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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/07/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
1226/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Anna Bora Presidente
Dott.ssa Valentina Rascioni Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 1226/2024
R.G
Promosso da
, nato a [...] [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
, e ivi residente in [...], rappresentato e C.F._1 difeso, per delega in atti, dagli Avvocati Massimiliano Ciaboco e Daniele
Carmenati.
Appellante
Contro
in persona del Controparte_1
Prefetto nella carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Ancona
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza 1089/2024 del Tribunale di Ancona, pubblicata il 27.5.2024
CONCLUSIONI: per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n.
1089/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, Prima Sezione Civile, accertare e statuire l'illegittimità del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida già emesso in via automatica e vincolata nell'anno 2016, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del diniego al nulla-osta al conseguimento di una nuova patente di guida formalizzato dalla Prefettura di con provvedimento n. CP_1
Prot. 0075244 del 12 Luglio 2021, dichiarando altresì tenute le Pubbliche
Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, alla concessione del nulla-osta in oggetto in favore del ricorrente . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“voglia l'adita Corte di Appello:
- rigettare l'appello, in quanto destituito di fondamento, sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta da con cui si chiedeva l'annullamento del Parte_1 provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di nulla-osta al conseguimento di una nuova patente di guida in favore del ricorrente, reso con atto n. prot.
0075244 del 12 Luglio 2021, con compensazione delle spese di lite.
Affermava il Tribunale che il , condannato per i reati previsti dall'art. 73 Pt_1 del d. P.R. 309/1990, non avendo beneficiato di un provvedimento di riabilitazione ed avendo pendente un ulteriore procedimento penale per reati di spaccio, non era meritevole di conseguire un nuovo titolo abilitativo. Avverso tale sentenza proponeva appello , per i motivi di seguito Parte_1 elencati, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domande proposte in primo grado.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_2
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe e viste le memorie conclusionali e di replica, il
Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che non può esaminarsi nella presente sede la domanda di declaratoria di illegittimità del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida già emesso in via automatica e vincolata nell'anno 2016, trattandosi di domanda nuova proposta solo nel presente giudizio di appello e, come tale, inammissibile.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la riabilitazione era una condizione che si aggiungeva al decorso del termine triennale per ottenere il rilascio del nuovo titolo, dopo la revoca della patente, senza valutare che esso appellante ha tutti i requisiti morali per il conseguimento della patente di guida, avendo un reddito da lavoro dipendente, una famiglia, avendo estinto il proprio debito con l'erario mediante il pagamento delle spese processuali e non facendo più uso di stupefacenti come documentato dall'esito delle analisi del capello e delle urine versato in atti.
L'appellante, in altri termini, sostiene che in caso di revoca della patente di guida e sopravvenuta istanza finalizzata all'ottenimento del nulla osta per il conseguimento di un nuovo titolo abilitativo, sia necessario solamente il decorso del tempo (3 anni) previsto dall'art. 120, comma III d.lgs. n. 285/1992; a sostegno della tesi in parola, richiama varie pronunce del giudice amministrativo e ordinario.
Detto orientamento non persuade. Deve, infatti, osservarsi che, seppure la Corte Costituzionale è più volte intervenuta sull'art 120 Cds dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma
2° dell'art. 120 c.d.s., nella parte in cui – con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – disponeva che il prefetto “provvede” (invece che “può provvedere”) alla revoca della patente (vedi sentenza n.22 del 2018); poi l'illegittimità costituzionale del predetto comma nella parte in cui disponeva che il prefetto “provvede” (invece che “può provvedere”) alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale
(sentenza n. 24 del 2020), ed, infine, l'illegittimità costituzionale del medesimo comma per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, anche il tal caso nella parte in cui disponeva che il prefetto
“provvede” (invece che “può provvedere”) alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione
(sentenza n. 99 del 2020), superando il precedente automatismo della revoca prefettizia della patente già conseguita e posseduta al momento del venir meno dei presupposti morali, purtuttavia i motivi che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia non sono analogamente riferibili anche all'ipotesi di cui al 1° comma dell'articolo di cui si discute.
