Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa CA PU Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3279/2024 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale"
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Delli Noci, come da mandato in atti e Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Donato Guerrieri, come da mandato in atti;
Parte 2
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 21.10.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.7.2024 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 3.10.2015;
di aver generato un figlio, nato in data [...]; di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione
-
materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare di prima comparizione del
21.10.2024 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
2. Affidare il figlio minore Persona 1 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
3. Assegnare la casa coniugale, con tutti gli arredi e i complementi ivi esistenti, alla madre [...] Pt 2 che ci vivrà con il proprio figlio minore Per 1 ;
4. Restano a carico della sig.ra Pt 2 il canone di locazione e le spese per la conduzione della casa familiare;
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario predisposto nel piano genitoriale allegato al presente atto (All. 4);
6. Porre a carico del sig. Parte 1 un assegno mensile di euro 500,00 (cinquecento) a titolo di concorso al mantenimento del figlio Per 1 e un assegno mensile di euro 800,00 (ottocento) per il mantenimento del coniuge stante la non autosufficienza economica della sig.ra Parte 2
Entrambi gli assegni di mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT;
7. Porre a carico del sig. Pt 1 il pagamento del 70% e della sig,ra Pt 2 il 30% delle spese straordinarie sostenute per il piccolo Per_1, per le quali si rimanda al Protocollo di Intesa applicato nel Tribunale di Lecce.
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. PIANO GENITORIALE per la gestione del minore successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori.
I coniugi concordano per l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, presso la quale manterrà la residenza.
La casa familiare di Via De Dominicis 75 in Surbo viene assegnata alla madre presso cui viene collocato il figlio minore.
Il figlio OP starà con il padre:
a settimane alternate:
a) Una settimana il mercoledì dalle 16 alle 8/9 del giorno successivo;
e dal venerdi alle 16 alle 8/9 del lunedì mattina;
b) Un'altra settimana il martedì, giovedì e domenica dalle 16 del pomeriggio fino alle 8/9 del mattino seguente;
I sottoscritti genitori in caso di propria assenza/impedimento ritengono di delegare i nonni paterni per prendere/portare il figlio a scuola e/o ad impegni ludico sportivi.
Il padre potrà tenere con se il figlio: durante le festività Natalizie, alternandosi con la madre, dalle ore 18 della a.
vigilia di Natale alle ore 21.00 del giorno di Natale;
e, sempre alternandosi con la madre, nel giorno di Santo Stefano, dalle ore 10.00 e fino alle ore 10.00 del giorno seguente;
sempre alternandosi con la madre, dalla vigilia di Capodanno dalle ore.
18.00 alle ore 21.00 del giomo di capodanno, ovvero nel giomo di Capodanno dalle ore 10.00 alle ore 21.00 e, infine, nel giomo della Befana, sempre alternandosi con la madre, dalle ore 10.00 alle ore 21.00; b. durante le festività pasquali, sempre alternandosi con la madre, nel giorno di Pasqua dalle ore 10.00 alle ore 21.00, oppure il lunedi dell'Angelo dalle ore
10.00 alle ore 21.00;
C. nel giorno della festa del papà e nel giorno della festa della mamma, previo accordo, i genitori potranno stabilire tempi diversi di permanenza per consentire a ciascuno di godere della presenza del figlio nei giorni dedicati al padre e alla madre;
d. durante le vacanze di carnevale, con la chiusura delle scuole, entrambi concorderanno, preventivamente, eventuali variazioni anche in ragione delle necessità che si presenteranno laddove dovessero programmarsi eventuali viaggi di piacere. c. Durante le vacanze estive, alternandosi con la madre, il padre potrà tenere con sé il figlio una settimana consecutiva nel mese di luglio ed una consecutiva nel mese di agosto - da concordarsi preventivamente entro la fine del mese di maggio con pernotto presso il padre, ed in ogni caso, fatti salvi diversi accordi, che si necessiteranno per ragioni lavorative di entrambi i genitori.
Entrambi i genitori decideranno di comune accordo tutte le questioni afferenti all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio e, consapevoli del proprio ruolo genitoriale e dell'importanza di impartire al piccolo una buona educazione ed un'adeguata istruzione per una sana ed equilibrata crescita, si impegnano a garantire abitudini e stili di vita idonei all'età di OP, nel rispetto dei bisogni, delle esigenze del bambino, anche in ragione delle diverse attività ludiche ed extracurriculari, affinché siano svolte con entusiasmo e dedizione.
Entrambi i genitori si impegnano, altresi, a collaborare e a cooperare, reciprocamente, nel primario interesse e benessere del piccolo, permettendo di conciliare i propri tempi "famiglia - lavoro vita privata", in ragione delle nuove necessità organizzative e logistiche determinate dalla separazione in atto.
1 genitori, in accordo tra loro, potranno stabilire giorni e orari diversi da quelli previsti, qualora ve ne fosse bisogno.
Spese straordinarie.
Saranno a carico del sig. MA DA il pagamento del 100% delle spese straordinarie sostenute per il figlio, purché previamente concordate e debitamente documentate come da protocollo d'intesa del Tribunale di Lecce.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato. P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 3.10.2015 in
Carmiano (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 22 parte II Serie A anno 2015, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 17.3.25
La Presidente est.
dott.ssa CA PU