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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della Dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2771 del RG dell'anno 2014 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente
tra
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ) in proprio e in qualità di Parte_2 C.F._2
genitori di nata a [...] il [...], rappresentati e difesi Persona_1
dall'avv. Beniamino Lise e nel cui studio in Torano Castello (CS) alla Via G. Marconi, n.
16, elettivamente domiciliano;
- attori -
contro
in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Stancati e nel cui studio in alla Via CP_1
Ambrogio Arabia, n. 14, elettivamente domicilia;
- convenuta –
Conclusioni: come in atti e come da verbale del 09.09.2024 che qui s'intende integralmente riportato.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art.
anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non RG 2771/2014 è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Gli attori evocavano in giudizio la convenuta in epigrafe, per sentire “…ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta: in via principale accertare la responsabilità per colpa medica e sanitaria del
, presso Controparte_2 Controparte_1
, in persona del l.r.p.t. e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento, per entrambi i genitori,
[...]
dei danni patrimoniali: danno emergente, per le spese mediche già sopportate e che dovranno essere
sopportate in futuro, ma anche per le necessità di costante cura della minore invalida, a sua volta destinata
a provocare spese;
lucro cessante, perché la necessità di accudire la figlia invalida si è tradotta in una
limitazione del tempo da dedicare all'attività professionale ed alla vita di relazione e per queste vie in
diminuzione di reddito;
nonché, al risarcimento dei danni non patrimoniali della diminuita vita di relazione
e da trauma subito per essersi i genitori trovati senza alcuna preparazione psicologica di fronte alla realtà
della figlia menomata. Condannare, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni nei confronti della stessa
neonata per omessa diagnosi di malformazioni fetali. Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario
ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore costituito.”.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio con comparsa di costit6uzione e risposta depositata in cancelleria in data 19.03.2015, la convenuta si opponeva in fatto ed in diritto a quanto ex adverso dedotto richiesto ed eccepito e ne chiedeva l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita con produzione documentale ed espletamento di CTU medica e all'udienza del 09.09.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
Si da atto che l'odierno giudicante è intervenuto nel presente giudizio nella fase decisoria.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
RG 2771/2014 Vertendosi in materia di responsabilità medica giova compiere alcune precisazioni in punto di diritto.
Con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017 (la quale non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore: Cass. 8 novembre 2019, n. 28811; Cass. 11
novembre 2019, n. 28994), si osserva che è consolidato l'orientamento secondo cui, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente) sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria, in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario
(rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. 14 giugno
2007, n. 13953; Cass. 31 marzo 2015, n. 6438; Cass. 22 settembre 2015, n. 18610, Cass. civ., sez. III, 29
marzo 2022, n. 10050).
In particolare, il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti - con la sola accettazione
RG 2771/2014 del malato presso la struttura - e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero ecc.). La Corte Suprema ha, infatti, costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. Sez. U, Sent. n. 577 del 11/01/2008).
Dunque, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Da ciò consegue l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente. Questo
percorso interpretativo, anticipato dalla giurisprudenza di merito, ha trovato conferma in una sentenza resa a Sezioni Unite (1.7.2002, n. 9556, seguita poi da altre delle sezioni semplici, Cass.
civ. n. 571 del 2005; Cass. civ. n. 1698 del 2006) che si è espressa in favore di una lettura del rapporto tra paziente e struttura (anche in quel caso, privata) che valorizzi la complessità e l'atipicità del legame che si instaura, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario,
RG 2771/2014 paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni. In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di «assistenza sanitaria», che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. «di protezione ed accessori» (cfr. Cass. civ. Sez. U, Sent. n. 577 del 11/01/2008).
Quanto alla natura dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria e/o dal professionista,
si ritiene che questa costituisca una obbligazione di mezzi, di modo che il mancato raggiungimento del risultato non determina inadempimento;
l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento, consiste nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può costituire danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione ovvero alla colpevole omissione dell'attività sanitaria.
In particolare, la diligenza dovuta nell'adempimento della prestazione deve essere valutata,
a norma dell'art. 1176, secondo comma, c.c., con riguardo alla natura della specifica attività esercitata;
tale diligenza è quella del debitore qualificato ai sensi dell'art. 1176,
secondo comma, c.c., che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende, pertanto, anche la perizia;
nello specifico si tratta delle leges dell'ars medica di natura cautelare volte a perimetrare l'ambito di liceità dell'intervento (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 23918/06),
Ne deriva che la colpa medica ricorre in tutte le ipotesi di inosservanza o violazione da parte del sanitario delle specifiche regole cautelari di condotta proprie dell'agente modello del settore specialistico di riferimento. In particolare, essa è commissiva, laddove la violazione delle regole cautelari suddette si sostanzi in una condotta attiva;
omissiva,
RG 2771/2014 laddove l'errore medico si sostanzi nell'omissione delle cautele prescritte dalle speciali regole di condotta contenute in protocolli terapeutici standardizzati.
