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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 645/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 12/8/2021 da (C.F. e P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Spolverato e dall'Avv. Francesca Marchesan, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Padova – via F. Rismondo n. 2/E Parte appellante contro
- CF Controparte_1 P.IVA_3
Rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Gloria Ferrighi e Daniela Guarino, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura di Venezia, Dorsoduro 3500/D Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 289/2021 resa dal Tribunale di Venezia in data 13.07.2021 e non notificata
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: In via preliminare: a) dichiarare illegittima l'opposta ingiunzione per duplicazione del recupero contributivo in violazione del principio del ne bis in idem;
b) revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo per violazione procedurale, considerato che l' non poteva agire CP_1 ex art. 633 c.p.c. per il recupero contributivo verso la responsabile in solido;
c) in ogni caso, dichiarare l'intervenuta decadenza del termine biennale previsto dall'art. 29 co. 2 D. Lgs. 276/03 per agire nei confronti del responsabile in solido;
Nel merito, in via principale: in accoglimento della proposta opposizione e per tutte le eccezioni sollevate ed i motivi sopra esposti, rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provato ex art. 2697 c.c. sia sull'an che sul quantum l'addebito contributivo azionato dall' nei confronti di non sussistendo i presupposti per la pretesa responsabilità CP_1 Parte_1 solidale ex art. 29 d. lgs. 276/03 e, per l'effetto, revocare ed annullare integralmente, o comunque
1 dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 73/2020 RG Ing. 237/2020, emesso dal Tribunale di Venezia – Giudice Unico del Lavoro, il 7 febbraio 2020 e notificato il 28 febbraio 2020. In subordine, si eccepisce ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della obbligata principale in relazione alle pretese contributive azionate dall con Parte_2 CP_1
l'opposta ingiunzion caso, Con rifusione di spese e compensi ex DM 55 per il presente giudizio, oltre ad accessori di legge. In via istruttoria (…)
Per parte appellata: Nel merito - rigettare l'appello; - in via subordinata, accertate e dichiarare l'appellante tenuto al versamento della contribuzione richiesta con il decreto ingiuntivo impugnato o della minore somma ritenuta di giustizia;
- spese diritti ed onorari rifuse. In via istruttoria (...)
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 73/2020, con il quale l' CP_1 intimava alla società il pagamento di € 121.865,00, in Parte_1 quanto coobbligata solidalmente della società ai sensi Parte_2 dell'articolo 29 d.lgs. 276/2003, per l'omesso versamento dei contributi relativi al periodo compreso tra febbraio 2015 e gennaio 2016 [contributi denunciati da e tuttavia non versati]. Parte_2
1.1. Preliminarmente il giudice di prime cure si pronunciava in merito alle tre eccezioni di inammissibilità presentate dalla società.
1.1.1. La prima eccezione, inerente all'asserita violazione del principio ne bis in idem per la sussistenza di un precedente giudicato - relativo alle omissioni contributive per il periodo compreso tra luglio 2014 e dicembre 2015 -, veniva rigettata in quanto l'oggetto del decreto ingiuntivo n. 73/2020 era differente rispetto all'ingiunzione precedente, nonostante la coincidenza parziale del periodo preso in considerazione. Con il decreto ingiuntivo più recente, infatti, l' faceva riferimento al mancato versamento dei contributi del CP_1 personale regolarmente assunto, mentre il decreto ingiuntivo più risalente – portante somma ben più limitata pari a poco meno di € 5mila - si riferiva ai rapporti di lavoro non regolarizzati.
1.1.2. La seconda eccezione, con la quale si sosteneva la possibilità, per l' di agire per il recupero contributivo soltanto mediante avviso di CP_1 addebito, veniva rigettata dal momento che l'articolo 30, DL 78/2010, riconosceva all'Istituto tale facoltà, ma non precludeva l'uso degli altri mezzi riconosciuti a qualsiasi creditore, quali il giudizio ordinario o il ricorso per decreto ingiuntivo.
2 1.1.3. Infine, il primo giudice rigettava anche la terza eccezione, inerente alla decadenza biennale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, dal momento che tale termine andava riferito esclusivamente alle pretese retributive azionate nei confronti del committente.
1.2. Nel merito, il giudice di prime cure riteneva irrilevante che tra la
[...]
e non intercorresse un rapporto contrattuale diretto, Parte_1 Parte_2 in virtù della sussistenza del rapporto tra la medesima e Parte_2 [...]
tra le quali invece vigeva un contratto di subfornitura dal febbraio CP_2
2015.
Ciò posto, il Tribunale dava atto di come i contributi oggetto di accertamento fossero stati addebitati primariamente a queste ultime due società, in virtù proprio del contratto di subfornitura intercorrente tra esse e in base alla percentuale di fatturato ricavata dai rapporti tra e solo Pt_2 CP_2 successivamente e nei limiti della quota imputata ad l'imputazione CP_2 aveva coinvolto l'odierna appellante utilizzando il Parte_1 medesimo criterio.
1.2.1. In merito all'utilizzo di tale metodo, il primo giudice esplicava la propria deliberazione alla luce di una serie di presunzioni, in particolare considerando:
- la globalità delle omissioni contributive, che riguardavano tutto il personale assunto;
- l'assenza di personale operaio alle dipendenze di CP_2
- l'impiego di addetti, da parte di nelle lavorazioni a lei CP_2 commissionate, alla “confezione in serie di pantaloni in jeans”, finalità indicata alla Camera di Commercio;
- dal contratto di subfornitura con dal quale si desumeva che CP_2 si occupava esclusivamente di lavorazione dei capi, da cui Parte_2 veniva dedotta la proporzionalità tra gli importi fatturati e l'utilizzo del personale;
- il ricorso molto limitato, da parte di ad altri fornitori CP_2 rispetto a da febbraio 2015; Parte_2
- l'utilizzo diretto del personale in relazione alla commessa Parte_2 di ad emersa dalle dichiarazioni del legale Parte_1 CP_2 rappresentante, dalla visita al capannone della e dalla Parte_2 coincidenza della merce oggetto delle fatture delle tre società;
3 - la coerenza dell'imputazione a delle omissioni Parte_1 contributive con le fatture a lei destinate da CP_2
Infine, il primo giudice dava atto dell'eccezione di beneficium excussionis avanzata da E_
. Le spese di lite venivano compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c., visti i contrasti giurisprudenziali sulla materia.
2. Avverso la sentenza proponeva sei motivi di appello Parte_1 con atto depositato in data 12/8/2021.
2.1. Con il primo motivo di censura, la società denunciava la violazione del principio del “ne bis in idem”, in quanto destinataria del decreto ingiuntivo n. 768/2018, relativo all'omissione contributiva inerente al periodo luglio 2014 – dicembre 2015, poiché solidalmente obbligata con la a tale Parte_2 ingiunzione era seguita la successiva opposizione presso il Tribunale di Venezia e la seguente iscrizione in appello (R.G. 453/2019). Pertanto, secondo l'appellante, risultava pendente un giudizio con i medesimi petitum e causa petendi.
