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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 31/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1856/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1856/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
EMILIANO TAMBURINI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNA Controparte_1 C.F._1
BERRA
CONCLUSIONI
Per il : “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni Parte_1 più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare la responsabilità dell'Arch. ex art. 1669 e/o 2043 Controparte_1 cod. civ. per i vizi e difetti riscontrati nell'edificio scolastico sito in Via Parte_1
Vittorio Veneto ed oggetto dell'appalto de quo;
- per l'effetto condannare l'Arch. al pagamento, a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno, della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi de quibus quantificati dall'Ing. nella misura di € 99.293,49 ovvero nella maggiore Pt_2
o minor somma che dovesse essere accertata nel corso del presente giudizio;
- per l'ulteriore effetto condannare l'Arch. al rimborso delle spese sostenute Controparte_1 dal nel giudizio per l'Accertamento Tecnico Preventivo svoltosi Parte_1 avanti al Tribunale di Lecco R.G. 1671/2022 ed in particolare per il compenso del CTU Ing.
e del CTP Ing. Pt_2 Per_1
Con vittoria di spese ed onorari sia del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo svoltosi avanti al Tribunale di Lecco R.G. 1671/2022 che del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge” Per : “IN VIA PRINCIPALE Controparte_1
1. Rigettare ogni avversa pretesa sia nell'an che nel quantum in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto.
IN VIA SUBORDINATA
2. In denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra, limitare la quota di responsabilità dell'arch. alle sole condotte allo stesso ascrivibili in ogni caso nella percentuale CP_1 massima del 10%, espunte le voci di danno non provate e/o attribuibili agli altri resistenti e/o terzi soggetti, costituiti o meno nel presente giudizio, considerato in ogni caso il concorso colposo del ricorrente ex art. 1227 c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
3. Si insta affinché il Giudice voglia disporre la rinnovazione della CTU, ovvero la sua integrazione e/o la chiamata a chiarimenti dell'ing. al fine di individuare le effettive opere Pt_2 necessarie per l'emenda dei vizi da accertare e le responsabilità dei soggetti coinvolti (costituiti o meno nel giudizio) con ripartizione delle singole quote.
4. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi di prova nei modi e nei termini di legge.
IN OGNI CASO
5. Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ha convenuto in giudizio con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1
l'arch. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. Controparte_1 per i vizi e difetti riscontrati nell'edificio scolastico sito in , via Vittorio Parte_1
Veneto – oggetto di contratto di appalto in cui il convenuto aveva ricoperto il ruolo di direttore dei lavori – quantificati dal CTU nominato nel procedimento di ATP n. 1671/2022 nella somma di € 99.293,49.
Si è costituito in giudizio l'arch. eccependo in via preliminare la nullità del Controparte_1 ricorso per difetto dell'editio actionis e chiedendo nel merito in via principale il rigetto delle domande giudiziali attoree e in via subordinata il contenimento della condanna del convenuto entro la quota di responsabilità allo stesso attribuibile, eccependo il concorso colposo del committente e dell'impresa appaltatrice dei lavori.
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 30/01/2024, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo e rigettate le richieste di rinnovazione o integrazione della CTU, nonché di chiamata a chiarimenti del CTU – uniche istanze istruttorie formulate dalla parte convenuta – è stata disposta l'acquisizione del fascicolo di ATP R.G. n. 1671/2022 e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 2 di 8 Le parti hanno quindi precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati e hanno discusso oralmente la causa. All'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c.
Preliminarmente si osserva che la parte convenuta non ha riproposto in sede di precisazione delle conclusioni l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, sicché tale eccezione deve intendersi rinunciata. In ogni caso, detta eccezione è infondata, come già indicato nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 30/01/2024, poiché l'atto introduttivo del presente giudizio contiene l'esposizione del petitum e della causa petendi, presentando lo stesso elementi sufficienti per individuare la pretesa azionata in questa sede e sulla quale, infatti, la parte convenuta ha potuto compiutamente assumere le proprie difese.
Sempre in via preliminare deve essere ribadita l'inammissibilità delle istanze di rinnovazione o integrazione della CTU, nonché di chiamata a chiarimenti del CTU, formulate dalla parte convenuta, difettandone i presupposti, per come verrà esposto in seguito.
La causa è stata, infatti, compiutamente istruita mediante l'acquisizione del procedimento di ATP
R.G. n. 1671/2022, in cui è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'ing. Per_2
[...]