Invero, secondo la giurisprudenza dominante, il tenore letterale del primo comma dell'articolo 120 codice della strada esclude il carattere discrezionale del provvedimento di diniego che deve essere adottato in via automatica in presenza dei presupposti previsti dalla legge (vedi Cass SSUU 13.12.2019 n. 32977, Cass. sez. un., 14/03/2022, n. 8188), dovendosi, quindi, operare una netta distinzione tra il provvedimento di diniego, che, come detto, è espressione di attività vincolata, per cui il Ministero, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, deve necessariamente denegare il rilascio della patente di guida e la revoca della patente che presuppone una valutazione discrezionale, attraverso cui la P.A. verifica se la sopravvenienza delle situazioni indicate dall'art. 120 incida, in concreto, sui requisiti di affidabilità morale del soggetto. Poiché il provvedimento di revoca della patente ha valenza ed efficacia definitiva,
è evidente che il soggetto cui la patente sia stata revocata ai sensi della predetta norma si trova nella stessa situazione di colui al quale la patente non sia stata mai rilasciata, dovendo richiederne il rilascio ex novo, con la sola differenza che, ai sensi del comma 3° c.d.s., “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.
Va da sé che, nel caso di revoca della patente, trovandosi il soggetto cui la patente sia stata revocata ai sensi della predetta norma nella stessa situazione in cui si trova colui al quale la patente non sia stata mai rilasciata, che lo stesso come deve sottoporsi ad una nuova verifica dei requisiti psico-fisici (mediante nuova visita medica) di capacità tecnica (mediante nuovo esame teorico e pratico), altrettanto logicamente deve sottoporsi alla verifica della sussistenza dei requisiti morali, così come chiunque altro che intenda ottenere il rilascio di una nuova patente e, non a caso, il terzo comma dell'art. 120 prevede che l'interessato in tal caso deve “conseguire” una nuova patente di guida, utilizzando lo stesso verbo “conseguire” indicato al primo comma per i soggetti che in precedenza non erano mai stati titolari della patente.
Il terzo comma dell'art. 120 C.d.S. si presenta, quindi, come norma di chiusura della fattispecie in relazione a coloro ai quali la patente di guida è stata revocata, imponendosi loro il decorso temporale di un triennio prima di poter conseguire una nuova patente di guida, ma senza configurare detto triennio come requisito alternativo a quello previsto dal primo comma, il che avrebbe altrimenti comportato l'abrogazione dei requisiti morali per il conseguimento di una nuova patente da parte dei revocati.
Una diversa interpretazione, come quella sostenuta dall'appellante, sarebbe, essa sì, foriera di ingiustificata disparità di trattamento tra chi, avendo commesso determinati reati e non essendo mai stato titolare della patente di guida, avrebbe la necessità di ottenere la riabilitazione, e chi invece ne era già in possesso ma gli era stata revocata, questi ultimi potendo con il solo decorso di un triennio ottenere una nuova patente pur senza essere in possesso dei requisiti morali di cui al comma 1. D'altronde lo stesso terzo comma dell'art. 120 C.d.S., nel prescrivere che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni” rinvia di fatto al procedimento necessario per conseguire una nuova patente e, quindi, anche al comma 1 ed alla insussistenza delle condizioni ostative da esso previste, aggiungendo l'ulteriore elemento temporale.
In tale senso depone, peraltro, la recente modifica normativa introdotta dall'art. 8 c. 1 L. 177/2024, che ha aggiunto al c. 3 dell'art. 120 Cds il seguente periodo:
“In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1” – il che conferma la necessità di leggere in modo coordinato e unitario i primi tre commi dell'art. 120
Cds.
Questo collegio non ignora la sentenza n. 3084 del 2021 del Consiglio di Stato, nonché la successiva n. 3441 del 2023, in cui i Giudici amministrativi hanno affermato essere illegittimo il diniego di nulla osta al rilascio della nuova patente di guida in ragione della sussistenza, a carico del richiedente, di sentenze per i reati di cui agli artt. 73-74, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, senza che siano intervenuti provvedimenti riabilitativi, atteso che il mero decorso del tempo comporta la possibilità di rilascio del titolo (Consiglio di Stato, sez. III, - 10 -
14/04/2021, n. 3084). Ma lo stesso Consiglio di Stato, con altra successiva decisione, ha precisato che, in caso di revoca della patente di guida già conseguita, sebbene la riabilitazione non costituisca - in base alla lettera dell'art. 120 C.d.S. - condizione ulteriore per il rilascio della nuova patente una volta decorso l'arco temporale previsto, non può ritenersi sufficiente il solo decorso del termine triennale per il rilascio del nulla osta finalizzato al conseguimento della patente in assenza di intervenuti provvedimenti riabilitativi (Consiglio di
Stato, sez. III, 07/05/2021, n. 2350).
Deve, pertanto, ritenersi corretta l'interpretazione della normativa da parte del primo giudice, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori medi, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile), delle fasi svolte (tenuto conto del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria), della semplicità delle questioni trattate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1089/2024 del Tribunale di Ancona, pubblicata in
[...] data 27.5.2024, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
2905.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, da parte di , Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott.ssa Anna Bora
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Anna Bora Presidente
Dott.ssa Valentina Rascioni Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 1226/2024
R.G
Promosso da
, nato a [...] [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
, e ivi residente in [...], rappresentato e C.F._1 difeso, per delega in atti, dagli Avvocati Massimiliano Ciaboco e Daniele
Carmenati.