Peraltro, la società evidenziava come in primo grado l' non avesse CP_1 contestato tale eccezione e sottolineava come i due decreti ingiuntivi non si fondassero su due titoli diversi, in quanto in entrambi venivano richiamati gli esiti dell'accertamento ispettivo presso del 27.01.2016. Oltre a Parte_2 ciò, il motivo del recupero contributivo risultava il medesimo in entrambi i decreti, ovvero la regolarizzazione della posizione di 32 lavoratrici;
a conferma, la società evidenziava una parte della motivazione della sentenza e della difesa dell' e la parziale coincidenza temporale dei due decreti. CP_1
2.2. Con il secondo motivo d'appello, denunciava la Pt_1 Parte_1 mancata dimostrazione che la società fosse l'effettiva committente in una
“catena di appalti” con e sottolineando, altresì, la CP_2 Parte_2 totale assenza di rapporto contrattuale tra la medesima e Pt_1 Parte_1
quest'ultima, invece, legata da un contratto di subfornitura alla Parte_2
CP_2
In aggiunta a ciò, la società richiamava la disciplina prevista dall'articolo 29, d.lgs. 276/2003, mettendo in rilievo l'interpretazione letterale della norma e il suo carattere eccezionale, da cui ne sarebbe derivata l'inapplicabilità in via
4 analogica, ed evidenziava la non pertinenza della sentenza 354/2017 della Corte costituzionale.
Pertanto, l'unico presupposto alla luce del quale veniva riconosciuta la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, secondo Parte_1 sarebbe stato l'esecuzione da parte di delle lavorazioni Parte_2 commissionate ad CP_2
Infine, la società concludeva precisando l'ambito di applicazione della disciplina ex art. 29, d.lgs. 276/2003, che sarebbe stato limitato ai soli trattamenti retributivi e previdenziali maturati dai dipendenti dell'appaltatore nello svolgimento dell'appalto; a sostegno, richiamava la sentenza 17725/2018 della Corte di Cassazione.
2.3. Con il terzo motivo d'impugnazione, la criticava il Parte_1 criterio presuntivo, fondato sulla misura del fatturato, utilizzato dal primo giudice per la quantificazione del debito contributivo, evidenziando come non fosse stato provata la riferibilità dell'omissione contributiva rispetto a specifici e ben individuati lavoratori impiegati nell'appalto tra la società appellante,
[...]
e CP_2 Parte_2
In particolare, l'appellante evidenziava come l' stesso avesse ammesso CP_1
l'assenza di prova della riferibilità dei dipendenti alle commesse e CP_2 all'effettivo svolgimento di attività lavorativa a favore di da Parte_2 parte dei medesimi lavoratori. Tale assenza di prova si sarebbe manifestata nell'utilizzo, da parte dell' e del giudice di prime cure, di presunzioni aventi CP_1 carattere indiziario, basate su presupposti non dimostrati e non aventi i requisiti necessari ex art. 2729 c.c., della gravità, della precisione e della concordanza.
Al contrario, evidenziava i numerosi committenti di Parte_1 Pt_2 nel periodo oggetto di ingiunzione e come non si fosse
[...] CP_2 avvalsa esclusivamente dei servigi di ma anche di altre società; Parte_2 peraltro, sottolineava l'oggetto delle fatture emesse da nei Parte_2 confronti di che non riguardava esclusivamente “lavorazioni per CP_2 conto terzi”.
La società contestava, altresì, le dichiarazioni della teste che si Testimone_1 sarebbero riferite genericamente ai rapporti tra e Parte_1 [...] ed evidenziava, relativamente alla riferibilità ai lavoratori dell'omissione CP_2 contributiva, l'impiego di una doppia presunzione da parte dell' in CP_1
5 quanto veniva dedotto un fatto ignoto (le ore di lavoro dedicate dai lavoratori di alle commesse , da un altro fatto ignoto (le Parte_2 CP_2 lavorazioni commissionate da ad effettivamente Parte_1 CP_2 realizzate da . Parte_2
L'erroneità della sentenza, secondo la società, emergeva anche esaminando il metodo di conteggio utilizzato dall'Istituto, ossia il metodo proporzionale al valore del fatturato.
In particolare, evidenziava l'assenza, in atti, di fatture Parte_1 relative all'anno 2015, mentre le uniche esibite dall' riferite al gennaio CP_1
2016, avevano anche un oggetto differente da “lavorazioni conto terzi”; in aggiunta a ciò, la ricostruzione dell'Istituto sarebbe stata erronea in quanto si basata sul presupposto che tutte le lavorazioni commissionate da
[...] ad erano state realizzate da Parte_1 CP_2 Parte_2
Evidenziava l'appellante come la pronuncia gravata fosse errata anche perchè basata su una ricostruzione mensile del fatturato, dando per certo che tutte le lavorazioni erano state eseguite nel mese di emissione della fattura, non valorizzando i DDT emessi dalle società, e dando per scontata, altresì, la medesima percentuale di ricarico tra le fatture emesse da e Parte_2 [...]
e da quest'ultima a CP_2 Parte_1
La società, inoltre, sottolineava come il primo giudice non avesse dato risalto ai verbali relativi alla causa R.G. 1754/2018, dai quali non emergevano dichiarazioni confirmatorie dell'adibizione dei lavoratori di alle Parte_2 commesse di , ma, anzi, si delineava con evidenza come il maggior Parte_1 committente di fosse la società Parte_2 CP_4
Infine, rimarcava l'irrilevanza delle sentenze citate da Parte_1 controparte, in quanto non riguardanti casi analoghi;
al contrario, dalla loro lettura emergeva la necessità di ricercare elementi ulteriori da porre a fondamento del ragionamento presuntivo effettuato dapprima da e, poi, CP_1 dal Tribunale di Venezia.
2.4. Con il quarto motivo d'appello, sosteneva la nullità Parte_1 del decreto ingiuntivo n. 73/2020 per la violazione della procedura prevista all'articolo 30, d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010: secondo l'appellante, infatti, l' non avrebbe potuto agire per il recupero ai sensi CP_1 dell'articolo 633 c.p.c., la cui disciplina sarebbe limitata alle sole somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali, non per il
6 recupero di contribuzione previdenziale;
a sostegno, richiamava la sentenza 5680/2011 della Corte di Cassazione a sezioni unite.
2.5. Con il quinto motivo di censura la società eccepiva l'intervenuta decadenza biennale per l'esercizio dell'azione di responsabilità solidale: l'asserito contratto intercorrente tra e si sarebbe Parte_1 Parte_2 concluso nel luglio 2016, mentre l'azione dell' risale al settembre 2019. CP_1
L'appellante, poi, ammetteva la conoscenza della sentenza 18004/2019 della Corte di Cassazione, ma ne sosteneva la non applicabilità in relazione al caso di specie in quanto la disciplina dell'articolo 29, d.lgs. 276/2003, al momento della sentenza della Suprema Corte non aveva subìto le modifiche normative intervenute con il DL 5/2012 e con la legge 92/2012.
2.6. Con il sesto e ultimo motivo di gravame, in subordine, la
[...] insisteva nell'eccepire il beneficium excussionis nei confronti del Parte_1 patrimonio di alla luce della risalente formulazione dell'articolo Parte_2
29, d.lgs. 276/2003, che non ne prevedeva l'applicabilità prima della modifica normativa introdotta con d.l. 25/2017.
3. Si costituiva ritualmente l' che contestava le difese avverse e instava CP_1 per la conferma della sentenza.
3.1. Quanto all'asserita violazione del principio “ne bis in idem”, l' CP_1 evidenziava come, nonostante la parziale coincidenza del periodo contributivo di riferimento, gli importi azionati attenessero a ragioni differenti, ovvero l'omissione contributiva per i rapporti di lavoro non regolarizzati e l'omissione contributiva relativa al personale per il quale erano state inviate le denunce obbligatorie (ma non proceduto ai versamenti). Di conseguenza, trattandosi di recuperi contributivi riferiti a crediti differenti, l'eccezione avversa non meritava accoglimento.
