata dall'opponente Parte_5
con l'atto di citazione 22 giugno 2021 al decreto ingiuntivo
[...]
n. 207/2021 del 12 maggio 2021 sicché infondata in fatto e diritto, confermando pagina 2 di 9 l'ingiunzione di pagamento;
- in via gradatamente subordinata condannare
l'opponente al Parte_5
pagamento in favore degli opposti delle per i titoli e le qualità di cui alla narrativa ed in ragione dei documenti allegati, la somma di euro 22.469,57 con gli interessi di legge dalla data della prima costituzione in mora del 21/9/2016 fino a quella dell'effettivo soddisfo, o al pagamento delle diverse somme, maggiori o minori, che dovessero risultare agli esiti del giudizio;
- in tutti i casi con condanna dell'opponente Parte_5
al rimborso in favore degli opposti delle competenze ed onorari del
[...] giudizio oltre spese generali, I.v.a. e C.a.p. come per legge”.
Alla prima udienza del 15.02.2022 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, alla successiva udienza del 27.09.20222, in assenza di istanze istruttorie la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata al 18.12.2023 per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., successivamente differita al 20.05.2025, in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta sopra riportate e la controversia viene decisa come di seguito.
*****
1. Con decreto ingiuntivo n. 207/2021, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 12.05.2021, veniva ingiunto al odierno opponente di pagare Parte_1
l'importo di € 22.469,57, oltre interessi e spese della procedura in favore di CP
, e , nella loro qualità di eredi di
[...] CP_2 CP_3 CP_4 Per_1
, a titolo di compenso per l'attività espletata di membro della Commissione
[...]
di collaudo del Complesso da destinare a Commissariato di P.S. ed a distaccamento della Polizia Stradale di Vasto (CH), nominata con note di incarico n. 351 del 21.11.1996 e n. 2923 del 7.5.2001.
Nell'atto di opposizione, il eccepisce: i) l'infondatezza della Parte_1
domanda, in virtù del fatto che gli atti di collaudo non sarebbero approvabili;
ii)
l'inesigibilità del credito, atteso che la mancata approvazione degli atti di collaudo sarebbe ostativa al pagamento delle competenze dell'organo di collaudo, come da giurisprudenza richiamata;
iii) il difetto di legittimazione pagina 3 di 9 passiva dell'obbligazione, in quanto l'onere di pagamento dei compensi della
Commissione di collaudo sarebbe comunque a carico dell'impresa concessionaria, in forza dell'art. 3 della convenzione n. 2703 di rep. del
6.10.1988 e, in considerazione del sopravvenuto fallimento, della curatela del fallimento stesso o del cessionario dei diritti fallimentari.
In subordine, lamenta l'erroneo calcolo del compenso reclamato, chiedendo al Tribunale una riduzione di quanto spettante per la prestazione professionale resa.
Gli opposti, nel costituirsi in giudizio, contestano analiticamente le motivazioni espresse dal a sostegno dell'opposizione ed insistono per Parte_1
la conferma del decreto ingiuntivo concesso.
2.1 Preliminarmente, in ragione delle contestazioni sollevate dall'opponente,
è necessario individuare la normativa applicabile al caso di specie.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di appalti pubblici, il momento rilevante al fine di individuare la disciplina applicabile in tema di diritto al compenso del collaudatore è quello del conferimento dell'incarico, secondo la generale disciplina di cui agli artt. 2230 e 2233 c.c., come integrata da eventuali normative speciali in vigore, senza che possa rilevare il momento in cui il collaudo sia stato portato a compimento (cfr. Cass. civ., Sez. VI,
18.05.2021, n. 13456). Nella fattispecie in esame emerge documentalmente che la Commissione di collaudo è stata individuata in via definitiva con la nota n.
