Articolo 19 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
Articolo 18Articolo 20
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14 agosto 1908
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25 maggio 1921
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19 febbraio 1924
Art. 19.

Ai comuni di Basilicata, non compresi nella tabella E, della legge 31 marzo 1904, n. 140 , i quali essendo sforniti di acqua potabile o essendone dotati in quantita' insufficiente abbiano iniziato o completato entro il decennio dalla pubblicazione della presente legge la costruzione di nuovo condutture, sara' accordato un sussidio pari alla meta' degli interessi e della quota di ammortamento sui mutui contratti a tale scopo.

Eguale sussidio sara' concesso a quei Comuni i quali abbiano iniziato e completato mediante mutui, nello stesso periodo di tempo, opere straordinarie intese alla ricostruzione od al miglioramento delle condutture esistenti.

Il termine per l'ammortamento dei mutui non potra' essere inferiore ai 35 anni.

Alla relativa spesa sara' provveduto con un fondo da inscriversi per ciascun esercizio finanziario nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Le singole concessioni non potranno pero' superare, annualmente, il fondo all'uopo stanziato.

(14) ((24)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 21 aprile 1921, n. 548 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini fissati agli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445 , sono prorogati al 30 giugno 1924". --------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il Regio D.L. 30 dicembre 1923, n. 3132 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445 , recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria ed all' art. 27 della legge 16 luglio 1914, numero 665 , recante provvedimenti a favore della Sardegna, sono prorogati al 30 giugno 1934".
Entrata in vigore il 19 febbraio 1924
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