Oltre a ciò, l'Ente precisava come la violazione del principio “ne bis in idem” presupponesse il passaggio in giudicato di una sentenza inerente alle medesime domande;
circostanza non verificatasi nel caso di specie.
3.2. In merito al secondo motivo di impugnazione, sosteneva il ruolo di CP_1
“collettore di commesse” svolto da che raggruppava e destinava il 90% CP_2 delle proprie committenze a creando così uno “schermo” fra i Parte_2 reali committenti, e la società realmente appaltatrice, Parte_1 Pt_2
tale schermo non poteva costituire un impedimento alla tutela della
[...]
7 posizione previdenziale dei lavoratori. A sostegno, richiamava la sentenza n. 353/2018 di questa Corte.
Quanto al criterio del fatturato, necessario ai fini dell'imputazione, l' CP_1 spiegava la scelta del criterio in ragione dell'impossibilità di ripartire le ore di ciascun lavoratore in relazione alle diverse prestazioni, dovendo inevitabilmente utilizzare presunzioni a tale scopo;
a supporto richiamava la sentenza 517/2018 di questa Corte e alcune sentenze della Corte di Cassazione.
Pertanto, non risultava necessaria l'identificazione dei singoli lavoratori da parte dell' , essendo sufficiente la prova della quantità e della qualità del CP_1 lavoro svolti dagli addetti della società appaltatrice.
3.3. Infine, l' concludeva sottolineando come l'operatività del beneficium CP_1 excussionis andasse circoscritta esclusivamente alla fase esecutiva.
Oltre a ciò, ribadiva quanto affermato dal primo giudice in merito alla possibilità per di avvalersi, oltre che del sistema della iscrizione a ruolo, CP_1 anche del decreto ingiuntivo.
Da ultimo, richiamava la sentenza n. 20694/2022 della Corte di Cassazione in merito all'applicabilità della decadenza biennale ex art. 29 d.lgs. 276/2003.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 19/1/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 22/2/2024 e al 15/5/2025, in cui è stata trattata e definitivamente decisa.
*
5. L'appello è fondato – condividendo la Corte le tesi esposte dalla parte appellante con il terzo ed assorbente motivo di impugnazione – e, come tale, deve essere accolto con conseguente annullamento dell'opposto decreto ingiuntivo.
6. Muovendo dal primo motivo di appello, da rigettare, ne rileva la Corte la sostanziale inammissibilità non dialogando la parte con la sentenza appellata.
Ed infatti, a fronte della motivazione, da parte del Tribunale di Venezia, che mette in evidenza le ragioni di diversità delle pretese dell' seppur basate CP_1 sul medesimo verbale ispettivo, poste a fondamenti dei due decreti ingiuntivi di cui si discute, il motivo di appello non chiarisce affatto le ragioni per le quali la documentazione che il giudice di prime cure ha efficacemente
8 commentato non fornirebbe la dimostrazione che i detti decreti ingiuntivi atterrebbero a differenti crediti.
In ogni caso la documentazione commentata dal giudice di prime cure certamente dimostra come il decreto ingiuntivo qui opposto abbia a proprio fondamento titolo e ragioni del tutto differenti dal decreto ingiuntivo precedentemente emesso e parimenti opposto.
7. Egualmente da disattendere, per ragioni similari al primo motivo di gravame, è il secondo motivo di appello in ogni caso non contestando la porzione di sentenza che ha affermato come Parte_1 CP_5 abbia di fatto operato quale mero filtro e, da qui, ritenendo sussistente un rapporto negoziale diretto tra la committente appellante e Controparte_6 essendosi quindi perfezionato tra le medesime ( e Parte_1 [...]
un contratto quantomeno di subfornitura rispetto al quale, come CP_6 chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 254/2017 ed evidenziato dalla pronuncia appellata, certamente opera l'art. 29, DLgs. 276/2003; così come d'altronde tale norma opera nell'ambito di qualsiasi rapporto che abbia quale effetto quello di determinare la parcellizzazione del lavoro e la sua suddivisione, in funzione di un risultato unitario, tra una molteplicità di realtà imprenditoriali.
Ora, la mancata contestazione da parte della della suddetta Parte_1 porzione di sentenza, peraltro nel merito del tutto condivisibile, consente di affermare l'infondatezza del motivo di appello.
8. Condivisibile, come già sopra anticipato, è invece il terzo motivo di appello.
8.1. Preme innanzi tutto rilevare come i calcoli effettuati da al fine della CP_1 determinazione dei contributi dovuti da [riportati nel verbale Parte_1 di ricognizione n. 636197 del 3/5/2016 posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto] e così pure dagli svariati altri committenti di CP_5
e, poi, di risultino assai poco comprensibili. Ciò, in
[...] Controparte_6 particolare, in considerazione del fatto che risulta del tutto assente la chiara indicazione di quanto pretenderebbe da per contributi CP_1 Controparte_6 evasi/omessi (non potendo peraltro tale somma essere ricavata dalla complessiva documentazione in atti;
certo non lo è dal verbale datato 25/5/2016 che riporta un dato persino inferiore a quanto richiesto da CP_1 alla ). Parte_1
9 Tale conteggio, per quanto è possibile ricostruire, dal momento che manca l'indicazione della complessiva contribuzione evasa/omessa da CP_6 ed il preciso criterio di calcolo, pare invero determinare l'entità dei
[...] contributi dovuti da ciascun committente e sub-committente, in via diretta, sulla base delle somme portate dalle fatture analizzate, come se vi fosse perfetta corrispondenza tra somma pagata dalla committente all'appaltatrice e quanto da questa sopportato per remunerare i propri lavoratori;
il che, è ovvio, non può logicamente essere dal momento che è presumibile che ciascuna appaltatrice e subappaltatrice abbia ritratto un utile dalla commessa assunta di modo che quanto dalle stesse fatturato non può certo corrispondere al costo del lavoro.
In altre parole, non risulta affatto che il dato del fatturato sia stato utilizzato da solo ed esclusivamente per ricostruire la percentuale di utilizzo da CP_1 parte di ciascun committente e sub-committente delle prestazioni rese da e, in particolare dai dipendenti della stessa, apparendo Controparte_6 invece essere stato utilizzato da il dato del fatturato al fine di CP_1 determinare, in modo piuttosto semplicistico, in via diretta, l'entità del costo del lavoro e, da qui, la percentuale da imputare a contributi.
8.2. Deve poi essere detto, pur premendo al Collegio precisare che il criterio di calcolo proposto da non è, almeno in linea astratta, totalmente da CP_1 rigettare, come ogni ricostruzione presuntiva dell'entità dei contributi presupponga la prova (e prim'ancora l'allegazione) di quei dati di fatto che consentono di affermare che il lavoro assunto in appalto è identico (quantomeno altamente similare) per tutte le commesse assunte e, soprattutto, remunerato in modo identico, di modo che sia possibile in definitiva affermare che l'attività posta in essere dalla ditta appaltatrice (qui
[...]
per conto delle committenti tutte (tra queste ) è stato CP_6 Parte_1 svolto in sostanziale regime di parità tanto con riferimento ai tempi di lavorazione quanto con riferimento ai costi. Ed infatti, solo sulla base di simili presupposti, è possibile sostenere che vi è proporzionalità diretta tra quanto fatturato e la quantità di lavoro che l'appaltatrice (nel caso di specie
[...]
ha dedicato allo svolgimento di ciascuna commessa assunta. Solo in CP_6 tale modo è possibile ricostruire con un certo grado di attendibilità, pur restando incerta la quantità di lavoratori impiegati in ciascuna commessa e le ore dedicate, la porzione di contributi di cui ciascuna committente è tenuta a farsi carico.