La relazione del CTU merita di essere pienamente condivisa sotto il profilo tecnico e viene posta a fondamento del convincimento del giudice, trattandosi di indagine condotta nel rispetto del contraddittorio con le parti, compiuti gli approfondimenti tecnici necessari, con attenta disamina degli atti di causa, confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne.
Le risultanze della consulenza tecnica sono quindi pienamente condivisibili, in quanto frutto dell'attento esame dei luoghi e della documentazione ritualmente prodotta, fondate su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivate, con indicazione specifica dei motivi per cui vengono disattese le diverse valutazioni fatte dalle parti.
In definitiva, il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendo confermarsi anche in questa sede le determinazioni assunte in corso di causa.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Oggetto del presente giudizio è la domanda risarcitoria ex art. 1669 c.c. formulata dal
[...]
nei confronti dell'arch. Parte_1 Controparte_1
Nell'anno 2014 il Comune di deliberò l'esecuzione di lavori di Parte_1 ristrutturazione e ampliamento dell'edificio scolastico sito in Rovagnate (ora Parte_1
, via Vittorio Veneto.
[...]
Il progetto fu redatto dallo Studio Arco Architetture Costruite dell'arch. e dell'arch. Persona_3
Controparte_1
L'esecuzione dei lavori venne appaltata alla società e l'incarico di Controparte_2 direttore dei lavori fu conferito all'arch. Controparte_1
pagina 3 di 8 I lavori ebbero inizio in data 15/06/2015 e terminarono in data 17/10/2016.
La parte attrice sostiene che in seguito emerse la presenza di gravi problematiche costruttive relative al distaccamento dal cappotto della cornice/davanzale delle aperture finestrate nonché alla rottura in alcuni punti delle stesse, per cui nella primavera 2022 fu inviata denuncia di tali vizi e difetti all'appaltatrice al progettista arch. e al Controparte_2 Persona_3 direttore dei lavori arch. alla quale fece seguito l'introduzione del Controparte_1 procedimento di accertamento preventivo R.G. n. 1671/2022.
Così sinteticamente riassunti i termini della controversia, si osserva che la fattispecie prospettata dalla parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio è da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 1669 c.c.
Giova ricordare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini (Cass., n.
24230/2018).
I gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., pertanto, non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile (Cass., n. 27315/2017).
Al fine di distinguere dal punto di vista giuridico il concetto di vizi che incidano sulla conservazione e funzionalità dell'edificio ex art. 1669 c.c., dalla diversa nozione di vizi dell'opera ex art. 1667 c.c., la Corte di cassazione è intervenuta a Sezioni Unite chiarendo che sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass., sez. un., n. 7756/2017).
Secondo l'indirizzo accolto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, pertanto, anche vizi che riguardino elementi secondari ed accessori, come i rivestimenti, devono ritenersi tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo. Come noto, in edilizia il rivestimento (verticale o murale e orizzontale, quest'ultimo se sottostante definito pavimento - v. per l'utilizzo delle nozioni ad es. art. 1125 c.c.) è applicato agli elementi strutturali di un edificio con finalità di accrescimento della resistenza alle aggressioni degli agenti chimico-fisici, anche da obsolescenza, e atmosferici, svolgendo anche funzioni estetiche;
in tale quadro le fessurazioni o microfessurazioni (tra le quali le cavillature) di intonaci (o anche di altri tipi di rivestimento), se non del tutto trascurabili, a pagina 4 di 8 prescindere dalla possibilità di dar luogo o no a infiltrazioni, realizzano comunque nel tempo una maggiore esposizione alla penetrazione di agenti aggressivi sugli elementi strutturali, per cui esse
- pur se ascrivibili a ritrazione dei materiali - sono prevenute mediante idonee preparazioni dei rivestimenti in senso compensativo e idonea posa. A prescindere da ciò, peraltro, quand'anche le fessurazioni o crepe siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e quindi impattino solo dal punto di vista estetico, e siano eliminabili con manutenzione anche meramente ordinaria
(Cass., n. 1164/1995 e Cass., n. 1393/1998), esse - in quanto incidenti sull'elemento pur accessorio del rivestimento (di norma, l'intonaco) - debbono essere qualificate in via astratta, ove non siano del tutto trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex art. 1669 c.c. (così Cass., sez. un.,
n. 7756/2017). In tal senso, deve ritenersi superato, all'esito dell'arresto nomofilattico richiamato, il precedente indirizzo per cui lesioni - anche sottoforma di microfessurazioni - ai rivestimenti
(pur se d'intonaco) possano considerarsi irrilevanti in quanto incidenti solo dal punto di vista estetico (v. ad es. Cass., n. 13268/2004 e Cass., n. 26965/2011, ma in senso contrario v. già Cass.,
n. 12792/1992). Ciò, del resto, è coerente anche con il sempre maggior rilievo che il decoro degli edifici svolge ai fini del loro godimento e commerciabilità secondo l'evoluzione sociale (Cass., n.