2923 del 7.5.2001 (cfr. doc. n. 3 fascicolo opponente). Di conseguenza, la disciplina applicabile ratione temporis, sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata, è costituita dal d.P.R. n. 554/1999, che ha abrogato, con l'art. 231, il
R.D. n. 350/1895 richiamato dal . Parte_1
Orbene, l'art. 210 della normativa in parola, nel disciplinare il compenso spettante ai collaudatori, non prevede alcuna condizione specifica per il pagamento del corrispettivo, tanto meno l'approvazione del collaudo. L'art. 209, infatti, prevede soltanto la facoltà per la stazione appaltante di procedere ad un nuovo collaudo finché non sia intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, mentre l'art. 204 dispone che la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari pagina 4 di 9 all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e “delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori”.
In relazione all'appalto oggetto di causa, risulta incontestato tra le parti che i lavori risultano ultimati il 06.07.1999, mentre l'edificio è stato consegnato fin dal 1994 all'Amministrazione beneficiaria, che lo utilizza dal quell'anno.
Con riferimento alle operazioni di collaudo, risulta che in data 04.07.2012 i membri della Commissione, Ing. (Presidente) e Arch. Persona_2 Per_3
- essendo nel frattempo deceduto, in data 11.06.2008, l'Arch.
[...] Per_1
- trasmettevano il Collaudo tecnico-amministrativo avente ad oggetto la
[...]
“Relazione, Verbale di Visita, Certificato di Collaudo 1°-2°- 3°-4°-5° stralcio”, certificando che le opere erano collaudabili, con indicazione dei crediti da liquidare. Dopo le operazioni di collaudo, essendo state segnalate lesioni sulle pareti delle tramezzature interne e sui pavimenti, la Commissione di collaudo effettuava in data 31.07.2012 un nuovo sopralluogo, stimando i costi per il ripristino delle opere danneggiate nella misura di € 61.420,35 da detrarre dal conto finale all'Impresa concessionaria, come si evince dal Collaudo Tecnico
Amministrativo del 13.06.2013, avente ad oggetto i “Lavori di riparazione dei quadri fessurativi nell'edificio “Commissariato di P.S. e della Polizia Stradale di Vasto (CH)”. Infine, in data 09.04.2015 la Commissione di collaudo consegnava la “Relazione generale per la definizione dei rapporti economici fra
l'Ente appaltante e l'Impresa Concessionaria”, con relativi allegati (cfr. doc. n.
10-13 fascicolo opposti). Rispetto a tali atti, dunque, risulta evidentemente scaduto il termine di cui all'art. 204 d.P.R. n. 554/1999 per l'approvazione degli atti di collaudo da parte della stazione appaltante.
A diverse conclusioni non potrebbe giungersi nemmeno considerando il disposto di cui all'art. 199, comma III d.P.R. n. 554/1999, secondo cui “Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché
l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine”. Nella specie, infatti, il Provveditorato, con una mera nota pagina 5 di 9 inviata dal dirigente responsabile, si è limitato – allo scadere del termine biennale
– a comunicare alla e all'appaltatore la non approvabilità allo stato CP_5
degli atti di collaudo, con la conseguenza che quest'ultimo deve considerarsi ormai tacitamente approvato (cfr. doc. n. 14 fascicolo opposti).
Ad ogni buon conto, non risultano provate le circostanze esposte dal
Provveditorato a sostegno della impossibilità di approvazione del collaudo.