10 Occorre poi – e di ciò non vi è traccia alcuna nel ragionare dell' tanto in CP_1 sede di formazione del verbale di accertamento quanto in sede giudiziale e così pure nella complessiva documentazione riversata in atti – che le percentuali come sopra ricavate siano poi utilizzate per ripartire tra i vari committenti e sub-committenti l'entità del complessivamente evaso;
entità complessiva che, come sopra detto, resta ignota nel presente giudizio.
In ogni caso, sempre come sopra detto, l'accoglimento delle tesi di CP_1 quanto alla parametrazione del dovuto da parte di ciascun committente e, tra questi , presuppone che sia fornita la prova, quantomeno in via Parte_1 tendenziale, dell'uniformità del lavoro da parte dei dipendenti dell'appaltante -
– con rifermento a tutte le commesse e, inoltre, Controparte_6 dell'uniformità delle condizioni contrattuali applicate sempre dall'appaltante alle committenti. Ciò in quanto, è evidente, solamente in presenza di identiche condizioni, è possibile affermare che a fatture di identico peso monetario corrisponde una identica quantità di lavoro e, quindi, di retribuzione e, poi, di lavoratori impiegati e, in definitiva, una identica quantità di contributi dovuti.
Tutto questo, anche perché non risulta in alcun modo allegato, se non in via del tutto generica, non è possibile dirlo.
Deve peraltro essere rilevato come anche questa Corte, seppur in via incidentale, abbia anche di recente espresso le proprie perplessità – con la sentenza n. 331/24 – in merito al criterio proposto da al fine della CP_1 determinazione dell'entità dei contributi – non corrisposti da un unico appaltatore che opera su molteplici commesse - dovuti da ciascuno dei suoi committenti, avendo in particolare sottolineato la necessità di almeno generica individuazione del numero di lavoratori – in relazione ai quali devono essere versati i contributivi – impiegati, per un certo lasso di tempo, nelle lavorazioni oggetto di appalto.
8.3. Deve poi essere detto, avendo richiamato alcuni precedenti della CP_1
Cassazione apparentemente favorevoli alle tesi sostenute, come null'affatto pertinente sia il richiamo alla sentenza resa dalla Suprema Corte (Cass. civ. 17483/2020) che, a ben vedere, non riguarda un caso in parte analogo a quello qui in trattazione, venendo in quel caso in considerazione i premi assicurativi nei confronti dell' . In quell'ipotesi, infatti, l'identificazione dei CP_7 lavoratori adibiti all'appalto non è stata ritenuta necessaria rivestendo, invece, importanza l'entità del monte salari, che costituisce la base di calcolo del
11 premio assicurativo (D.P.R. n. 1124 del 1995, artt. 9 e 41) e la natura del rischio, rapportata alla tipologia delle lavorazioni svolte ai fini del corretto inquadramento tariffario. Non è però così per i contributi che, CP_1 viceversa, vengono versati per una determinata posizione lavorativa, per cui il debito contributivo sorge in relazione a specifici lavoratori, che è necessario dimostrare abbiano operato all'interno dell'appalto.
Parimenti non decisivo è il richiamo alla pronuncia, che ha menzionato CP_1 in sede di finale discussione della lite, la n. 19735/2023 resa dalla Corte di cassazione. Tale ultima sentenza, infatti, si limita ad evidenziare che il tema della prova del credito è, in casi similari a quello qui in discussione, questione di merito rispetto alla quale il giudizio di legittimità è necessariamente limitato. Ora, reputa il Collegio, lo si ribadisce, che la ricostruzione del credito in termini presuntivi non è operazione a priori errata e come tuttavia, nel caso di specie, la stessa non è sorretta da quegli elementi in fatto che consentono di ritenere fondate le tesi esposte da CP_1
8.4. Il motivo di appello, pertanto, è fondato ed il suo accoglimento è, da solo, idoneo a determinare l'integrale riforma della pronuncia appellata.
9. Con riferimento al quarto motivo di appello, ritiene il Collegio sufficiente richiamare quanto già argomentato dal giudice di prime cure in uno con il fatto che alcuna norma limita la facoltà di di avvalersi di altri – peraltro CP_1 maggiormente garantistici per il debitore – strumenti per far valere le proprie (ritenute) ragioni. Non essendo pertanto vincolata alla procedura CP_1 dell'iscrizione a ruolo, ben potendosi pertanto avvalere, come nel caso di specie, dello strumento del decreto ingiuntivo.
9. Quanto al quinto motivo di appello lo stesso, pur assorbito, sarebbe certamente da rigettare.
Ed infatti è oramai consolidato il principio secondo cui la decadenza di cui all'art. 29, DLgs. 276/2003 non opera rispetto agli Tra i Controparte_8 molteplici consolidati precedenti può essere ricordata Cassazione Civile n. 28786/2023 secondo la quale <<[…] i precedenti di questa Corte, a cui si intende dare continuità (Cass. n. 18004 del 2019; n. 22110 del 2019; n. 26459 del 2019; v. più recentemente, Cass. n. 28694 del 2020; Cass. n. 470 del 2021; Cass. n. 14700 del 2021; Cass. n. 30602 del 2021; Cass. n. 37985 del 2021; Cass. n. 18562 del 2022), hanno affermato, in analogia all'orientamento formatosi nel vigore della L. n. 1369 del 1960, il principio secondo cui "il
12 termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione". Nei citati precedenti si è considerato che l'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (v., ex multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. nn. 15979, 6673 del 2003). L'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all' è distinta ed autonoma rispetto a CP_1 quella retributiva (Cass. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"). Dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la "retribuzione" dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale. Proprio dalla peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di "minimale contributivo" strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione - a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore - non possa seguire il soddisfacimento anche dell'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto. Si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) e adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l'art. 29 cit. ha voluto potenziare>>. il motivo di gravame deve, quindi, essere rigettato.
10. Infondato infine - ed in ogni caso assorbito - il sesto motivo di appello, avendo il giudice di prime cure condivisibilmente affermato che della preventiva escussione la parte potrà giovarsi in eventuale sede esecutiva. Affermazione questa che trova il proprio fondamento nella lettera della legge e, in particolare, nel tenore dell'art. 29, DLgs 276/2003 che infatti – nella
13 versione in vigore antecedentemente alla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto - prevedeva che << Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori>>. Quindi con previsione che imponeva solo un onere di eccezione [avverso il lavoratore ovvero avverso l'Ente previdenziale che agisce per il pagamento] all'atto della prima difesa per poi beneficiare dell'escussione preventiva dell'obbligato principale all'atto dell'eventuale recupero esecutivo.
11. Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto della molteplicità delle difese di parte appellante che vengono disattese, della complessità del tema trattato e della sostanziale novità della principale ed assorbente questione dedotta in giudizio e, quindi, della sussistenza di procedenti tra loro contrastanti ovvero di pronunce di legittimità solo apparentemente coerenti con le tesi le CP_1 stesse possono essere integralmente compensate tra le parti con riferimento tanto al primo quanto al presente grado di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento del terzo motivo di appello ed in riforma delle sentenze appellate annulla l'opposto decreto ingiuntivo n. 73/2020 emesso dal Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro;
- compensa le spese di lite tra le parti con riferimento ad entrambe i gradi di giudizio.