Appellante
Contro
in persona del Controparte_1
Prefetto nella carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Ancona
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza 1089/2024 del Tribunale di Ancona, pubblicata il 27.5.2024
CONCLUSIONI: per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n.
1089/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, Prima Sezione Civile, accertare e statuire l'illegittimità del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida già emesso in via automatica e vincolata nell'anno 2016, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del diniego al nulla-osta al conseguimento di una nuova patente di guida formalizzato dalla Prefettura di con provvedimento n. CP_1
Prot. 0075244 del 12 Luglio 2021, dichiarando altresì tenute le Pubbliche
Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, alla concessione del nulla-osta in oggetto in favore del ricorrente . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“voglia l'adita Corte di Appello:
- rigettare l'appello, in quanto destituito di fondamento, sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta da con cui si chiedeva l'annullamento del Parte_1 provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di nulla-osta al conseguimento di una nuova patente di guida in favore del ricorrente, reso con atto n. prot.
0075244 del 12 Luglio 2021, con compensazione delle spese di lite.
Affermava il Tribunale che il , condannato per i reati previsti dall'art. 73 Pt_1 del d. P.R. 309/1990, non avendo beneficiato di un provvedimento di riabilitazione ed avendo pendente un ulteriore procedimento penale per reati di spaccio, non era meritevole di conseguire un nuovo titolo abilitativo. Avverso tale sentenza proponeva appello , per i motivi di seguito Parte_1 elencati, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domande proposte in primo grado.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_2
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe e viste le memorie conclusionali e di replica, il
Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che non può esaminarsi nella presente sede la domanda di declaratoria di illegittimità del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida già emesso in via automatica e vincolata nell'anno 2016, trattandosi di domanda nuova proposta solo nel presente giudizio di appello e, come tale, inammissibile.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la riabilitazione era una condizione che si aggiungeva al decorso del termine triennale per ottenere il rilascio del nuovo titolo, dopo la revoca della patente, senza valutare che esso appellante ha tutti i requisiti morali per il conseguimento della patente di guida, avendo un reddito da lavoro dipendente, una famiglia, avendo estinto il proprio debito con l'erario mediante il pagamento delle spese processuali e non facendo più uso di stupefacenti come documentato dall'esito delle analisi del capello e delle urine versato in atti.
L'appellante, in altri termini, sostiene che in caso di revoca della patente di guida e sopravvenuta istanza finalizzata all'ottenimento del nulla osta per il conseguimento di un nuovo titolo abilitativo, sia necessario solamente il decorso del tempo (3 anni) previsto dall'art. 120, comma III d.lgs. n. 285/1992; a sostegno della tesi in parola, richiama varie pronunce del giudice amministrativo e ordinario.
Detto orientamento non persuade. Deve, infatti, osservarsi che, seppure la Corte Costituzionale è più volte intervenuta sull'art 120 Cds dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma
2° dell'art. 120 c.d.s., nella parte in cui – con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – disponeva che il prefetto “provvede” (invece che “può provvedere”) alla revoca della patente (vedi sentenza n.22 del 2018); poi l'illegittimità costituzionale del predetto comma nella parte in cui disponeva che il prefetto “provvede” (invece che “può provvedere”) alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale
(sentenza n. 24 del 2020), ed, infine, l'illegittimità costituzionale del medesimo comma per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, anche il tal caso nella parte in cui disponeva che il prefetto
“provvede” (invece che “può provvedere”) alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione
(sentenza n. 99 del 2020), superando il precedente automatismo della revoca prefettizia della patente già conseguita e posseduta al momento del venir meno dei presupposti morali, purtuttavia i motivi che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia non sono analogamente riferibili anche all'ipotesi di cui al 1° comma dell'articolo di cui si discute.