10048/2018).
Nel caso in esame, dall'elaborato peritale depositato nel giudizio di ATP emerge l'effettiva sussistenza dei difetti lamentati dalla parte attrice, avendo il CTU ing. accertato la Persona_2 presenza di distacchi dei contorni verticali delle aperture (c.d. “spallette”) dai supporti murari sottostanti, la presenza di deformazioni flessionali e torsionali di tali spallette, nonché la presenza di fessurazioni trasversali con giacitura pressoché orizzontale delle stesse (cfr. pagg. 3 – 4 della relazione del CTU).
Si tratta di vizio diffuso sull'intero edificio, avendo il CTU compiutamente verificato che la quasi totalità delle “spallette” presenta le problematiche sopra indicate (distacchi dai supporti murari sottostanti, deformazioni flessionali e torsionali, fessurazioni trasversali con giacitura pressoché orizzontale delle stesse).
In conformità all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, i vizi denunciati dalla parte attrice – in quanto comportanti fessurazioni sull'edificio e non potendo essere considerate trascurabili, riguardando la quasi totalità delle “spallette” – debbono essere ritenuti idonei a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave difetto ex art. 1669 c.c.
Quanto alle cause dei vizi, il CTU ha accertato che i contorni delle finestre e delle portefinestre dell'edificio scolastico oggetto di causa (davanzali, spallette laterali e celini) sono costituiti da manufatti in polistirene espanso sinterizzato (EPS); all'esito delle indagini espletate (sopralluoghi e saggi sui manufatti in EPS mediante asportazione di tasselli), il CTU ha verificato “la totale mancanza di adesione delle spallette al supporto murario a causa sia della assenza di preparazione del fondo al quale i manufatti in EPS avrebbero dovuto aderire, sia della mancanza di materiale in grado di garantirne l'incollaggio” (cfr. pag. 4 della relazione del
CTU).
pagina 5 di 8 Inizialmente era previsto che i contorni delle finestre fossero costituiti da manufatti in cemento decorativo;
nel corso dei lavori è stata disposta la loro sostituzione con i manufatti in EPS, come risulta dai verbali delle riunioni di cantiere del 17/05/2015 e del 24/09/2015 e dalla perizia di variante n. 1 redatta dal direttore dei lavori nel mese di aprile 2016 (cfr. pag. 4 della relazione del
CTU).
Il CTU ha quindi concluso che la responsabilità dei vizi e difetti riscontrati debba essere attribuita al direttore dei lavori arch. avendo quest'ultimo assunto la decisione di Controparte_1 modificare in corso d'opera la tipologia dei contorni delle aperture di facciata e non avendo egli esercitato, nella fase esecutiva, “il necessario controllo nella messa in opera dei manufatti in EPS sia per quanto riguarda la preparazione del fondo al quale i manufatti dovevano aderire, sia per quanto attiene alla qualità e presenza di idoneo materiale incollante” (cfr. pag. 4 della relazione del CTU).
La parte convenuta eccepisce che la scelta di individuare una nuova modalità di realizzazione dei contorni delle finestre sarebbe stata condivisa anche dal committente, in ragione della presenza del rappresentante del Comune di ing. alle riunioni di cantiere. Parte_1 Persona_4
Tuttavia, come condivisibilmente evidenziato dal CTU in sede di repliche alle osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta, l'individuazione del materiale idoneo, la modalità di messa in opera dello stesso ed il controllo dell'attività di cantiere al fine di ottenere una lavorazione eseguita a regola d'arte, sono tutte attività rientranti nella competenza del direttore dei lavori, non potendo essere imputate al committente.
Deve dunque essere escluso nel caso di specie ogni eventuale profilo di concorso di colpa del danneggiato, pur eccepito dalla parte convenuta, trattandosi di valutazioni tecniche di spettanza del direttore dei lavori.
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, essendo chiamato a svolgere le proprie attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al comune concetto di diligenza ma alla stregua della diligentia quam in concreto;
rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera del progetto, sia delle modalità di esecuzione.
Non si sottrae dunque a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, se sono state osservate le pagina 6 di 8 regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (in questo senso Cass., n. 7336/2019;
Cass., n. 8700/2016; Cass., n. 10728/2008; Cass., n. 14456/2023).