Venezia, 15 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 12/8/2021 da (C.F. e P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Spolverato e dall'Avv. Francesca Marchesan, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Padova – via F. Rismondo n. 2/E Parte appellante contro
- CF Controparte_1 P.IVA_3
Rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Gloria Ferrighi e Daniela Guarino, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura di Venezia, Dorsoduro 3500/D Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 289/2021 resa dal Tribunale di Venezia in data 13.07.2021 e non notificata
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: In via preliminare: a) dichiarare illegittima l'opposta ingiunzione per duplicazione del recupero contributivo in violazione del principio del ne bis in idem;
b) revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo per violazione procedurale, considerato che l' non poteva agire CP_1 ex art. 633 c.p.c. per il recupero contributivo verso la responsabile in solido;
c) in ogni caso, dichiarare l'intervenuta decadenza del termine biennale previsto dall'art. 29 co. 2 D. Lgs. 276/03 per agire nei confronti del responsabile in solido;
Nel merito, in via principale: in accoglimento della proposta opposizione e per tutte le eccezioni sollevate ed i motivi sopra esposti, rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provato ex art. 2697 c.c. sia sull'an che sul quantum l'addebito contributivo azionato dall' nei confronti di non sussistendo i presupposti per la pretesa responsabilità CP_1 Parte_1 solidale ex art. 29 d. lgs. 276/03 e, per l'effetto, revocare ed annullare integralmente, o comunque
1 dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 73/2020 RG Ing. 237/2020, emesso dal Tribunale di Venezia – Giudice Unico del Lavoro, il 7 febbraio 2020 e notificato il 28 febbraio 2020. In subordine, si eccepisce ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della obbligata principale in relazione alle pretese contributive azionate dall con Parte_2 CP_1
l'opposta ingiunzion caso, Con rifusione di spese e compensi ex DM 55 per il presente giudizio, oltre ad accessori di legge. In via istruttoria (…)
Per parte appellata: Nel merito - rigettare l'appello; - in via subordinata, accertate e dichiarare l'appellante tenuto al versamento della contribuzione richiesta con il decreto ingiuntivo impugnato o della minore somma ritenuta di giustizia;
- spese diritti ed onorari rifuse. In via istruttoria (...)
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 73/2020, con il quale l' CP_1 intimava alla società il pagamento di € 121.865,00, in Parte_1 quanto coobbligata solidalmente della società ai sensi Parte_2 dell'articolo 29 d.lgs. 276/2003, per l'omesso versamento dei contributi relativi al periodo compreso tra febbraio 2015 e gennaio 2016 [contributi denunciati da e tuttavia non versati]. Parte_2
1.1. Preliminarmente il giudice di prime cure si pronunciava in merito alle tre eccezioni di inammissibilità presentate dalla società.
1.1.1. La prima eccezione, inerente all'asserita violazione del principio ne bis in idem per la sussistenza di un precedente giudicato - relativo alle omissioni contributive per il periodo compreso tra luglio 2014 e dicembre 2015 -, veniva rigettata in quanto l'oggetto del decreto ingiuntivo n. 73/2020 era differente rispetto all'ingiunzione precedente, nonostante la coincidenza parziale del periodo preso in considerazione. Con il decreto ingiuntivo più recente, infatti, l' faceva riferimento al mancato versamento dei contributi del CP_1 personale regolarmente assunto, mentre il decreto ingiuntivo più risalente – portante somma ben più limitata pari a poco meno di € 5mila - si riferiva ai rapporti di lavoro non regolarizzati.
1.1.2. La seconda eccezione, con la quale si sosteneva la possibilità, per l' di agire per il recupero contributivo soltanto mediante avviso di CP_1 addebito, veniva rigettata dal momento che l'articolo 30, DL 78/2010, riconosceva all'Istituto tale facoltà, ma non precludeva l'uso degli altri mezzi riconosciuti a qualsiasi creditore, quali il giudizio ordinario o il ricorso per decreto ingiuntivo.
2 1.1.3. Infine, il primo giudice rigettava anche la terza eccezione, inerente alla decadenza biennale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, dal momento che tale termine andava riferito esclusivamente alle pretese retributive azionate nei confronti del committente.
1.2. Nel merito, il giudice di prime cure riteneva irrilevante che tra la
[...]
e non intercorresse un rapporto contrattuale diretto, Parte_1 Parte_2 in virtù della sussistenza del rapporto tra la medesima e Parte_2 [...]
tra le quali invece vigeva un contratto di subfornitura dal febbraio CP_2
2015.
Ciò posto, il Tribunale dava atto di come i contributi oggetto di accertamento fossero stati addebitati primariamente a queste ultime due società, in virtù proprio del contratto di subfornitura intercorrente tra esse e in base alla percentuale di fatturato ricavata dai rapporti tra e solo Pt_2 CP_2 successivamente e nei limiti della quota imputata ad l'imputazione CP_2 aveva coinvolto l'odierna appellante utilizzando il Parte_1 medesimo criterio.
1.2.1. In merito all'utilizzo di tale metodo, il primo giudice esplicava la propria deliberazione alla luce di una serie di presunzioni, in particolare considerando:
- la globalità delle omissioni contributive, che riguardavano tutto il personale assunto;
- l'assenza di personale operaio alle dipendenze di CP_2
- l'impiego di addetti, da parte di nelle lavorazioni a lei CP_2 commissionate, alla “confezione in serie di pantaloni in jeans”, finalità indicata alla Camera di Commercio;
- dal contratto di subfornitura con dal quale si desumeva che CP_2 si occupava esclusivamente di lavorazione dei capi, da cui Parte_2 veniva dedotta la proporzionalità tra gli importi fatturati e l'utilizzo del personale;
- il ricorso molto limitato, da parte di ad altri fornitori CP_2 rispetto a da febbraio 2015; Parte_2
- l'utilizzo diretto del personale in relazione alla commessa Parte_2 di ad emersa dalle dichiarazioni del legale Parte_1 CP_2 rappresentante, dalla visita al capannone della e dalla Parte_2 coincidenza della merce oggetto delle fatture delle tre società;
3 - la coerenza dell'imputazione a delle omissioni Parte_1 contributive con le fatture a lei destinate da CP_2
Infine, il primo giudice dava atto dell'eccezione di beneficium excussionis avanzata da E_
. Le spese di lite venivano compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c., visti i contrasti giurisprudenziali sulla materia.
2. Avverso la sentenza proponeva sei motivi di appello Parte_1 con atto depositato in data 12/8/2021.
2.1. Con il primo motivo di censura, la società denunciava la violazione del principio del “ne bis in idem”, in quanto destinataria del decreto ingiuntivo n. 768/2018, relativo all'omissione contributiva inerente al periodo luglio 2014 – dicembre 2015, poiché solidalmente obbligata con la a tale Parte_2 ingiunzione era seguita la successiva opposizione presso il Tribunale di Venezia e la seguente iscrizione in appello (R.G. 453/2019). Pertanto, secondo l'appellante, risultava pendente un giudizio con i medesimi petitum e causa petendi.
