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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1725/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1725/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. TOMASSOLI FILIPPO e GARATTONI GIANFRANCESCO e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Rimini ricorrente contro
CP_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv. MARESCA ARTURO e CONTI MARCO domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. Flavio PANA in Vicenza resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 17/04/2025. Oggetto : Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. motivazione
- Il ricorrente, iscritto alla Cassa Previdenziale convenuta e percettore di pensione dal 2004, lamenta l'illegittimità delle trattenute, operate mensilmente dalla sui ratei spettanti, a titolo di contributo di CP_1 solidarietà, introdotto con delibera n. 10/2017 dell'Assemblea dei Delegati in applicazione dell'art. 29 del regolamento della C.N.P.A.D.C.,
pagina 1 di 4 trasposizione dell'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale precedentemente in vigore;
- Sostiene il ricorrente che con le citate norme regolamentari sia stato leso il suo diritto a percepire il rateo di pensione nella misura determinata secondo i parametri in vigore, con atto unilaterale violativo della riserva di legge, e che detta illegittimità non sia stata sanata dai successivi interventi legislativi in materia, come confermato da consolidata giurisprudenza di Cassazione e di merito.
- Chiede pertanto il ricorrente, che allega di aver già ottenuto, in forza di sentenza del Tribunale di Vicenza n. 284/21 resa in data 09/07/2021, confermata in grado d'appello, la restituzione delle quote sino ad allora trattenute, l'accertamento dell'illegittimità delle trattenute operate al medesimo titolo per il periodo successivo, e la conseguente condanna della alla restituzione di detti importi. Pt_2
- Con memoria tempestivamente depositata, la convenuta si oppone all'accoglimento del ricorso, eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. per non avere preventivamente esperito il ricorrente il ricorso amministrativo né avanzato richieste di restituzione nei confronti della nonché, nel merito, l'infondatezza delle pretese Pt_2 azionate per essere state legittimamente operate le trattenute per contributo di solidarietà, ripercorrendo, con articolate argomentazioni, i mutamenti della normativa succedutisi negli anni.
Ritenuto che:
- Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla convenuta, in quanto la norma regolamentare invocata (art. 18 del Regolamento di disciplina delle funzioni di Previdenza, in all. 1 res.), prevede unicamente la facoltà per l'interessato di esperire il rimedio stragiudiziale, non essendo rinvenibile alcuna norma di legge che lo prescriva ai sensi dell'art. 443 c.p.c.
- Nel merito, si rileva che sulla questione in esame si è ripetutamente pronunciata la Suprema Corte, affermando l'illegittimità del contributo di solidarietà: si veda, tra le altre, la Sentenza n. 28054/2020, ove si legge:
<"In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la non Controparte_2
pagina 2 di 4 possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n. 31875/2018); Cassazione n. 603/2019 ha ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore";>>. Nello stesso senso, le pronunce di legittimità n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 9864/2019, 16814/2019, n. 19561/2019, n. 29292/2019, 31875/2019, n. 27340/2020, n. 28054/2020, n. 28055/2020, n. 6897/2022, n. 34541/2022, n. 2454/23.
- A tali precedenti appare opportuno richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., non rilevandosi fondate ragioni per discostarsene.
- Deve pertanto essere affermata l'illegittimità del prelievo c.d. di solidarietà di cui all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.7.2004, poi reiterato con delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della nuovamente reiterato con la CP_1
Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013 ed ulteriormente reiterato, ed esteso quindi al quinquennio 2019/2023, con delibera n. 10/2017.
pagina 3 di 4 - Da quanto sopra discende l'obbligo in capo alla convenuta di Pt_2 corresponsione al ricorrente dell'integrale rateo di pensione – senza quindi alcun prelievo solidaristico – e, da ciò, la condanna di essa al pagamento delle differenze pensionistiche per il periodo agosto 2021 – dicembre 2023 (incontestato il fatto, rappresentato da parte resistente e non contraddetto dai cedolini versati da parte ricorrente riferiti solo agli anni 2022 e 2023, che dal mese di gennaio 2024 il prelievo del contributo è cessato, e parimenti incontestata l'allegazione che in esecuzione della citata sentenza del Tribunale di Vicenza la abbia già provveduto a restituire le Pt_2 trattenute operate sino al mese di luglio 2021).