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, appaltatore, direttore dei lavori e progettista rispondono solidalmente dei danni arrecati al committente, essendo sufficiente per la sussistenza della solidarietà che le azioni o le omissioni di ciascuno di essi abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento dannoso, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse (Cass., n. 18521/2016).
La parte convenuta invoca inoltre una corresponsabilità dell'impresa appaltatrice, sostenendo che i vizi riscontrati dal CTU avrebbero natura eminentemente esecutiva di cattiva posa.
Tuttavia, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, l'arch. CP_1
in qualità di direttore dei lavori, è in ogni caso responsabile in solido con l'impresa
[...] appaltatrice nei confronti del committente: egli è dunque tenuto a risarcire per l'intero il danno subito dal Comune di , non essendo stata chiamata in causa l'appaltatrice Parte_1
di cui peraltro le parti hanno dato atto essere intervenuto il fallimento. Controparte_2
La ripartizione di responsabilità, infatti, ha effetto nei soli rapporti interni tra impresa appaltatrice e direttore dei lavori e non può essere oggetto del presente giudizio, non essendo l'impresa appaltatrice parte in causa.
Quanto agli interventi rimediali, il CTU ha chiaramente specificato che i difetti riscontrati riguardano la quasi totalità delle spallette: in particolare, “il CTU ritiene che la causa dei vizi e difetti riscontrati sia nella modalità di messa in opera riscontrata con i prelievi eseguiti, che detta modalità sia estesa alla totalità della lavorazione a suo tempo eseguita dall'impresa appaltatrice in assenza di adeguate istruzioni e controllo e quindi che la sostituzione delle
“spallette” debba essere estesa a tutte le finestre e portefinestre che presentano detta “finitura””
(cfr. pagg. 4 e 5 della relazione del CTU).
Il CTU ha quindi provveduto a redigere dettagliato computo metrico estimativo degli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati, quantificando il costo complessivo di tali interventi, comprensivo di oneri per la sicurezza, spese tecniche e di direzione dei lavori, nella somma di € 88.313,12, oltre oneri previdenziali e IVA, dunque per complessivi € 99.293,49.
Il convenuto arch. deve pertanto essere condannato a pagare in favore del Controparte_1 ricorrente la somma di € 99.293,49, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda giudiziale (20/10/2023, data del deposito del ricorso ex art. 281 decies c.p.c.) al saldo.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta e comprendono anche quelle del procedimento di ATP, essendo risultata la fondatezza delle doglianze attoree circa la sussistenza dei vizi e difetti ex art. 1669 c.c.
Le spese di lite del procedimento di ATP si liquidano in favore del Parte_1 nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come
[...] aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi espletate.
pagina 7 di 8 Le spese di lite del presente giudizio si liquidano in favore del Parte_1 nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata, e con riduzione dei valori medi per la fase decisionale, risoltasi nella discussione orale.
Nella rifusione delle spese devono essere comprese anche quelle sostenute per il CTP. La
Suprema Corte, infatti, ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (Cass. n. 84/2013; n. 2280/2015).
Nel caso in esame non si rileva l'eccessività della somma richiesta dall'attore per spese di CTP, pari a complessivi 3.172,00.
Le spese di CTU, anticipate dall'attore e già liquidate dal Presidente del Tribunale con decreto del 30/06/2023 nell'ambito del procedimento di ATP R.G. n. 1671/2022, vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta, poiché la CTU si è resa necessaria per accertare i vizi e i difetti imputabili alla stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara la responsabilità dell'arch. per i vizi e difetti Controparte_1 riscontrati nell'edificio scolastico sito in , via Vittorio Veneto per cui è causa;
Parte_1
2) Condanna l'arch. a pagare in favore del Controparte_1 Parte_1 la somma di € 99.293,49, oltre interessi legali dal 20/10/2023 al saldo;
3) Condanna l'arch. a rifondere in favore del Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del procedimento di ATP, che liquida in € 286,00 per anticipazioni e in €
[...]
3.056,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Condanna l'arch. a rifondere in favore del Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 786,00 per anticipazioni e in €
[...]
6.307,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
5) Condanna l'arch. a rifondere in favore del Controparte_1 Parte_1 la somma complessiva di € 3.172,00 a titolo di spese di CTP;
[...]
6) Pone le spese di CTU, come liquidate con decreto del Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di ATP R.G. n. 1671/2022, definitivamente a carico dell'arch. CP_1
[...]