Con specifico riguardo alla prestazione diagnostica, si osserva, inoltre, che è consolidato in giurisprudenza il principio di diritto secondo cui, in tema di colpa professionale medica,
l'errore diagnostico si configuri non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi (cfr.
Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 2022, n. 36044).
L'inquadramento giuridico su esposto non viene meno a seguito dell'entrata in vigore della l. 189/2012 (c.d. «legge Balduzzi»).
Pertanto, venendo alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore, paziente-creditore danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto - o il contatto sociale - e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di una affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Inoltre, ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè
della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr.
Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n. 5960 del 18/03/2005: “Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in
quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno
lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una
presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla
RG 2771/2014 prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello
incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale”).
La struttura sanitaria e/o il medico, invece, quali debitori convenuti, sono invece gravati dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento -
secondo il criterio di diligenza specifica sopra precisato - ovvero a dimostrare che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile (Cass. S.U. n.
13533/01; Cass. S.U. n. 577/2008). Analogo principio è stato affermato con riguardo all'inesatto adempimento, mediante il rilievo che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Per quanto concerne l'accertamento del necessario nesso di causalità, è noto che, nel processo civile, la prova della sussistenza del nesso causale non segue gli stessi parametri applicati nell'accertamento della responsabilità penale. E ciò in quanto la causalità civile assume connotazioni proprie in virtù della diversa funzione svolta dal sistema della responsabilità civile: non già quella di sanzionare un comportamento colpevole a fronte della commissione di un reato, bensì, in primis, quella di riparare un danno.
Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod.
pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata,
sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi
RG 2771/2014 che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando,
peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile,
vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio». Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso.
(Cass. civ. n. 16123/2010; cfr anche Cass. S.U. n. 576/2008).
Di qui la necessità di accertare la relazione tra la condotta e l'evento sulla base della regola del «più probabile che non», che impone di considerare sussistente il nesso causale quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno. Con la precisazione che, come accennato, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del «più
probabile che non», causa del danno (Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 3704 del 15/02/2018).
Ciò posto, la domanda attorea è infondata e deve, pertanto, essere integralmente respinta per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la ricognizione dei criteri di giudizio applicabili alla materia, occorre verificare se, ed in che misura, gli addebiti di responsabilità mossi dalle parti attrici trovino conferma nella documentazione clinica agli atti.
RG 2771/2014 Il nominato CTU - dott. - ha affermato che “….l'agenesia renale destra, da Persona_2
cui è risultata affetta la minore , nata il [...], è una malformazione Persona_1
anatomica congenita dell'apparato urinario (Congenital Abnormalities of the Kidney and
Urinary Tract)”.
Invero, in ordine al danno, parte attrice ha allegato in modo estremamente generico i danni subiti dalla minore.
Invero, dalle difese attoree non emerge in alcun modo la sussistenza di un danno-
conseguenza subito dalla minore, avendo la difesa attorea, come detto, allegato la sussistenza di generiche “menomazioni” che richiedono “costante cura della minore
invalida” (pag. 14 dell'atto di citazione), senza, tuttavia, rappresentare quali specifiche funzioni fisiologiche sarebbero state - tanto temporaneamente quanto definitivamente -
perse dalla minore in ragione dell'omessa diagnosi della malformazione.
Va chiarito, infatti, che la malformazione di cui era affetta non costituisce di Persona_1
per sé una «lesione», ossia un danno collegabile eziologicamente ad un fatto umano,
potendosi rinvenire un danno-conseguenza imputabile - e quindi risarcibile - solo nelle ulteriori ripercussioni che tale patologia genera.
Pertanto, la presunta omessa diagnosi della malformazione - unico fatto imputabile al personale sanitario della struttura sanitaria convenuta - non è idonea di per sé
all'accoglimento della domanda risarcitoria degli attori. Ciò in quanto “se sussiste solo il
fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria” (Cass.
civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576).
La fattispecie del fatto illecito e, di conseguenza, l'obbligazione risarcitoria si perfezionano con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita ed il mancato guadagno (art. 1223) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione
RG 2771/2014 di quest'ultimo. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito (tanto contrattuale quanto extracontrattuale) è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cronologica.