L'argomentazione addotta dal circa l'irrisorietà degli importi Parte_1
computati dai collaudatori nella relazione generale del 09.04.2015 per la soluzione delle problematiche rilevate e per il ripristino funzionale delle opere danneggiate (€ 61.420,35), in quanto, diversamente, per l'esecuzione delle predette lavorazioni sarebbe necessaria una somma non inferiore ad € 390.000,00
+ I.V.A., infatti, non risulta avvalorata da elementi probatori di supporto ulteriori rispetto alla mera comunicazione del 20.04.2017, né l'opponente ha richiesto in sede giudiziale l'ammissione di ulteriori mezzi di prova. Piuttosto, dall'esame della documentazione in atti emerge che anche il collaudatore statico dell'opera,
Arch. nella sua nota del 07.12.2012 inviata al Ministero e Controparte_6
al Provveditorato riguardo alle lesioni manifestatesi sulle tramezzature interne nonché al sollevamento e rottura di parte di pavimento, comunicava di concordare e condividere la relazione dell'Ing. redatta in occasione del Per_2
sopralluogo del 31.07.2012, e riteneva che l'intervento potesse essere effettuato con l'utilizzo di fibre di carbonio. In particolare, osservava testualmente che
“considerate la limitatezza dell'intervento proposto, la spesa da affrontarsi
(inclusa la ripresa della tinteggiatura) non dovrebbe raggiungere un importo elevato”, così di fatto smentendo l'assunto difensivo dell'odierno opponente, anche in ordine a presunte e non dimostrate violazioni poste in essere dai collaudatori (cfr. doc. n. 15 fascicolo opposti).
2.2 In secondo luogo, non può essere condivisa nemmeno la deduzione del secondo cui la mancata approvazione degli atti di collaudo sarebbe Parte_1 ostativa al pagamento delle competenze dell'organo di collaudo.
Infatti, anche a voler seguire la giurisprudenza richiamata dall'opponente,
l'intervenuta approvazione tacita degli atti di collaudo a seguito del decorso del termine previsto dall'art. 199, comma III d.P.R. n. 554/1999 ha evidentemente determinato l'esigibilità del compenso dei commissari per l'attività prestata, né
pagina 6 di 9 il ha dedotto o allegato un accordo negoziale tra le parti che possa Parte_1
giustificare diverse condizioni di pagamento.
Sul tema, va ricordato il costante orientamento della Cassazione, condiviso anche dal Tribunale e dalla Corte territoriale, secondo cui i crediti dell'appaltatore di opera pubblica sono esigibili anche in mancanza di collaudo, qualora la P.A. abbia fatto decorrere un tempo tale da rendere l'inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto, non potendo essere ritardate sine die le determinazioni in ordine all'accettazione dell'opera e paralizzati i diritti dell'altro contraente, in violazione delle regole generali di correttezza e buona fede. Scaduti i termini contrattuali, grava sul committente l'onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata da condotta imputabile all'impresa (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.02.2022, n. 5744). Tale principio, all'evidenza, va esteso anche ai crediti vantati da professionisti esterni chiamati a svolgere una prestazione d'opera in favore dell'Amministrazione, come i componenti della Commissione di collaudo. Non avendo il fornito la Parte_1
prova che la mancata approvazione del collaudo sia dipesa da inadempimenti imputabili alla ne consegue che il credito reclamato risulta CP_5
esigibile.
2.3 In terzo luogo, non è fondata l'eccezione mossa dall'opponente secondo cui l'onere di pagamento dei compensi della Commissione di collaudo sarebbe comunque a carico dell'impresa concessionaria, in forza dell'art. 3 della convenzione n. 2703 di rep. del 06.10.1988 e, in considerazione del sopravvenuto fallimento, della curatela del fallimento stesso o del cessionario dei diritti fallimentari.
Al riguardo, non appare superfluo ricordare che i collaudatori di un'opera pubblica, i cui compiti e le cui funzioni comportano, da una parte, esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e, dall'altra, assoggettamento alle direttive della pubblica amministrazione committente ed alle istruzioni di un organo sovraordinato, quale il Dirigente tecnico del Provveditorato, sono soggetti inseriti funzionalmente nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, anche nell'ipotesi, espressamente prevista dall'art. 210, comma
II d.P.R. n. 554/1999 vigente ratione temporis, in cui vengano scelti tra soggetti non appartenenti all'organico della stazione appaltante, come avvenuto nel caso pagina 7 di 9 di specie. Essi, pertanto, quali organi tecnici straordinari, svolgono la propria attività nell'ambito di un rapporto di servizio in senso lato con la pubblica amministrazione. Ne consegue che i collaudatori potranno chiedere il pagamento dei compensi – determinati proprio ai sensi dell'art. 210 d.P.R. n. 554/1999 – soltanto all'Ente pubblico committente che li ha nominati ovvero, nella specie, il
Provveditorato.