Lecco, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1856/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
EMILIANO TAMBURINI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNA Controparte_1 C.F._1
BERRA
CONCLUSIONI
Per il : “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni Parte_1 più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare la responsabilità dell'Arch. ex art. 1669 e/o 2043 Controparte_1 cod. civ. per i vizi e difetti riscontrati nell'edificio scolastico sito in Via Parte_1
Vittorio Veneto ed oggetto dell'appalto de quo;
- per l'effetto condannare l'Arch. al pagamento, a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno, della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi de quibus quantificati dall'Ing. nella misura di € 99.293,49 ovvero nella maggiore Pt_2
o minor somma che dovesse essere accertata nel corso del presente giudizio;
- per l'ulteriore effetto condannare l'Arch. al rimborso delle spese sostenute Controparte_1 dal nel giudizio per l'Accertamento Tecnico Preventivo svoltosi Parte_1 avanti al Tribunale di Lecco R.G. 1671/2022 ed in particolare per il compenso del CTU Ing.
e del CTP Ing. Pt_2 Per_1
Con vittoria di spese ed onorari sia del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo svoltosi avanti al Tribunale di Lecco R.G. 1671/2022 che del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge” Per : “IN VIA PRINCIPALE Controparte_1
1. Rigettare ogni avversa pretesa sia nell'an che nel quantum in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto.
IN VIA SUBORDINATA
2. In denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra, limitare la quota di responsabilità dell'arch. alle sole condotte allo stesso ascrivibili in ogni caso nella percentuale CP_1 massima del 10%, espunte le voci di danno non provate e/o attribuibili agli altri resistenti e/o terzi soggetti, costituiti o meno nel presente giudizio, considerato in ogni caso il concorso colposo del ricorrente ex art. 1227 c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
3. Si insta affinché il Giudice voglia disporre la rinnovazione della CTU, ovvero la sua integrazione e/o la chiamata a chiarimenti dell'ing. al fine di individuare le effettive opere Pt_2 necessarie per l'emenda dei vizi da accertare e le responsabilità dei soggetti coinvolti (costituiti o meno nel giudizio) con ripartizione delle singole quote.
4. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi di prova nei modi e nei termini di legge.
IN OGNI CASO
5. Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ha convenuto in giudizio con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1
l'arch. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. Controparte_1 per i vizi e difetti riscontrati nell'edificio scolastico sito in , via Vittorio Parte_1
Veneto – oggetto di contratto di appalto in cui il convenuto aveva ricoperto il ruolo di direttore dei lavori – quantificati dal CTU nominato nel procedimento di ATP n. 1671/2022 nella somma di € 99.293,49.
Si è costituito in giudizio l'arch. eccependo in via preliminare la nullità del Controparte_1 ricorso per difetto dell'editio actionis e chiedendo nel merito in via principale il rigetto delle domande giudiziali attoree e in via subordinata il contenimento della condanna del convenuto entro la quota di responsabilità allo stesso attribuibile, eccependo il concorso colposo del committente e dell'impresa appaltatrice dei lavori.
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 30/01/2024, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo e rigettate le richieste di rinnovazione o integrazione della CTU, nonché di chiamata a chiarimenti del CTU – uniche istanze istruttorie formulate dalla parte convenuta – è stata disposta l'acquisizione del fascicolo di ATP R.G. n. 1671/2022 e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 2 di 8 Le parti hanno quindi precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati e hanno discusso oralmente la causa. All'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c.
Preliminarmente si osserva che la parte convenuta non ha riproposto in sede di precisazione delle conclusioni l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, sicché tale eccezione deve intendersi rinunciata. In ogni caso, detta eccezione è infondata, come già indicato nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 30/01/2024, poiché l'atto introduttivo del presente giudizio contiene l'esposizione del petitum e della causa petendi, presentando lo stesso elementi sufficienti per individuare la pretesa azionata in questa sede e sulla quale, infatti, la parte convenuta ha potuto compiutamente assumere le proprie difese.
Sempre in via preliminare deve essere ribadita l'inammissibilità delle istanze di rinnovazione o integrazione della CTU, nonché di chiamata a chiarimenti del CTU, formulate dalla parte convenuta, difettandone i presupposti, per come verrà esposto in seguito.
La causa è stata, infatti, compiutamente istruita mediante l'acquisizione del procedimento di ATP
R.G. n. 1671/2022, in cui è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'ing. Per_2
[...]