Il danno conseguenza assume rilevanza giuridica non per la mera differenza patrimoniale
(o non patrimoniale) fra il prima e il dopo dell'evento dannoso, ma solo in quanto cagionato da un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela ad un determinato bene della vita, secondo la fondamentale definizione contenuta in Cass. Sez. U. 22 luglio 1999,
n. 500; reciprocamente, l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita (cfr. Cass. civ., sez. un., 15
novembre 2022, n. 33645).
Ebbene, è opportuno ribadire che, come eccepito anche da parte convenuta, dalle allegazioni attoree non emerge la sussistenza di un danno-conseguenza subito da Per_1
idonea, tra l'altro, a giustificare una pretesa risarcitoria nella misura chiesta dagli
[...]
attori, in alcun modo specificata nelle componenti del danno.
Alla luce delle scarne allegazioni attoree sul punto deve, pertanto, riscontrarsi l'assoluto difetto di allegazione sotto il profilo del danno da parte degli attori i quali hanno omesso di specificare i danni (patrimoniali o non patrimoniali) che avrebbe subito la minore in conseguenza della colpevole omessa diagnosi da parte dei sanitari.
Peraltro, in punto di diritto, è bene evidenziare, in conformità alla consolidata giurisprudenza, che non può essere riconosciuto in capo al neonato un risarcimento da danno derivato dall'essere affetto da una malformazione congenita, rilevando solamente ai fini risarcitori quei danni che sono conseguenza della negligenza degli operatori sanitari.
Non è infatti previsto un diritto a non nascere o a nascere se non sani, risolvendosi
RG 2771/2014 altrimenti detta posizione in un principio eugenetico contrastante con i principi fondanti l'ordinamento nazionale (Cassazione civile, sez. III, 11/04/2017, n. 9251; Corte appello, Brescia, sez. I,
29/03/2017, n. 480).
In definitiva, in ragione di tutto quanto sopra esposto, le domande attoree devono essere respinte poiché infondate.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Le spese di CTU,
liquidate separatamente, vengono poste definitivamente a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta tutte le domande di parte attrice;
b) condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite sostenute,
che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e se dovuti.
c) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico degli attori soccombenti.
Così deciso in Castrovillari, 10 gennaio 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 2771/2014 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della Dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2771 del RG dell'anno 2014 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente
tra
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ) in proprio e in qualità di Parte_2 C.F._2
genitori di nata a [...] il [...], rappresentati e difesi Persona_1
dall'avv. Beniamino Lise e nel cui studio in Torano Castello (CS) alla Via G. Marconi, n.
16, elettivamente domiciliano;
- attori -
contro
in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Stancati e nel cui studio in alla Via CP_1
Ambrogio Arabia, n. 14, elettivamente domicilia;
- convenuta –
Conclusioni: come in atti e come da verbale del 09.09.2024 che qui s'intende integralmente riportato.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art.
anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non RG 2771/2014 è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Gli attori evocavano in giudizio la convenuta in epigrafe, per sentire “…ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta: in via principale accertare la responsabilità per colpa medica e sanitaria del
, presso Controparte_2 Controparte_1
, in persona del l.r.p.t. e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento, per entrambi i genitori,
[...]
dei danni patrimoniali: danno emergente, per le spese mediche già sopportate e che dovranno essere
sopportate in futuro, ma anche per le necessità di costante cura della minore invalida, a sua volta destinata
a provocare spese;
lucro cessante, perché la necessità di accudire la figlia invalida si è tradotta in una
limitazione del tempo da dedicare all'attività professionale ed alla vita di relazione e per queste vie in
diminuzione di reddito;
nonché, al risarcimento dei danni non patrimoniali della diminuita vita di relazione
e da trauma subito per essersi i genitori trovati senza alcuna preparazione psicologica di fronte alla realtà
della figlia menomata. Condannare, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni nei confronti della stessa
neonata per omessa diagnosi di malformazioni fetali. Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario
ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore costituito.”.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio con comparsa di costit6uzione e risposta depositata in cancelleria in data 19.03.2015, la convenuta si opponeva in fatto ed in diritto a quanto ex adverso dedotto richiesto ed eccepito e ne chiedeva l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita con produzione documentale ed espletamento di CTU medica e all'udienza del 09.09.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
Si da atto che l'odierno giudicante è intervenuto nel presente giudizio nella fase decisoria.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
RG 2771/2014 Vertendosi in materia di responsabilità medica giova compiere alcune precisazioni in punto di diritto.