L'art. 3 della convenzione n. 2703 di rep. del 6.10.1988, infatti, assume valore solamente tra le parti che l'hanno stipulata, con la conseguenza che sarà il
Provveditorato a dover recupere le somme pagate ai collaudatori presso l'impresa concessionaria ovvero, nella fattispecie, presso il cessionario dei diritti fallimentari (cfr. doc. n. 17 fascicolo opponente).
Nemmeno nella nota di nomina della Commissione di collaudo inviata dal
Provveditore in data 21.11.1996 ovvero nella nota di ricostituzione della
Commissione del 07.05.2001, sempre a firma del Provveditore, è possibile trovare alcun riferimento alla convenzione del 1988, con la conseguenza che quest'ultima potrà spiegare effetti soltanto nei confronti delle parti che l'hanno stipulata, a mente dell'art. 1372 c.c.
3. Da ultimo, non potrà essere accolta neanche la domanda subordinata avanzata dal , finalizzata alla riduzione del quantum del compenso Parte_1
spettante in favore di , in ragione del suo decesso in data antecedente Per_1
alla relazione del 2015.
Sul punto, pur volendo prescindere dal fatto che l'entità del credito non risulta essere stata mai contestata dall'Amministrazione prima dell'introduzione del presente giudizio, rileva il Tribunale che l'eccezione si presenta comunque generica e non supportata da alcun tipo di prova: lo stesso opponente, nell'atto di citazione, riservava agli atti successivi del giudizio l'esatta quantificazione del compenso, ma tuttavia ometteva di depositare sia le memorie ex art. 183 c.p.c. che le conclusionali ex art. 190 c.p.c.
Ad ogni buon conto, analizzando la richiesta di liquidazione della parcella, si evince che gli onorari sono stati richiesti per l'attività complessivamente svolta dalla ma specificando le attività cui ha partecipato ed CP_5 Per_1
escludendo espressamente i compensi per la redazione della perizia e della pagina 8 di 9 relazione economica finale (voci D ed L), a cui lo stesso non ha evidentemente contribuito materialmente (cfr. doc. n. 7 fascicolo opposti).
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, si può affermare che il credito ingiunto da , e , nella loro CP CP_2 CP_3 CP_4 qualità di eredi di , abbia trovato adeguato riscontro all'esito Per_1 dell'istruttoria del presente procedimento, con la conseguenza che l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata, ed il decreto ingiuntivo n. 207/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 12.05.2021 integralmente confermato e dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
4. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente come da dispositivo, in relazione al valore dichiarato della domanda e tenuto conto della attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione e decisione della controversia, facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n.
147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1056/2021 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 207/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 12.05.2021, dichiarando lo stesso definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna il al Parte_5
pagamento delle spese del presente giudizio in favore di CP CP_2
, e , che liquida complessivamente in €
[...] CP_3 CP_4
3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A., come per legge.
Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.
L'Aquila, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 20.05.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1056 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 20.05.2025;
T R A
Parte_1
in persona del Ministro p.t., nonché
[...] [...]
[...]
, Parte_2
l' e la rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Pt_3 Pt_4 dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domiciliano ope legis, in via Buccio da
Ranallo (complesso monumentale San Domenico);
OPPONENTE
CONTRO
, , e , CP CP_2 CP_3 CP_4 elettivamente domiciliati in L'Aquila, via XX Settembre n. 19, presso lo studio dell'Avv. Ugo Marinucci, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
pagina 1 di 9 OPPOSTI
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente, con la nota di trattazione scritta dell'8.05.2025, si riportava alle conclusioni formulate nell'atto di citazione in opposizione, mentre la parte opposta, con la nota di trattazione scritta del 18.05.2025, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 22.06.2021 il
[...]