La relazione del CTU merita di essere pienamente condivisa sotto il profilo tecnico e viene posta a fondamento del convincimento del giudice, trattandosi di indagine condotta nel rispetto del contraddittorio con le parti, compiuti gli approfondimenti tecnici necessari, con attenta disamina degli atti di causa, confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne.
Le risultanze della consulenza tecnica sono quindi pienamente condivisibili, in quanto frutto dell'attento esame dei luoghi e della documentazione ritualmente prodotta, fondate su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivate, con indicazione specifica dei motivi per cui vengono disattese le diverse valutazioni fatte dalle parti.
In definitiva, il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendo confermarsi anche in questa sede le determinazioni assunte in corso di causa.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Oggetto del presente giudizio è la domanda risarcitoria ex art. 1669 c.c. formulata dal
[...]
nei confronti dell'arch. Parte_1 Controparte_1
Nell'anno 2014 il Comune di deliberò l'esecuzione di lavori di Parte_1 ristrutturazione e ampliamento dell'edificio scolastico sito in Rovagnate (ora Parte_1
, via Vittorio Veneto.
[...]
Il progetto fu redatto dallo Studio Arco Architetture Costruite dell'arch. e dell'arch. Persona_3
Controparte_1
L'esecuzione dei lavori venne appaltata alla società e l'incarico di Controparte_2 direttore dei lavori fu conferito all'arch. Controparte_1
pagina 3 di 8 I lavori ebbero inizio in data 15/06/2015 e terminarono in data 17/10/2016.
La parte attrice sostiene che in seguito emerse la presenza di gravi problematiche costruttive relative al distaccamento dal cappotto della cornice/davanzale delle aperture finestrate nonché alla rottura in alcuni punti delle stesse, per cui nella primavera 2022 fu inviata denuncia di tali vizi e difetti all'appaltatrice al progettista arch. e al Controparte_2 Persona_3 direttore dei lavori arch. alla quale fece seguito l'introduzione del Controparte_1 procedimento di accertamento preventivo R.G. n. 1671/2022.
Così sinteticamente riassunti i termini della controversia, si osserva che la fattispecie prospettata dalla parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio è da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 1669 c.c.
Giova ricordare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini (Cass., n.
24230/2018).
I gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., pertanto, non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile (Cass., n. 27315/2017).
Al fine di distinguere dal punto di vista giuridico il concetto di vizi che incidano sulla conservazione e funzionalità dell'edificio ex art. 1669 c.c., dalla diversa nozione di vizi dell'opera ex art. 1667 c.c., la Corte di cassazione è intervenuta a Sezioni Unite chiarendo che sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass., sez. un., n. 7756/2017).
Secondo l'indirizzo accolto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, pertanto, anche vizi che riguardino elementi secondari ed accessori, come i rivestimenti, devono ritenersi tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo. Come noto, in edilizia il rivestimento (verticale o murale e orizzontale, quest'ultimo se sottostante definito pavimento - v. per l'utilizzo delle nozioni ad es. art. 1125 c.c.) è applicato agli elementi strutturali di un edificio con finalità di accrescimento della resistenza alle aggressioni degli agenti chimico-fisici, anche da obsolescenza, e atmosferici, svolgendo anche funzioni estetiche;
in tale quadro le fessurazioni o microfessurazioni (tra le quali le cavillature) di intonaci (o anche di altri tipi di rivestimento), se non del tutto trascurabili, a pagina 4 di 8 prescindere dalla possibilità di dar luogo o no a infiltrazioni, realizzano comunque nel tempo una maggiore esposizione alla penetrazione di agenti aggressivi sugli elementi strutturali, per cui esse
- pur se ascrivibili a ritrazione dei materiali - sono prevenute mediante idonee preparazioni dei rivestimenti in senso compensativo e idonea posa. A prescindere da ciò, peraltro, quand'anche le fessurazioni o crepe siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e quindi impattino solo dal punto di vista estetico, e siano eliminabili con manutenzione anche meramente ordinaria
(Cass., n. 1164/1995 e Cass., n. 1393/1998), esse - in quanto incidenti sull'elemento pur accessorio del rivestimento (di norma, l'intonaco) - debbono essere qualificate in via astratta, ove non siano del tutto trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex art. 1669 c.c. (così Cass., sez. un.,
n. 7756/2017). In tal senso, deve ritenersi superato, all'esito dell'arresto nomofilattico richiamato, il precedente indirizzo per cui lesioni - anche sottoforma di microfessurazioni - ai rivestimenti
(pur se d'intonaco) possano considerarsi irrilevanti in quanto incidenti solo dal punto di vista estetico (v. ad es. Cass., n. 13268/2004 e Cass., n. 26965/2011, ma in senso contrario v. già Cass.,
n. 12792/1992). Ciò, del resto, è coerente anche con il sempre maggior rilievo che il decoro degli edifici svolge ai fini del loro godimento e commerciabilità secondo l'evoluzione sociale (Cass., n.