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara l'illegittimità della trattenuta operata dalla
[...] in favore dei sul Controparte_2 Controparte_2 trattamento di pensione erogato a favore del ricorrente a titolo di contributo di solidarietà ai sensi dell'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale e dell'art. 29 del Regolamento Unitario, e per l'effetto:
- condanna Controparte_3
Dottori al pagamento, in favore del ricorrente, CP_2 dell'importo corrispondente alle somme trattenute da agosto 2021 a dicembre 2023;
- condanna la convenuta Controparte_4
a rimborsare al ricorrente le spese di
[...] giudizio, che si liquidano in € 1.865,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa), ed oltre ad €. 43,00 per esborsi, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Vicenza, 17/04/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1725/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. TOMASSOLI FILIPPO e GARATTONI GIANFRANCESCO e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Rimini ricorrente contro
CP_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv. MARESCA ARTURO e CONTI MARCO domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. Flavio PANA in Vicenza resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 17/04/2025. Oggetto : Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. motivazione
- Il ricorrente, iscritto alla Cassa Previdenziale convenuta e percettore di pensione dal 2004, lamenta l'illegittimità delle trattenute, operate mensilmente dalla sui ratei spettanti, a titolo di contributo di CP_1 solidarietà, introdotto con delibera n. 10/2017 dell'Assemblea dei Delegati in applicazione dell'art. 29 del regolamento della C.N.P.A.D.C.,
pagina 1 di 4 trasposizione dell'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale precedentemente in vigore;
- Sostiene il ricorrente che con le citate norme regolamentari sia stato leso il suo diritto a percepire il rateo di pensione nella misura determinata secondo i parametri in vigore, con atto unilaterale violativo della riserva di legge, e che detta illegittimità non sia stata sanata dai successivi interventi legislativi in materia, come confermato da consolidata giurisprudenza di Cassazione e di merito.
- Chiede pertanto il ricorrente, che allega di aver già ottenuto, in forza di sentenza del Tribunale di Vicenza n. 284/21 resa in data 09/07/2021, confermata in grado d'appello, la restituzione delle quote sino ad allora trattenute, l'accertamento dell'illegittimità delle trattenute operate al medesimo titolo per il periodo successivo, e la conseguente condanna della alla restituzione di detti importi. Pt_2
- Con memoria tempestivamente depositata, la convenuta si oppone all'accoglimento del ricorso, eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. per non avere preventivamente esperito il ricorrente il ricorso amministrativo né avanzato richieste di restituzione nei confronti della nonché, nel merito, l'infondatezza delle pretese Pt_2 azionate per essere state legittimamente operate le trattenute per contributo di solidarietà, ripercorrendo, con articolate argomentazioni, i mutamenti della normativa succedutisi negli anni.
Ritenuto che:
- Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla convenuta, in quanto la norma regolamentare invocata (art. 18 del Regolamento di disciplina delle funzioni di Previdenza, in all. 1 res.), prevede unicamente la facoltà per l'interessato di esperire il rimedio stragiudiziale, non essendo rinvenibile alcuna norma di legge che lo prescriva ai sensi dell'art. 443 c.p.c.
- Nel merito, si rileva che sulla questione in esame si è ripetutamente pronunciata la Suprema Corte, affermando l'illegittimità del contributo di solidarietà: si veda, tra le altre, la Sentenza n. 28054/2020, ove si legge:
<"In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la non Controparte_2
pagina 2 di 4 possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n. 31875/2018); Cassazione n. 603/2019 ha ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore";>>. Nello stesso senso, le pronunce di legittimità n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 9864/2019, 16814/2019, n. 19561/2019, n. 29292/2019, 31875/2019, n. 27340/2020, n. 28054/2020, n. 28055/2020, n. 6897/2022, n. 34541/2022, n. 2454/23.
- A tali precedenti appare opportuno richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., non rilevandosi fondate ragioni per discostarsene.
- Deve pertanto essere affermata l'illegittimità del prelievo c.d. di solidarietà di cui all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.7.2004, poi reiterato con delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della nuovamente reiterato con la CP_1
Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013 ed ulteriormente reiterato, ed esteso quindi al quinquennio 2019/2023, con delibera n. 10/2017.
pagina 3 di 4 - Da quanto sopra discende l'obbligo in capo alla convenuta di Pt_2 corresponsione al ricorrente dell'integrale rateo di pensione – senza quindi alcun prelievo solidaristico – e, da ciò, la condanna di essa al pagamento delle differenze pensionistiche per il periodo agosto 2021 – dicembre 2023 (incontestato il fatto, rappresentato da parte resistente e non contraddetto dai cedolini versati da parte ricorrente riferiti solo agli anni 2022 e 2023, che dal mese di gennaio 2024 il prelievo del contributo è cessato, e parimenti incontestata l'allegazione che in esecuzione della citata sentenza del Tribunale di Vicenza la abbia già provveduto a restituire le Pt_2 trattenute operate sino al mese di luglio 2021).
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara l'illegittimità della trattenuta operata dalla
[...] in favore dei sul Controparte_2 Controparte_2 trattamento di pensione erogato a favore del ricorrente a titolo di contributo di solidarietà ai sensi dell'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale e dell'art. 29 del Regolamento Unitario, e per l'effetto:
- condanna Controparte_3
Dottori al pagamento, in favore del ricorrente, CP_2 dell'importo corrispondente alle somme trattenute da agosto 2021 a dicembre 2023;
- condanna la convenuta Controparte_4
a rimborsare al ricorrente le spese di
[...] giudizio, che si liquidano in € 1.865,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa), ed oltre ad €. 43,00 per esborsi, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Vicenza, 17/04/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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