(di seguito breviter ) Parte_5 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 207/2021 del 12.05.2021, emesso per la somma di € 22.469,57, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, - in via principale, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n.
207/2021 perché illegittimo e ingiusto e, per l'effetto, rigettare integralmente
l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- in via meramente subordinata, revocare il decreto ingiuntivo n.
207/2021 perché illegittimo e ingiusto e, per l'effetto, ridurre il quantum a quanto in corso di causa dovesse eventualmente accertarsi dovuto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa come per legge”.
In data 26.01.2022 si costituivano in giudizio , CP CP_2 [...]
e nella loro qualità di eredi di , chiedendo CP_3 CP_4 Per_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale di
L'Aquila, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: - rigettare
l'opposizione dispiegata dall'opponente Parte_5
con l'atto di citazione 22 giugno 2021 al decreto ingiuntivo
[...]
n. 207/2021 del 12 maggio 2021 sicché infondata in fatto e diritto, confermando pagina 2 di 9 l'ingiunzione di pagamento;
- in via gradatamente subordinata condannare
l'opponente al Parte_5
pagamento in favore degli opposti delle per i titoli e le qualità di cui alla narrativa ed in ragione dei documenti allegati, la somma di euro 22.469,57 con gli interessi di legge dalla data della prima costituzione in mora del 21/9/2016 fino a quella dell'effettivo soddisfo, o al pagamento delle diverse somme, maggiori o minori, che dovessero risultare agli esiti del giudizio;
- in tutti i casi con condanna dell'opponente Parte_5
al rimborso in favore degli opposti delle competenze ed onorari del
[...] giudizio oltre spese generali, I.v.a. e C.a.p. come per legge”.
Alla prima udienza del 15.02.2022 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, alla successiva udienza del 27.09.20222, in assenza di istanze istruttorie la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata al 18.12.2023 per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., successivamente differita al 20.05.2025, in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta sopra riportate e la controversia viene decisa come di seguito.
*****
1. Con decreto ingiuntivo n. 207/2021, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 12.05.2021, veniva ingiunto al odierno opponente di pagare Parte_1
l'importo di € 22.469,57, oltre interessi e spese della procedura in favore di CP
, e , nella loro qualità di eredi di
[...] CP_2 CP_3 CP_4 Per_1
, a titolo di compenso per l'attività espletata di membro della Commissione
[...]
di collaudo del Complesso da destinare a Commissariato di P.S. ed a distaccamento della Polizia Stradale di Vasto (CH), nominata con note di incarico n. 351 del 21.11.1996 e n. 2923 del 7.5.2001.
Nell'atto di opposizione, il eccepisce: i) l'infondatezza della Parte_1
domanda, in virtù del fatto che gli atti di collaudo non sarebbero approvabili;
ii)
l'inesigibilità del credito, atteso che la mancata approvazione degli atti di collaudo sarebbe ostativa al pagamento delle competenze dell'organo di collaudo, come da giurisprudenza richiamata;
iii) il difetto di legittimazione pagina 3 di 9 passiva dell'obbligazione, in quanto l'onere di pagamento dei compensi della
Commissione di collaudo sarebbe comunque a carico dell'impresa concessionaria, in forza dell'art. 3 della convenzione n. 2703 di rep. del
6.10.1988 e, in considerazione del sopravvenuto fallimento, della curatela del fallimento stesso o del cessionario dei diritti fallimentari.
In subordine, lamenta l'erroneo calcolo del compenso reclamato, chiedendo al Tribunale una riduzione di quanto spettante per la prestazione professionale resa.
Gli opposti, nel costituirsi in giudizio, contestano analiticamente le motivazioni espresse dal a sostegno dell'opposizione ed insistono per Parte_1
la conferma del decreto ingiuntivo concesso.
2.1 Preliminarmente, in ragione delle contestazioni sollevate dall'opponente,
è necessario individuare la normativa applicabile al caso di specie.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di appalti pubblici, il momento rilevante al fine di individuare la disciplina applicabile in tema di diritto al compenso del collaudatore è quello del conferimento dell'incarico, secondo la generale disciplina di cui agli artt. 2230 e 2233 c.c., come integrata da eventuali normative speciali in vigore, senza che possa rilevare il momento in cui il collaudo sia stato portato a compimento (cfr. Cass. civ., Sez. VI,
18.05.2021, n. 13456). Nella fattispecie in esame emerge documentalmente che la Commissione di collaudo è stata individuata in via definitiva con la nota n.
2923 del 7.5.2001 (cfr. doc. n. 3 fascicolo opponente). Di conseguenza, la disciplina applicabile ratione temporis, sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata, è costituita dal d.P.R. n. 554/1999, che ha abrogato, con l'art. 231, il
R.D. n. 350/1895 richiamato dal . Parte_1
Orbene, l'art. 210 della normativa in parola, nel disciplinare il compenso spettante ai collaudatori, non prevede alcuna condizione specifica per il pagamento del corrispettivo, tanto meno l'approvazione del collaudo. L'art. 209, infatti, prevede soltanto la facoltà per la stazione appaltante di procedere ad un nuovo collaudo finché non sia intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, mentre l'art. 204 dispone che la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari pagina 4 di 9 all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e “delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori”.
In relazione all'appalto oggetto di causa, risulta incontestato tra le parti che i lavori risultano ultimati il 06.07.1999, mentre l'edificio è stato consegnato fin dal 1994 all'Amministrazione beneficiaria, che lo utilizza dal quell'anno.
Con riferimento alle operazioni di collaudo, risulta che in data 04.07.2012 i membri della Commissione, Ing. (Presidente) e Arch. Persona_2 Per_3
- essendo nel frattempo deceduto, in data 11.06.2008, l'Arch.
[...] Per_1
- trasmettevano il Collaudo tecnico-amministrativo avente ad oggetto la
[...]
“Relazione, Verbale di Visita, Certificato di Collaudo 1°-2°- 3°-4°-5° stralcio”, certificando che le opere erano collaudabili, con indicazione dei crediti da liquidare. Dopo le operazioni di collaudo, essendo state segnalate lesioni sulle pareti delle tramezzature interne e sui pavimenti, la Commissione di collaudo effettuava in data 31.07.2012 un nuovo sopralluogo, stimando i costi per il ripristino delle opere danneggiate nella misura di € 61.420,35 da detrarre dal conto finale all'Impresa concessionaria, come si evince dal Collaudo Tecnico
Amministrativo del 13.06.2013, avente ad oggetto i “Lavori di riparazione dei quadri fessurativi nell'edificio “Commissariato di P.S. e della Polizia Stradale di Vasto (CH)”. Infine, in data 09.04.2015 la Commissione di collaudo consegnava la “Relazione generale per la definizione dei rapporti economici fra
l'Ente appaltante e l'Impresa Concessionaria”, con relativi allegati (cfr. doc. n.
10-13 fascicolo opposti). Rispetto a tali atti, dunque, risulta evidentemente scaduto il termine di cui all'art. 204 d.P.R. n. 554/1999 per l'approvazione degli atti di collaudo da parte della stazione appaltante.
A diverse conclusioni non potrebbe giungersi nemmeno considerando il disposto di cui all'art. 199, comma III d.P.R. n. 554/1999, secondo cui “Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché
l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine”. Nella specie, infatti, il Provveditorato, con una mera nota pagina 5 di 9 inviata dal dirigente responsabile, si è limitato – allo scadere del termine biennale
– a comunicare alla e all'appaltatore la non approvabilità allo stato CP_5
degli atti di collaudo, con la conseguenza che quest'ultimo deve considerarsi ormai tacitamente approvato (cfr. doc. n. 14 fascicolo opposti).
Ad ogni buon conto, non risultano provate le circostanze esposte dal
Provveditorato a sostegno della impossibilità di approvazione del collaudo.
L'argomentazione addotta dal circa l'irrisorietà degli importi Parte_1
computati dai collaudatori nella relazione generale del 09.04.2015 per la soluzione delle problematiche rilevate e per il ripristino funzionale delle opere danneggiate (€ 61.420,35), in quanto, diversamente, per l'esecuzione delle predette lavorazioni sarebbe necessaria una somma non inferiore ad € 390.000,00
+ I.V.A., infatti, non risulta avvalorata da elementi probatori di supporto ulteriori rispetto alla mera comunicazione del 20.04.2017, né l'opponente ha richiesto in sede giudiziale l'ammissione di ulteriori mezzi di prova. Piuttosto, dall'esame della documentazione in atti emerge che anche il collaudatore statico dell'opera,
Arch. nella sua nota del 07.12.2012 inviata al Ministero e Controparte_6
al Provveditorato riguardo alle lesioni manifestatesi sulle tramezzature interne nonché al sollevamento e rottura di parte di pavimento, comunicava di concordare e condividere la relazione dell'Ing. redatta in occasione del Per_2
sopralluogo del 31.07.2012, e riteneva che l'intervento potesse essere effettuato con l'utilizzo di fibre di carbonio. In particolare, osservava testualmente che
“considerate la limitatezza dell'intervento proposto, la spesa da affrontarsi
(inclusa la ripresa della tinteggiatura) non dovrebbe raggiungere un importo elevato”, così di fatto smentendo l'assunto difensivo dell'odierno opponente, anche in ordine a presunte e non dimostrate violazioni poste in essere dai collaudatori (cfr. doc. n. 15 fascicolo opposti).
2.2 In secondo luogo, non può essere condivisa nemmeno la deduzione del secondo cui la mancata approvazione degli atti di collaudo sarebbe Parte_1 ostativa al pagamento delle competenze dell'organo di collaudo.
Infatti, anche a voler seguire la giurisprudenza richiamata dall'opponente,
l'intervenuta approvazione tacita degli atti di collaudo a seguito del decorso del termine previsto dall'art. 199, comma III d.P.R. n. 554/1999 ha evidentemente determinato l'esigibilità del compenso dei commissari per l'attività prestata, né
pagina 6 di 9 il ha dedotto o allegato un accordo negoziale tra le parti che possa Parte_1
giustificare diverse condizioni di pagamento.
Sul tema, va ricordato il costante orientamento della Cassazione, condiviso anche dal Tribunale e dalla Corte territoriale, secondo cui i crediti dell'appaltatore di opera pubblica sono esigibili anche in mancanza di collaudo, qualora la P.A. abbia fatto decorrere un tempo tale da rendere l'inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto, non potendo essere ritardate sine die le determinazioni in ordine all'accettazione dell'opera e paralizzati i diritti dell'altro contraente, in violazione delle regole generali di correttezza e buona fede. Scaduti i termini contrattuali, grava sul committente l'onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata da condotta imputabile all'impresa (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.02.2022, n. 5744). Tale principio, all'evidenza, va esteso anche ai crediti vantati da professionisti esterni chiamati a svolgere una prestazione d'opera in favore dell'Amministrazione, come i componenti della Commissione di collaudo. Non avendo il fornito la Parte_1
prova che la mancata approvazione del collaudo sia dipesa da inadempimenti imputabili alla ne consegue che il credito reclamato risulta CP_5
esigibile.
2.3 In terzo luogo, non è fondata l'eccezione mossa dall'opponente secondo cui l'onere di pagamento dei compensi della Commissione di collaudo sarebbe comunque a carico dell'impresa concessionaria, in forza dell'art. 3 della convenzione n. 2703 di rep. del 06.10.1988 e, in considerazione del sopravvenuto fallimento, della curatela del fallimento stesso o del cessionario dei diritti fallimentari.
Al riguardo, non appare superfluo ricordare che i collaudatori di un'opera pubblica, i cui compiti e le cui funzioni comportano, da una parte, esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e, dall'altra, assoggettamento alle direttive della pubblica amministrazione committente ed alle istruzioni di un organo sovraordinato, quale il Dirigente tecnico del Provveditorato, sono soggetti inseriti funzionalmente nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, anche nell'ipotesi, espressamente prevista dall'art. 210, comma
II d.P.R. n. 554/1999 vigente ratione temporis, in cui vengano scelti tra soggetti non appartenenti all'organico della stazione appaltante, come avvenuto nel caso pagina 7 di 9 di specie. Essi, pertanto, quali organi tecnici straordinari, svolgono la propria attività nell'ambito di un rapporto di servizio in senso lato con la pubblica amministrazione. Ne consegue che i collaudatori potranno chiedere il pagamento dei compensi – determinati proprio ai sensi dell'art. 210 d.P.R. n. 554/1999 – soltanto all'Ente pubblico committente che li ha nominati ovvero, nella specie, il
Provveditorato.
L'art. 3 della convenzione n. 2703 di rep. del 6.10.1988, infatti, assume valore solamente tra le parti che l'hanno stipulata, con la conseguenza che sarà il
Provveditorato a dover recupere le somme pagate ai collaudatori presso l'impresa concessionaria ovvero, nella fattispecie, presso il cessionario dei diritti fallimentari (cfr. doc. n. 17 fascicolo opponente).
Nemmeno nella nota di nomina della Commissione di collaudo inviata dal
Provveditore in data 21.11.1996 ovvero nella nota di ricostituzione della
Commissione del 07.05.2001, sempre a firma del Provveditore, è possibile trovare alcun riferimento alla convenzione del 1988, con la conseguenza che quest'ultima potrà spiegare effetti soltanto nei confronti delle parti che l'hanno stipulata, a mente dell'art. 1372 c.c.
3. Da ultimo, non potrà essere accolta neanche la domanda subordinata avanzata dal , finalizzata alla riduzione del quantum del compenso Parte_1
spettante in favore di , in ragione del suo decesso in data antecedente Per_1
alla relazione del 2015.
Sul punto, pur volendo prescindere dal fatto che l'entità del credito non risulta essere stata mai contestata dall'Amministrazione prima dell'introduzione del presente giudizio, rileva il Tribunale che l'eccezione si presenta comunque generica e non supportata da alcun tipo di prova: lo stesso opponente, nell'atto di citazione, riservava agli atti successivi del giudizio l'esatta quantificazione del compenso, ma tuttavia ometteva di depositare sia le memorie ex art. 183 c.p.c. che le conclusionali ex art. 190 c.p.c.
Ad ogni buon conto, analizzando la richiesta di liquidazione della parcella, si evince che gli onorari sono stati richiesti per l'attività complessivamente svolta dalla ma specificando le attività cui ha partecipato ed CP_5 Per_1
escludendo espressamente i compensi per la redazione della perizia e della pagina 8 di 9 relazione economica finale (voci D ed L), a cui lo stesso non ha evidentemente contribuito materialmente (cfr. doc. n. 7 fascicolo opposti).
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, si può affermare che il credito ingiunto da , e , nella loro CP CP_2 CP_3 CP_4 qualità di eredi di , abbia trovato adeguato riscontro all'esito Per_1 dell'istruttoria del presente procedimento, con la conseguenza che l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata, ed il decreto ingiuntivo n. 207/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 12.05.2021 integralmente confermato e dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
4. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente come da dispositivo, in relazione al valore dichiarato della domanda e tenuto conto della attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione e decisione della controversia, facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n.
147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1056/2021 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 207/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 12.05.2021, dichiarando lo stesso definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna il al Parte_5
pagamento delle spese del presente giudizio in favore di CP CP_2
, e , che liquida complessivamente in €
[...] CP_3 CP_4
3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A., come per legge.
Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.
L'Aquila, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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