10048/2018).
Nel caso in esame, dall'elaborato peritale depositato nel giudizio di ATP emerge l'effettiva sussistenza dei difetti lamentati dalla parte attrice, avendo il CTU ing. accertato la Persona_2 presenza di distacchi dei contorni verticali delle aperture (c.d. “spallette”) dai supporti murari sottostanti, la presenza di deformazioni flessionali e torsionali di tali spallette, nonché la presenza di fessurazioni trasversali con giacitura pressoché orizzontale delle stesse (cfr. pagg. 3 – 4 della relazione del CTU).
Si tratta di vizio diffuso sull'intero edificio, avendo il CTU compiutamente verificato che la quasi totalità delle “spallette” presenta le problematiche sopra indicate (distacchi dai supporti murari sottostanti, deformazioni flessionali e torsionali, fessurazioni trasversali con giacitura pressoché orizzontale delle stesse).
In conformità all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, i vizi denunciati dalla parte attrice – in quanto comportanti fessurazioni sull'edificio e non potendo essere considerate trascurabili, riguardando la quasi totalità delle “spallette” – debbono essere ritenuti idonei a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave difetto ex art. 1669 c.c.
Quanto alle cause dei vizi, il CTU ha accertato che i contorni delle finestre e delle portefinestre dell'edificio scolastico oggetto di causa (davanzali, spallette laterali e celini) sono costituiti da manufatti in polistirene espanso sinterizzato (EPS); all'esito delle indagini espletate (sopralluoghi e saggi sui manufatti in EPS mediante asportazione di tasselli), il CTU ha verificato “la totale mancanza di adesione delle spallette al supporto murario a causa sia della assenza di preparazione del fondo al quale i manufatti in EPS avrebbero dovuto aderire, sia della mancanza di materiale in grado di garantirne l'incollaggio” (cfr. pag. 4 della relazione del
CTU).
pagina 5 di 8 Inizialmente era previsto che i contorni delle finestre fossero costituiti da manufatti in cemento decorativo;
nel corso dei lavori è stata disposta la loro sostituzione con i manufatti in EPS, come risulta dai verbali delle riunioni di cantiere del 17/05/2015 e del 24/09/2015 e dalla perizia di variante n. 1 redatta dal direttore dei lavori nel mese di aprile 2016 (cfr. pag. 4 della relazione del
CTU).
Il CTU ha quindi concluso che la responsabilità dei vizi e difetti riscontrati debba essere attribuita al direttore dei lavori arch. avendo quest'ultimo assunto la decisione di Controparte_1 modificare in corso d'opera la tipologia dei contorni delle aperture di facciata e non avendo egli esercitato, nella fase esecutiva, “il necessario controllo nella messa in opera dei manufatti in EPS sia per quanto riguarda la preparazione del fondo al quale i manufatti dovevano aderire, sia per quanto attiene alla qualità e presenza di idoneo materiale incollante” (cfr. pag. 4 della relazione del CTU).
La parte convenuta eccepisce che la scelta di individuare una nuova modalità di realizzazione dei contorni delle finestre sarebbe stata condivisa anche dal committente, in ragione della presenza del rappresentante del Comune di ing. alle riunioni di cantiere. Parte_1 Persona_4
Tuttavia, come condivisibilmente evidenziato dal CTU in sede di repliche alle osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta, l'individuazione del materiale idoneo, la modalità di messa in opera dello stesso ed il controllo dell'attività di cantiere al fine di ottenere una lavorazione eseguita a regola d'arte, sono tutte attività rientranti nella competenza del direttore dei lavori, non potendo essere imputate al committente.
Deve dunque essere escluso nel caso di specie ogni eventuale profilo di concorso di colpa del danneggiato, pur eccepito dalla parte convenuta, trattandosi di valutazioni tecniche di spettanza del direttore dei lavori.
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, essendo chiamato a svolgere le proprie attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al comune concetto di diligenza ma alla stregua della diligentia quam in concreto;
rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera del progetto, sia delle modalità di esecuzione.
Non si sottrae dunque a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, se sono state osservate le pagina 6 di 8 regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (in questo senso Cass., n. 7336/2019;
Cass., n. 8700/2016; Cass., n. 10728/2008; Cass., n. 14456/2023).