Con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017 (la quale non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore: Cass. 8 novembre 2019, n. 28811; Cass. 11
novembre 2019, n. 28994), si osserva che è consolidato l'orientamento secondo cui, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente) sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria, in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario
(rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. 14 giugno
2007, n. 13953; Cass. 31 marzo 2015, n. 6438; Cass. 22 settembre 2015, n. 18610, Cass. civ., sez. III, 29
marzo 2022, n. 10050).
In particolare, il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti - con la sola accettazione
RG 2771/2014 del malato presso la struttura - e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero ecc.). La Corte Suprema ha, infatti, costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. Sez. U, Sent. n. 577 del 11/01/2008).
Dunque, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Da ciò consegue l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente. Questo
percorso interpretativo, anticipato dalla giurisprudenza di merito, ha trovato conferma in una sentenza resa a Sezioni Unite (1.7.2002, n. 9556, seguita poi da altre delle sezioni semplici, Cass.
civ. n. 571 del 2005; Cass. civ. n. 1698 del 2006) che si è espressa in favore di una lettura del rapporto tra paziente e struttura (anche in quel caso, privata) che valorizzi la complessità e l'atipicità del legame che si instaura, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario,
RG 2771/2014 paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni. In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di «assistenza sanitaria», che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. «di protezione ed accessori» (cfr. Cass. civ. Sez. U, Sent. n. 577 del 11/01/2008).
Quanto alla natura dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria e/o dal professionista,
si ritiene che questa costituisca una obbligazione di mezzi, di modo che il mancato raggiungimento del risultato non determina inadempimento;
l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento, consiste nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può costituire danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione ovvero alla colpevole omissione dell'attività sanitaria.
In particolare, la diligenza dovuta nell'adempimento della prestazione deve essere valutata,
a norma dell'art. 1176, secondo comma, c.c., con riguardo alla natura della specifica attività esercitata;
tale diligenza è quella del debitore qualificato ai sensi dell'art. 1176,
secondo comma, c.c., che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende, pertanto, anche la perizia;
nello specifico si tratta delle leges dell'ars medica di natura cautelare volte a perimetrare l'ambito di liceità dell'intervento (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 23918/06),
Ne deriva che la colpa medica ricorre in tutte le ipotesi di inosservanza o violazione da parte del sanitario delle specifiche regole cautelari di condotta proprie dell'agente modello del settore specialistico di riferimento. In particolare, essa è commissiva, laddove la violazione delle regole cautelari suddette si sostanzi in una condotta attiva;
omissiva,
RG 2771/2014 laddove l'errore medico si sostanzi nell'omissione delle cautele prescritte dalle speciali regole di condotta contenute in protocolli terapeutici standardizzati.
Con specifico riguardo alla prestazione diagnostica, si osserva, inoltre, che è consolidato in giurisprudenza il principio di diritto secondo cui, in tema di colpa professionale medica,
l'errore diagnostico si configuri non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi (cfr.
Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 2022, n. 36044).
L'inquadramento giuridico su esposto non viene meno a seguito dell'entrata in vigore della l. 189/2012 (c.d. «legge Balduzzi»).
Pertanto, venendo alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore, paziente-creditore danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto - o il contatto sociale - e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di una affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Inoltre, ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè
della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr.
Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n. 5960 del 18/03/2005: “Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in
quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno
lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una
presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla
RG 2771/2014 prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello
incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale”).
La struttura sanitaria e/o il medico, invece, quali debitori convenuti, sono invece gravati dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento -
secondo il criterio di diligenza specifica sopra precisato - ovvero a dimostrare che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile (Cass. S.U. n.
13533/01; Cass. S.U. n. 577/2008). Analogo principio è stato affermato con riguardo all'inesatto adempimento, mediante il rilievo che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Per quanto concerne l'accertamento del necessario nesso di causalità, è noto che, nel processo civile, la prova della sussistenza del nesso causale non segue gli stessi parametri applicati nell'accertamento della responsabilità penale. E ciò in quanto la causalità civile assume connotazioni proprie in virtù della diversa funzione svolta dal sistema della responsabilità civile: non già quella di sanzionare un comportamento colpevole a fronte della commissione di un reato, bensì, in primis, quella di riparare un danno.
Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod.
pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata,
sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi
RG 2771/2014 che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando,
peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile,
vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio». Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso.
(Cass. civ. n. 16123/2010; cfr anche Cass. S.U. n. 576/2008).