Invero, secondo la giurisprudenza dominante, il tenore letterale del primo comma dell'articolo 120 codice della strada esclude il carattere discrezionale del provvedimento di diniego che deve essere adottato in via automatica in presenza dei presupposti previsti dalla legge (vedi Cass SSUU 13.12.2019 n. 32977, Cass. sez. un., 14/03/2022, n. 8188), dovendosi, quindi, operare una netta distinzione tra il provvedimento di diniego, che, come detto, è espressione di attività vincolata, per cui il Ministero, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, deve necessariamente denegare il rilascio della patente di guida e la revoca della patente che presuppone una valutazione discrezionale, attraverso cui la P.A. verifica se la sopravvenienza delle situazioni indicate dall'art. 120 incida, in concreto, sui requisiti di affidabilità morale del soggetto. Poiché il provvedimento di revoca della patente ha valenza ed efficacia definitiva,
è evidente che il soggetto cui la patente sia stata revocata ai sensi della predetta norma si trova nella stessa situazione di colui al quale la patente non sia stata mai rilasciata, dovendo richiederne il rilascio ex novo, con la sola differenza che, ai sensi del comma 3° c.d.s., “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.
Va da sé che, nel caso di revoca della patente, trovandosi il soggetto cui la patente sia stata revocata ai sensi della predetta norma nella stessa situazione in cui si trova colui al quale la patente non sia stata mai rilasciata, che lo stesso come deve sottoporsi ad una nuova verifica dei requisiti psico-fisici (mediante nuova visita medica) di capacità tecnica (mediante nuovo esame teorico e pratico), altrettanto logicamente deve sottoporsi alla verifica della sussistenza dei requisiti morali, così come chiunque altro che intenda ottenere il rilascio di una nuova patente e, non a caso, il terzo comma dell'art. 120 prevede che l'interessato in tal caso deve “conseguire” una nuova patente di guida, utilizzando lo stesso verbo “conseguire” indicato al primo comma per i soggetti che in precedenza non erano mai stati titolari della patente.
Il terzo comma dell'art. 120 C.d.S. si presenta, quindi, come norma di chiusura della fattispecie in relazione a coloro ai quali la patente di guida è stata revocata, imponendosi loro il decorso temporale di un triennio prima di poter conseguire una nuova patente di guida, ma senza configurare detto triennio come requisito alternativo a quello previsto dal primo comma, il che avrebbe altrimenti comportato l'abrogazione dei requisiti morali per il conseguimento di una nuova patente da parte dei revocati.
Una diversa interpretazione, come quella sostenuta dall'appellante, sarebbe, essa sì, foriera di ingiustificata disparità di trattamento tra chi, avendo commesso determinati reati e non essendo mai stato titolare della patente di guida, avrebbe la necessità di ottenere la riabilitazione, e chi invece ne era già in possesso ma gli era stata revocata, questi ultimi potendo con il solo decorso di un triennio ottenere una nuova patente pur senza essere in possesso dei requisiti morali di cui al comma 1. D'altronde lo stesso terzo comma dell'art. 120 C.d.S., nel prescrivere che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni” rinvia di fatto al procedimento necessario per conseguire una nuova patente e, quindi, anche al comma 1 ed alla insussistenza delle condizioni ostative da esso previste, aggiungendo l'ulteriore elemento temporale.
In tale senso depone, peraltro, la recente modifica normativa introdotta dall'art. 8 c. 1 L. 177/2024, che ha aggiunto al c. 3 dell'art. 120 Cds il seguente periodo:
“In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1” – il che conferma la necessità di leggere in modo coordinato e unitario i primi tre commi dell'art. 120
Cds.
Questo collegio non ignora la sentenza n. 3084 del 2021 del Consiglio di Stato, nonché la successiva n. 3441 del 2023, in cui i Giudici amministrativi hanno affermato essere illegittimo il diniego di nulla osta al rilascio della nuova patente di guida in ragione della sussistenza, a carico del richiedente, di sentenze per i reati di cui agli artt. 73-74, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, senza che siano intervenuti provvedimenti riabilitativi, atteso che il mero decorso del tempo comporta la possibilità di rilascio del titolo (Consiglio di Stato, sez. III, - 10 -
14/04/2021, n. 3084). Ma lo stesso Consiglio di Stato, con altra successiva decisione, ha precisato che, in caso di revoca della patente di guida già conseguita, sebbene la riabilitazione non costituisca - in base alla lettera dell'art. 120 C.d.S. - condizione ulteriore per il rilascio della nuova patente una volta decorso l'arco temporale previsto, non può ritenersi sufficiente il solo decorso del termine triennale per il rilascio del nulla osta finalizzato al conseguimento della patente in assenza di intervenuti provvedimenti riabilitativi (Consiglio di
Stato, sez. III, 07/05/2021, n. 2350).
Deve, pertanto, ritenersi corretta l'interpretazione della normativa da parte del primo giudice, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori medi, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile), delle fasi svolte (tenuto conto del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria), della semplicità delle questioni trattate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1089/2024 del Tribunale di Ancona, pubblicata in
[...] data 27.5.2024, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
2905.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, da parte di , Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott.ssa Anna Bora