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, appaltatore, direttore dei lavori e progettista rispondono solidalmente dei danni arrecati al committente, essendo sufficiente per la sussistenza della solidarietà che le azioni o le omissioni di ciascuno di essi abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento dannoso, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse (Cass., n. 18521/2016).
La parte convenuta invoca inoltre una corresponsabilità dell'impresa appaltatrice, sostenendo che i vizi riscontrati dal CTU avrebbero natura eminentemente esecutiva di cattiva posa.
Tuttavia, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, l'arch. CP_1
in qualità di direttore dei lavori, è in ogni caso responsabile in solido con l'impresa
[...] appaltatrice nei confronti del committente: egli è dunque tenuto a risarcire per l'intero il danno subito dal Comune di , non essendo stata chiamata in causa l'appaltatrice Parte_1
di cui peraltro le parti hanno dato atto essere intervenuto il fallimento. Controparte_2
La ripartizione di responsabilità, infatti, ha effetto nei soli rapporti interni tra impresa appaltatrice e direttore dei lavori e non può essere oggetto del presente giudizio, non essendo l'impresa appaltatrice parte in causa.
Quanto agli interventi rimediali, il CTU ha chiaramente specificato che i difetti riscontrati riguardano la quasi totalità delle spallette: in particolare, “il CTU ritiene che la causa dei vizi e difetti riscontrati sia nella modalità di messa in opera riscontrata con i prelievi eseguiti, che detta modalità sia estesa alla totalità della lavorazione a suo tempo eseguita dall'impresa appaltatrice in assenza di adeguate istruzioni e controllo e quindi che la sostituzione delle
“spallette” debba essere estesa a tutte le finestre e portefinestre che presentano detta “finitura””
(cfr. pagg. 4 e 5 della relazione del CTU).
Il CTU ha quindi provveduto a redigere dettagliato computo metrico estimativo degli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati, quantificando il costo complessivo di tali interventi, comprensivo di oneri per la sicurezza, spese tecniche e di direzione dei lavori, nella somma di € 88.313,12, oltre oneri previdenziali e IVA, dunque per complessivi € 99.293,49.
Il convenuto arch. deve pertanto essere condannato a pagare in favore del Controparte_1 ricorrente la somma di € 99.293,49, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda giudiziale (20/10/2023, data del deposito del ricorso ex art. 281 decies c.p.c.) al saldo.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta e comprendono anche quelle del procedimento di ATP, essendo risultata la fondatezza delle doglianze attoree circa la sussistenza dei vizi e difetti ex art. 1669 c.c.
Le spese di lite del procedimento di ATP si liquidano in favore del Parte_1 nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come
[...] aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi espletate.
pagina 7 di 8 Le spese di lite del presente giudizio si liquidano in favore del Parte_1 nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata, e con riduzione dei valori medi per la fase decisionale, risoltasi nella discussione orale.
Nella rifusione delle spese devono essere comprese anche quelle sostenute per il CTP. La
Suprema Corte, infatti, ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (Cass. n. 84/2013; n. 2280/2015).
Nel caso in esame non si rileva l'eccessività della somma richiesta dall'attore per spese di CTP, pari a complessivi 3.172,00.
Le spese di CTU, anticipate dall'attore e già liquidate dal Presidente del Tribunale con decreto del 30/06/2023 nell'ambito del procedimento di ATP R.G. n. 1671/2022, vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta, poiché la CTU si è resa necessaria per accertare i vizi e i difetti imputabili alla stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara la responsabilità dell'arch. per i vizi e difetti Controparte_1 riscontrati nell'edificio scolastico sito in , via Vittorio Veneto per cui è causa;
Parte_1
2) Condanna l'arch. a pagare in favore del Controparte_1 Parte_1 la somma di € 99.293,49, oltre interessi legali dal 20/10/2023 al saldo;
3) Condanna l'arch. a rifondere in favore del Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del procedimento di ATP, che liquida in € 286,00 per anticipazioni e in €
[...]
3.056,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Condanna l'arch. a rifondere in favore del Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 786,00 per anticipazioni e in €
[...]
6.307,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
5) Condanna l'arch. a rifondere in favore del Controparte_1 Parte_1 la somma complessiva di € 3.172,00 a titolo di spese di CTP;
[...]
6) Pone le spese di CTU, come liquidate con decreto del Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di ATP R.G. n. 1671/2022, definitivamente a carico dell'arch. CP_1
[...]
Lecco, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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