Peraltro, la società evidenziava come in primo grado l' non avesse CP_1 contestato tale eccezione e sottolineava come i due decreti ingiuntivi non si fondassero su due titoli diversi, in quanto in entrambi venivano richiamati gli esiti dell'accertamento ispettivo presso del 27.01.2016. Oltre a Parte_2 ciò, il motivo del recupero contributivo risultava il medesimo in entrambi i decreti, ovvero la regolarizzazione della posizione di 32 lavoratrici;
a conferma, la società evidenziava una parte della motivazione della sentenza e della difesa dell' e la parziale coincidenza temporale dei due decreti. CP_1
2.2. Con il secondo motivo d'appello, denunciava la Pt_1 Parte_1 mancata dimostrazione che la società fosse l'effettiva committente in una
“catena di appalti” con e sottolineando, altresì, la CP_2 Parte_2 totale assenza di rapporto contrattuale tra la medesima e Pt_1 Parte_1
quest'ultima, invece, legata da un contratto di subfornitura alla Parte_2
CP_2
In aggiunta a ciò, la società richiamava la disciplina prevista dall'articolo 29, d.lgs. 276/2003, mettendo in rilievo l'interpretazione letterale della norma e il suo carattere eccezionale, da cui ne sarebbe derivata l'inapplicabilità in via
4 analogica, ed evidenziava la non pertinenza della sentenza 354/2017 della Corte costituzionale.
Pertanto, l'unico presupposto alla luce del quale veniva riconosciuta la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, secondo Parte_1 sarebbe stato l'esecuzione da parte di delle lavorazioni Parte_2 commissionate ad CP_2
Infine, la società concludeva precisando l'ambito di applicazione della disciplina ex art. 29, d.lgs. 276/2003, che sarebbe stato limitato ai soli trattamenti retributivi e previdenziali maturati dai dipendenti dell'appaltatore nello svolgimento dell'appalto; a sostegno, richiamava la sentenza 17725/2018 della Corte di Cassazione.
2.3. Con il terzo motivo d'impugnazione, la criticava il Parte_1 criterio presuntivo, fondato sulla misura del fatturato, utilizzato dal primo giudice per la quantificazione del debito contributivo, evidenziando come non fosse stato provata la riferibilità dell'omissione contributiva rispetto a specifici e ben individuati lavoratori impiegati nell'appalto tra la società appellante,
[...]
e CP_2 Parte_2
In particolare, l'appellante evidenziava come l' stesso avesse ammesso CP_1
l'assenza di prova della riferibilità dei dipendenti alle commesse e CP_2 all'effettivo svolgimento di attività lavorativa a favore di da Parte_2 parte dei medesimi lavoratori. Tale assenza di prova si sarebbe manifestata nell'utilizzo, da parte dell' e del giudice di prime cure, di presunzioni aventi CP_1 carattere indiziario, basate su presupposti non dimostrati e non aventi i requisiti necessari ex art. 2729 c.c., della gravità, della precisione e della concordanza.
Al contrario, evidenziava i numerosi committenti di Parte_1 Pt_2 nel periodo oggetto di ingiunzione e come non si fosse
[...] CP_2 avvalsa esclusivamente dei servigi di ma anche di altre società; Parte_2 peraltro, sottolineava l'oggetto delle fatture emesse da nei Parte_2 confronti di che non riguardava esclusivamente “lavorazioni per CP_2 conto terzi”.
La società contestava, altresì, le dichiarazioni della teste che si Testimone_1 sarebbero riferite genericamente ai rapporti tra e Parte_1 [...] ed evidenziava, relativamente alla riferibilità ai lavoratori dell'omissione CP_2 contributiva, l'impiego di una doppia presunzione da parte dell' in CP_1
5 quanto veniva dedotto un fatto ignoto (le ore di lavoro dedicate dai lavoratori di alle commesse , da un altro fatto ignoto (le Parte_2 CP_2 lavorazioni commissionate da ad effettivamente Parte_1 CP_2 realizzate da . Parte_2
L'erroneità della sentenza, secondo la società, emergeva anche esaminando il metodo di conteggio utilizzato dall'Istituto, ossia il metodo proporzionale al valore del fatturato.
In particolare, evidenziava l'assenza, in atti, di fatture Parte_1 relative all'anno 2015, mentre le uniche esibite dall' riferite al gennaio CP_1
2016, avevano anche un oggetto differente da “lavorazioni conto terzi”; in aggiunta a ciò, la ricostruzione dell'Istituto sarebbe stata erronea in quanto si basata sul presupposto che tutte le lavorazioni commissionate da
[...] ad erano state realizzate da Parte_1 CP_2 Parte_2
Evidenziava l'appellante come la pronuncia gravata fosse errata anche perchè basata su una ricostruzione mensile del fatturato, dando per certo che tutte le lavorazioni erano state eseguite nel mese di emissione della fattura, non valorizzando i DDT emessi dalle società, e dando per scontata, altresì, la medesima percentuale di ricarico tra le fatture emesse da e Parte_2 [...]
e da quest'ultima a CP_2 Parte_1
La società, inoltre, sottolineava come il primo giudice non avesse dato risalto ai verbali relativi alla causa R.G. 1754/2018, dai quali non emergevano dichiarazioni confirmatorie dell'adibizione dei lavoratori di alle Parte_2 commesse di , ma, anzi, si delineava con evidenza come il maggior Parte_1 committente di fosse la società Parte_2 CP_4
Infine, rimarcava l'irrilevanza delle sentenze citate da Parte_1 controparte, in quanto non riguardanti casi analoghi;
al contrario, dalla loro lettura emergeva la necessità di ricercare elementi ulteriori da porre a fondamento del ragionamento presuntivo effettuato dapprima da e, poi, CP_1 dal Tribunale di Venezia.
2.4. Con il quarto motivo d'appello, sosteneva la nullità Parte_1 del decreto ingiuntivo n. 73/2020 per la violazione della procedura prevista all'articolo 30, d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010: secondo l'appellante, infatti, l' non avrebbe potuto agire per il recupero ai sensi CP_1 dell'articolo 633 c.p.c., la cui disciplina sarebbe limitata alle sole somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali, non per il
6 recupero di contribuzione previdenziale;
a sostegno, richiamava la sentenza 5680/2011 della Corte di Cassazione a sezioni unite.
2.5. Con il quinto motivo di censura la società eccepiva l'intervenuta decadenza biennale per l'esercizio dell'azione di responsabilità solidale: l'asserito contratto intercorrente tra e si sarebbe Parte_1 Parte_2 concluso nel luglio 2016, mentre l'azione dell' risale al settembre 2019. CP_1
L'appellante, poi, ammetteva la conoscenza della sentenza 18004/2019 della Corte di Cassazione, ma ne sosteneva la non applicabilità in relazione al caso di specie in quanto la disciplina dell'articolo 29, d.lgs. 276/2003, al momento della sentenza della Suprema Corte non aveva subìto le modifiche normative intervenute con il DL 5/2012 e con la legge 92/2012.
2.6. Con il sesto e ultimo motivo di gravame, in subordine, la
[...] insisteva nell'eccepire il beneficium excussionis nei confronti del Parte_1 patrimonio di alla luce della risalente formulazione dell'articolo Parte_2
29, d.lgs. 276/2003, che non ne prevedeva l'applicabilità prima della modifica normativa introdotta con d.l. 25/2017.
3. Si costituiva ritualmente l' che contestava le difese avverse e instava CP_1 per la conferma della sentenza.
3.1. Quanto all'asserita violazione del principio “ne bis in idem”, l' CP_1 evidenziava come, nonostante la parziale coincidenza del periodo contributivo di riferimento, gli importi azionati attenessero a ragioni differenti, ovvero l'omissione contributiva per i rapporti di lavoro non regolarizzati e l'omissione contributiva relativa al personale per il quale erano state inviate le denunce obbligatorie (ma non proceduto ai versamenti). Di conseguenza, trattandosi di recuperi contributivi riferiti a crediti differenti, l'eccezione avversa non meritava accoglimento.