Di qui la necessità di accertare la relazione tra la condotta e l'evento sulla base della regola del «più probabile che non», che impone di considerare sussistente il nesso causale quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno. Con la precisazione che, come accennato, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del «più
probabile che non», causa del danno (Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 3704 del 15/02/2018).
Ciò posto, la domanda attorea è infondata e deve, pertanto, essere integralmente respinta per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la ricognizione dei criteri di giudizio applicabili alla materia, occorre verificare se, ed in che misura, gli addebiti di responsabilità mossi dalle parti attrici trovino conferma nella documentazione clinica agli atti.
RG 2771/2014 Il nominato CTU - dott. - ha affermato che “….l'agenesia renale destra, da Persona_2
cui è risultata affetta la minore , nata il [...], è una malformazione Persona_1
anatomica congenita dell'apparato urinario (Congenital Abnormalities of the Kidney and
Urinary Tract)”.
Invero, in ordine al danno, parte attrice ha allegato in modo estremamente generico i danni subiti dalla minore.
Invero, dalle difese attoree non emerge in alcun modo la sussistenza di un danno-
conseguenza subito dalla minore, avendo la difesa attorea, come detto, allegato la sussistenza di generiche “menomazioni” che richiedono “costante cura della minore
invalida” (pag. 14 dell'atto di citazione), senza, tuttavia, rappresentare quali specifiche funzioni fisiologiche sarebbero state - tanto temporaneamente quanto definitivamente -
perse dalla minore in ragione dell'omessa diagnosi della malformazione.
Va chiarito, infatti, che la malformazione di cui era affetta non costituisce di Persona_1
per sé una «lesione», ossia un danno collegabile eziologicamente ad un fatto umano,
potendosi rinvenire un danno-conseguenza imputabile - e quindi risarcibile - solo nelle ulteriori ripercussioni che tale patologia genera.
Pertanto, la presunta omessa diagnosi della malformazione - unico fatto imputabile al personale sanitario della struttura sanitaria convenuta - non è idonea di per sé
all'accoglimento della domanda risarcitoria degli attori. Ciò in quanto “se sussiste solo il
fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria” (Cass.
civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576).
La fattispecie del fatto illecito e, di conseguenza, l'obbligazione risarcitoria si perfezionano con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita ed il mancato guadagno (art. 1223) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione
RG 2771/2014 di quest'ultimo. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito (tanto contrattuale quanto extracontrattuale) è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cronologica.
Il danno conseguenza assume rilevanza giuridica non per la mera differenza patrimoniale
(o non patrimoniale) fra il prima e il dopo dell'evento dannoso, ma solo in quanto cagionato da un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela ad un determinato bene della vita, secondo la fondamentale definizione contenuta in Cass. Sez. U. 22 luglio 1999,
n. 500; reciprocamente, l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita (cfr. Cass. civ., sez. un., 15
novembre 2022, n. 33645).
Ebbene, è opportuno ribadire che, come eccepito anche da parte convenuta, dalle allegazioni attoree non emerge la sussistenza di un danno-conseguenza subito da Per_1
idonea, tra l'altro, a giustificare una pretesa risarcitoria nella misura chiesta dagli
[...]
attori, in alcun modo specificata nelle componenti del danno.
Alla luce delle scarne allegazioni attoree sul punto deve, pertanto, riscontrarsi l'assoluto difetto di allegazione sotto il profilo del danno da parte degli attori i quali hanno omesso di specificare i danni (patrimoniali o non patrimoniali) che avrebbe subito la minore in conseguenza della colpevole omessa diagnosi da parte dei sanitari.
Peraltro, in punto di diritto, è bene evidenziare, in conformità alla consolidata giurisprudenza, che non può essere riconosciuto in capo al neonato un risarcimento da danno derivato dall'essere affetto da una malformazione congenita, rilevando solamente ai fini risarcitori quei danni che sono conseguenza della negligenza degli operatori sanitari.
Non è infatti previsto un diritto a non nascere o a nascere se non sani, risolvendosi
RG 2771/2014 altrimenti detta posizione in un principio eugenetico contrastante con i principi fondanti l'ordinamento nazionale (Cassazione civile, sez. III, 11/04/2017, n. 9251; Corte appello, Brescia, sez. I,
29/03/2017, n. 480).
In definitiva, in ragione di tutto quanto sopra esposto, le domande attoree devono essere respinte poiché infondate.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Le spese di CTU,
liquidate separatamente, vengono poste definitivamente a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta tutte le domande di parte attrice;
b) condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite sostenute,
che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e se dovuti.
c) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico degli attori soccombenti.
Così deciso in Castrovillari, 10 gennaio 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 2771/2014 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile