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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/11/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente relatore dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott.ssa Carolina Clò Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3258 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato COFANO GABRIELE
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato CASALE GIANNI
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 05/11/2025.
pagina 1 di 3 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Castelvetro di Modena in data 24/05/1997 e dalla loro unione sono nati i figli in data Per_1
22/10/1997 e in data 18/10/2004. Per_2
I coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Modena in data
10/01/2011 e si sono separati in forza di decreto n. 176/2011 del 17/01/2011, reso nell'ambito del procedimento per separazione consensuale iscritto al n. 9754/2010
R.G., con cui sono state omologate le condizioni di cui al verbale della sopra citata udienza.
2. Con ricorso depositato in data 03/07/2025, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché cessato l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e la non debenza di alcun assegno divorzile.
3. Nel giudizio così radicato si è costituita, in data 23/10/2025, la resistente, chiedendo la pronuncia di divorzio, di dichiararsi cessato l'obbligo al versamento dell'assegno mantenimento dei figli da parte del padre, nonché la conferma dell'assenza dell'obbligo di versamento della somma per il mantenimento del coniuge, come da accordo in sede di separazione.
4. All'udienza del 05/11/2025, le parti, entrambe presenti, hanno confermato la volontà di divorziare. I procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio a spese compensate.
Il legale di parte resistente ha dichiarato di rinunciare alle domande accessorie.
Il Giudice ha trasmesso gli atti al Collegio per la decisione.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese delle parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno, in quanto le parti concordano sulla non debenza di somme pagina 2 di 3 dovute a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, ormai maggiorenni ed autosufficienti, nonché parte resistente (cfr verbale di udienza del 05/11/2025) ha rinunciato espressamente a tutte le domande accessorie.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 24/05/1997 in VE DI EN da Parte_1
(nato a [...] il [...]) con (nata a Controparte_1
EN (MO) il 19/02/1974), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VE DI EN, atto n. 18, parte II, serie A, anno
1997;
2. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
VE DI EN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/11/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
DOTT.SSA ELEONORA RAMACCIOTTI
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