Oltre a ciò, l'Ente precisava come la violazione del principio “ne bis in idem” presupponesse il passaggio in giudicato di una sentenza inerente alle medesime domande;
circostanza non verificatasi nel caso di specie.
3.2. In merito al secondo motivo di impugnazione, sosteneva il ruolo di CP_1
“collettore di commesse” svolto da che raggruppava e destinava il 90% CP_2 delle proprie committenze a creando così uno “schermo” fra i Parte_2 reali committenti, e la società realmente appaltatrice, Parte_1 Pt_2
tale schermo non poteva costituire un impedimento alla tutela della
[...]
7 posizione previdenziale dei lavoratori. A sostegno, richiamava la sentenza n. 353/2018 di questa Corte.
Quanto al criterio del fatturato, necessario ai fini dell'imputazione, l' CP_1 spiegava la scelta del criterio in ragione dell'impossibilità di ripartire le ore di ciascun lavoratore in relazione alle diverse prestazioni, dovendo inevitabilmente utilizzare presunzioni a tale scopo;
a supporto richiamava la sentenza 517/2018 di questa Corte e alcune sentenze della Corte di Cassazione.
Pertanto, non risultava necessaria l'identificazione dei singoli lavoratori da parte dell' , essendo sufficiente la prova della quantità e della qualità del CP_1 lavoro svolti dagli addetti della società appaltatrice.
3.3. Infine, l' concludeva sottolineando come l'operatività del beneficium CP_1 excussionis andasse circoscritta esclusivamente alla fase esecutiva.
Oltre a ciò, ribadiva quanto affermato dal primo giudice in merito alla possibilità per di avvalersi, oltre che del sistema della iscrizione a ruolo, CP_1 anche del decreto ingiuntivo.
Da ultimo, richiamava la sentenza n. 20694/2022 della Corte di Cassazione in merito all'applicabilità della decadenza biennale ex art. 29 d.lgs. 276/2003.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 19/1/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 22/2/2024 e al 15/5/2025, in cui è stata trattata e definitivamente decisa.
*
5. L'appello è fondato – condividendo la Corte le tesi esposte dalla parte appellante con il terzo ed assorbente motivo di impugnazione – e, come tale, deve essere accolto con conseguente annullamento dell'opposto decreto ingiuntivo.
6. Muovendo dal primo motivo di appello, da rigettare, ne rileva la Corte la sostanziale inammissibilità non dialogando la parte con la sentenza appellata.
Ed infatti, a fronte della motivazione, da parte del Tribunale di Venezia, che mette in evidenza le ragioni di diversità delle pretese dell' seppur basate CP_1 sul medesimo verbale ispettivo, poste a fondamenti dei due decreti ingiuntivi di cui si discute, il motivo di appello non chiarisce affatto le ragioni per le quali la documentazione che il giudice di prime cure ha efficacemente
8 commentato non fornirebbe la dimostrazione che i detti decreti ingiuntivi atterrebbero a differenti crediti.
In ogni caso la documentazione commentata dal giudice di prime cure certamente dimostra come il decreto ingiuntivo qui opposto abbia a proprio fondamento titolo e ragioni del tutto differenti dal decreto ingiuntivo precedentemente emesso e parimenti opposto.
7. Egualmente da disattendere, per ragioni similari al primo motivo di gravame, è il secondo motivo di appello in ogni caso non contestando la porzione di sentenza che ha affermato come Parte_1 CP_5 abbia di fatto operato quale mero filtro e, da qui, ritenendo sussistente un rapporto negoziale diretto tra la committente appellante e Controparte_6 essendosi quindi perfezionato tra le medesime ( e Parte_1 [...]
un contratto quantomeno di subfornitura rispetto al quale, come CP_6 chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 254/2017 ed evidenziato dalla pronuncia appellata, certamente opera l'art. 29, DLgs. 276/2003; così come d'altronde tale norma opera nell'ambito di qualsiasi rapporto che abbia quale effetto quello di determinare la parcellizzazione del lavoro e la sua suddivisione, in funzione di un risultato unitario, tra una molteplicità di realtà imprenditoriali.
Ora, la mancata contestazione da parte della della suddetta Parte_1 porzione di sentenza, peraltro nel merito del tutto condivisibile, consente di affermare l'infondatezza del motivo di appello.
8. Condivisibile, come già sopra anticipato, è invece il terzo motivo di appello.
8.1. Preme innanzi tutto rilevare come i calcoli effettuati da al fine della CP_1 determinazione dei contributi dovuti da [riportati nel verbale Parte_1 di ricognizione n. 636197 del 3/5/2016 posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto] e così pure dagli svariati altri committenti di CP_5
e, poi, di risultino assai poco comprensibili. Ciò, in
[...] Controparte_6 particolare, in considerazione del fatto che risulta del tutto assente la chiara indicazione di quanto pretenderebbe da per contributi CP_1 Controparte_6 evasi/omessi (non potendo peraltro tale somma essere ricavata dalla complessiva documentazione in atti;
certo non lo è dal verbale datato 25/5/2016 che riporta un dato persino inferiore a quanto richiesto da CP_1 alla ). Parte_1
9 Tale conteggio, per quanto è possibile ricostruire, dal momento che manca l'indicazione della complessiva contribuzione evasa/omessa da CP_6 ed il preciso criterio di calcolo, pare invero determinare l'entità dei
[...] contributi dovuti da ciascun committente e sub-committente, in via diretta, sulla base delle somme portate dalle fatture analizzate, come se vi fosse perfetta corrispondenza tra somma pagata dalla committente all'appaltatrice e quanto da questa sopportato per remunerare i propri lavoratori;
il che, è ovvio, non può logicamente essere dal momento che è presumibile che ciascuna appaltatrice e subappaltatrice abbia ritratto un utile dalla commessa assunta di modo che quanto dalle stesse fatturato non può certo corrispondere al costo del lavoro.
In altre parole, non risulta affatto che il dato del fatturato sia stato utilizzato da solo ed esclusivamente per ricostruire la percentuale di utilizzo da CP_1 parte di ciascun committente e sub-committente delle prestazioni rese da e, in particolare dai dipendenti della stessa, apparendo Controparte_6 invece essere stato utilizzato da il dato del fatturato al fine di CP_1 determinare, in modo piuttosto semplicistico, in via diretta, l'entità del costo del lavoro e, da qui, la percentuale da imputare a contributi.
8.2. Deve poi essere detto, pur premendo al Collegio precisare che il criterio di calcolo proposto da non è, almeno in linea astratta, totalmente da CP_1 rigettare, come ogni ricostruzione presuntiva dell'entità dei contributi presupponga la prova (e prim'ancora l'allegazione) di quei dati di fatto che consentono di affermare che il lavoro assunto in appalto è identico (quantomeno altamente similare) per tutte le commesse assunte e, soprattutto, remunerato in modo identico, di modo che sia possibile in definitiva affermare che l'attività posta in essere dalla ditta appaltatrice (qui
[...]
per conto delle committenti tutte (tra queste ) è stato CP_6 Parte_1 svolto in sostanziale regime di parità tanto con riferimento ai tempi di lavorazione quanto con riferimento ai costi. Ed infatti, solo sulla base di simili presupposti, è possibile sostenere che vi è proporzionalità diretta tra quanto fatturato e la quantità di lavoro che l'appaltatrice (nel caso di specie
[...]
ha dedicato allo svolgimento di ciascuna commessa assunta. Solo in CP_6 tale modo è possibile ricostruire con un certo grado di attendibilità, pur restando incerta la quantità di lavoratori impiegati in ciascuna commessa e le ore dedicate, la porzione di contributi di cui ciascuna committente è tenuta a farsi carico.
10 Occorre poi – e di ciò non vi è traccia alcuna nel ragionare dell' tanto in CP_1 sede di formazione del verbale di accertamento quanto in sede giudiziale e così pure nella complessiva documentazione riversata in atti – che le percentuali come sopra ricavate siano poi utilizzate per ripartire tra i vari committenti e sub-committenti l'entità del complessivamente evaso;
entità complessiva che, come sopra detto, resta ignota nel presente giudizio.
In ogni caso, sempre come sopra detto, l'accoglimento delle tesi di CP_1 quanto alla parametrazione del dovuto da parte di ciascun committente e, tra questi , presuppone che sia fornita la prova, quantomeno in via Parte_1 tendenziale, dell'uniformità del lavoro da parte dei dipendenti dell'appaltante -
– con rifermento a tutte le commesse e, inoltre, Controparte_6 dell'uniformità delle condizioni contrattuali applicate sempre dall'appaltante alle committenti. Ciò in quanto, è evidente, solamente in presenza di identiche condizioni, è possibile affermare che a fatture di identico peso monetario corrisponde una identica quantità di lavoro e, quindi, di retribuzione e, poi, di lavoratori impiegati e, in definitiva, una identica quantità di contributi dovuti.
Tutto questo, anche perché non risulta in alcun modo allegato, se non in via del tutto generica, non è possibile dirlo.
Deve peraltro essere rilevato come anche questa Corte, seppur in via incidentale, abbia anche di recente espresso le proprie perplessità – con la sentenza n. 331/24 – in merito al criterio proposto da al fine della CP_1 determinazione dell'entità dei contributi – non corrisposti da un unico appaltatore che opera su molteplici commesse - dovuti da ciascuno dei suoi committenti, avendo in particolare sottolineato la necessità di almeno generica individuazione del numero di lavoratori – in relazione ai quali devono essere versati i contributivi – impiegati, per un certo lasso di tempo, nelle lavorazioni oggetto di appalto.
8.3. Deve poi essere detto, avendo richiamato alcuni precedenti della CP_1
Cassazione apparentemente favorevoli alle tesi sostenute, come null'affatto pertinente sia il richiamo alla sentenza resa dalla Suprema Corte (Cass. civ. 17483/2020) che, a ben vedere, non riguarda un caso in parte analogo a quello qui in trattazione, venendo in quel caso in considerazione i premi assicurativi nei confronti dell' . In quell'ipotesi, infatti, l'identificazione dei CP_7 lavoratori adibiti all'appalto non è stata ritenuta necessaria rivestendo, invece, importanza l'entità del monte salari, che costituisce la base di calcolo del
11 premio assicurativo (D.P.R. n. 1124 del 1995, artt. 9 e 41) e la natura del rischio, rapportata alla tipologia delle lavorazioni svolte ai fini del corretto inquadramento tariffario. Non è però così per i contributi che, CP_1 viceversa, vengono versati per una determinata posizione lavorativa, per cui il debito contributivo sorge in relazione a specifici lavoratori, che è necessario dimostrare abbiano operato all'interno dell'appalto.
Parimenti non decisivo è il richiamo alla pronuncia, che ha menzionato CP_1 in sede di finale discussione della lite, la n. 19735/2023 resa dalla Corte di cassazione. Tale ultima sentenza, infatti, si limita ad evidenziare che il tema della prova del credito è, in casi similari a quello qui in discussione, questione di merito rispetto alla quale il giudizio di legittimità è necessariamente limitato. Ora, reputa il Collegio, lo si ribadisce, che la ricostruzione del credito in termini presuntivi non è operazione a priori errata e come tuttavia, nel caso di specie, la stessa non è sorretta da quegli elementi in fatto che consentono di ritenere fondate le tesi esposte da CP_1
8.4. Il motivo di appello, pertanto, è fondato ed il suo accoglimento è, da solo, idoneo a determinare l'integrale riforma della pronuncia appellata.
9. Con riferimento al quarto motivo di appello, ritiene il Collegio sufficiente richiamare quanto già argomentato dal giudice di prime cure in uno con il fatto che alcuna norma limita la facoltà di di avvalersi di altri – peraltro CP_1 maggiormente garantistici per il debitore – strumenti per far valere le proprie (ritenute) ragioni. Non essendo pertanto vincolata alla procedura CP_1 dell'iscrizione a ruolo, ben potendosi pertanto avvalere, come nel caso di specie, dello strumento del decreto ingiuntivo.
9. Quanto al quinto motivo di appello lo stesso, pur assorbito, sarebbe certamente da rigettare.
Ed infatti è oramai consolidato il principio secondo cui la decadenza di cui all'art. 29, DLgs. 276/2003 non opera rispetto agli Tra i Controparte_8 molteplici consolidati precedenti può essere ricordata Cassazione Civile n. 28786/2023 secondo la quale <<[…] i precedenti di questa Corte, a cui si intende dare continuità (Cass. n. 18004 del 2019; n. 22110 del 2019; n. 26459 del 2019; v. più recentemente, Cass. n. 28694 del 2020; Cass. n. 470 del 2021; Cass. n. 14700 del 2021; Cass. n. 30602 del 2021; Cass. n. 37985 del 2021; Cass. n. 18562 del 2022), hanno affermato, in analogia all'orientamento formatosi nel vigore della L. n. 1369 del 1960, il principio secondo cui "il
12 termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione". Nei citati precedenti si è considerato che l'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (v., ex multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. nn. 15979, 6673 del 2003). L'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all' è distinta ed autonoma rispetto a CP_1 quella retributiva (Cass. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"). Dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la "retribuzione" dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale. Proprio dalla peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di "minimale contributivo" strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione - a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore - non possa seguire il soddisfacimento anche dell'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto. Si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) e adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l'art. 29 cit. ha voluto potenziare>>. il motivo di gravame deve, quindi, essere rigettato.
10. Infondato infine - ed in ogni caso assorbito - il sesto motivo di appello, avendo il giudice di prime cure condivisibilmente affermato che della preventiva escussione la parte potrà giovarsi in eventuale sede esecutiva. Affermazione questa che trova il proprio fondamento nella lettera della legge e, in particolare, nel tenore dell'art. 29, DLgs 276/2003 che infatti – nella
13 versione in vigore antecedentemente alla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto - prevedeva che << Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori>>. Quindi con previsione che imponeva solo un onere di eccezione [avverso il lavoratore ovvero avverso l'Ente previdenziale che agisce per il pagamento] all'atto della prima difesa per poi beneficiare dell'escussione preventiva dell'obbligato principale all'atto dell'eventuale recupero esecutivo.
11. Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto della molteplicità delle difese di parte appellante che vengono disattese, della complessità del tema trattato e della sostanziale novità della principale ed assorbente questione dedotta in giudizio e, quindi, della sussistenza di procedenti tra loro contrastanti ovvero di pronunce di legittimità solo apparentemente coerenti con le tesi le CP_1 stesse possono essere integralmente compensate tra le parti con riferimento tanto al primo quanto al presente grado di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento del terzo motivo di appello ed in riforma delle sentenze appellate annulla l'opposto decreto ingiuntivo n. 73/2020 emesso dal Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro;
- compensa le spese di lite tra le parti con riferimento ad entrambe i gradi di giudizio.
Venezia, 15 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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